Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02121/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2024, proposto da CE ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lentini, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 265/2017 del 16.3.2017;
- della sentenza del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. n. 286/2021 del 17.2.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 265/2017 del 16.3.2017 spedito in forma esecutiva in data 02.10.2019, notificato in data 04.10.2019 il Tribunale di Siracusa sez. Lavoro ha ingiunto al Comune di Lentini di pagare al sig. CE ST la somma di € 26.972,43 a titolo di retribuzione, oltre gli interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto sino all’effettivo soddisfo, nonché i compensi professionali liquidati in complessivi € 1.501,00 di cui € 1.305,00 per onorari ed € 196,00 per spese, oltre oneri accessori previsti per legge.
Con sentenza n. 286/2021 del 17.2.2021, spedita in forma esecutiva in data 17.05.2021, notificata in data 29.06.2021, passata in giudicato giusta certificazione del 30.11.2022, lo stesso Tribunale di Siracusa sez. Lavoro ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Lentini al predetto decreto ingiuntivo condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Essendo i predetti titoli rimasti ineseguiti il sig. ST ha proposto il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Lentini, benché ritualmente evocato in giudizio.
All’udienza camerale del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto:
a) come documentato dal ricorrente i titoli sono stati notificati in forma esecutiva (docc. 1 e 2) ed è anche decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 D.L. n. 669/1996 dalle suddette notifiche senza che a tutt’oggi sia stato effettuato il pagamento dovuto;
b) la Commissione Straordinaria di Liquidazione, insediatasi a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune di Lentini, con delibera n. 11 dell’11.09.2023 ha statuito la chiusura del conto di tesoreria unica ad essa intestato, e con delibera n. 12 del 23 ottobre 2023 ha approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 6 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 (docc. 4 e 5); di conseguenza, tenuto conto che il ricorso è stato notificato il 10.11.2024, le pretese azionate sono passibili di delibazione nel merito dal momento che i crediti non ammessi o (come in specie) residui, conclusa la procedura di liquidazione, possono essere fatti valere nei confronti dell’Ente risanato.
- è fondato, atteso che: i) la sentenza è passata in giudicato come da attestazione versata in atti (doc. 3), integrandosi così la fattispecie di cui all’art. 112 comma 2 lett. c) cod. proc. amm.; ii) permane l’inadempimento del Comune intimato, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale pagamento nonostante il tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U., sent. n. 12533/01).
A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione intimata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Lentini di dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe menzionato, mediante il pagamento, in favore della ricorrente, delle somme come liquidate.
Nella specie l’Ente intimato dovrà dare esecuzione al provvedimento in parola entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione, a cura della Segreteria, della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, che, il Collegio reputa opportuno individuare fin d’ora nel Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio con le necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario– si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe.
In particolare, il Commissario ad acta:
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Ai fini dell’espletamento del predetto incarico, il Commissario ad acta è autorizzato fin d’ora all’uso del mezzo proprio, con esonero dell’Amministrazione da responsabilità in merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, condannando il Comune di Lentini ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, i titoli giudiziali indicati in epigrafe.
Per l’effetto, così provvede:
- ordina al Comune di Lentini ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare integrale esecuzione ai predetti titoli, all’uopo assegnando termine per adempiere di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio provvisto delle necessarie competenze, perché provveda, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del predetto termine concesso al Comune di Lentini, a dare integrale esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dello stesso.
Condanna il Comune di Lentini al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000 (duemila/00), oltre rimborso forfettario (spese generali), IVA, CPA e rimborso del contributo unificato: somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO