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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2879/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2879/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. UMBERTO DE Parte_1 C.F._1
GREGORIO del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO N. 38/A 47923
RIMINI presso lo studio dell'avv. UMBERTO DE GREGORIO
ATTORE
Contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. GERARDO RUCCI, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO ARMANDO DIAZ N. 39 47121 FORLI' (FC) presso lo studio dell'avv. GERARDO RUCCI
CONVENUTA
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
pagina 1 di 10 parte attrice come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
- emesse le più opportune pronunce declaratorie;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. relativamente alla causazione del sinistro de quo;
CP_2
- per l'effetto condannare la società “ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il CP_1
Sig. a risarcire e pagare la somma di €33.831,57 al Sig. come giustificate in CP_2 Parte_1
narrativa, o quell'altra maggior o minor somma che dovesse emergere in corso di causa, quale giusto risarcimento per il danno materiale patito, oltre agli interessi legali della domanda al saldo;
Vittoria di spese, competenze professionali, diritti ed onorari, con distrazione al pagamento delle spese e competenze legali, oltre spese generali al
15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. parte convenuta come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, ACCERTARE l'assoluta congruità dell'offerta reale dismessa da rispetto al valore ante sinistro del mezzo incidentato, al netto del valore del relitto, e per CP_1
l'effetto RIGETTARE ogni domanda svolta dal sig. in quanto infondata in fatto e diritto e non Parte_1
provata.
RIGETTARE le domande avversarie in quanto infondate sotto il profilo del quantum debeatur sia con riferimento al valore ante sinistro che si vorrebbe attribuire all'autovettura attorea sia, ancor più, con riferimento alla circostanza per cui anche una differenza assai più ridotta tra valore ante sinistro e costo delle riparazioni, rispetto a quella (più che doppia) che qui occupa, per giurisprudenza di legittimità radicata, consente al debitore il saldo delle proprie obbligazioni tramite il pagamento della somma minore.
RIGETTARE ogni ulteriore domanda avversaria anche sotto il profilo di costi accessori, quali peritali e di assistenza, per le ragioni esposte.
CONDANNARE parte attrice alla refusione di spese e compensi di procuratore, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi all'Intestato Parte_2
Tribunale la propria compagnia assicurativa e il Sig. chiedendo che i CP_1 CP_2
medesimi fossero condannati, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Cesena (FC) il giorno 4/10/2020, quantificati in complessivi
€. 33.831,57, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
L'attore deduceva che il giorno suindicato alle ore 11 circa mentre percorreva la Strada Statale 726,
Tangenziale di Cesena a bordo dell'automobile d'epoca di sua proprietà marca “Chevrolet”, modello
“Bel Air” del 1956, tg. EK568KM, rallentando per imboccare la strada d'uscita dalla Tangenziale di
Cesena, veniva improvvisamente tamponato da tergo dall'automobile marca “PEUGEOT”, modello “308”, targa FT446RK condotta dal Sig. a causa della guida imprudente di CP_2
quest'ultimo.
Deduceva inoltre che nell'urto il veicolo del Sig. riportava ingenti danni alla parte Pt_1
posteriore della carrozzeria riparabili solo a fronte di una spesa di €. 45.403,65, come da preventivo prodotto in giudizio.
Dalle circostanze esposte il Sig. deduceva una responsabilità esclusiva del convenuto Pt_1 CP_2
per gli ingenti danni cagionati al veicolo di sua proprietà e tratteneva in acconto la somma
[...]
risarcitoria offerta da di €. 13.000,00, determinata dalla differenza tra il valore CP_1
commerciale ante sinistro pari ad € 20.000,00 e quello post sinistro (ovvero del relitto) pari ad €
7.000,00, in ragione del maggior danno materiale attestato dal preventivo di riparazione.
Conseguentemente domandava il risarcimento della somma residua di complessivi €. 33.831,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, sulla base del valore ante sinistro del veicolo come individuato dal proprio CTP tra un minimo di €. 45.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00.
