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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16729 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 34772/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa EL OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34772 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: – Somministrazione , promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROCCASALVA PIETRO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. DEL RE GUIDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per : “si chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni Parte_1 riportate nell'atto di citazione in opposizione, adattate per la mancata autorizzazione del
Tribunale a coinvolgere nel presente giudizio che si riportano di seguito. Controparte_2
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: previa occorrenda CTU, accertare e dichiarare la non debenza, totale o parziale, a qualsiasi titolo, del credito vantato dall' in quanto fondato sui CP_1 valori di consumo errati e comunque non registrati dal gruppo di misura installato sul POD
IT002E5036642A; per l'effetto, dichiarare nullo o annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo
n. 3788/2020, del 25 febbraio 2020, R.G. 8043/2020, emesso dal Tribunale di Roma;
annullare il verbale di conciliazione del 24 giugno 2016, in quanto l'inesatta informazione sui prelievi di energia addebitati al ha condizionato erroneamente la formazione della Parte_1 volontà; Con vittoria delle spese del giudizio, diritti ed onorari, oltre cpa e iva”.
Conclusioni per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis;
in CP_1 via principale e di merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 3788/20 e per l'effetto condannare la a pagare la somma di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo pari a euro 52.044,44= oltre interessi e spese della procedura;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede di condannare la a pagare la minore somma dovuta ad che verrà determinata e Parte_1 CP_1 quantificata nel corso del giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò chiarito, nella ricostruzione della vicenda, appare sufficiente evocare che con atto di citazione, regolarmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3788/2020 (R.G. 8043/2020), con cui è stata condannata al pagamento, in favore di della somma di € 52.044,44, oltre CP_1 interessi e spese della procedura a titolo di mancato pagamento di fatture emesse per la erogazione di energia elettrica.
A sostegno delle proprie contestazioni l'opponente ha dedotto che, nell'esercizio della propria attività, ha ricevuto la fornitura di energia elettrica, da due diverse società e, precisamente, fino alla data del 31.12.2016, dalla data del CP_1 Controparte_2
01.01.2017 fino al 31.08.2019; e di nuovo dalla data del 01/09/2019 alla data CP_1 dell'opposizione.
Quindi ha evidenziato che le due società hanno fatturato al Teatro dei prelievi di energia in modo collettivo senza alcuna distinzione e che comunque i rilevamenti della sono errati e non veritieri dei reali consumi. CP_1
Per siffatte ragioni ha chiesto dichiararsi l'annullamento del verbale di conciliazione del che è stato sottoscritto sulla base di erronee informazioni;
infine ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata di causa di Controparte_2
Nel costituirsi, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria derivante CP_1 dalla fornitura di energia elettrica in favore della come risultante dalle fatture Pt_1 azionate. Peraltro, la ha riconosciuto il proprio debito con il verbale di Parte_1 conciliazione del 24.6.2016 e, conseguentemente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa iscritta a ruolo il 28.06.2020 è stata assegnata in data 24.11.2023, con provvedimento presidenziale volto allo sgravio di determinati ruoli, all'attuale estensore che, dopo un serie di rinvii necessitati per il carico del proprio ruolo, ha trattenuto il procedimento per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione, come formulata, appare priva di fondamento.
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 L'opponente deduce di avere ricevuto la fornitura di energia elettrica sia da CP_1 sia da e che dette società avrebbero erroneamente calcolato i consumi Controparte_2 in modo collettivo in quanto avrebbero computato, nelle rispettive fatture, medesimi periodi con conseguente duplicazione di un medesimo credito.
In altri termini, l'opponente denuncia che, per l'avvicendarsi delle società fornitrici, il credito vantato da sarebbe lo stesso vantato dalla nei cui confronti CP_1 CP_2 pende altro giudizio dinanzi al Tribunale di Genova.
