Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 165
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Sentenza 11 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, il 20 marzo 2025, presieduta dal Dr. Gianluca Alessio. Le parti in causa sono un lavoratore, appellante, e la sua ex datrice di lavoro, appellata. L'appellante ha richiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR maturato, sostenendo che l'accordo di conciliazione in sede sindacale non limitasse il TFR da liquidare solo a quello rimasto in azienda. L'appellata ha contestato la richiesta, affermando che l'accordo sindacale stabilisse chiaramente che il TFR dovesse essere liquidato solo per la parte accantonata in azienda.

La Corte ha rigettato l'appello, confermando l'interpretazione della sentenza di primo grado. Ha argomentato che l'accordo di conciliazione doveva essere interpretato in coerenza con l'accordo sindacale ex art. 47 della legge n. 428/90, il quale stabiliva che il TFR maturato dovesse essere liquidato solo per la parte accantonata in azienda. Inoltre, la Corte ha evidenziato che, secondo la normativa vigente, il Fondo di Tesoreria è l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dopo il 1 gennaio 2007, escludendo la responsabilità del datore di lavoro per le somme già versate al fondo. Pertanto, l'appello è stato respinto e le spese di lite compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 165
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 165
    Data del deposito : 11 aprile 2025

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