La parte convenuta non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva respingersi le pretese attoree in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto, e, pur confermando la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, riteneva pienamente congrua l'offerta reale ante causam di €. 13.000,00 corrisposta a controparte e comunque abnorme la quantificazione del risarcimento avanzata da quest'ultima, sia per la risalente immatricolazione del veicolo (anno 1956), che per il cattivo stato di manutenzione dello stesso,
pagina 3 di 10 rilevando la presenza di ruggine diffusa su parti di carrozzeria e del telaio portante, gravissime avarie alle due strutture completamente deformate e precisando che, per principio ormai consolidato nella giurisprudenza, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, il debitore è tenuto al saldo della differenza relativa al valore del bene medesimo ante sinistro e post sinistro.
Contestava, pertanto, solo il quantum debeatur come conteggiato dalla parte avversaria, sia con riferimento al valore ante sinistro dell'autovettura, riconosciuto dalla stessa compagnia in €
20.000,00, sia, ancor più, con riferimento alla circostanza per cui anche una differenza assai più ridotta tra valore ante sinistro e costo delle riparazioni, rispetto a quella (più che doppia) sostenuta dalla controparte, consentirebbe al debitore, secondo la giurisprudenza di legittimità, il saldo delle proprie obbligazioni tramite il pagamento della somma minore tra le due.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di C.T.U. tecnica al fine di accertare il costo delle riparazioni da effettuare sul veicolo incidentato.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice risulta fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
1- Occorre anzitutto rilevare come non sia contestata la dinamica del sinistro per cui è causa, pertanto si ritiene pacifico che l'odierno attore il giorno 4/10/2020 sia stato tamponato dal Sig.
unico responsabile dei danni patrimoniali lamentati in questa sede. Difatti la Compagnia CP_2
di Assicurazione convenuta nel proprio atto costitutivo a più riprese ha specificato che “stante la dinamica dell'occorso” (..)“non vi è mai stata questione alcuna di responsabilità avanzata da durante CP_1
tutto il corso delle trattative stragiudiziali, tese ad un componimento amichevole dell'intera vicenda”, “la giurisprudenza ex adverso invocata (pag.5-7) fa in effetti riferimento, in maniera ultronea, esclusivamente all'an debeatur che, in verità, non è mai stato posto in contestazione”, e ancora che “ ribadisce che non vi è CP_1
contestazione in punto an debeatur” (cfr. pagg. 2, 4 e 5 della comparsa di costituzione).
Al contempo la dinamica del sinistro “de quo” trova conferma nella constatazione amichevole di incidente agli atti, compilata da entrambe le parti coinvolte e condivisa nel suo contenuto (cfr. doc.
4 dell'atto di citazione). L'art. 143, comma 2°, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la
C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una pagina 4 di 10 presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (cfr. Cassazione civile sez. III,
03/06/2024, n. 15431; conformi Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n. 29146, Cassazione civile sez. III, 12/07/2005, n. 14599).
Pertanto l'attore correttamente ha agito mediante la procedura di risarcimento diretto nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione, così come previsto dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni nell'ipotesi in cui siano derivati danni ai veicoli coinvolti.
2- Appurato, dunque, che sussiste in capo al Sig. il diritto al risarcimento degli Parte_2
asseriti danni, si procede ora alla disamina della contestata richiesta risarcitoria, al fine di determinarne il “quantum”.
Non è contestato tra le parti che la Compagnia di Assicurazione convenuta abbia offerto al proprio cliente a titolo di risarcimento del danno la somma di €. 13.000,00, determinata dalla Pt_1
differenza tra il valore commerciale ante sinistro stimato in €. 20.000,00 e quello post sinistro
(ovvero del relitto) stimato in €. 7.000,00, in ragione del maggior danno materiale attestato dal preventivo di riparazione, e che l'assicurato l'abbia trattenuta in acconto, documentando di dover sostenere spese di riparazione per il ripristino del veicolo incidentato pari ad €. 45.403,65, coma da preventivo iniziale di cui al doc.
6. In forza del preventivo definitivo (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione) e decurtata la somma corrisposta da l'attore agiva, quindi, in giudizio per il CP_1
recupero della residua somma di €. 33.831,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza nei seguenti termini: “in caso di domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 01/02/2023 n. 2982), precisando ulteriormente che “la disposizione dell'art.
2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente
pagina 5 di 10 se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo». Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art.
2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/04/2023, n. 10686; conforme Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11662).
3- Orbene dovendo applicare tale principio al caso di specie, occorre verificare se i costi da sostenere per la riparazione dell'autovettura d'epoca marca “Chevrolet”, modello “Bel Air” del 1956, tg. EK568KM di proprietà dell'attore superino notevolmente il valore di mercato del veicolo.
L'accertamento delle suddette circostanze è stato oggetto della CTU tecnica redatta dal Dott. Per_1
, le cui conclusioni si fanno proprie in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri
[...]
oggettivi. Anzitutto è necessario rilevare come il perito non abbia potuto visionare il veicolo incidentato nella sua interezza, fondando, perciò, le proprie indagini preliminari soprattutto sulle allegazioni fotografiche agli atti. Segnatamente egli ha rappresentato che “nel primo incontro Peritale la
Carrozzeria Richy mi ha messo a disposizione un telaio che non era quello dell'auto in oggetto. Nel secondo incontro
Peritale presso l'officina di nuovamente mi veniva messo a disposizione un telaio, che anche in Parte_3
questa occasione ho appurato non essere quello dell'auto in oggetto”, specificando che “nel primo incontro del
Collegio Peritale svoltosi a Pesaro presso la carrozzeria Richy dell'auto in oggetto era visibile solo la scocca. L'auto era stata completamente spogliata di meccanica, tappezzeria interna, tutta la componentistica sospensioni anteriore e posteriore e non era visibile il telaio dove la scocca, dell'auto viene imbullonato. Il collegio Peritale quindi ha preso visione solo dello stato della scocca (carrozzeria dell'auto) che vengo a relazionare” e pertanto che“dell'auto oggetto
pagina 6 di 10 di contestazione non mi hanno messo a visione nessun altro elemento. A questo punto, ho ritenuto opportuno, eseguire il mio elaborato Peritale con ciò che ho visto nei due incontri con il Collegio e con la documentazione cartacea in atti” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'elaborato peritale).
Ciò premesso, il C.T.U., chiamato a verificare quali danni siano effettivamente conseguenza del sinistro per cui è causa, ha potuto constatare nel veicolo in esame la presenza di ruggine preesistente al sinistro atteso che “la carrozzeria dell'auto si presenta in uno stato di degrado sufficiente. Nel pianale interno abitacolo in più punti la lamiera è deteriorata dalla ruggine in maniera grave e in alcuni punti manca completamente. Nel lamierato sotto scocca in punti diversificati, la presenza di ruggine non manca. Mi preme precisare che non è ruggine superficiale ma formatesi con la vetustà dell'auto che con il passare del tempo corrode la lamiera”, arrivando poi ad accertare che “l'ammaloramento strutturale, visibile nelle foto, è stato determinato in parte dal sinistro ( 30% ) e in parte dalla vetustà dell'auto ( 70% )” (cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale).
Come ha precisato in risposta alle osservazioni al CTP di parte attrice nonché a pag. 5 del proprio elaborato peritale, il citato 70% relativo ad ammaloramento pregresso si riferisce unicamente al cedimento strutturale del telaio, e non allo stato generale del veicolo.
Sulla base dei suddetti rilievi il perito ha, quindi, provveduto a conteggiare le riparazioni da sostenere in seguito all'ammaloramento dovuto al sinistro in €. 16.415,00 + IVA, ovvero complessivi €. 20.027,03 e a determinare il valore ante sinistro del veicolo incidentato in €.
21.000,00 (cfr. pagg. 4 e 5 dell'elaborato peritale).
Tenuto conto, dunque, che l'importo relativo alle riparazioni da effettuare deve considerarsi comprensivo di IVA in quanto “ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, poiché il risarcimento si estende agli oneri accessori e consequenziali, al danneggiato deve essere liquidata
l'i.v.a. pagata sulle riparazioni effettuate, o ancora da effettuare, sul veicolo incidentato, salvo che abbia diritto, per
l'attività svolta, al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/01/2010,
n. 1688), appare di tutta evidenza che il costo delle riparazioni per il ripristino del mezzo (€.
20.027,03) non supera notevolmente il valore ante sinistro del veicolo oggetto di causa (€.
