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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4134/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lauretta Gabriella presso la quale è elettivamente Parte_1 domiciliata in Trecase alla via Vesuvio n. 53
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Maria Teresa Caprio presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126
RESISTENTE OGGETTO: IMPUGNAZIONE DI INTIMAIZONE DI PAGAMENTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120169014788761000000, notificata in data
08/10/2016, e relativa al mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07120060302448364000 CP_ notificata in data 12/04/2007, avente ad oggetto premi non pagati in favore dell' per l'anno 2005. L'opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle pretese creditore poste alla base della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento di cui sopra, e pertanto ne ha chiesto l'annullamento. Il tutto con vittoria di spese. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, sostenendo la tardività del ricorso e l'avvenuto sgravio della cartella esattoriale. Con vittoria di spese. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l' che eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, risultando totalmente sgravata la cartella esattoriale per cui è causa e pertanto chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, depositate solo dall'opponente e dall' le CP_2 parti concludevano affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato interamente sgravato l'importo della cartella esattoriale, come si evince dall'estratto di ruolo depositato in atti, l' e la ricorrente chiedendo la vittoria di spese di lite. CP_2
Il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Il ricorso, oltre ad essere tardivo, è inammissibile per carenza di interesse ad agire e va rigettato.
1 CP_ Risulta dagli atti depositati da che il credito oggetto della cartella esattoriale del 2006, e poi dell'intimazione di pagamento del 2016, impugnata nel 2024, è stato sgravato negli anni 2018/2019.
CP_ Invero dalla schermata prodotta da è documentato che il credito di € 751.32 (€ 696,90 di rata e € 54,42 di sanzioni, come indicato nella CE) è stato annullato il 31/12/2018, ex art. 4, DL 119/2018, dato acquisito il
30/07/2019.
Risulta inoltre che il “02/04/2020 Discarico acquisito dal concessionario”.
Quindi non sussisteva al momento del deposito del ricorso l'interesse ad agire, essendo il credito sgravato dal 2019 con effetto legale al 31/12/2018. Il documento depositato dal ricorrente con le note di trattazione è inconferente, essendo riferito ad un pignoramento promosso da Inps, mentre nella fattispecie il credito era CP_ riferito a premio
Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono poste a carico del CP_ ricorrente e a favore dell' , con compensazione nei confronti dell' come Controparte_2 da richiesta.
P. Q. M.
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Pone le spese di lite a carico del ricorrente che liquida in € 500 a favore dell' Controparte_2 CP_
, con attribuzione al difensore antistatario, e compensa le spese nei confronti dell'
[...]
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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