Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Valeria Mandalà Esperto minorile dr. Vincenzo Cicala Esperto minorile riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. ), nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
28/05/1986, e (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Carini (PA) in data 15/07/1982, entrambi con il patrocinio dell'avv. Giu- seppe Brancato (PEC: ; Email_1
appellanti
CONTRO
REALE AVV. GIOVANNA N.Q. DI TUTORE DEI MINORI LA Pt_1 [...]
e in giudi- Per_1 Controparte_1 Controparte_2 zio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC: Email_2
appellata
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata a Lecce in [...] Controparte_3 C.F._3
24/01/1959 e (C.F. , nato a Controparte_4 C.F._4
San Martino di Lupari (PD) il 10/2/1954, con il patrocinio dell'avv. Giusep- pe Altieri (PEC: ; Email_3
appellati - contumaci
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 16
CP_5
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO le sentenze nn. 71/2023, 72/2023 e 73/2023 pronunciate dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 23/06-11/07/2023 all'esito dei proce- dimenti iscritti ai N.R.G. 6/2023, 7/2023, 8/2023 CP_6
OGGETTO: Impugnazione dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in via istruttoria:
- disporre la CTU al fine di valutare la reale capacità genitoriale dei genito- ri, ed in particolare della madre , nonché dei nonni ma- Parte_2 terni Sig.ra e Controparte_3 Controparte_4
- disporre l'audizione della minore , in ragione delle Controparte_1 motivazioni esposte nel superiore motivo di gravame. Nel merito: riformare la sentenza di I grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori
, e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 dichiarare non luogo a provvedere sulle richieste di dichiarazione dello sta- to di adottabilità dei minori dagli appellati.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Palermo, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
[...]
, atteso il mancato conferimento della necessaria procura di Parte_1 fatto inesistente agli atti, e come tale rigettarlo. Rigettare, comunque, per tutto quanto esposto e dedotto in premessa, l'appello proposto dai Sigg.ri e , e per Parte_2 Parte_1
l'effetto confermare le sentenze n. 71/2023, 72/2023, 73/2023, emesse dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 23.06.2023, nell'ambito del procedimento nrg. 6-7-8 / 2020 ADS, che hanno dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , , , P_ Persona_1 Controparte_1
Controparte_2
Liquidare le spese per il presente procedimento al sottoscritto tutore.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 16 dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05/05/2020, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di adottabilità dei fratelli , la RN e Persona_2 P_
e , già inseriti dal 2019 presso una casa di accoglienza, Controparte_2
a causa delle gravissime condizioni di degrado e di incuria in cui versava- no.
2. Nell'ambito del procedimento si costituivano in giudizio Parte_1 ed , genitori dei predetti minori, opponendosi all'acco- Parte_2 glimento della richiesta del Pubblico Ministero.
3. Nell'ambito del giudizio intervenivano altresì, la nonna materna dei mi- nori unitamente al marito , i quali Controparte_3 Controparte_4 dapprima formulavano istanze per incontrare i nipoti, e quindi si oppone- vano alla richiesta del Pubblico Ministero, chiedendone l'affidamento.
4. Con sentenze nn. 71/2023, 72/2023 e 73/2023 dei 23/06- 11/07/2023 il Tribunale per i Minorenni di Palermo, all'esito dei procedimenti iscritti al N.R.G. 6/2020, 7/2020 e 8/2020 M. S., ha pronunciato i seguenti provve- dimenti:
a. ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Persona_2
, nato a [...] il [...], , nata a [...]-
[...] Controparte_1 lermo il 18/08/2013 e , nato a [...] il Controparte_2
09/11/2018, sospendendo i genitori e Parte_1 Pt_2
dalla responsabilità genitoriale sui medesimi figli e vie-
[...] tando ogni contatto con gli stessi;
b. ha nominato l'avv. Maria Spagnolo tutore di tutti i predetti minori;
c. ha disposto il collocamento provvisorio dei minori presso idonee famiglie, selezionate tra quelle dichiaratesi disponibili all'adozione;
5. Con ricorso del 07/08/2023, e hanno pro- Parte_1 Parte_3 posto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale rifor- ma della stessa, la revoca dei provvedimenti pronunciati, previo espleta- mento di consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare le loro capacità ge- nitoriali e quelle dei nonni materni, nonché l'audizione della minore Per_3 tra . P_
6. Con comparsa dell'11/10/2023, si è costituita in giudizio l'avv. CP_7
, frattanto nominata tutore dei minori , in sostituzione
[...] P_ dell'avv. Spagnolo, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 16 7. Il Pubblico Ministero, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ri- tualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
8. Gli appellati e , benché correttamente evocati in giu- CP_3 CP_4 dizio non hanno provveduto a costituirsi e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
9. Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di consulenza tecni- ca d'ufficio ed è stata, altresì, disposta l'audizione degli affidatari dei mi- nori dichiarati in stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e all'udienza del 21/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini trascritti in epigrafe, e la causa è stata assunta in decisione.