21.000,00), ed anzi è contenuto nello stesso;
pertanto dovrà esserne riconosciuto a parte attrice l'integrale rimborso.
pagina 7 di 10 Naturalmente la suddetta somma dovrà essere decurtata dell'offerta reale di €. 13.000,00 già ricevuta a titolo di risarcimento da e trattenuta in acconto. Ne consegue che in questa CP_1
sede l'attore avrà diritto a percepire a titolo di rimborso la residua somma di €. 7.027,03 (= €.
20.027,03 - €. 13.000,00).
Su tale importo, liquidato all'attualità, sono dovuti gli interessi in quanto, trattandosi di obbligazione di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante, assolvono alla funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, interessi da calcolarsi nella misura del tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, da computarsi - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma da devalutare, alla data del sinistro (4/10/2020) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Quanto, infine, al c.d. danno da fermo tecnico che il CTU ha quantificato in gg. 13,4 (cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale), seppur non domandato da parte attrice, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale: “in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n. 27343; conformi Cassazione civile sez. III, 26/09/2016,
n. 18773, Cassazione civile sez. III, 08/01/2016, n. 124, Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n.
20620) prova che nella presente fattispecie difetta completamente. Conseguentemente non potrà essere riconosciuta tale voce di danno.
pagina 8 di 10 In definitiva, pertanto, la domanda di risarcimento avanzata da deve trovare Parte_2
accoglimento, con conseguente diritto al rimborso delle spese di riparazione del veicolo incidentato nella minor somma di €. 7.027,03, oltre interessi legali come sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022, devono porsi a carico delle soccombenti parti convenute, in solido tra loro, ed a favore dell'avv. Umberto De IO, dichiaratosi antistatario, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- ACCERTA e DICHIARA che l'incidente stradale per cui è causa, che ha determinato danni materiali all'autovettura d'epoca marca “Chevrolet”, modello “Bel Air” del 1956, tg.
EK568KM di proprietà del Sig. , si è verificato per responsabilità esclusiva Parte_2
del convenuto CP_2
- CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_2
della complessiva somma di €. 7.027,03, a titolo di risarcimento del danno subito
[...]
dalla predetta autovettura, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, all'integrale rifusione a Pt_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €. 545,00 per esborsi ed €.
[...]
5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, avv. Umberto De IO, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso in Forlì, il 20 febbraio 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2879/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. UMBERTO DE Parte_1 C.F._1
GREGORIO del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO N. 38/A 47923
RIMINI presso lo studio dell'avv. UMBERTO DE GREGORIO
ATTORE
Contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. GERARDO RUCCI, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO ARMANDO DIAZ N. 39 47121 FORLI' (FC) presso lo studio dell'avv. GERARDO RUCCI
CONVENUTA
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
pagina 1 di 10 parte attrice come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
- emesse le più opportune pronunce declaratorie;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. relativamente alla causazione del sinistro de quo;
CP_2
- per l'effetto condannare la società “ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il CP_1
Sig. a risarcire e pagare la somma di €33.831,57 al Sig. come giustificate in CP_2 Parte_1
narrativa, o quell'altra maggior o minor somma che dovesse emergere in corso di causa, quale giusto risarcimento per il danno materiale patito, oltre agli interessi legali della domanda al saldo;
Vittoria di spese, competenze professionali, diritti ed onorari, con distrazione al pagamento delle spese e competenze legali, oltre spese generali al
15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. parte convenuta come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, ACCERTARE l'assoluta congruità dell'offerta reale dismessa da rispetto al valore ante sinistro del mezzo incidentato, al netto del valore del relitto, e per CP_1
l'effetto RIGETTARE ogni domanda svolta dal sig. in quanto infondata in fatto e diritto e non Parte_1
provata.
RIGETTARE le domande avversarie in quanto infondate sotto il profilo del quantum debeatur sia con riferimento al valore ante sinistro che si vorrebbe attribuire all'autovettura attorea sia, ancor più, con riferimento alla circostanza per cui anche una differenza assai più ridotta tra valore ante sinistro e costo delle riparazioni, rispetto a quella (più che doppia) che qui occupa, per giurisprudenza di legittimità radicata, consente al debitore il saldo delle proprie obbligazioni tramite il pagamento della somma minore.
RIGETTARE ogni ulteriore domanda avversaria anche sotto il profilo di costi accessori, quali peritali e di assistenza, per le ragioni esposte.