A sostegno di tale assunto, la ha prodotto gli atti del detto procedimento Parte_2 nonché le fatture ivi azionate dalla . CP_2
Orbene, va evidenziato che nel presente giudizio le fatture azionate in sede monitoria da sono le seguenti : n. 2062015006064090 a conguaglio del 17.12.2015 di CP_1 euro 40.916,35; n. 2062016001052928 periodica e conguaglio del 10.03.2016 di euro
14.183,50; n. 2062016002171671 conguaglio del 10.05.2016 di euro 7.037,42; n.
2062016002993876 conguaglio del 08.07.2016 di euro 7.399,67; n.
2062016004467810 conguaglio del 07.10.2016 di euro 4.145,44; n.
2062016004938393 conguaglio del 08.11.2016 di euro 2.006,26; n. 10116000790211 del 19.12.2016 di euro 5.569,69; n. 10117000334179 del 13.01.2017 di euro 5.986,11, con scadenza di pagamento al 06.02.2017.
Le fatture emesse da come prodotte dall'opponente attengono a Controparte_2 periodi differenti.
Più esattamente, i periodi fatturati da e indicati nelle fatture azione attengono al CP_1 periodo dal 2014 al 31.12.2016, mentre le fatture di attengono a periodi CP_2 successivi e, id est, dal gennaio 2017.
Non vi è quindi alcuna sovrapposizione dei periodi con conseguente insussistenza di duplicazione del credito da parte dei fornitori e del tutto irrilevante, in questa sede, è la statuizione del Tribunale di Genova.
Attenendosi al periodo di fatturazione di l'opponente non ha evidenziato in CP_1 concreto quali sarebbero gli errori nel rilevamento dei consumi.
Invero, il precedente assegnatario di questo procedimento, nel rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ha ritenuto che “talune delle fatture azionate si riferiscono a consumi stimati e non effettivamente rilevati”.
Siffatta osservazione, a seguito dell'istruttoria, appare superata in quanto, in sede di deposito delle note ex art. 183, secondo termine, cpc, ha prodotto i dati del CP_1 distributore che attestano i consumi effettivi. Pt_3
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 A fronte di siffatta documentazione, cui non può che darsi credibilità stante la provenienza certa e l'esattezza del rilevamento effettuato dal proprietario della rete,
l'opponente non ha dedotto alcun elemento da cui possa desumersi l'erroneità dei conteggi.
Sotto tale profilo deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte per cui nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi vengono contabilizzati mediante un contatore e le bollette sono emesse in base alle relative risultanze, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità. In caso di contestazioni da parte dell'utente, il gestore è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra il dato fornito dal misuratore e quello riportato in bolletta. In particolare, in caso di contestazioni mentre il somministrante è tenuto a provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n. 23699 del
22.11.2016; n. 2327 del 29.01.2019 e n. 10313 del 28.09.2004).
Orbene, nel caso di specie, le contestazioni sollevate dall'opponente non attengono ad alcun asserito malfunzionamento del contatore ma solo ad una generica erroneità dei conteggi che, come sopra chiarito, è superata dalla attestazione dei consumi effettivi.
Per quanto evidenziato, appare assorbita anche ogni contestazione in ordine alla validità del verbale di conciliazione del 24 giugno 2016, in quanto, a dire dell'opponente, l'inesatta informazione sui prelievi di energia addebitati al Pt_1 ne avrebbe condizionato erroneamente la formazione della volontà.
[...]
Da quanto sopra argomentato non appare sussistere alcuna inesattezza di informazione da parte di e quindi non possono invocarsi le norme di cui agli CP_1 art. 1428 e seguenti codice civile.
Deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore che possa essere qualificato vizio del consenso deve essere determinante e riconoscibile dalla controparte.
Nulla in tal senso è stato dedotto né dimostrato dall'opponente.
