TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7041/2023 R.G. alla quale risultano riunite quelle iscritte ai nn. 7042/23, 7043/23, 7044/23, 7045/23, 7311/23 R.G., e vertenti TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 ui
-ricorrenti - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio CP_1
Vinciguerra;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano l'intestato Tribunale esponendo di aver lavorato, alle dipendenze della ditta CP_2
, dal 01.07.2022 al 21.09.2023, segnatamente:
[...]
- il sig. quale operaio, con mansioni di muratore, inquadrato nel II livello del Pt_1
CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello del Pt_6
CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello del Pt_2
CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. , quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello Pt_3 del CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. quale operaio, con mansioni di manovale, inquadrato nel I livello del Pt_4
CCNL “Edilizia – Industria”; - il sig. quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello Pt_5 del CCNL “Edilizia – Industria”;
- di aver, nello specifico, espletato la propria attività lavorativa in esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di un condominio sito in San Nicola la Strada (CE), subappaltati alla suindicata ditta dalla CP_1
- di aver, sempre osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dalle 08.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con un'ora di intervallo;
- di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2023;
- di esser stati licenziati senza preavviso, rispettivamente, il in data Pt_1
21.09.2023, il in data 27.09.23, entrambi per giustificato motivo oggettivo (fine Pt_6 fase lavorativa), non percependo alcunché a titolo di Tfr e di indennità di preavviso;
- di aver richiesto alle resistenti, con posta certificata del 24.10.23, il pagamento delle retribuzioni non percepite, dell'indennità di preavviso e del Tfr;
- che in riscontro alla suddetta, la li informava di aver risolto il contratto di CP_1 subappalto con la ditta e di aver regolamentato, in tale sede, tutti i Controparte_2 rapporti tra le parti. Dedotta, allora, l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui agli art. 1676 c.c. e art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, concludevano, chiedendo, dichiararsi il proprio diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL “Edilizia – Industria” e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido tra loro e/o chi e come per legge al pagamento, della complessiva somma di euro 5.649,40, in favore di Pt_1
, e di euro 7.135,37, in favore di , come da allegati prospetti contabili,
[...] Parte_6 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente eccependo, CP_1 preliminarmente, la nullità delle domande per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; deduceva inoltre l'infondatezza, nel merito, delle stesse. Pur ritualmente evocata in giudizio, invece, rimaneva contumace la resistente ditta . CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, nonché ordine di esibizione del contratto di appalto. Essa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato. ECCEZIONI PRELIMINARI Sono infondate le eccezioni di nullità del ricorso sollevate nella memoria di costituzione di CP_1 Invero, il ricorso è completo di tutti i suoi elementi essenziali. Quanto all'omessa notifica dei conteggi, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato che nel caso di specie non si configuri alcuna nullità. MERITO I lavoratori domandano l'accertamento del proprio diritto ad ottenere le differenze retributive indicate in premessa, e la condanna in solido delle resistenti, nella qualità di committente e appaltatrice, al pagamento delle stesse. SUL DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE L'intercorrenza del rapporto di lavoro tra gli istanti e la ditta è documentalmente CP_2 provata: è versata in atti lettera di licenziamento, recante la data di assunzione, l'inquadramento e la sede di lavoro, nonché fogli paga dai quali si evincono le medesime informazioni. Deve ritenersi, altresì, provato l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa nei mesi di agosto e settembre 2023, come comprovato dai fogli paga in atti, emessi dalla stessa società datrice di lavoro. A fronte di tale solido compendio documentale, sarebbe stato onere della datrice di lavoro offrire prova del fatto estintivo del credito azionato, in omaggio ai ben noti criteri di riparto dell'onere probatorio. (titolare dell'omonima ditta), invece, scegliendo di Controparte_2 restare contumace, non ha assolto a tale onere. Va, dunque, accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle mensilità non corrisposte, del TFR e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nella misura indicata nei rispettivi ricorsi, in quanto coincidente con le somme riportate sui prospetti paga. Residua, allora, l'esame della domanda di condanna in solido delle convenute. SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI MANÀ E SANTILLO – PRESUPPOSTI In proposito, a seguito del deposito telematico della documentazione richiesta con il verbale di udienza del 17.09.25, deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di subappalto tra la ditta Santillo e Manà Srl, con riguardo al condominio in San Nicola La Strada. Il CP_3
