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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3899/2019 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA SORRENTO n. C.F._1
4, SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), presso lo studio dell'avv. GIOVANNA TROVATO (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
contro
, c.f. , P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Milano alla via Caldera n. 21, in persona del procuratore dott.
; elettivamente domiciliata in VIA MAURO MACCHI n. CP_2
42, MILANO, presso lo studio dell'avv. ANNA BERTOLINI (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della , presso la sede di sede di AC, Controparte_1
Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli, dal 10.12.2007 al
21.01.2019, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
• che era inquadrato al livello 4, mansione Operaio Specializzato, CCNL Aziende del Terziario, della
Distribuzione e dei Servizi – e, successivamente, in corso di lavoro, nel livello 3;
• che le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente rientravano nel II livello d'inquadramento del CCNL di riferimento e non nel 4° o 3°.
Lamentato l'errato livello d'inquadramento, ha Parte_1 concluso chiedendo:
<< - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 2° livello così come previsto dal CCNL dal 19.11.2012, ovvero da quella diversa data ritenuta di giustizia ed individuata in corso di causa;
- Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il IV/III e II livello retributivo dovuto, oltre alla corresponsione dell'indennità per la reperibilità, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, pari ad euro 43793,69 o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare la società resistente al risarcimento del danno all'immagine professionale e alla carriera causato dall'illegittimo, arbitrario e discriminatorio comportamento posto in essere dalla resistente che non ha mai provveduto ad inquadrare il ricorrente nella categoria cui legittimamente e palesemente apparteneva, nella misura da stabilirsi in euro
2 5000,00 e/ o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarre in favore dello scrivente procuratore >>.
Si è costituita in giudizio la , contestando le Controparte_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
ha anche eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese.
Parte ricorrente ha articolato richieste di prova orale.
Con ordinanza del 15.04.2021 è stato così disposto:
<< Il Giudice … preso atto della formulazione delle istanze istruttorie contenuta in ricorso;
rilevato che ex art. 230 c.p.c. l'interrogatorio formale deve essere dedotto per articoli separati e specifici, e che ex art 244 c.p.c. la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali la persona da sentire deve essere interrogata, e che presenta profili di inammissibilità la prova testimoniale dedotta con le locuzioni “sempre” o “mai”; ritenuto, ad ogni modo, anche ex art. 421 c.p.c. , consentire alla parte di riformulare le proprie istanze, nel rispetto delle indicazioni procedurali di sistema, assegna a parte ricorrente termine fino al 30 luglio febbraio 2021 per il deposito di nota di riformulazione delle istanze istruttorie e a parte resistente/convenuta termine fino al 15 ottobre 2021 per la eventuale formulazione di prova contraria;
rinvia per il prosieguo all'udienza del 4 NOVEMBRE 2021 >>. Con successiva ordinanza del 4.11.2021 è stato << rilevato che nonostante la riformulazione i capitoli di prova si presentano generico e valutativi (si portano a mero esempio: “vero o no che il ricorrente si occupava della manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione”; “vero o no che il ricorrente, dal 1 gennaio 2009, si interfacciava e aveva i contatti diretti con i capi reparto dei due pontili di
ST e AC …”; “vero o no che il sig. , dal mese di ottobre Pt_1 dell'anno 2010, ha formato ed affiancato i lavoratori…”) >>; non è stata, quindi, disposta istruttoria orale.
Va rilevato, infatti, che il diritto di difesa va esercitato nelle modalità indicate dal codice di rito: << La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica … dei fatti, formulati in articoli separati >> (art. 244 c.p.c.) su cui i testi devono essere interrogati, ricordando che
3 l'articolazione va fatta indicando dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta (Cass. 22/04/2022, n. 12859), che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (Cass. 09/09/2021, n. 24377), che la prova per testi deve vertere su nudi fatti e non sui connotati valutativi, spettando all'esito dell'istruttoria al giudice la verifica valutativa (Cass. 04/08/2021, n.
22254), che la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende generica e inammissibile l'articolazione probatoria (Cass. 19/01/2018, n. 1294; 05/06/2018, n.
14364); che in materia di prova testimoniale, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati, fermo che il giudice di merito, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421
c.p.c., può assegnare alle parti un termine per rimediare alle irregolarità rilevate nella suddetta capitolazione, sicché la parte decade dal diritto di assumere la prova solo nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato (Cass., sez. lav., 05/10/2016, n. 19915).
Nella riformulazione disposta ex art. 421 c.p.c., la parte ricorrente non si è attenuta al rispetto delle superiori indicazioni, sicché si profilano le conseguenze poco sopra indicate (su cui già Cass., sez. lav., 05/10/2016, n.
19915); e in ogni caso, dalla persistente formulazione dei mezzi di prova orale appare arduo individuare fatti precisi, specifici e determinati, collocati univocamente nel tempo e nello spazio.
Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità
(Trib. Roma, sez. lav., 12/09/2021, n. 5741, in Redazione Giuffrè 2021); alle superiori considerazioni svolte sulle istanze probatorie consegue che le domande di parte ricorrente sono rimaste prive di prova.
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
4 Le ragioni della decisione, basate su attività processuale conseguente ad esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3899/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
AC, 24/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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