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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2115 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea STROZZIERI
( ) fax 0861.89515 e-mail in C.F._2 Email_1
Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare che il sig. è affetto da malattia di origine Parte_1 professionale per come richiesto nella domanda n. 519337572 nella percentuale complessiva del 12 % o comunque a quella maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante a seguito di consulenza medica;
Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 07/11/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Ernia discale L4-l5 ed L5-S1”) presentata in via amministrativa in data
27/11/2023 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato come trasportatore/facchino presso la ditta e di essere stato impiegato quotidianamente nella movimentazione CP_2 manuale degli elettrodomestici (quali frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni ecc.) dal peso dai 30k ai 90 kg, che dovevano essere prelevati dal magazzino, trainati manualmente con il carrello manuale, per poi essere caricati nel camion;
successivamente, una volta raggiunti i clienti, dovevano essere scaricati dal mezzo e trasportati negli appartamenti, posti anche ai piani superiori. Ha riferito di essersi occupato, altresì, del ritiro degli elettrodomestici vecchi per lo smaltimento che doveva trasportare anche per le scale, quando non vi erano ascensori.
Ha dedotto di aver poi lavorato dal 2016 al 2019 come operaio/facchino presso il panificio
“il Pane” dove si occupava di trasportare il pane, contenuto in ceste del peso di circa 20 kg., dal magazzino sul furgone;
le ceste erano portate presso i clienti (supermercati, bar) e scaricate manualmente.
Ha, infine, dedotto di aver lavorato, dal 2020, e di lavorare tutt'ora come operaio metalmeccanico presso la società dove, fino al 2021, doveva provvedere al Pt_3 sollevamento manuale di pezzi di ferro, del peso di circa 8-10 kg, che dovevano essere prelevati da un cassone e posti sulla maschera da taglio, posta ad un'altezza di circa 1 mt;
2 dopo le operazioni di taglio, i pezzi, dovevano essere di nuovo prelevati manualmente e posizionati nel cassone posto a terra, con movimentazione giornaliera di circa 300/400 pezzi per lato (Destro e sinistro) per tutta la durata del ciclo produttivo.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti inferiori e, in particolare, a carico della schiena, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte e dello stesso DVR che individua una bassa soglia di rischio.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Ernia discale L4-l5 ed L5-S1.”- nella misura del 12%, presentata in via amministrativa in data 27/11/2023 e non accolta dall' , deducendo di CP_1 aver prestato attività lavorativa come operaio trasportatore presso varie ditte e di essere stato addetto alla movimentazione manuale e al sollevamento di elettrodomestici, di ceste di pane e di pezzi di ferro, con assunzione di posture incongrue a carico del rachide vertebrale a causa delle continue flessioni e torsioni subite dal tronco e dalla colonna durante il turno di lavoro.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di
3 essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , ex colleghi di lavoro del ricorrente), da cui è emerso che,
[...] Testimone_4 dapprima in qualità di trasportatore presso la ditta il ricorrente si è occupato del CP_2 trasporto, della installazione e del ritiro per lo smaltimento di elettrodomestici, dal peso dai 30 kg ai 90 kg, che caricava manualmente dal magazzino e scaricava presso il domicilio dei vari clienti, nella maggior parte dei casi senza l'aiuto di muletto.
Dalle deposizioni testimoniali è altresì emerso che, durante il periodo lavorativo svolto presso la ditta “il Pane”, il ricorrente si è occupato di caricare manualmente sul furgoncino ceste di pane dal peso variabile e di consegnarle e scaricarle presso i fornitori (bar, ristoranti)
e che, durante il periodo lavorativo svolto presso la ditta lo stesso era addetto al Pt_3 sollevamento manuale di pezzi di ferro, del peso di circa 8-10 kg., che prelevava da un cassone e riponeva sulla maschera da taglio, posta ad un'altezza di circa 1 mt;
dopo le operazioni di taglio, i pezzi, dovevano essere di nuovo prelevati manualmente e posizionati nel cassone posto a terra, con movimentazione giornaliera e ripetuta per circa 600 volte al giorno di circa 300/400 pezzi per lato (Destro e sinistro) per tutta la durata del ciclo produttivo.
4 Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. al quale è Persona_3 stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 10%.
Il CTU ha, infatti, accertato quanto segue: “In relazione alla patologia erniaria lombare, considerata la durata e le modalità dell'attività lavorativa, la concausalità è da ritenersi altamente probabile.
In termini di danno biologico (D.M. 12.07.2000), si individua la seguente voce tabellare:
• 213. Ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12%
Alla luce della documentazione clinica e del quadro obiettivo attuale, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da ernia discale nella misura del 10%”.
Il CTU ha, pertanto, concluso come segue: “Il ricorrente è affetto/a dalle infermità denunciate che sono in nesso, quantomeno concausale, con l'attività lavorativa espletata. Il danno biologico subito dal ricorrente a causa dell'attività lavorativa quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, tenendo presente quanto statuito dall'art.13 D. Lgs. 23.02.2000 n°38, è quantificabile nel 10% con decorrenza dalla domanda.