10. Va dato, preliminarmente atto, del fatto che gli originari intervenienti e , nonni materni dei minori Controparte_3 Controparte_4 Per_4
[...
non hanno proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che, nei loro confronti, deve ritener- si passata in autorità di cosa giudicata. Part 11. Ciò posto, con un unico motivo di appello, articolato su più profili,
[..
la e chiedono la riforma del provvedimento P_ Parte_2
Impugnato, allegando che non sussisterebbero i motivi per dichiarare i fi- gli minori in stato di abbandono atteso che, sebbene il contesto familiare di riferimento sia connotato da innegabili criticità, ai minori, tuttavia, non sarebbero mai mancate le cure primarie.
12. Evidenziano che il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare le loro capacità genitoriali e quelle dei nonni materni, nonché la possibilità di porre in essere inter- venti finalizzati a rimuovere le contingenti situazioni di difficoltà e disagio del nucleo, nell'ottica di un possibile recupero del contesto familiare ori- ginario, con particolare riferimento ad una valutazione prognostica circa la recuperabilità del ruolo genitoriale da parte della Pt_2
13. Allegano, altresì che il Tribunale per i Minorenni, nel pronunciarsi a fa- vore dell'adottabilità dei minori, non avrebbe adeguatamente valutato il contesto familiare di riferimento, escludendo l'affidamento dei minori alla nonna materna, nonostante la disponibilità manifestata da quest'ultima, ed evidenziano come tale decisione sarebbe stata assunta anche alla luce delle dichiarazioni rese dal minore in data 06.06.23. rispet- Persona_2 to alle quali il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto procedere ad un supplemento di istruttoria, disponendo l'audizione della minore P_
.
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 16 14. Occorre, preliminarmente, riferire che Il provvedimento impugnato da atto del lunghissimo iter giudiziario che, sin dal 2018 ha visto l'Autorità Giudiziaria minorile e i servizi socio-sanitari interessarsi del nucleo familia- re e che trae origine da un primo procedimento por- P_ Pt_2 tante n. 1953/2018 V.G., aperto a seguito di ricorso del Pubblico Ministe- ro in ragione del fatto che il minore era stato segna- Controparte_2 lato, al momento della nascita avvenuta in data 09/11/2018, dal servizio sociale dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello, perché ricoverato presso il re- parto di neonatologia in quanto nato con sindrome da astinenza neonata- le da madre assuntrice di metadone.
15. Pertanto, con decreto del 14/01/2019, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dava incarico al servizio sociale di verificare le condizioni di vita dei minori , nonché di verificare se fosse necessario un allonta- P_ Tes_ namento della prole dalla madre. Inoltre, incaricava il di fornire in- formazioni rispetto al percorso avviato dalla e disponeva acqui- Pt_2 sirsi informazioni in ordine alla situazione giudiziaria di entrambi i coniugi, in esito alle quali emergeva che il aveva riportato condanne per P_ reati contro il patrimonio (furti e rapina), ed era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per un periodo di anni 1 e mesi sei mentre la aveva precedenti per furto, detenzione di stupefacenti e minac- Pt_2 cia.