, nei verbali di sopralluogo, è individuato come complesso sito in san Nicola la CP_4
Strada alla Via Roma 4, dunque coincidente con la sede di lavoro indicata dai ricorrenti. Dalla documentazione allegata al ricorso (fogli paga e lettera di licenziamento) si evince, inoltre, che i ricorrenti erano addetti a tale cantiere. I verbali di accertamento redatti dal direttore dei lavori (nei quali si dà atto dell'assenza di operai presso il cantiere) e depositati unitamente alla documentazione richiesta dal Tribunale sono stati tardivamente prodotti e, comunque, sono privi di rilievo per molteplici considerazioni. In primo luogo, con l'ordinanza del 17.09.25, il tribunale aveva richiesto soltanto “l'esibizione del contratto di appalto e subappalto intercorso con la ditta , di cui alla mail allegata al ricorso”; il CP_2 deposito dei verbali deve ritenersi, pertanto, irrituale e non autorizzato, oltrechè tardivo. Sarebbe stato, infatti, onere della società depositare gli stessi all'atto della costituzione in giudizio, e non all'esito dell'ordine di esibizione e della mancata costituzione della ditta
. CP_2
A ciò si aggiunga che il direttore dei lavori non è un pubblico ufficiale, sicchè in assenza di prova certa in ordine alla data di effettuazione dei sopralluoghi e redazione dei documenti, quanto ivi dichiarato è privo di qualunque valore probante. Infine, nessuna contestazione e nessuna richiesta istruttoria in ordine al mancato espletamento della prestazione lavorativa è stata avanzata all'atto della memoria di costituzione da parte di Non vi sono margini di sorta, pertanto, per trarre CP_1 elementi probanti a favore della tesi della convenuta dai documenti di cui si tratta. Accertata, allora l'esistenza del contratto di subappalto e dell'impiego dei lavoratori nell'ambito dello stesso, occorre valutare la sussistenza dei presupposti normativi per la condanna della al pagamento delle somme richieste dagli istanti. CP_1
SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI MANÀ E SANTILLO – QUADRO NORMATIVO L'esame di tale ultima domanda non può prescindere dalla previa individuazione del quadro normativo di riferimento. Invero, i lavoratori invocano gli artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/03. Appare applicabile alla fattispecie per cui è causa, in via astratta (risultando provata l'esistenza del rapporto di subappalto), l'art. 1676 c.c. A mente di tale ultima disposizione, infatti, “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. È necessario, allora, verificare che sussistano i presupposti di operatività per l'azione diretta della stazione appaltante. infatti, contesta l'esistenza dei presupposti per la propria condanna al pagamento CP_1 delle somme richieste dai lavoratori, ma le argomentazioni addotte a sostegno del rifiuto appaiono inconsistenti. In particolare, va rilevato che nel contratto di subappalto si legge che il corrispettivo pattuito è pari ad euro 450.000 oltre all'IVA. Ebbene, non è stata offerta alcuna prova in ordine all'effettuazione di tali pagamenti nei confronti della ditta , con la CP_2 conseguenza che ricorrono i presupposti per la condanna diretta della Sul punto CP_1 occorre anche precisare che l'atto di risoluzione consensuale in atti, con cui le parti rinunciano reciprocamente alle rispettive pretese, non è chiaramente opponibile ai lavoratori. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di in solido con la ditta CP_1 CP_2 in ragione del disposto dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/03, a mente del quale “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Nel caso di specie l'atto di risoluzione consensuale del contratto di subappalto è stato sottoscritto in data 13.09.2023, dunque la presente azione è stata tempestivamente proposta nel termine di legge. QUANTUM DOVUTO In ragione delle considerazioni svolte, allora, le convenute vanno condannate in solido al pagamento della somma di:
- euro 5.649,40 nei confronti di;
Parte_1
- euro 5.571,07 nei confronti di Parte_2
- euro 6.644,25 nei confronti di;
Parte_3
- euro 5.741,77, nei confronti di;
Parte_4
- euro 6.210,83 nei confronti di;
Parte_5
- euro 7.135,37 nei confronti di . Parte_6
I conteggi dei lavoratori, invero, appaiono correttamente redatti sulla base delle risultanze dei cedolini paga. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie i ricorsi e per l'effetto condanna le resistenti in solido al pagamento delle seguenti somme: euro 5.649,40 nei confronti di;
euro 5.571,07 nei Parte_1 confronti di euro 6.644,25 nei confronti di;
Parte_2 Parte_3 euro 5.741,77, nei confronti di;
euro 6.210,83 nei confronti di Parte_4
; euro 7.135,37 nei confronti di;
oltre interessi e Parte_5 Parte_6 rivalutazione dalle scadenze al saldo;
2) Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7041/2023 R.G. alla quale risultano riunite quelle iscritte ai nn. 7042/23, 7043/23, 7044/23, 7045/23, 7311/23 R.G., e vertenti TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 ui
-ricorrenti - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio CP_1
Vinciguerra;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano l'intestato Tribunale esponendo di aver lavorato, alle dipendenze della ditta CP_2
, dal 01.07.2022 al 21.09.2023, segnatamente:
[...]
- il sig. quale operaio, con mansioni di muratore, inquadrato nel II livello del Pt_1
CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello del Pt_6
CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello del Pt_2
CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. , quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello Pt_3 del CCNL “Edilizia – Industria”;
- il sig. quale operaio, con mansioni di manovale, inquadrato nel I livello del Pt_4
CCNL “Edilizia – Industria”; - il sig. quale operaio, con mansioni di stuccatore, inquadrato nel III livello Pt_5 del CCNL “Edilizia – Industria”;
- di aver, nello specifico, espletato la propria attività lavorativa in esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di un condominio sito in San Nicola la Strada (CE), subappaltati alla suindicata ditta dalla CP_1
- di aver, sempre osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro il seguente orario: dalle 08.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con un'ora di intervallo;
- di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2023;
- di esser stati licenziati senza preavviso, rispettivamente, il in data Pt_1
21.09.2023, il in data 27.09.23, entrambi per giustificato motivo oggettivo (fine Pt_6 fase lavorativa), non percependo alcunché a titolo di Tfr e di indennità di preavviso;
- di aver richiesto alle resistenti, con posta certificata del 24.10.23, il pagamento delle retribuzioni non percepite, dell'indennità di preavviso e del Tfr;
- che in riscontro alla suddetta, la li informava di aver risolto il contratto di CP_1 subappalto con la ditta e di aver regolamentato, in tale sede, tutti i Controparte_2 rapporti tra le parti. Dedotta, allora, l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui agli art. 1676 c.c. e art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, concludevano, chiedendo, dichiararsi il proprio diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL “Edilizia – Industria” e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido tra loro e/o chi e come per legge al pagamento, della complessiva somma di euro 5.649,40, in favore di Pt_1
, e di euro 7.135,37, in favore di , come da allegati prospetti contabili,
[...] Parte_6 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente eccependo, CP_1 preliminarmente, la nullità delle domande per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; deduceva inoltre l'infondatezza, nel merito, delle stesse. Pur ritualmente evocata in giudizio, invece, rimaneva contumace la resistente ditta . CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, nonché ordine di esibizione del contratto di appalto. Essa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato. ECCEZIONI PRELIMINARI Sono infondate le eccezioni di nullità del ricorso sollevate nella memoria di costituzione di CP_1 Invero, il ricorso è completo di tutti i suoi elementi essenziali. Quanto all'omessa notifica dei conteggi, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato che nel caso di specie non si configuri alcuna nullità. MERITO I lavoratori domandano l'accertamento del proprio diritto ad ottenere le differenze retributive indicate in premessa, e la condanna in solido delle resistenti, nella qualità di committente e appaltatrice, al pagamento delle stesse. SUL DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE L'intercorrenza del rapporto di lavoro tra gli istanti e la ditta è documentalmente CP_2 provata: è versata in atti lettera di licenziamento, recante la data di assunzione, l'inquadramento e la sede di lavoro, nonché fogli paga dai quali si evincono le medesime informazioni. Deve ritenersi, altresì, provato l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa nei mesi di agosto e settembre 2023, come comprovato dai fogli paga in atti, emessi dalla stessa società datrice di lavoro. A fronte di tale solido compendio documentale, sarebbe stato onere della datrice di lavoro offrire prova del fatto estintivo del credito azionato, in omaggio ai ben noti criteri di riparto dell'onere probatorio. (titolare dell'omonima ditta), invece, scegliendo di Controparte_2 restare contumace, non ha assolto a tale onere. Va, dunque, accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle mensilità non corrisposte, del TFR e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nella misura indicata nei rispettivi ricorsi, in quanto coincidente con le somme riportate sui prospetti paga. Residua, allora, l'esame della domanda di condanna in solido delle convenute. SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI MANÀ E SANTILLO – PRESUPPOSTI In proposito, a seguito del deposito telematico della documentazione richiesta con il verbale di udienza del 17.09.25, deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di subappalto tra la ditta Santillo e Manà Srl, con riguardo al condominio in San Nicola La Strada. Il CP_3