L'opposizione, alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate, non appare idonea a scalfire la pretesa creditoria azionata da e deve pertanto essere rigettata. CP_1
Per siffatte ragioni le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3788/2020 (R.G. 8043/2020) emesso dal
Tribunale di Roma che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante, degli onorari di questo giudizio che CP_1 liquida in € 1.800,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa EL OR
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa EL OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34772 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: – Somministrazione , promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROCCASALVA PIETRO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. DEL RE GUIDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per : “si chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni Parte_1 riportate nell'atto di citazione in opposizione, adattate per la mancata autorizzazione del
Tribunale a coinvolgere nel presente giudizio che si riportano di seguito. Controparte_2
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: previa occorrenda CTU, accertare e dichiarare la non debenza, totale o parziale, a qualsiasi titolo, del credito vantato dall' in quanto fondato sui CP_1 valori di consumo errati e comunque non registrati dal gruppo di misura installato sul POD
IT002E5036642A; per l'effetto, dichiarare nullo o annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo
n. 3788/2020, del 25 febbraio 2020, R.G. 8043/2020, emesso dal Tribunale di Roma;
annullare il verbale di conciliazione del 24 giugno 2016, in quanto l'inesatta informazione sui prelievi di energia addebitati al ha condizionato erroneamente la formazione della Parte_1 volontà; Con vittoria delle spese del giudizio, diritti ed onorari, oltre cpa e iva”.
Conclusioni per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis;
in CP_1 via principale e di merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 3788/20 e per l'effetto condannare la a pagare la somma di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo pari a euro 52.044,44= oltre interessi e spese della procedura;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede di condannare la a pagare la minore somma dovuta ad che verrà determinata e Parte_1 CP_1 quantificata nel corso del giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò chiarito, nella ricostruzione della vicenda, appare sufficiente evocare che con atto di citazione, regolarmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3788/2020 (R.G. 8043/2020), con cui è stata condannata al pagamento, in favore di della somma di € 52.044,44, oltre CP_1 interessi e spese della procedura a titolo di mancato pagamento di fatture emesse per la erogazione di energia elettrica.
A sostegno delle proprie contestazioni l'opponente ha dedotto che, nell'esercizio della propria attività, ha ricevuto la fornitura di energia elettrica, da due diverse società e, precisamente, fino alla data del 31.12.2016, dalla data del CP_1 Controparte_2
01.01.2017 fino al 31.08.2019; e di nuovo dalla data del 01/09/2019 alla data CP_1 dell'opposizione.
Quindi ha evidenziato che le due società hanno fatturato al Teatro dei prelievi di energia in modo collettivo senza alcuna distinzione e che comunque i rilevamenti della sono errati e non veritieri dei reali consumi. CP_1
Per siffatte ragioni ha chiesto dichiararsi l'annullamento del verbale di conciliazione del che è stato sottoscritto sulla base di erronee informazioni;
infine ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata di causa di Controparte_2
Nel costituirsi, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria derivante CP_1 dalla fornitura di energia elettrica in favore della come risultante dalle fatture Pt_1 azionate. Peraltro, la ha riconosciuto il proprio debito con il verbale di Parte_1 conciliazione del 24.6.2016 e, conseguentemente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa iscritta a ruolo il 28.06.2020 è stata assegnata in data 24.11.2023, con provvedimento presidenziale volto allo sgravio di determinati ruoli, all'attuale estensore che, dopo un serie di rinvii necessitati per il carico del proprio ruolo, ha trattenuto il procedimento per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione, come formulata, appare priva di fondamento.
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 L'opponente deduce di avere ricevuto la fornitura di energia elettrica sia da CP_1 sia da e che dette società avrebbero erroneamente calcolato i consumi Controparte_2 in modo collettivo in quanto avrebbero computato, nelle rispettive fatture, medesimi periodi con conseguente duplicazione di un medesimo credito.
In altri termini, l'opponente denuncia che, per l'avvicendarsi delle società fornitrici, il credito vantato da sarebbe lo stesso vantato dalla nei cui confronti CP_1 CP_2 pende altro giudizio dinanzi al Tribunale di Genova.