16. Dagli accertamenti espletati emergeva, inoltre, che in data 24/07/2019, la mentre era alla guida di un ciclomotore, risultato Pt_2 poi rubato, senza patente, non avendola mai conseguita e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (nella specie cannabinoidi, metadone ed etanolo) rimaneva coinvolta in un sinistro stradale, a seguito del quale entrava in coma. A detto sinistro assistevano anche i minori , che si trovava- P_ no a bordo dell'autovettura condotta dal padre, che seguiva a pochi metri di distanza il ciclomotore condotto dalla Pt_2
17. Con nota del 07/08/2019, il Servizio Sociale di Terrasini, avendo ap- preso che in esito al sinistro sopra descritto i minori erano ospiti presso uno zio materno, effettuavano una visita domiciliare presso l'abitazione di quest'ultimo, riscontrandovi pessime condizioni igienico-sanitarie e pro- cedeva, pertanto, ad inserire i minori presso la comunità “La Casa di Ne- mo" di . CP_5
18. All'ingresso in comunità dei predetti minori, veniva riscontrato che il piccolo versava in precarie condizioni igienico- CP_2 P_ sanitarie, evidenziando ustioni a livello della coscia sinistra e manifestan- do un ritardo significativo nell'acquisizione delle tappe evolutive tipiche
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 16 per la sua età. Contestualmente, la minore esibiva un at- Controparte_1 taccamento disfunzionale nei confronti del genitore paterno, unitamente a una condotta improntata alla chiusura emotiva e all'aggressività, con frequenti riferimenti a roditori ed escrementi murini. Infine, il fratello maggiore, , assumendo di fatto un ruolo di supplenza geni- Persona_2 toriale, palesava una marcata incapacità di esternare il proprio vissuto emotivo.
19. Il Tribunale per i Minorenni disponeva, quindi, la comparizione perso- nale dei genitori, in occasione della quale il riferiva di avere rega- P_ lato alla compagna il ciclomotore, risultato poi rubato, e contestava l'inadeguatezza delle condizioni abitative della casa del fratello della
[...]
, che lo aveva ospitato unitamente ai figli minori, durante il ricovero Pt_5 di quest'ultima. La riferiva, invece, di avere assunto eroina per Pt_2 oltre dieci anni e di essere seguita dal Servizio per le Dipendenze dell'ASL (SERD) e si dichiarava stupita per la segnalazione che era stata effettuata dagli assistenti sociali dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello in occasione della nascita del piccolo atteso che anche gli altri suoi figli erano CP_2 nati con sindrome da astinenza, in ragione del suo stato di tossicodipen- denza, ma in quelle occasioni non era stata effettuata alcuna segnalazio- ne.
20. Dall'attività di osservazione svolta dagli operatori della comunità all'interno della quale erano ricoverati i minori, emergeva che PE
, fratello maggiore, assumeva costantemente un ruolo molto protet-
[...] tivo nei confronti della sorella più piccola e che il piccolo , dopo ap- CP_2 pena un mese di permanenza in struttura, appariva molto più sereno e partecipe alle attività previste per la sua età evolutiva. La minore P_
manifestava, invece, un atteggiamento oppositivo rispetto al
[...] quale il padre, in occasione degli incontri, suggeriva agli educatori di somministrarle “delle goccine" non meglio identificate, allorquando mani- festava di crisi di pianto o di agitazione incontrollata.
21. In merito alle dinamiche di vita familiare, gli operatori della comunità davano atto del fatto che aveva raccontato loro che era lui Persona_2 che si occupava di preparare il latte per il fratellino alle 11:00 del CP_2 mattino e il caffè per i genitori, che si prendeva cura dell'igiene della so- rella minore e che tutti e tre i fratelli erano soliti uscire in macchina con il padre la sera e fare rientro a casa molto tardi.
22. Dall'osservazione dell'andamento degli incontri tra i minori e i genitori emergeva il ricorrere di schemi comportamentali monotematici, caratte- rizzati dal fatto che utilizzava il cellulare del padre per scattare delle PE
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 16 foto ed cercava il contatto con il genitore e regrediva in occasione P_ delle visite.
23. In data 30/09/2019, il veniva tratto in arresto per scontare la P_ pena di anni 1, mesi 6 e giorni 29 di reclusione per il delitto di furto, e al contempo, il servizio sociale che aveva in carico il nucleo, con nota del 26/02/2020, segnalava che, sebbene la avesse manifestato la vo- Pt_2 lontà di volere intraprendere un percorso di sostegno, la stessa tuttavia non appariva realmente motivata, oltre che priva di qualsivoglia concreta progettualità. Mostrava, infatti di non avere reale consapevolezza delle condizioni di vita in cui erano vissuti i minori e negava di essere risultata positiva ai test tossicologici cui era stata sottoposta in occasione del sini- stro nel quale era rimasta coinvolta.
24. Con successiva nota del 21/04/2020, il servizio sociale segnalava che la era stata denunciata per detenzione e spaccio di stupefacenti Pt_2
e che il era stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza P_ di custodia cautelare per i delitti di rapina e omicidio.