CONDANNARE parte attrice alla refusione di spese e compensi di procuratore, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi all'Intestato Parte_2
Tribunale la propria compagnia assicurativa e il Sig. chiedendo che i CP_1 CP_2
medesimi fossero condannati, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Cesena (FC) il giorno 4/10/2020, quantificati in complessivi
€. 33.831,57, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
L'attore deduceva che il giorno suindicato alle ore 11 circa mentre percorreva la Strada Statale 726,
Tangenziale di Cesena a bordo dell'automobile d'epoca di sua proprietà marca “Chevrolet”, modello
“Bel Air” del 1956, tg. EK568KM, rallentando per imboccare la strada d'uscita dalla Tangenziale di
Cesena, veniva improvvisamente tamponato da tergo dall'automobile marca “PEUGEOT”, modello “308”, targa FT446RK condotta dal Sig. a causa della guida imprudente di CP_2
quest'ultimo.
Deduceva inoltre che nell'urto il veicolo del Sig. riportava ingenti danni alla parte Pt_1
posteriore della carrozzeria riparabili solo a fronte di una spesa di €. 45.403,65, come da preventivo prodotto in giudizio.
Dalle circostanze esposte il Sig. deduceva una responsabilità esclusiva del convenuto Pt_1 CP_2
per gli ingenti danni cagionati al veicolo di sua proprietà e tratteneva in acconto la somma
[...]
risarcitoria offerta da di €. 13.000,00, determinata dalla differenza tra il valore CP_1
commerciale ante sinistro pari ad € 20.000,00 e quello post sinistro (ovvero del relitto) pari ad €
7.000,00, in ragione del maggior danno materiale attestato dal preventivo di riparazione.
Conseguentemente domandava il risarcimento della somma residua di complessivi €. 33.831,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, sulla base del valore ante sinistro del veicolo come individuato dal proprio CTP tra un minimo di €. 45.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00.
La parte convenuta non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva respingersi le pretese attoree in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto, e, pur confermando la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, riteneva pienamente congrua l'offerta reale ante causam di €. 13.000,00 corrisposta a controparte e comunque abnorme la quantificazione del risarcimento avanzata da quest'ultima, sia per la risalente immatricolazione del veicolo (anno 1956), che per il cattivo stato di manutenzione dello stesso,
pagina 3 di 10 rilevando la presenza di ruggine diffusa su parti di carrozzeria e del telaio portante, gravissime avarie alle due strutture completamente deformate e precisando che, per principio ormai consolidato nella giurisprudenza, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, il debitore è tenuto al saldo della differenza relativa al valore del bene medesimo ante sinistro e post sinistro.
Contestava, pertanto, solo il quantum debeatur come conteggiato dalla parte avversaria, sia con riferimento al valore ante sinistro dell'autovettura, riconosciuto dalla stessa compagnia in €
20.000,00, sia, ancor più, con riferimento alla circostanza per cui anche una differenza assai più ridotta tra valore ante sinistro e costo delle riparazioni, rispetto a quella (più che doppia) sostenuta dalla controparte, consentirebbe al debitore, secondo la giurisprudenza di legittimità, il saldo delle proprie obbligazioni tramite il pagamento della somma minore tra le due.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di C.T.U. tecnica al fine di accertare il costo delle riparazioni da effettuare sul veicolo incidentato.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice risulta fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
1- Occorre anzitutto rilevare come non sia contestata la dinamica del sinistro per cui è causa, pertanto si ritiene pacifico che l'odierno attore il giorno 4/10/2020 sia stato tamponato dal Sig.
unico responsabile dei danni patrimoniali lamentati in questa sede. Difatti la Compagnia CP_2
di Assicurazione convenuta nel proprio atto costitutivo a più riprese ha specificato che “stante la dinamica dell'occorso” (..)“non vi è mai stata questione alcuna di responsabilità avanzata da durante CP_1
tutto il corso delle trattative stragiudiziali, tese ad un componimento amichevole dell'intera vicenda”, “la giurisprudenza ex adverso invocata (pag.5-7) fa in effetti riferimento, in maniera ultronea, esclusivamente all'an debeatur che, in verità, non è mai stato posto in contestazione”, e ancora che “ ribadisce che non vi è CP_1
contestazione in punto an debeatur” (cfr. pagg. 2, 4 e 5 della comparsa di costituzione).
