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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 2402/2024 R.G.
tra nato a [...] in data [...] ( e Parte_1 C.F._1
nata a [...] in data [...] ( ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in AN MA , Strada Rimessa Della Guardiola, rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Tagliaferri, C.F.: elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Civitavecchia, 00053 - alla Via Doria, 24, giusta procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTI -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
30.7.1966, entrambi res.ti in Civitavecchia Via Nuova di San Liborio n.16, rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione del primo grado dall'Avv. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(c.f. ed elettivamente domiciliati presso il suo Parte_3 C.F._6 studio in Civitavecchia, Via San Francesco di Paola n. 3 come da delega in atti
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'assunta efficacia del titolo, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'insistenza per la somma da essa richiesta e per
l'effetto dichiarare la nullità o, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare, altresì, che la somma indicata nel precetto a titolo di interessi non è corretta perché generica e comunque compensata dalla somma richiesta dagli attuali opponenti per le somme dagli stessi versati nel corso degli anni.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi e liquidarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Per la parte opposta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni richiesta di sospensione cautelare, rigettare la proposta opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le ragioni dedotte nella superiore narrativa.
Con vittoria di spese di lite ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo opposizione all'atto di precetto di pagamento notificato loro in data 26.09.24 e deducendo la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo ed errori di calcolo nonché la compensazione con i crediti degli opponenti.
e costituendosi in giudizio hanno contestato il Controparte_1 Controparte_2 contenuto dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Essendo la causa documentale la stessa è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 giugno 2025, con termine fino all'11 maggio 2025 per il deposito delle memorie conclusive.
I primi due motivi di opposizione integrano una opposizione agli atti esecutivi mentre il terzo motivo integra una opposizione all'esecuzione.
Con il primo motivo di opposizione si è lamentata l'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 28 gennaio 2020 n. 1928), le cui conclusioni si ritiene di condividere, secondo la quale “la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta) ;
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato”.
Nel caso in esame sussiste la violazione della previsione normativa relativa alla indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo e, tuttavia, nonostante tale violazione, deve ritenersi che l'atto abbia raggiunto il suo scopo poiché all'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e finanche dello stesso titolo non consegue la nullità del precetto “quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso” (Cass. civ., sez. III, sent., 02.12.2014,
n. 25433); nel caso in esame il precetto contiene una descrizione dettagliata del titolo su cui si fondava che ha consentito all'opponente una piena conoscenza dell'atto che era stato azionato.
Quanto ai dedotti errori di calcolo deve osservarsi che la stessa parte opponente dopo aver indicato il motivo di opposizione in maniera generica non ha precisato in alcun modo in cosa consistessero ed al contrario la parte opposta ha specificato compiutamente come si è giumti alla somma indicata in precetto.
Con il terzo motivo marito di socia accomandante della Parte_1 Parte_2 insieme al sig. socio accomandatario nonché Controparte_3 Controparte_1 liquidatore, ha dedotto che al fine di saldare un debito della suddetta società, aveva versato la somma di € 35.000,00, così come precisato nella sentenza 1091/2021 repert. N. 1553/2021 del
Tribunale Ordinario di Civitavecchia nel procedimento nr. 317/2013 (cfr. all.2 all'atto di citazione) e tale somma non era stata restituita al sig. da parte del socio Parte_1 accomandatario sig. CP_1
In ordine a tale eccezione la parte opposta ha dedotto che la questione era stata già sollevata nel giudizio definito con la sentenza emessa da questo Tribunale in data 21 ottobre 2021 nella causa n. 317/2013 e la eccezione di compensazione non era stata accolta.
Esminando questa sentenza emerge, tuttavia, che l'eccezione di compensazione era stata sollevata dalla sola e non dall'altro opponente e che il giudice Parte_2 Parte_1
l'aveva rigettata affermando che il pagamento non era stato effettuato da ma Parte_2 proprio da Parte_1
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto rispetto a non si è formato alcun giudicato di rigetto della eccezione e Parte_1 tuttavia, sulla circostanza, non si è formato nemmeno un giudicato di accertamento della esistenza del credito opposto in compensazione poiché estraneo al giudizio Parte_1 non aveva, ovviamente, potuto proporre la relativa domanda.
Ora se è vero che in linea generale il giudice può legittimamente trarre il proprio convincimento anche da sentenze emesse in altri giudizi civili o penali, da cui la circostanza sulla quale deve fondare la propria valutazione risulti, è però necessario che lo stesso giudice proceda ad una nuova ed autonoma valutazione globale degli elementi emersi;
nel caso in esame la parte opponente non ha riproposto gli elementi che erano stati posti a fondamento della decisione del precedente giudice limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza ed impedendo, quindi, una valutazione globale delle circostanze e delle prove della circostanza, il pagamento da parte dell' delle somme opposte in compensazione, sulle quali si Parte_1 basava l'eccezione e sulla quale non si era formato il giudicato.
Pertanto deve escludersi che sia stata provata in questo giudizio l'esistenza di un credito a favore di e deve rigettarsi anche l'opposizione all'esecuzione di Parte_1 compensazione proposta dallo stesso.
