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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il figlio della coppia, , sarà affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario ed alternato presso gli stessi ed avrà la residenza anagrafica presso il padre.
Il minore starà a settimane alterne presso ciascun genitore.
Più precisamente, il signor prenderà il minore il mercoledì, all'uscita di CP_1
scuola, e lo terrà con sé fino al mercoledì successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, all'inizio delle lezioni.
La NO , per contro, prenderà il minore, nella stessa giornata di Pt_1
mercoledì, all'uscita di scuola e lo terrà presso di sé, sino al mercoledì successivo.
Pag. 2 di 3 Durante le vacanze natalizie, il minore starà alternativamente, di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché, alternativamente, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore starà, alternativamente, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore, secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi.
c) Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
I coniugi convengono, altresì, che l'assegno unico sia riscosso da ciascun coniuge per la propria parte e che ciascuno di essi contribuisca, in ragione del
50%, alle spese straordinarie, quali le spese mediche, non rimborsabili, scolastiche e sportive da sostenere per il figlio, preventivamente concordate, salve quelle urgenti.
d) I coniugi concedono, fin d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione del minore sul quello di ciascuno di essi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelo Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il figlio della coppia, , sarà affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario ed alternato presso gli stessi ed avrà la residenza anagrafica presso il padre.
Il minore starà a settimane alterne presso ciascun genitore.
Più precisamente, il signor prenderà il minore il mercoledì, all'uscita di CP_1
scuola, e lo terrà con sé fino al mercoledì successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, all'inizio delle lezioni.
La NO , per contro, prenderà il minore, nella stessa giornata di Pt_1
mercoledì, all'uscita di scuola e lo terrà presso di sé, sino al mercoledì successivo.
Pag. 2 di 3 Durante le vacanze natalizie, il minore starà alternativamente, di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché, alternativamente, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore starà, alternativamente, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore, secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi sulla base dei rispettivi impegni lavorativi.
c) Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
I coniugi convengono, altresì, che l'assegno unico sia riscosso da ciascun coniuge per la propria parte e che ciascuno di essi contribuisca, in ragione del
50%, alle spese straordinarie, quali le spese mediche, non rimborsabili, scolastiche e sportive da sostenere per il figlio, preventivamente concordate, salve quelle urgenti.
d) I coniugi concedono, fin d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'iscrizione del minore sul quello di ciascuno di essi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3