Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione sanzione annualità 2016

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione per l'annualità 2016, dato che il termine si era maturato prima della notifica dell'avviso di accertamento, come riconosciuto dall'Ufficio stesso.

  • Rigettato
    Legittimità sanzione annualità 2017

    La Corte ritiene infondate le doglianze relative all'annualità 2017, poiché il ricorrente non ha fornito indicazioni sulla destinazione dei fondi e l'Ufficio ha agito correttamente nell'applicare le sanzioni.

  • Rigettato
    Determinazione sanzioni

    La Corte ritiene lineare il contegno dell'Ufficio nella determinazione delle sanzioni, applicando il cumulo giuridico secondo normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 14
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo