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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1015/23 RG
Udienza del 20.10.25
È presente, via teams, l'avv.to Marcuccetti.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1015/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dal verbale di accertamento con il quale alla di è stato contestato CP_1 il fatto che il 28.1.22, alle ore 10:02, in v. Lungomare di levante, all'intersezione con v. CP_2
Ronchi, il conducente del veicolo tg FK 968 XJ, di proprietà della medesima di aveva CP_1 proseguito la marcia nonostante che il semaforo posto all'incrocio segnasse rosso.
La di NO ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di eccependo la CP_2 tardività della notifica e la non agevole visibilità del semaforo, e chiedendo quindi l'annullamento del verbale. Il ha per converso sostenuto la correttezza della contestazione, chiedendo Controparte_2 quindi il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 42/23, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.
La di NO ha proposto appello, insistendo nella domanda.
Il non si è costituito. CP_2
Motivi della decisione
Premesso che, come riferito, la contestazione si riferisce ad un fatto avvenuto il 28.1.22, dalla documentazione prodotta emerge: che il comune ha avviato la notifica del verbale il 28.3.22; che tale notifica non è andata a buon fine;
che la raccomandata relativa a tale mancata notifica è stata restituita al comune il 26.4.22; che esso ha avviato una nuova notifica il 26.9.22; che tale notifica è andata a buon fine, perfezionandosi il 13.10.22.
Scontato il superamento dei 90 giorni per la notifica, previsti dall'art. 201 cds, in contrario non vale l'argomento ex Corte Cost. 477/02, sul quale si fonda la sentenza di primo grado, secondo il quale il comune avrebbe avviato tempestivamente la notifica, dopodiché il suo perfezionamento tardivo sarebbe dipeso unicamente da circostanze non dipendenti dalla sua sfera di azione.
Questo sarebbe vero, infatti, se quella andata tardivamente a buon fine fosse la notifica avviata il 28.3.22. Così però, come riferito, non è: la notifica andata a buon fine è quella successiva, avviata il 26.9.22.
Questo, si noti, di per sé non è assolutamente ostativo a ritenere la non imputabilità dei tempi di notifica al notificante. Anche in casi di questo tipo può infatti ritenersi comunque operante il principio di cui sopra. Affinché ciò accada, occorre però che il notificante, a fronte della conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, si attivi tempestivamente per rinnovarla, cosa che nella fattispecie non è avvenuto. Fra la conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica e l'avvio della seconda sono trascorsi infatti 5 mesi, vale a dire un tempo ampiamente superiore a quello che avrebbe potuto far ritenere la nuova notifica tempestiva.
L'appello, e con esso il ricorso, va conseguentemente accolto ed il verbale opposto annullato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale annulla il verbale di cui in motivazione;
condanna l'opposto-appellato a rifondere all'opponente-appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 808,00 per compenso del difensore ed € 107,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari
Udienza del 20.10.25
È presente, via teams, l'avv.to Marcuccetti.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1015/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dal verbale di accertamento con il quale alla di è stato contestato CP_1 il fatto che il 28.1.22, alle ore 10:02, in v. Lungomare di levante, all'intersezione con v. CP_2
Ronchi, il conducente del veicolo tg FK 968 XJ, di proprietà della medesima di aveva CP_1 proseguito la marcia nonostante che il semaforo posto all'incrocio segnasse rosso.
La di NO ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di eccependo la CP_2 tardività della notifica e la non agevole visibilità del semaforo, e chiedendo quindi l'annullamento del verbale. Il ha per converso sostenuto la correttezza della contestazione, chiedendo Controparte_2 quindi il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 42/23, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.
La di NO ha proposto appello, insistendo nella domanda.
Il non si è costituito. CP_2
Motivi della decisione
Premesso che, come riferito, la contestazione si riferisce ad un fatto avvenuto il 28.1.22, dalla documentazione prodotta emerge: che il comune ha avviato la notifica del verbale il 28.3.22; che tale notifica non è andata a buon fine;
che la raccomandata relativa a tale mancata notifica è stata restituita al comune il 26.4.22; che esso ha avviato una nuova notifica il 26.9.22; che tale notifica è andata a buon fine, perfezionandosi il 13.10.22.
Scontato il superamento dei 90 giorni per la notifica, previsti dall'art. 201 cds, in contrario non vale l'argomento ex Corte Cost. 477/02, sul quale si fonda la sentenza di primo grado, secondo il quale il comune avrebbe avviato tempestivamente la notifica, dopodiché il suo perfezionamento tardivo sarebbe dipeso unicamente da circostanze non dipendenti dalla sua sfera di azione.
Questo sarebbe vero, infatti, se quella andata tardivamente a buon fine fosse la notifica avviata il 28.3.22. Così però, come riferito, non è: la notifica andata a buon fine è quella successiva, avviata il 26.9.22.
Questo, si noti, di per sé non è assolutamente ostativo a ritenere la non imputabilità dei tempi di notifica al notificante. Anche in casi di questo tipo può infatti ritenersi comunque operante il principio di cui sopra. Affinché ciò accada, occorre però che il notificante, a fronte della conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, si attivi tempestivamente per rinnovarla, cosa che nella fattispecie non è avvenuto. Fra la conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica e l'avvio della seconda sono trascorsi infatti 5 mesi, vale a dire un tempo ampiamente superiore a quello che avrebbe potuto far ritenere la nuova notifica tempestiva.
L'appello, e con esso il ricorso, va conseguentemente accolto ed il verbale opposto annullato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale annulla il verbale di cui in motivazione;
condanna l'opposto-appellato a rifondere all'opponente-appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 808,00 per compenso del difensore ed € 107,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari