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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3051/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
26/04/1978, con l'Avv. GUALCO RITA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
20/06/1980, con l'Avv. GUALCO RITA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Alessandria (AL) in data 24/10/2009 tra , nata ad [...] il Parte_1
1 26/04/1978, C.F. , residente in [...]
Acqui n. 127 e , nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, residente in [...], con l'ordine C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge;
2) affidare la IG minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
Persona_1
3) collocare la IG minore presso la madre, presso la quale manterrà la Persona_1
propria residenza;
4) assegnare la casa coniugale sita in Alessandria (AL) – Fr. Cantalupo –
Strada Acqui n. 127, alla SI.ra , di proprietà esclusiva della stessa, in quanto Parte_1
genitore collocatario della IG minore;
5) disporre che il padre tenga con sé e presso di Per_1
sé la IG minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e ludici della stessa, e comunque almeno due fine settimana al mese, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando un anno la prima settimana e l'anno successivo la seconda), le vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
6) dare atto che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo ed il numero telefonico dei luoghi in cui andranno a trascorrere le vacanze con la IG e dovranno essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti la stessa;
7) dare atto che il SI. si obbliga a Controparte_1
corrispondere alla SI.ra , a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
l'importo di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la IG , fino a quando la stessa non sarà economicamente Per_1
autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la IG , fino a quando Per_1
la stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal
Tribunale di Alessandria in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente;
9) dare atto che i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore della IG sarà Per_1
percepito nella misura del 50% ciascuno;
10) dare atto che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti per l'espatrio, anche relativamente alla IG minore;
11) dare atto che i coniugi dichiarano di aver Persona_1
così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione”.
MOTIVAZIONE
2 Con ricorso congiunto depositato in data 29 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 24 ottobre 2009 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la IG ad Alessandria (AL), in Per_1
data 20 aprile 2010.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di Alessandria, in data 19 gennaio 2015, nella procedura R.G.N. 3432/2014.
Le parti rappresentavano che, dopo essere comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale di
Alessandria all'udienza dell'11 dicembre 2014, non avevano mai più ripreso, neppure occasionalmente o temporaneamente, la convivenza. Essendo venuta meno ogni comunione spirituale e materiale e non essendo suscettibile di essere ricostituita, i coniugi pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 19 gennaio 2015, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 29 dicembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della IG
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e Per_1
possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in Alessandria (AL), il 24 ottobre 2009 (Anno 2009 Parte II
Serie C N. 178);
3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la IG minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
Per_1
dispone che la IG minore sarà collocata presso la madre, presso la quale manterrà la Per_1
propria residenza;
dà atto che la casa coniugale, sita in Alessandria (AL) – Fr. Cantalupo – Strada Acqui n. 127, sarà assegnata alla SI.ra di proprietà esclusiva della stessa, in quanto genitore Pt_1
collocatario della IG minore;
Per_1
dispone che il padre tenga con sé e presso di sé la IG minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e ludici della stessa, e comunque almeno due fine settimana al mese, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando un anno la prima settimana e l'anno successivo la seconda), le vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo ed il numero telefonico dei luoghi in cui andranno a trascorrere le vacanze con la IG e dovranno essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti la stessa;
dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra l'importo di € 400,00 mensili entro il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la IG , fino a Per_1
quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
i genitori sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la IG , fino a quando la Per_1
stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20 luglio 2016;
dà atto che l'assegno unico a favore della IG sarà percepito nella misura del 50% Per_1
ciascuno;
dà atto che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti per l'espatrio, anche relativamente alla IG minore;
Per_1
dà atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o
4 indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3051/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
26/04/1978, con l'Avv. GUALCO RITA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
20/06/1980, con l'Avv. GUALCO RITA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Alessandria (AL) in data 24/10/2009 tra , nata ad [...] il Parte_1
1 26/04/1978, C.F. , residente in [...]
Acqui n. 127 e , nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, residente in [...], con l'ordine C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge;
2) affidare la IG minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
Persona_1
3) collocare la IG minore presso la madre, presso la quale manterrà la Persona_1
propria residenza;
4) assegnare la casa coniugale sita in Alessandria (AL) – Fr. Cantalupo –
Strada Acqui n. 127, alla SI.ra , di proprietà esclusiva della stessa, in quanto Parte_1
genitore collocatario della IG minore;
5) disporre che il padre tenga con sé e presso di Per_1
sé la IG minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e ludici della stessa, e comunque almeno due fine settimana al mese, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando un anno la prima settimana e l'anno successivo la seconda), le vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
6) dare atto che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo ed il numero telefonico dei luoghi in cui andranno a trascorrere le vacanze con la IG e dovranno essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti la stessa;
7) dare atto che il SI. si obbliga a Controparte_1
corrispondere alla SI.ra , a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
l'importo di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la IG , fino a quando la stessa non sarà economicamente Per_1
autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la IG , fino a quando Per_1
la stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal
Tribunale di Alessandria in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente;
9) dare atto che i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore della IG sarà Per_1
percepito nella misura del 50% ciascuno;
10) dare atto che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti per l'espatrio, anche relativamente alla IG minore;
11) dare atto che i coniugi dichiarano di aver Persona_1
così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione”.
MOTIVAZIONE
2 Con ricorso congiunto depositato in data 29 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 24 ottobre 2009 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la IG ad Alessandria (AL), in Per_1
data 20 aprile 2010.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di Alessandria, in data 19 gennaio 2015, nella procedura R.G.N. 3432/2014.
Le parti rappresentavano che, dopo essere comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale di
Alessandria all'udienza dell'11 dicembre 2014, non avevano mai più ripreso, neppure occasionalmente o temporaneamente, la convivenza. Essendo venuta meno ogni comunione spirituale e materiale e non essendo suscettibile di essere ricostituita, i coniugi pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 19 gennaio 2015, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 29 dicembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della IG
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e Per_1
possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in Alessandria (AL), il 24 ottobre 2009 (Anno 2009 Parte II
Serie C N. 178);
3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la IG minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
Per_1
dispone che la IG minore sarà collocata presso la madre, presso la quale manterrà la Per_1
propria residenza;
dà atto che la casa coniugale, sita in Alessandria (AL) – Fr. Cantalupo – Strada Acqui n. 127, sarà assegnata alla SI.ra di proprietà esclusiva della stessa, in quanto genitore Pt_1
collocatario della IG minore;
Per_1
dispone che il padre tenga con sé e presso di sé la IG minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e ludici della stessa, e comunque almeno due fine settimana al mese, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando un anno la prima settimana e l'anno successivo la seconda), le vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo ed il numero telefonico dei luoghi in cui andranno a trascorrere le vacanze con la IG e dovranno essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti la stessa;
dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra l'importo di € 400,00 mensili entro il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la IG , fino a Per_1
quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
i genitori sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la IG , fino a quando la Per_1
stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20 luglio 2016;
dà atto che l'assegno unico a favore della IG sarà percepito nella misura del 50% Per_1
ciascuno;
dà atto che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti per l'espatrio, anche relativamente alla IG minore;
Per_1
dà atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o
4 indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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