25. Sulla scorta di tutti i predetti dati di valutazione, con il ricorso intro- duttivo del presente giudizio il Pubblico Ministero si determinava a chie- dere la dichiarazione dello stato di abbandono e della conseguente adot- tabilità di tutti e tre i minori P_
26. I genitori dei minori venivano sentiti dal Tribunale per i Minorenni, in sede di contestazioni ex art. 12 della I. n. 184/83 e da tale audizione emergeva da parte della una scarsa consapevolezza circa le con- Pt_2 dizioni di vita dei minori, oltre che una immaturità dal punto di vista affet- tivo e relazionale, mentre il minimizzava sia la propria condizione P_ di pregiudicato, riferendo che i reati ascrittigli erano stati commessi per il bene dei suoi figli, sia la tossicodipendenza della compagna, ritenendo che poiché il servizio sociale non era intervenuto in occasione delle prime due gravidanze della lo stato di tossicodipendenza della stessa non Pt_2 costituisse motivo di pregiudizio per la prole.
27. Durante il periodo di istituzionalizzazione dei minori era emerso, inol- tre, che benché la si recasse con regolarità sia agli incontri pres- Pt_2 so il SERD che l'aveva presa in carico sia agli incontri con i figli, la stessa, in occasione delle visite in comunità, assumeva sempre un comportamento inadeguato rispetto alle esigenze dei minori, di fatto stravolgendo il clima di serenità che gli operatori cercavano di creare.
28. In particolare, veniva evidenziato che la non dedicava mede- Pt_2 sima attenzione a tutti i figli, mostrando poco interesse per i figli maggiori, nei confronti dei quali assumeva comportamenti svalutanti, fino al punto
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 16 da definire la figlia autistica, mentre concentrava tutta la sua at- P_ tenzione sul minore , che manifestava apertamente di considerare CP_2 più intelligente rispetto ai fratelli.
29. In data 24/03/2021 i minori incontravano il padre, recatosi in comuni- tà scortato dalla polizia penitenziaria in ragione del suo stato detentivo, e rimanevano destabilizzati da detto incontro durante il quale risulta- PE va l'unico capace di interagire con il genitore, mentre era rimasta P_ in disparte con gli occhi chiusi e il piccolo si era addormentato. CP_2
30. L'ulteriore audizione della disposta dal Tribunale per i Mino- Pt_2 renni non forniva elementi prognostici positivi, atteso che, sebbene la stessa dichiarasse di essere disponibile ad andare in comunità insieme ai figli, pur ribadendo di potersi occupare degli stessi da sola, tuttavia, le sue affermazioni rimanevano confinate nell'alveo di labiali manifestazioni di intenti, non sorrette da alcun serio e concreto progetto per la prole.
31. La mancanza di progettualità della era confermata anche dal Pt_2 fatto che la stessa, pur dichiarando di avere intrapreso una relazione sen- timentale con un uomo di circa sessantacinque anni, riferiva che, al mo- mento della scarcerazione del lo avrebbe riaccolto nella casa in P_ cui viveva, sebbene tale abitazione, dal sopralluogo compiuto dagli assi- stenti sociali, risultasse consistere in un immobile fatiscente e certamente non idoneo ad ospitare dei bambini.
32. Gli operatori avevano, inoltre, riferito come anche l'ipotesi dell'inse- rimento in comunità della insieme alla prole non fosse concre- Pt_2 tamente praticabile, poiché l'odierna appellante, sebbene in un primo momento avesse manifestato al Tribunale la sua disponibilità in tal senso, si era successivamente rifiutata, affermando che in comunità sarebbe ''impazzita".
33. Veniva, inoltre, rilevato come la che non si era sottoposta Pt_2 alla vaccinazione anti-covid, in occasione degli incontri in comunità non esibiva l'esito del tampone antigenico, mettendo in questo modo in peri- colo la salute dei figli e come la stessa, malgrado fosse stata invitata a non portare con sé il telefono cellulare durante gli incontri, continuava ad uti- lizzarlo, distogliendo l'attenzione dai bambini e destabilizzandoli quando riceveva delle telefonate da parte del , dimostrandosi incapace di P_ filtrarne i contenuti, tanto da riferire ai bambini in un'occasione che il pa- dre si era tatuato una lacrima accanto all'occhio, perché quando li pensa- va piangeva, così causando in loro un profondo malessere.