Al contempo la dinamica del sinistro “de quo” trova conferma nella constatazione amichevole di incidente agli atti, compilata da entrambe le parti coinvolte e condivisa nel suo contenuto (cfr. doc.
4 dell'atto di citazione). L'art. 143, comma 2°, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la
C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una pagina 4 di 10 presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (cfr. Cassazione civile sez. III,
03/06/2024, n. 15431; conformi Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n. 29146, Cassazione civile sez. III, 12/07/2005, n. 14599).
Pertanto l'attore correttamente ha agito mediante la procedura di risarcimento diretto nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione, così come previsto dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni nell'ipotesi in cui siano derivati danni ai veicoli coinvolti.
2- Appurato, dunque, che sussiste in capo al Sig. il diritto al risarcimento degli Parte_2
asseriti danni, si procede ora alla disamina della contestata richiesta risarcitoria, al fine di determinarne il “quantum”.
Non è contestato tra le parti che la Compagnia di Assicurazione convenuta abbia offerto al proprio cliente a titolo di risarcimento del danno la somma di €. 13.000,00, determinata dalla Pt_1
differenza tra il valore commerciale ante sinistro stimato in €. 20.000,00 e quello post sinistro
(ovvero del relitto) stimato in €. 7.000,00, in ragione del maggior danno materiale attestato dal preventivo di riparazione, e che l'assicurato l'abbia trattenuta in acconto, documentando di dover sostenere spese di riparazione per il ripristino del veicolo incidentato pari ad €. 45.403,65, coma da preventivo iniziale di cui al doc.
6. In forza del preventivo definitivo (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione) e decurtata la somma corrisposta da l'attore agiva, quindi, in giudizio per il CP_1
recupero della residua somma di €. 33.831,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza nei seguenti termini: “in caso di domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 01/02/2023 n. 2982), precisando ulteriormente che “la disposizione dell'art.
2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente
pagina 5 di 10 se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo». Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art.
2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/04/2023, n. 10686; conforme Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11662).
3- Orbene dovendo applicare tale principio al caso di specie, occorre verificare se i costi da sostenere per la riparazione dell'autovettura d'epoca marca “Chevrolet”, modello “Bel Air” del 1956, tg. EK568KM di proprietà dell'attore superino notevolmente il valore di mercato del veicolo.
L'accertamento delle suddette circostanze è stato oggetto della CTU tecnica redatta dal Dott. Per_1
, le cui conclusioni si fanno proprie in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri
[...]
oggettivi. Anzitutto è necessario rilevare come il perito non abbia potuto visionare il veicolo incidentato nella sua interezza, fondando, perciò, le proprie indagini preliminari soprattutto sulle allegazioni fotografiche agli atti. Segnatamente egli ha rappresentato che “nel primo incontro Peritale la
Carrozzeria Richy mi ha messo a disposizione un telaio che non era quello dell'auto in oggetto. Nel secondo incontro
Peritale presso l'officina di nuovamente mi veniva messo a disposizione un telaio, che anche in Parte_3
questa occasione ho appurato non essere quello dell'auto in oggetto”, specificando che “nel primo incontro del
Collegio Peritale svoltosi a Pesaro presso la carrozzeria Richy dell'auto in oggetto era visibile solo la scocca. L'auto era stata completamente spogliata di meccanica, tappezzeria interna, tutta la componentistica sospensioni anteriore e posteriore e non era visibile il telaio dove la scocca, dell'auto viene imbullonato. Il collegio Peritale quindi ha preso visione solo dello stato della scocca (carrozzeria dell'auto) che vengo a relazionare” e pertanto che“dell'auto oggetto
pagina 6 di 10 di contestazione non mi hanno messo a visione nessun altro elemento. A questo punto, ho ritenuto opportuno, eseguire il mio elaborato Peritale con ciò che ho visto nei due incontri con il Collegio e con la documentazione cartacea in atti” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'elaborato peritale).
