TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2024, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
CASAVOLA Presidente MARTINO Dott.
NIGRI Giudice rel. PATRIZIA Dott.ssa
ΑΝΝΑ CARBONARA Giudice Dott.ssa ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4642/2023 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza dell 08/11/2024
TRA
nata a [...] il [...], CF: Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNA CELLARO ed elettivamente C.F. 1
,
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Laterza alla via Matera n. 93, come da mandato in calce ricorso;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANNA SANNELLI ed C.F. 2
,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Laterza alla via Matera n. 93, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 06.11.2024 e per il Pubblico
Ministero come da nota del 04.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, alla udienza cartolare del 06.11.2024 veniva trasformato in consensuale, come da atto sottoscritto dalle stesse e depositato telematicamente il 25.09.2024.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo al superiore interesse dei figli.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale fra i coniugi Parte 1 nata a
OS OT (BG) il 05/09/1980, e Controparte 1 nato a
TT (TA) il 20/04/1975, i quali hanno contratto matrimonio in PA LAGIA NO(TA) il
03/05/2003 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PALAGIANO(TA) dell'anno 2003, n. 9, parte II, serie A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati come da accordo sottoscritto dalle stesse e depositato telematicamente il 25.09.2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
3. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Nigri Dott. Martino Casavola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
CASAVOLA Presidente MARTINO Dott.
NIGRI Giudice rel. PATRIZIA Dott.ssa
ΑΝΝΑ CARBONARA Giudice Dott.ssa ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4642/2023 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza dell 08/11/2024
TRA
nata a [...] il [...], CF: Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNA CELLARO ed elettivamente C.F. 1
,
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Laterza alla via Matera n. 93, come da mandato in calce ricorso;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANNA SANNELLI ed C.F. 2
,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Laterza alla via Matera n. 93, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 06.11.2024 e per il Pubblico
Ministero come da nota del 04.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, alla udienza cartolare del 06.11.2024 veniva trasformato in consensuale, come da atto sottoscritto dalle stesse e depositato telematicamente il 25.09.2024.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo al superiore interesse dei figli.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale fra i coniugi Parte 1 nata a
OS OT (BG) il 05/09/1980, e Controparte 1 nato a
TT (TA) il 20/04/1975, i quali hanno contratto matrimonio in PA LAGIA NO(TA) il
03/05/2003 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PALAGIANO(TA) dell'anno 2003, n. 9, parte II, serie A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati come da accordo sottoscritto dalle stesse e depositato telematicamente il 25.09.2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
3. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Nigri Dott. Martino Casavola