34. Nel corso dell'iter istruttorio svolto nel giudizio di primo grado è stata anche esplorata la possibilità di reperire risorse intrafamiliari, con la valu-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 16 tazione della possibilità di affidare i minori alla nonna materna, tenuto conto sia del forte legame affettivo fra i fratelli, che della richiesta di affi- damento al riguardo avanzata.
35. La nonna materia tuttavia, sentita all'udienza del Controparte_3
06/08/2021, pur dichiarandosi disponibile ad occuparsi dei nipoti, rite- nendo la figlia inadeguata a svolgere il ruolo materno in ragione della sua tossicodipendenza, esprimeva al contempo dubbi circa il fatto di potersi assumere tale responsabilità in ragione della propria età avanzata e, per- tanto, dichiarava di ritenere più rispondente all'interesse dei minori il ri- corso all'adozione.
36. L'indagine compiuta dai servizi sociali evidenziava la sussistenza di elementi di criticità riferibili ai comportamenti posti in essere dalla nonna materna, la quale spesso aveva stigmatizzato i comportamenti della picco- la , definendola “schizofrenica”, e in una particolare occasione ave- P_ va chiesto di portare con sé ad una cerimonia organizzata a Terrasini da una nipote soltanto il nipote più grande , manifestando il timore che PE
potesse avere “una delle sue solite crisi e rovinare quindi la festa” P_
e ritenendo non opportuno portarvi , perché celiaco. CP_2
37. Gli esiti dell'osservazione inducevano sia gli operatori del servizio so- ciale di Terrasini che quelli della comunità ad esprimere fondate perplessi- tà in ordine al progetto di affido dei minori alla nonna, proprio in ragione dell'ambivalenza da questa mostrata dal momento che, dapprima aveva manifestato la propria disponibilità a prendersi cura di tutte e tre i nipoti e invece, successivamente, aveva tenuto un comportamento di esclusione nei confronti di e . P_ CP_2
38. Anche gli assistenti sociali del Comune di Taranto, i quali all'udienza del 12/12/2022, avevano evidenziato come non vi fossero elementi osta- tivi al progetto di affidamento, avevano successivamente manifestavano delle perplessità legate a fatto che la si era mostrata titubante in CP_3 ordine all'affidamento di tutti e tre i fratelli, mostrandosi più propensa ad occuparsi dei grandi e ritenendo invece più consono per il piccolo CP_2 un affidamento ad un'altra famiglia.
39. Il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 19/12/2022, nell'ottica di un percorso volto all'inserimento graduale dei minori nel nucleo familiare avito, disponeva un rientro prolungato di questi ultimi presso la nonna materna durante il periodo natalizio, al fine di osservare le dinamiche re- lazionali e valutare la fattibilità del progetto di affido. Tale rientro, tutta- via, non dava esiti positivi, dal momento che al rientro in comunità, sol- tanto aveva dichiarato di essere pronto a trasferirsi presso la nonna, PE
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 16 mentre non aveva saputo raccontare episodi significativi relativi al P_ soggiorno, evidenziando anche un certo disagio derivante dagli incontri con la madre, e il piccolo aveva espresso il proprio desiderio di ri- CP_2 manere in comunità con la sorella.
40. Anche il servizio sociale di Taranto evidenziava le criticità che erano emerse nel corso del soggiorno dei minori presso la nonna materna e, se- gnatamente, la mancanza di regole educative, la presenza della madre, e le difficoltà espresse dai nonni nel gestire tutti e tre i minori, che li aveva indotti a dichiarare di volersi prendere cura soltanto di , esprimen- P_ do parere favorevole all'adozione degli altri due nipoti.
41. L'esito infausto del progetto di affido intra-familiare emergeva anche nel prosieguo dell'osservazione dei minori da parte degli assistenti sociali, i quali riferivano che a distanza di qualche tempo anche aveva mani- PE festato il desiderio di non essere affidato alla nonna materna e di non tor- nare più a Taranto, ed aveva chiarito che non voleva ritornare a P_
Taranto e si rifiutava di incontrare i nonni.