Ciò premesso, il C.T.U., chiamato a verificare quali danni siano effettivamente conseguenza del sinistro per cui è causa, ha potuto constatare nel veicolo in esame la presenza di ruggine preesistente al sinistro atteso che “la carrozzeria dell'auto si presenta in uno stato di degrado sufficiente. Nel pianale interno abitacolo in più punti la lamiera è deteriorata dalla ruggine in maniera grave e in alcuni punti manca completamente. Nel lamierato sotto scocca in punti diversificati, la presenza di ruggine non manca. Mi preme precisare che non è ruggine superficiale ma formatesi con la vetustà dell'auto che con il passare del tempo corrode la lamiera”, arrivando poi ad accertare che “l'ammaloramento strutturale, visibile nelle foto, è stato determinato in parte dal sinistro ( 30% ) e in parte dalla vetustà dell'auto ( 70% )” (cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale).
Come ha precisato in risposta alle osservazioni al CTP di parte attrice nonché a pag. 5 del proprio elaborato peritale, il citato 70% relativo ad ammaloramento pregresso si riferisce unicamente al cedimento strutturale del telaio, e non allo stato generale del veicolo.
Sulla base dei suddetti rilievi il perito ha, quindi, provveduto a conteggiare le riparazioni da sostenere in seguito all'ammaloramento dovuto al sinistro in €. 16.415,00 + IVA, ovvero complessivi €. 20.027,03 e a determinare il valore ante sinistro del veicolo incidentato in €.
21.000,00 (cfr. pagg. 4 e 5 dell'elaborato peritale).
Tenuto conto, dunque, che l'importo relativo alle riparazioni da effettuare deve considerarsi comprensivo di IVA in quanto “ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, poiché il risarcimento si estende agli oneri accessori e consequenziali, al danneggiato deve essere liquidata
l'i.v.a. pagata sulle riparazioni effettuate, o ancora da effettuare, sul veicolo incidentato, salvo che abbia diritto, per
l'attività svolta, al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/01/2010,
n. 1688), appare di tutta evidenza che il costo delle riparazioni per il ripristino del mezzo (€.
20.027,03) non supera notevolmente il valore ante sinistro del veicolo oggetto di causa (€.
21.000,00), ed anzi è contenuto nello stesso;
pertanto dovrà esserne riconosciuto a parte attrice l'integrale rimborso.
pagina 7 di 10 Naturalmente la suddetta somma dovrà essere decurtata dell'offerta reale di €. 13.000,00 già ricevuta a titolo di risarcimento da e trattenuta in acconto. Ne consegue che in questa CP_1
sede l'attore avrà diritto a percepire a titolo di rimborso la residua somma di €. 7.027,03 (= €.
20.027,03 - €. 13.000,00).
Su tale importo, liquidato all'attualità, sono dovuti gli interessi in quanto, trattandosi di obbligazione di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante, assolvono alla funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, interessi da calcolarsi nella misura del tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, da computarsi - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma da devalutare, alla data del sinistro (4/10/2020) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Quanto, infine, al c.d. danno da fermo tecnico che il CTU ha quantificato in gg. 13,4 (cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale), seppur non domandato da parte attrice, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale: “in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n. 27343; conformi Cassazione civile sez. III, 26/09/2016,
n. 18773, Cassazione civile sez. III, 08/01/2016, n. 124, Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n.
20620) prova che nella presente fattispecie difetta completamente. Conseguentemente non potrà essere riconosciuta tale voce di danno.
pagina 8 di 10 In definitiva, pertanto, la domanda di risarcimento avanzata da deve trovare Parte_2
accoglimento, con conseguente diritto al rimborso delle spese di riparazione del veicolo incidentato nella minor somma di €. 7.027,03, oltre interessi legali come sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022, devono porsi a carico delle soccombenti parti convenute, in solido tra loro, ed a favore dell'avv. Umberto De IO, dichiaratosi antistatario, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- ACCERTA e DICHIARA che l'incidente stradale per cui è causa, che ha determinato danni materiali all'autovettura d'epoca marca “Chevrolet”, modello “Bel Air” del 1956, tg.
EK568KM di proprietà del Sig. , si è verificato per responsabilità esclusiva Parte_2
del convenuto CP_2
- CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_2
della complessiva somma di €. 7.027,03, a titolo di risarcimento del danno subito
[...]
dalla predetta autovettura, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, all'integrale rifusione a Pt_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €. 545,00 per esborsi ed €.
[...]
5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, avv. Umberto De IO, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso in Forlì, il 20 febbraio 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
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