A sostegno di tale assunto, la ha prodotto gli atti del detto procedimento Parte_2 nonché le fatture ivi azionate dalla . CP_2
Orbene, va evidenziato che nel presente giudizio le fatture azionate in sede monitoria da sono le seguenti : n. 2062015006064090 a conguaglio del 17.12.2015 di CP_1 euro 40.916,35; n. 2062016001052928 periodica e conguaglio del 10.03.2016 di euro
14.183,50; n. 2062016002171671 conguaglio del 10.05.2016 di euro 7.037,42; n.
2062016002993876 conguaglio del 08.07.2016 di euro 7.399,67; n.
2062016004467810 conguaglio del 07.10.2016 di euro 4.145,44; n.
2062016004938393 conguaglio del 08.11.2016 di euro 2.006,26; n. 10116000790211 del 19.12.2016 di euro 5.569,69; n. 10117000334179 del 13.01.2017 di euro 5.986,11, con scadenza di pagamento al 06.02.2017.
Le fatture emesse da come prodotte dall'opponente attengono a Controparte_2 periodi differenti.
Più esattamente, i periodi fatturati da e indicati nelle fatture azione attengono al CP_1 periodo dal 2014 al 31.12.2016, mentre le fatture di attengono a periodi CP_2 successivi e, id est, dal gennaio 2017.
Non vi è quindi alcuna sovrapposizione dei periodi con conseguente insussistenza di duplicazione del credito da parte dei fornitori e del tutto irrilevante, in questa sede, è la statuizione del Tribunale di Genova.
Attenendosi al periodo di fatturazione di l'opponente non ha evidenziato in CP_1 concreto quali sarebbero gli errori nel rilevamento dei consumi.
Invero, il precedente assegnatario di questo procedimento, nel rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ha ritenuto che “talune delle fatture azionate si riferiscono a consumi stimati e non effettivamente rilevati”.
Siffatta osservazione, a seguito dell'istruttoria, appare superata in quanto, in sede di deposito delle note ex art. 183, secondo termine, cpc, ha prodotto i dati del CP_1 distributore che attestano i consumi effettivi. Pt_3
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020 A fronte di siffatta documentazione, cui non può che darsi credibilità stante la provenienza certa e l'esattezza del rilevamento effettuato dal proprietario della rete,
l'opponente non ha dedotto alcun elemento da cui possa desumersi l'erroneità dei conteggi.
Sotto tale profilo deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte per cui nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi vengono contabilizzati mediante un contatore e le bollette sono emesse in base alle relative risultanze, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità. In caso di contestazioni da parte dell'utente, il gestore è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra il dato fornito dal misuratore e quello riportato in bolletta. In particolare, in caso di contestazioni mentre il somministrante è tenuto a provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n. 23699 del
22.11.2016; n. 2327 del 29.01.2019 e n. 10313 del 28.09.2004).
Orbene, nel caso di specie, le contestazioni sollevate dall'opponente non attengono ad alcun asserito malfunzionamento del contatore ma solo ad una generica erroneità dei conteggi che, come sopra chiarito, è superata dalla attestazione dei consumi effettivi.
Per quanto evidenziato, appare assorbita anche ogni contestazione in ordine alla validità del verbale di conciliazione del 24 giugno 2016, in quanto, a dire dell'opponente, l'inesatta informazione sui prelievi di energia addebitati al Pt_1 ne avrebbe condizionato erroneamente la formazione della volontà.
[...]
Da quanto sopra argomentato non appare sussistere alcuna inesattezza di informazione da parte di e quindi non possono invocarsi le norme di cui agli CP_1 art. 1428 e seguenti codice civile.
Deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore che possa essere qualificato vizio del consenso deve essere determinante e riconoscibile dalla controparte.
Nulla in tal senso è stato dedotto né dimostrato dall'opponente.
L'opposizione, alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate, non appare idonea a scalfire la pretesa creditoria azionata da e deve pertanto essere rigettata. CP_1
Per siffatte ragioni le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 3788/2020 (R.G. 8043/2020) emesso dal
Tribunale di Roma che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante, degli onorari di questo giudizio che CP_1 liquida in € 1.800,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa EL OR
Tribunale di Roma – R.G. 34772/2020