42. Veniva, quindi, disposta da parte del Tribunale per i Minorenni una nuova audizione di , il quale all'udienza del 06/06/2023 ribadiva con PE chiarezza la sua volontà di non essere affidato alla nonna e di voler stare con i suoi fratelli. In particolare, il minore con un comportamento deciso e scevro da condizionamenti, si faceva portavoce anche del pensiero della sorella e dichiarava: "Non siamo famiglia con altri al di fuori di noi tre, né con i miei genitori e neppure con mia nonna. Ma noi tre si siamo fami- glia.... Non desideriamo stare né con la mamma, né con la nonna, ma vo- gliamo tutti insieme andare in una nuova famiglia. Se non potesse accade- re ciò, siamo disponibili ad andare in tre famiglie affidatarie, a patto che queste famiglie consentano a noi tre di vederci, sentirci e passare del tem- po insieme”.
43. Pertanto, il Tribunale per i Minorenni all'esito di una scrupolosa rico- struzione dell'attività istruttoria svolta, ha accolto la richiesta di dichiarare si è pronunciato positivamente rispetto all'adottabilità dei minori P_ avendo accertato le gravi ed irreversibili carenze nelle competenze geni- toriali che affliggono gli odierni appellanti che impedisce loro di prendersi cura dei figli minori in maniera adeguata e segnalando anche l'assenza di una rete familiare in grado di supportarli o di sostituirsi agli stessi.
44. Il provvedimento impugnato, nel riferire un vissuto di genitori incuran- ti della prole ha evidenziato come la coppia si sia mo- Controparte_8 strata totalmente incapace di prendersi cura dei figli e superficiale rispet- to agli effetti che le carenze di cure potessero avere sugli stessi.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 16 45. In particolare, la storia personale della è condizionata dalla Pt_2 sua condizione di tossicodipendenza, che l'ha portata ad avere un com- portamento gravemente irresponsabile nei confronti di tutti e tre i figli minori. La predetta, infatti, oltre ad avere assunto eroina per oltre dieci anni, dopo la nascita dell'ultimo genito ha ripreso a fare uso di CP_2 sostanze stupefacenti, tanto da essere rimasta coinvolta in un grave inci- dente stradale, proprio a causa dello stato di alterazione psico-fisica con- seguente all'assunzione di sostanze psicotrope. Il Tribunale per i Mino- renni ha evidenziato come la condizione di tossicodipendenza abbia con- dizionato e compromesso il modo di vivere della atteso che la Pt_2 stessa si è resa responsabile di diversi delitti contro il patrimonio e di de- tenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio posti in essere al solo scopo di procurarsi il denaro per acquistare la droga e di come la stessa abbia intrattenuto frequentazione con ambienti non raccomandabili. Inol- tre, durante il lungo periodo di istituzionalizzazione dei minori la Pt_2
è apparsa priva di qualsivoglia progettualità sia con riferimento a questi ultimi che a sè stessa tanto da modificare i propri obiettivi in maniera fre- quente e contraddittoria, non dimostrando alcun serio coinvolgimento emotivo rispetto ai figli con i quali non è riuscita ad instaurare alcun lega- me significativo nonostante il supporto in tal senso offertole dagli opera- tori. L'atteggiamento di indifferenza emotiva della è confermato Pt_2 anche dalla circostanza che la predetta si è trasferita a Taranto, interrom- pendo le visite con i figli e dimostrando così un assoluto disinteresse nei confronti di questi ultimi.
46. Il provvedimento impugnato da, altresì, piena contezza delle carenti capacità genitoriali del , il quale ha tenuto un comportamento P_ gravemente irresponsabile nei confronti della prole, rendendosi autore di gravissimi delitti per i quali si trova attualmente in stato di detenzione, ed evidenziando, come quest'ultimo non si sia rivelato in grado di occuparsi dei figli minori nemmeno quando era in condizione di libertà, come dimo- stra il fatto che a seguito dell'incidente della aveva lasciato i figli Pt_2 alle cure del fratello di quest'ultima, in un ambiente rivelatosi del tutto inidoneo, tanto da dar luogo al procedimento ex art. 403 cc, a seguito del quale i tre fratellini sono stati istituzionalizzati.
47. L'attività istruttoria espletata ha consentito di accertare che quando i tre minori vivevano con i genitori era materialmente il più grande PE
, a sua volta all'epoca in tenera età, che provvedeva materialmente
[...] ad accudire giornalmente i fratelli, di talchè il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che gli odierni appellanti abbiano mostrato di avere avuto un comportamento gravemente irresponsabile che li rende incapaci di pren-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 16 dersi cura dei figli, escludendo al contempo che vi siano i margini per re- cuperare adeguate capacità genitoriali in tempi compatibili con un ade- guato sviluppo dei minori.
