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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 14/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Imma Cirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’immigrazione emesso e notificato in data 5.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. UR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al datore di lavoro del ricorrente, poiché la comunicazione della disponibilità dei lavoratori presenti sul territorio nazionale di cui al DPCM del 27/12/2023 risulta essere stata richiesta in data 26/11/2024, quindi in un momento ampiamente successivo rispetto alla data di presentazione della domanda di assunzione del lavoratore sopracitata, presentata in data 18/03/2024.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- il riesame del provvedimento impugnato, che nonostante ripetuti solleciti (ordinanze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-) non vi ha provveduto.
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., il ricorso va accolto.
Premesso che, come espressamente evidenziato nell’ordinanza n. -OMISSIS-, la mancata ottemperanza al remand cautelare avrebbe potuto essere valutata ai fini della definizione del giudizio, il datore di lavoro del ricorrente ha in realtà provveduto ad inviare la comunicazione menzionata nel provvedimento impugnato in data 17.1.2024, sebbene trasmettendola al Centro per l’impiego di -OMISSIS-, anziché a quello di -OMISSIS-, a cui ha provveduto solo in data 26.11.2024.
Conseguentemente, il datore di lavoro non ha omesso di provvedere all’adempimento richiesto, quanto invece, ha erroneamente inviato la documentazione ad una sede territoriale incompetente, ciò che avrebbe dovuto portare all’applicazione del soccorso istruttorio, anziché al rigetto della domanda.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, e agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TI | HA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.