L'eccezione di compensazione proposta da deve essere rigettata in quanto Parte_2 sulla stessa si è già formato il giudicato a seguito della sentenza emessa da questo Tribunale in data 21 ottobre 2021 nella causa n. 317/2013.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (scaglione da
52.001 a 260.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2402/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi;
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del giudizio sostenute da e che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 7.052 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da liquidarsi a favore del difensore antistatario Avv. Parte_3
Civitavecchia 9 luglio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 2402/2024 R.G.
tra nato a [...] in data [...] ( e Parte_1 C.F._1
nata a [...] in data [...] ( ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in AN MA , Strada Rimessa Della Guardiola, rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Tagliaferri, C.F.: elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Civitavecchia, 00053 - alla Via Doria, 24, giusta procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTI -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
30.7.1966, entrambi res.ti in Civitavecchia Via Nuova di San Liborio n.16, rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione del primo grado dall'Avv. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(c.f. ed elettivamente domiciliati presso il suo Parte_3 C.F._6 studio in Civitavecchia, Via San Francesco di Paola n. 3 come da delega in atti
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'assunta efficacia del titolo, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'insistenza per la somma da essa richiesta e per
l'effetto dichiarare la nullità o, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione;
Accertare e dichiarare, altresì, che la somma indicata nel precetto a titolo di interessi non è corretta perché generica e comunque compensata dalla somma richiesta dagli attuali opponenti per le somme dagli stessi versati nel corso degli anni.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi e liquidarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Per la parte opposta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni richiesta di sospensione cautelare, rigettare la proposta opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le ragioni dedotte nella superiore narrativa.
Con vittoria di spese di lite ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo opposizione all'atto di precetto di pagamento notificato loro in data 26.09.24 e deducendo la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo ed errori di calcolo nonché la compensazione con i crediti degli opponenti.
e costituendosi in giudizio hanno contestato il Controparte_1 Controparte_2 contenuto dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Essendo la causa documentale la stessa è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 giugno 2025, con termine fino all'11 maggio 2025 per il deposito delle memorie conclusive.
I primi due motivi di opposizione integrano una opposizione agli atti esecutivi mentre il terzo motivo integra una opposizione all'esecuzione.
Con il primo motivo di opposizione si è lamentata l'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 28 gennaio 2020 n. 1928), le cui conclusioni si ritiene di condividere, secondo la quale “la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta) ;
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato”.
Nel caso in esame sussiste la violazione della previsione normativa relativa alla indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo e, tuttavia, nonostante tale violazione, deve ritenersi che l'atto abbia raggiunto il suo scopo poiché all'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e finanche dello stesso titolo non consegue la nullità del precetto “quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso” (Cass. civ., sez. III, sent., 02.12.2014,
n. 25433); nel caso in esame il precetto contiene una descrizione dettagliata del titolo su cui si fondava che ha consentito all'opponente una piena conoscenza dell'atto che era stato azionato.
Quanto ai dedotti errori di calcolo deve osservarsi che la stessa parte opponente dopo aver indicato il motivo di opposizione in maniera generica non ha precisato in alcun modo in cosa consistessero ed al contrario la parte opposta ha specificato compiutamente come si è giumti alla somma indicata in precetto.
Con il terzo motivo marito di socia accomandante della Parte_1 Parte_2 insieme al sig. socio accomandatario nonché Controparte_3 Controparte_1 liquidatore, ha dedotto che al fine di saldare un debito della suddetta società, aveva versato la somma di € 35.000,00, così come precisato nella sentenza 1091/2021 repert. N. 1553/2021 del
Tribunale Ordinario di Civitavecchia nel procedimento nr. 317/2013 (cfr. all.2 all'atto di citazione) e tale somma non era stata restituita al sig. da parte del socio Parte_1 accomandatario sig. CP_1
In ordine a tale eccezione la parte opposta ha dedotto che la questione era stata già sollevata nel giudizio definito con la sentenza emessa da questo Tribunale in data 21 ottobre 2021 nella causa n. 317/2013 e la eccezione di compensazione non era stata accolta.
Esminando questa sentenza emerge, tuttavia, che l'eccezione di compensazione era stata sollevata dalla sola e non dall'altro opponente e che il giudice Parte_2 Parte_1
l'aveva rigettata affermando che il pagamento non era stato effettuato da ma Parte_2 proprio da Parte_1
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto rispetto a non si è formato alcun giudicato di rigetto della eccezione e Parte_1 tuttavia, sulla circostanza, non si è formato nemmeno un giudicato di accertamento della esistenza del credito opposto in compensazione poiché estraneo al giudizio Parte_1 non aveva, ovviamente, potuto proporre la relativa domanda.
Ora se è vero che in linea generale il giudice può legittimamente trarre il proprio convincimento anche da sentenze emesse in altri giudizi civili o penali, da cui la circostanza sulla quale deve fondare la propria valutazione risulti, è però necessario che lo stesso giudice proceda ad una nuova ed autonoma valutazione globale degli elementi emersi;
nel caso in esame la parte opponente non ha riproposto gli elementi che erano stati posti a fondamento della decisione del precedente giudice limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza ed impedendo, quindi, una valutazione globale delle circostanze e delle prove della circostanza, il pagamento da parte dell' delle somme opposte in compensazione, sulle quali si Parte_1 basava l'eccezione e sulla quale non si era formato il giudicato.
Pertanto deve escludersi che sia stata provata in questo giudizio l'esistenza di un credito a favore di e deve rigettarsi anche l'opposizione all'esecuzione di Parte_1 compensazione proposta dallo stesso.
L'eccezione di compensazione proposta da deve essere rigettata in quanto Parte_2 sulla stessa si è già formato il giudicato a seguito della sentenza emessa da questo Tribunale in data 21 ottobre 2021 nella causa n. 317/2013.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (scaglione da
52.001 a 260.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2402/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi;
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del giudizio sostenute da e che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 7.052 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da liquidarsi a favore del difensore antistatario Avv. Parte_3
Civitavecchia 9 luglio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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