In atti e nel ricorso introduttivo non sono segnalate pregresse tecnopatie già riconosciute da valutare in cumulo”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura del 10% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 27/11/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dal ricorrente, si ritiene che abbiano tutte comportato la sollecitazione ripetuta e continua del tronco e della colonna
5 vertebrale, con la conseguenza che risulta dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa il medesimo sia stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Ernia discale L4-l5 ed L5-S1”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
10% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2115/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Ernia discale L4-l5 ed L5-S1”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 10% a partire dalla data della domanda amministrativa;
6 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 10% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea STROZZIERI
( ) fax 0861.89515 e-mail in C.F._2 Email_1
Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare che il sig. è affetto da malattia di origine Parte_1 professionale per come richiesto nella domanda n. 519337572 nella percentuale complessiva del 12 % o comunque a quella maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante a seguito di consulenza medica;
Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 07/11/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Ernia discale L4-l5 ed L5-S1”) presentata in via amministrativa in data
27/11/2023 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato come trasportatore/facchino presso la ditta e di essere stato impiegato quotidianamente nella movimentazione CP_2 manuale degli elettrodomestici (quali frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni ecc.) dal peso dai 30k ai 90 kg, che dovevano essere prelevati dal magazzino, trainati manualmente con il carrello manuale, per poi essere caricati nel camion;
successivamente, una volta raggiunti i clienti, dovevano essere scaricati dal mezzo e trasportati negli appartamenti, posti anche ai piani superiori. Ha riferito di essersi occupato, altresì, del ritiro degli elettrodomestici vecchi per lo smaltimento che doveva trasportare anche per le scale, quando non vi erano ascensori.
Ha dedotto di aver poi lavorato dal 2016 al 2019 come operaio/facchino presso il panificio
“il Pane” dove si occupava di trasportare il pane, contenuto in ceste del peso di circa 20 kg., dal magazzino sul furgone;
le ceste erano portate presso i clienti (supermercati, bar) e scaricate manualmente.
Ha, infine, dedotto di aver lavorato, dal 2020, e di lavorare tutt'ora come operaio metalmeccanico presso la società dove, fino al 2021, doveva provvedere al Pt_3 sollevamento manuale di pezzi di ferro, del peso di circa 8-10 kg, che dovevano essere prelevati da un cassone e posti sulla maschera da taglio, posta ad un'altezza di circa 1 mt;
2 dopo le operazioni di taglio, i pezzi, dovevano essere di nuovo prelevati manualmente e posizionati nel cassone posto a terra, con movimentazione giornaliera di circa 300/400 pezzi per lato (Destro e sinistro) per tutta la durata del ciclo produttivo.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti inferiori e, in particolare, a carico della schiena, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte e dello stesso DVR che individua una bassa soglia di rischio.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Ernia discale L4-l5 ed L5-S1.”- nella misura del 12%, presentata in via amministrativa in data 27/11/2023 e non accolta dall' , deducendo di CP_1 aver prestato attività lavorativa come operaio trasportatore presso varie ditte e di essere stato addetto alla movimentazione manuale e al sollevamento di elettrodomestici, di ceste di pane e di pezzi di ferro, con assunzione di posture incongrue a carico del rachide vertebrale a causa delle continue flessioni e torsioni subite dal tronco e dalla colonna durante il turno di lavoro.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di
3 essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , ex colleghi di lavoro del ricorrente), da cui è emerso che,
[...] Testimone_4 dapprima in qualità di trasportatore presso la ditta il ricorrente si è occupato del CP_2 trasporto, della installazione e del ritiro per lo smaltimento di elettrodomestici, dal peso dai 30 kg ai 90 kg, che caricava manualmente dal magazzino e scaricava presso il domicilio dei vari clienti, nella maggior parte dei casi senza l'aiuto di muletto.
Dalle deposizioni testimoniali è altresì emerso che, durante il periodo lavorativo svolto presso la ditta “il Pane”, il ricorrente si è occupato di caricare manualmente sul furgoncino ceste di pane dal peso variabile e di consegnarle e scaricarle presso i fornitori (bar, ristoranti)
e che, durante il periodo lavorativo svolto presso la ditta lo stesso era addetto al Pt_3 sollevamento manuale di pezzi di ferro, del peso di circa 8-10 kg., che prelevava da un cassone e riponeva sulla maschera da taglio, posta ad un'altezza di circa 1 mt;
dopo le operazioni di taglio, i pezzi, dovevano essere di nuovo prelevati manualmente e posizionati nel cassone posto a terra, con movimentazione giornaliera e ripetuta per circa 600 volte al giorno di circa 300/400 pezzi per lato (Destro e sinistro) per tutta la durata del ciclo produttivo.
4 Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. al quale è Persona_3 stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 10%.
Il CTU ha, infatti, accertato quanto segue: “In relazione alla patologia erniaria lombare, considerata la durata e le modalità dell'attività lavorativa, la concausalità è da ritenersi altamente probabile.
In termini di danno biologico (D.M. 12.07.2000), si individua la seguente voce tabellare:
• 213. Ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12%
Alla luce della documentazione clinica e del quadro obiettivo attuale, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da ernia discale nella misura del 10%”.
Il CTU ha, pertanto, concluso come segue: “Il ricorrente è affetto/a dalle infermità denunciate che sono in nesso, quantomeno concausale, con l'attività lavorativa espletata. Il danno biologico subito dal ricorrente a causa dell'attività lavorativa quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, tenendo presente quanto statuito dall'art.13 D. Lgs. 23.02.2000 n°38, è quantificabile nel 10% con decorrenza dalla domanda.
In atti e nel ricorso introduttivo non sono segnalate pregresse tecnopatie già riconosciute da valutare in cumulo”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura del 10% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 27/11/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dal ricorrente, si ritiene che abbiano tutte comportato la sollecitazione ripetuta e continua del tronco e della colonna
5 vertebrale, con la conseguenza che risulta dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa il medesimo sia stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Ernia discale L4-l5 ed L5-S1”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
10% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2115/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Ernia discale L4-l5 ed L5-S1”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 10% a partire dalla data della domanda amministrativa;
6 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 10% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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