48. Il provvedimento impugnato ha escluso anche la possibilità di fare ri- corso ad un affido familiare alla nonna materna in ra- Controparte_3 gione dell'ambivalenza mostrata da quest'ultima circa la sua disponibilità a volersi occupare dei nipoti, avendo la predetta manifestato volontà con- trastanti dapprima dichiarandosi disponibile ad occuparsi di tutti e tre i minori e successivamente chiedendo che le fossero affidati solo i più grandi ed, infine, limitando la sua disponibilità alla sola . Tale com- P_ portamento ambivalente è stato ritenuto dal Tribunale per i Minorenni non indicativo di una reale volontà della di prendersi cura dei ni- CP_3 poti, nonché rivelatore di una incapacità della stessa a comprendere le re- sponsabilità connesse a un eventuale affido.
49. Sul punto, inoltre, hanno assunto efficacia dirimente le dichiarazioni dei minori ed , i quali hanno manifestato in maniera PE Controparte_1 chiara ed inequivocabile la loro volontà contraria all'affido alla nonna ma- terna.
50. Va dunque rilevato, che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, «il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio mi- nore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specifi- camente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della mate- ria, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.» (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016).
51. In particolare, poi, «il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambi- to della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazio- ne di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter consegui- re una equilibrata crescita psico-fisica» (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16357 del 21/06/2018).
52. Parimenti deve rilevarsi che la Corte E.D.U., in più occasioni (cf. sent. Per_ del 21/1/2014, c. Italia, e sent. del 13/10/2015, S.H. c. Italia), ha ri- badito che le autorità statuali devono adottare tutte le misure concrete
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 16 per permettere al fanciullo di vivere con i genitori biologici ed ha esplici- tamente affermato che è necessario preservare il legame tra i genitori biologici ed il minore anche quando siano accertate condizioni di parziale compromissione della idoneità genitoriale, ma non sia emersa una situa- zione di abbandono morale e materiale e risulti corrispondente all'inte- resse preminente del minore la conservazione di tale legame.
53. Per tale ragione, questa Corte, al fine di valutare le ragioni prospettate dagli odierni appellanti, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, specificamente volta alla valutazione delle condizioni psico- C fisiche dei minori, delle capacità genitoriali della coppia
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delle loro potenzialità di sviluppo e della possibile individua- Parte_6 zione di eventuali idonei percorsi di sostegno, nonché di risorse idonee all'interno del nucleo familiare allargato, con particolare riferimento ai nonni materni, disponibili a supportare i genitori.
54. Gli esiti di tali accertamenti sono compendiati nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata telematicamente dal consulente nominato, dr.ssa , in data 26/02/2025, i cui esiti non sono Persona_6 stati contestati dalla difesa dell'appellante, alla quale è stato assegnato uno specifico termine finalizzato al deposito di repliche e osservazioni di carattere tecnico.
55. Preliminarmente, il consulente tecnico dell'ufficio ha rappresentato di non avere ritenuto opportuno procedere all'ascolto dei minori , P_ in ragione del fatto che ha manifestato comportamenti altamente P_ disfunzionali caratterizzati da forte aggressività a seguito di un incontro con i fratelli, tali da destare una forte preoccupazione e una presa in cari- co da parte del Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in età evolutiva, mentre gli altri due fratelli, che sono in una fase di ambienta- mento presso una nuova realtà familiare, risultano essere fortemente provati dal lungo periodo di istituzionalizzazione, dal quale, tuttavia, tutti e tre i minori hanno tratti innegabili benefici rispetto alle condizioni di vita precedenti, rivelatesi altamente lesive sia sul piano della salute fisica che di quella psicologica.
56. All'esito di un esame approfondito e di valutazioni diagnostiche for- mulate dal consulente tecnico dell'ufficio attraverso colloqui individuali volti a valutare le capacità genitoriali degli odierni appellanti, è emerso che il è un uomo dal passato fortemente traumatico, che è stato P_ separato dalla propria famiglia di origine, trovando “ salvezza” presso una struttura gestita dai Salesiani, di fatto, in questo modo avvalorando egli
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 16 stesso l'importanza dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare. C 57. Il è apparso molto lucido nell'analisi dei fatti e consapevole P_ del suo percorso negativo che lo ha portato a delinquere che, tuttavia, giustifica con la necessità di dovere portare denaro a casa per i figli.