, nei verbali di sopralluogo, è individuato come complesso sito in san Nicola la CP_4
Strada alla Via Roma 4, dunque coincidente con la sede di lavoro indicata dai ricorrenti. Dalla documentazione allegata al ricorso (fogli paga e lettera di licenziamento) si evince, inoltre, che i ricorrenti erano addetti a tale cantiere. I verbali di accertamento redatti dal direttore dei lavori (nei quali si dà atto dell'assenza di operai presso il cantiere) e depositati unitamente alla documentazione richiesta dal Tribunale sono stati tardivamente prodotti e, comunque, sono privi di rilievo per molteplici considerazioni. In primo luogo, con l'ordinanza del 17.09.25, il tribunale aveva richiesto soltanto “l'esibizione del contratto di appalto e subappalto intercorso con la ditta , di cui alla mail allegata al ricorso”; il CP_2 deposito dei verbali deve ritenersi, pertanto, irrituale e non autorizzato, oltrechè tardivo. Sarebbe stato, infatti, onere della società depositare gli stessi all'atto della costituzione in giudizio, e non all'esito dell'ordine di esibizione e della mancata costituzione della ditta
. CP_2
A ciò si aggiunga che il direttore dei lavori non è un pubblico ufficiale, sicchè in assenza di prova certa in ordine alla data di effettuazione dei sopralluoghi e redazione dei documenti, quanto ivi dichiarato è privo di qualunque valore probante. Infine, nessuna contestazione e nessuna richiesta istruttoria in ordine al mancato espletamento della prestazione lavorativa è stata avanzata all'atto della memoria di costituzione da parte di Non vi sono margini di sorta, pertanto, per trarre CP_1 elementi probanti a favore della tesi della convenuta dai documenti di cui si tratta. Accertata, allora l'esistenza del contratto di subappalto e dell'impiego dei lavoratori nell'ambito dello stesso, occorre valutare la sussistenza dei presupposti normativi per la condanna della al pagamento delle somme richieste dagli istanti. CP_1
SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI MANÀ E SANTILLO – QUADRO NORMATIVO L'esame di tale ultima domanda non può prescindere dalla previa individuazione del quadro normativo di riferimento. Invero, i lavoratori invocano gli artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/03. Appare applicabile alla fattispecie per cui è causa, in via astratta (risultando provata l'esistenza del rapporto di subappalto), l'art. 1676 c.c. A mente di tale ultima disposizione, infatti, “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. È necessario, allora, verificare che sussistano i presupposti di operatività per l'azione diretta della stazione appaltante. infatti, contesta l'esistenza dei presupposti per la propria condanna al pagamento CP_1 delle somme richieste dai lavoratori, ma le argomentazioni addotte a sostegno del rifiuto appaiono inconsistenti. In particolare, va rilevato che nel contratto di subappalto si legge che il corrispettivo pattuito è pari ad euro 450.000 oltre all'IVA. Ebbene, non è stata offerta alcuna prova in ordine all'effettuazione di tali pagamenti nei confronti della ditta , con la CP_2 conseguenza che ricorrono i presupposti per la condanna diretta della Sul punto CP_1 occorre anche precisare che l'atto di risoluzione consensuale in atti, con cui le parti rinunciano reciprocamente alle rispettive pretese, non è chiaramente opponibile ai lavoratori. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di in solido con la ditta CP_1 CP_2 in ragione del disposto dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/03, a mente del quale “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Nel caso di specie l'atto di risoluzione consensuale del contratto di subappalto è stato sottoscritto in data 13.09.2023, dunque la presente azione è stata tempestivamente proposta nel termine di legge. QUANTUM DOVUTO In ragione delle considerazioni svolte, allora, le convenute vanno condannate in solido al pagamento della somma di:
- euro 5.649,40 nei confronti di;
Parte_1
- euro 5.571,07 nei confronti di Parte_2
- euro 6.644,25 nei confronti di;
Parte_3
- euro 5.741,77, nei confronti di;
Parte_4
- euro 6.210,83 nei confronti di;
Parte_5
- euro 7.135,37 nei confronti di . Parte_6
I conteggi dei lavoratori, invero, appaiono correttamente redatti sulla base delle risultanze dei cedolini paga. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie i ricorsi e per l'effetto condanna le resistenti in solido al pagamento delle seguenti somme: euro 5.649,40 nei confronti di;
euro 5.571,07 nei Parte_1 confronti di euro 6.644,25 nei confronti di;
Parte_2 Parte_3 euro 5.741,77, nei confronti di;
euro 6.210,83 nei confronti di Parte_4
; euro 7.135,37 nei confronti di;
oltre interessi e Parte_5 Parte_6 rivalutazione dalle scadenze al saldo;
2) Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli