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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 852/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.11.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Monica Ferrara che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Roberto Bassi che la rappresenta e difende con l'avv. Laura Soda per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 517/22 del Tribunale di Padova
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento TFR
Causa trattata all'udienza del 20.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) In via preliminare, sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza n.517/2022 emessa e pubblicata il 4.10.2022 dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro;
2) Nel merito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di impugnazione, in totale riforma della sentenza n. 517/2022, emessa e pubblicata il 4.10.2022 dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, notificata a mezzo p.e.c. in data 24.10.2022, confermarsi integralmente il d.i. ingiuntivo n.483/21 emesso in data 06.07.21 dal
Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro;
3) Compensi professionali e spese, anche di contributo unificato, integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”
Conclusioni per parte appellata: “-Preliminarmente: rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado formulata da controparte per l'inesistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dalla legge sulla base di quanto esposto in narrativa.
-In via principale:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 517/2022, Parte_2
depositata e pubblicata il 4/10/2022, del Tribunale di Padova, pronunciata nella causa civile rubricata al n. 1582/2021 R.G. poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 23.11.2022,
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
483/21 con cui era stato ingiunto alla società ex datrice di lavoro
[...]
il pagamento del TFR maturato dopo l'1.01.2007 e CP_1
accantonato presso il Fondo di SO dell' . CP_2
Il Giudice di prime cure ha rilevato che l'accordo di conciliazione in sede sindacale sottoscritto tra la società e il lavoratore – invocato nel ricorso monitorio quale fondamento della pretesa creditoria avente ad oggetto il TFR maturato alle dipendenze della Controparte_1
prima del trasferimento d'azienda in favore di – aveva CP_3
fatto seguito ad un accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47 l. n.
428/90 che prevedeva il pagamento del TFR maturato e accantonato presso sino alla data del trasferimento d'azienda, Controparte_1
ma anche la prosecuzione dei versamenti ai fondi complementari o al
Fondo di SO presso l' . Nel caso di specie era dato pacifico CP_2
che il lavoratore avesse già ottenuto il pagamento del TFR maturato e accantonato in azienda sino al 1.01.2007 (data a partire dalla quale le quote di TFR dovevano essere accantonate presso il Fondo di
SO) e l'accordo di conciliazione in sede sindacale doveva essere interpretato secondo buona fede nel senso che il TFR maturato in azienda da liquidare al lavoratore, cui fa riferimento l'accordo di conciliazione in sede sindacale, doveva intendersi il TFR trattenuto presso l'azienda e non anche quello versato all' tenuto conto che CP_2
la società cedente l'azienda non avrebbe nemmeno potuto recuperare tale somma dal Fondo di SO, non trattandosi di credito esigibile attesa la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria. Tale interpretazione troverebbe, inoltre, conforto anche
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
nella previsione dell'accordo ex art. 47 l. n. 428/90 ove si parla di
TFR maturato ed accantonato alla data di cessione presso
[...]
. Di qui l'infondatezza della pretesa creditoria e la revoca CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante propone appello sulla base di un unico articolato motivo con cui censura la sentenza: per aver erroneamente affermato che con l'espressione TFR maturato in azienda di cui all'accordo individuale di conciliazione, debba intendersi solo quello trattenuto in azienda e non anche quello versato all;
per aver sostenuto che a tale CP_2
conclusione si arriverebbe con un'interpretazione conforme alla effettiva volontà delle parti, secondo buona fede e in coerenza con quanto previsto nel testo dell'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/90; per aver altresì affermato che la società cedente l'azienda non potrebbe recuperare la somma eventualmente liquidata al lavoratore dal Fondo di SO trattandosi di credito non esigibile in ragione della prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cessionaria d'azienda. L'appellante, nel ricostruire la disciplina del
Fondo di SO, sostiene che l'unico soggetto legittimato a provvedere al pagamento del TFR rimarrebbe il datore di lavoro, anche per le quote di competenza del Fondo, fermo il meccanismo di conguaglio con i contributi dovuti che consentirebbe di recuperare dal
Fondo medesimo la somma erogata al dipendente. Nel contempo, afferma che l'accordo individuale di conciliazione conterrebbe una condizione di miglior favore (rispetto all'accordo sindacale ex art. 47
l. n. 428/90, peraltro conosciuto solo nel corso del giudizio di primo grado) in forza della quale la società cedente si era impegnata a liquidare al dipendente l'intera somma del TFR maturato alle sue dipendenze sino alla data del trasferimento d'azienda, senza distinguere tra la quota rimasta in azienda e la quota accantonata
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
presso il Fondo di SO. Ribadisce, sotto altro profilo, che la società appellata non avrebbe neppure dimostrato di aver versato al
Fondo le quote di TFR maturato dopo l'1.01.2007, con conseguente piena responsabilità del datore di lavoro in ordine al pagamento dell'intera somma maturata a titolo di TFR.
Da ultimo, l'appellante rileva come la società cessionaria d'azienda sia stata medio tempore dichiarata fallita con sentenza depositata il
22.09.2022, successivamente alle dimissioni rassegnate in data
15.07.2022. Da tale circostanza discenderebbe la responsabilità solidale della cedente con riferimento alla quota di TFR maturata antecedentemente alla data di cessione d'azienda ex art. 2112, co. 2,
c.c..
Si è costituita in giudizio la società sostenendo Controparte_1
l'infondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza appellata rilevando, in particolare, come l'accordo individuale di conciliazione fosse una conseguenza dell'accordo sindacale ex art. 47,
l. n. 428/90 e, pertanto, l'interpretazione del primo, in punto liquidazione del TFR, doveva essere coerente con quanto stabilito dal secondo, ove si faceva riferimento al pagamento da parte della società cedente del solo TFR maturato e accantonato in azienda sino alla data della cessione.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza in data 25.01.2024
e un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del
20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Nell'accordo di conciliazione in sede sindacale, stipulato tra le parti in data 17.09.2020, si conviene in merito alla prosecuzione del
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
rapporto di lavoro senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112
c.c. presso la società il lavoratore rinuncia a qualsiasi CP_3
forma di impugnazione e contestazione dell'intercorso rapporto di lavoro con , rinunciando anche al diritto di Controparte_1
precedenza nella riassunzione presso tutti i punti vendita di quest'ultima e rinuncia altresì, con formula ampia e dettagliata a innumerevoli possibili rivendicazioni con riferimento all'intercorso rapporto nell'ambito di una composizione c.d. tombale dei reciproci rapporti. A fronte di tali rinunce la società ha Controparte_4
riconosciuto a titolo transattivo l'importo onnicomprensivo lordo di
Euro 15.529 da corrispondersi a mezzo bonifico unitamente ai ratei di mensilità supplementare, di ferie e permessi residui maturati ai sensi del CCNL e del CIA. Inoltre, ed è ciò che qui maggiormente rileva, si
è convenuto che “con le stesse modalità di riconoscimento dell'importo omnicomprensivo di cui sopra, le sarà inoltre liquidato il
TFR maturato in Azienda sino alla data dell'effettivo passaggio al cessionario”.
1.1 – Secondo la prospettazione dell'appellante tale clausola va interpretata nel senso che la società si fosse impegnata a liquidare l'intero importo del TFR maturato sino alla data del trasferimento d'azienda, senza alcuna distinzione tra TFR rimasto in azienda e TFR versato (o da versarsi) al Fondo di SO dell' . Il riferimento CP_2
al “TFR maturato in azienda” non potrebbe essere inteso in senso restrittivo – come prospettato da controparte e come affermato nella sentenza di primo grado – in termini di TFR maturato e rimasto in
Azienda, così da escludere la quota di TFR da accantonarsi presso il
Fondo di SO.
1.2 – Come valorizzato anche dalla sentenza del Tribunale, tuttavia, non può ritenersi irrilevante la stipula (di pari data rispetto all'accordo
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
individuale) di un accordo ex art. 47, l. n, 428/90 tra la società appellata e le organizzazioni sindacali, ove si era previsto: “Ai lavoratori del presente trasferimento saranno liquidati dalla cedente i ratei di mensilità aggiuntiva di tredicesima e quattordicesima. Il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato ed accantonato alla data di cessazione, presso verrà da questa liquidato CP_1 CP_1
direttamente agli interessati. Le quote di TFR e le quote di contribuzione individuale che sono accantonate presso i fondi di previdenza complementare aperti ovvero presso il fondo CP_2
continueranno ad essere versate ai predetti fondi e saranno trattate nel rispetto del regolamento proprio degli stessi”.
Tale accordo, quand'anche non conosciuto dal lavoratore (come si afferma nelle sue difese), contiene le condizioni, condivise con le organizzazioni sindacali, che la società si è obbligata a rispettare in relazione alle ripercussioni del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro dei dipendenti coinvolti e, conseguentemente, si pone quale antecedente logico e negoziale rispetto alla stipula degli accordi individuali con i singoli lavoratori. Di qui la sua rilevanza ai fini della corretta interpretazione della citata clausola dell'accordo individuale che, per il resto, si pone in coerenza con quanto stabilito dall'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/90.
1.3 – Alla luce di tale premessa, si deve rilevare che nell'espressione
“le sarà inoltre liquidato il TFR maturato in Azienda sino alla data dell'effettivo passaggio al cessionario”, l'inserimento delle parole “in azienda” non avrebbe alcuna utilità se le parti avessero voluto riferirsi puramente e semplicemente al TFR maturato sino alla data del trasferimento d'azienda. Sarebbe stato sufficiente scrivere “le sarà inoltre liquidato il TFR maturato sino alla data dell'effettivo passaggio al cessionario”. Le parole “in Azienda”, affinché abbiano un reale
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significato, devono essere interpretate – anche tenendo conto di quanto sopra detto in relazione all'accordo ex art. 47 l. n. 428/90 – come una, sia pur infelice e imprecisa, limitazione al TFR maturato ma anche rimasto in azienda, con conseguente esclusione del TFR versato al Fondo di SO (che, in quanto tale, non è “in CP_2
azienda”).
1.4 – Sotto altro profilo, la diversa interpretazione prospettata dall'appellante finisce per porsi in contrasto anche con la disciplina propria del Fondo di SO dell' atteso che l'eventuale CP_2
assunzione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di liquidare anche il TFR accantonato presso il Fondo presuppone – come infatti si afferma nel ricorso in appello – che il datore di lavoro sia l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR, anche in caso di versamento delle relative quote al Fondo di SO (ferma restando la successiva possibilità di conguaglio con i contributi da versare).
In realtà, come diffusamente chiarito nelle sentenze Cass. sez. lav.,
24.08.2023, n. 25207, Cass., sez. lav., 25.08.2023, n. 25305, Cass. sez. lav., 30.04.2024, n. 11565, l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al
1.1.2007 è il Fondo di tesoreria, non il datore di lavoro che opera, piuttosto, quale adiectus solutionis causa (in modo non dissimile da quanto avviene per gli assegni familiari o l'indennità di malattia).
Inoltre, la stessa prestazione che il Fondo è tenuto a garantire, sia pur secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., non ha più natura di retribuzione differita, ma è di tipo previdenziale, con onere in capo al datore di lavoro di versare al Fondo la contribuzione dovuta, pari al
"contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari". Nelle citate sentenze, le cui argomentate motivazioni
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il Collegio ritiene pienamente condivisibili, si legge: “dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n.
30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
15. Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.
16. D'altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della L. n.
296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal Fondo è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120
c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
17. Deve infatti convenirsi, con l' ricorrente, nel rilievo che la CP_5
L. n. 296 del 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo, invero, affluiscono
i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della
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ripartizione"; né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione teste' cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
18. Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n.
30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva" […] “Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori
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dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo
"garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740
c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del
1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art.
2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
21. In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del
Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato, sponte sua, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di
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gestirà secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del
"contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..”.
Le coerenti conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono quindi nel senso che, per un verso, “il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c.” e che, per un altro verso, “il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso”.
1.5 – Tali principi di diritto confortano, quindi, l'interpretazione della clausola dell'accordo conciliativo individuale secondo cui il datore di lavoro aveva assunto l'obbligazione di liquidare all'appellante il TFR rimasto in azienda atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, il lavoratore nemmeno può ritenersi creditore del datore di lavoro per il
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
TFR maturato dopo l'1.01.2007, le cui quote devono essere accantonate quali “contributi” obbligatori presso il Fondo di
SO. Tale rilievo, da ultimo, rende anche irrilevante l'effettivo versamento delle quote al Fondo che, ad ogni modo, risulta comprovato dalla regolarità dei versamenti attestata dalla documentazione acquisita dall' . L'acquisizione di tale CP_2
documentazione è stata contestata dall'appellante sul rilievo che la società appellata avrebbe dovuto sin dal primo grado fornire la prova dei versamenti. Tuttavia la società aveva sin dal ricorso in opposizione affermato l'effettivo versamento delle somme ed aveva dimesso anche delle buste paga da cui emergeva la contabilizzazione delle quote versate al Fondo di SO e, pur non dimettendo la prova dei pagamenti che, notoriamente, vengono effettuati in modo cumulativo per tutti i dipendenti tramite F24, aveva comunque formulato un'apposita istanza istruttoria, idonea a dimostrare la regolarità degli accantonamenti in favore del ricorrente monitorio, mediante richiesta di ordine di esibizione all' della certificazione riferita al TFR CP_2
accantonato presso il Fondo. L'appellante, a ben vedere, non ha neppure specificamente negato l'effettività dei versamenti al Fondo, limitandosi a rilevare la mancanza di allegazione e prova dei pagamenti (peraltro, la società sin dal ricorso in opposizione, a pag. 5, ha dedotto che dall'1.01.2007 aveva iniziato a versare le quote di TFR dei dipendenti al Fondo), e, conseguentemente, deve ritenersi legittimo l'ordine di esibizione all' della documentazione CP_2
comprovante i versamenti delle quote di TFR del lavoratore presso il
Fondo di SO.
1.6 – Risulta, da ultimo, irrilevante il fallimento della società cessionaria (intervenuto dopo l'introduzione del giudizio di primo grado), trattandosi di circostanza sopravvenuta, estranea alla causa
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petendi della domanda oggetto del giudizio, così come emergente dagli atti di primo grado.
2 – Per le esposte motivazioni, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado possono essere compensate in ragione della proposizione dell'appello in data anteriore rispetto alle citate decisioni della
Cassazione, i cui principi ivi espressi sono stati richiamati ai fini del decidere.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Spese del grado compensate.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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