58. Riferisce di volere molto bene ai figli ma è, tuttavia, consapevole di non potere offrire loro una chance ritenendo, pertanto, più confacente al loro interesse che vengano collocati presso una nuova famiglia che si prenda cura dei loro bisogni e delle loro necessità: “Io avrei fatto tutto se fossi fuori. ma adesso non posso. Io non li posso aiutare…. Se sono felici io pu- re lo sono per loro…. Io in questo momento non posso aiutarli in nessun mo- do. Meglio che hanno una serenità e una felicità…. Io mi auguro che abbiano un futuro migliore e che trovino la loro sistemazione e la loro felicità”.
59. L'osservazione della Madonia ha, invece, restituito l'immagine di una donna estremamente superficiale, con un passato traumatico contrasse- gnato dall'abuso di sostanze di vario genere, che ha avuto e continua ad avere legami con persone diverse. Appare fortemente disequilibrata e psi- cologicamente fragile e non comprende le difficoltà legate ad un eventua- le recupero della prole, minimizzando il comportamento tenuto da lei e dal rispetto ai figli. Riferisce di volere bene ai bambini ma si di- P_ chiara disponibile a rinunciare a riaverli con sè ritenendo più utile un col- locamento presso altra famiglia: “Io ci ho voluto bene… per me è una pu- gnalata al cuore. So che ho sbagliato… Se loro stanno bene io sono felice. però ne soffro. Li voglio con me…. Se la felicità loro è con un'altra famiglia io sono felice. non voglio renderli infelici”.
60. La consulente dell'ufficio ha poi rilevato, con specifico riferimento alla possibilità di un affido familiare alla nonna materna, come questa si sia ri- velata infruttuosa e fonte di confusione e destabilizzazione per i minori e pertanto totalmente inopportuna e ha concluso evidenziando come il be- nessere dei minori possa essere concretamente perseguito solo mediante il ricorso all'adozione e con il distacco dalle figure genitoriali, circostanza sulla quale, peraltro, hanno ritenuto di concordare anche gli stessi genitori dei minori in sede di colloquio con il CTU.
61. Il consulente dell'ufficio, alla luce delle considerazioni precedente- mente svolte, ha dato piena contezza del fatto che la relazione tra gli odierni appellanti e i figli minori è irrimediabilmente compromessa al pun- to tale da essere “destabilizzante con effetti iatrogeni per il loro benessere psicologico e per la loro evoluzione” in ragione del vissuto familiare e della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali della coppia
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Persona_7
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 16 62. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, frutto di una accurata osservazione diagnostica e di considerazioni lineari e coe- renti, che trovano pieno riscontro nel lungo iter dell'istruttoria svolta, non sono state smentite dagli appellanti, che, come già puntualizzato, non hanno formulato, al riguardo, alcuna osservazione critica all'elaborato pe- ritale.
63. Il lungo periodo di osservazione e i numerosi provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni sin dal 2018 dimostrano chiaramente l'adozione di tutte le misure possibili per salvaguardare il rapporto tra gli odierni appellanti ed i figli e per consentire loro di recuperare le proprie capacità genitoriali.
64. Il lungo iter del presente procedimento e di quello che lo ha precedu- to dimostra, infatti, in modo evidente tutti i tentativi posti in essere e tutti gli strumenti attivati per sostenere il nucleo familiare ed in special modo la madre, e consentire il recupero delle competenze genitoriali da parte della coppia dovendosi escludere la presenza di un nu- CP_9 Pt_2 cleo familiare allargato dotato di risorse utili a sorreggere i genitori biolo- gici nel loro compito di cura, il cui apporto è stato caratterizzato da ambi- valenza e scarsa disponibilità sul piano della concreta realizzazione dei compiti di responsabilità connessi alla cura dei tre minori.
65. Le considerazioni sin qui svolte conducono, pertanto, a rigettare l'appello proposto e a confermare la sentenza impugnata.
66. Tenuto conto della natura del presente procedimento si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., nel te- sto risultante a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costitu- zionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 7/3- 19/4/2018, che consentono a questa Corte di dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con ricorso del 07/08/2023, avverso le sentenze nn.71/2023, 72/2023 e 73/2023 pronunciate dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 23/06-11/07/2023 all'esito dei procedimenti iscritti ai N.R.G. 6/2023, 7/2023, 8/2023 CP_6
• compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudi- zio
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 16 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 21/03/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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