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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15617/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15617/2023 R.G. LAVORO
TRA
AN CA n. a AVERSA (CE) il 13/05/1968 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. PASUT AN
RESISTENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. FALCO MAURIZIO
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 6.11.2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
02820239010420476000, impugnata limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori contenuti nell'avviso di addebito n. 328201280001583849000.
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti opposti e l'omessa notifica degli atti presupposti ed ha quindi chiesto di dichiarare non dovuti i crediti opposti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a. e l'I.N.P.S. chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
INTERESSE AD AGIRE
Sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un.
8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un.
2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per un anno dalla notifica e le opposizioni in esame sono state proposte entro tale termine.
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo. Allo stesso modo, non può trovare applicazione, il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi in quanto l'unico motivo dedotto (prescrizione successiva alla notifica) riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità di un atto della procedura esecutiva (il quomodo exequendi).
2 LEGITTIMAZIONE PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass.
9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n.
23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che
l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo
2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007;
Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come
3 nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e
l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012). Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente.
PRESCRIZIONE
Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l. 335/1995
“le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Si intende dare continuità, infatti, alla ratio decidendi espressa dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha
4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del
2010)”. Con tale sentenza, infatti, le Sezioni Unite hanno posto fine ad un risalente contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura quinquennale ovvero decennale della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
Nel caso in esame, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale in quanto l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo posta ordinaria il 22 giugno
2018 ed occorre considerare non solo la notifica dell'intimazione opposta ma anche i periodi di sospensione della prescrizione.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE – ARTT. 37 E 68 D.L. 18/2020 E
ART. 11 D.L. 183/2020
Secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020 è prevista la sospensione dal 30.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al
31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
5 Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla sua notifica.
Per tali ragioni, non sia applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020.
Nel caso in esame, può, quindi, ritenersi che non sia decorso il termine prescrizionale.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulata dalle parti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 24/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15617/2023 R.G. LAVORO
TRA
AN CA n. a AVERSA (CE) il 13/05/1968 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. PASUT AN
RESISTENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. FALCO MAURIZIO
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 6.11.2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
02820239010420476000, impugnata limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori contenuti nell'avviso di addebito n. 328201280001583849000.
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti opposti e l'omessa notifica degli atti presupposti ed ha quindi chiesto di dichiarare non dovuti i crediti opposti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a. e l'I.N.P.S. chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
INTERESSE AD AGIRE
Sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un.
8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un.
2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per un anno dalla notifica e le opposizioni in esame sono state proposte entro tale termine.
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo. Allo stesso modo, non può trovare applicazione, il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi in quanto l'unico motivo dedotto (prescrizione successiva alla notifica) riguarda il merito della pretesa creditoria (l'an exequendi) e non la regolarità di un atto della procedura esecutiva (il quomodo exequendi).
2 LEGITTIMAZIONE PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass.
9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n.
23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che
l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo
2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007;
Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come
3 nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e
l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012). Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente.
PRESCRIZIONE
Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l. 335/1995
“le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Si intende dare continuità, infatti, alla ratio decidendi espressa dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sent. 23397 del 17.11.2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha
4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del
2010)”. Con tale sentenza, infatti, le Sezioni Unite hanno posto fine ad un risalente contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura quinquennale ovvero decennale della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
Nel caso in esame, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale in quanto l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo posta ordinaria il 22 giugno
2018 ed occorre considerare non solo la notifica dell'intimazione opposta ma anche i periodi di sospensione della prescrizione.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE – ARTT. 37 E 68 D.L. 18/2020 E
ART. 11 D.L. 183/2020
Secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020 è prevista la sospensione dal 30.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al
31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
5 Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla sua notifica.
Per tali ragioni, non sia applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020.
Nel caso in esame, può, quindi, ritenersi che non sia decorso il termine prescrizionale.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulata dalle parti.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 24/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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