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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA NN, Presidente
ZI EA, EL
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6QIRAH00010 2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.03.2025, Ricorrente_1 impugnava l'atto di irrogazione sanzioni n. T6QIRAH00010/2024, notificatogli in data 02.01.2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Belluno in relazione alla violazione della normativa sul monitoraggio fiscale dei capitali esteri.
Il ricorrente, dopo aver esposto che l'atto di accertamento posto alla base dell'atto di irrogazione sanzioni ha ad oggetto la contestazione di aver depositato all'estero per gli anni 2016 e 2017 la somma di
€ 532.370,25, rilevata dalla Guardia di Finanza in Svizzera dal 01.01.20205 al 28.02.2025; e, considerato che il contribuente non aveva mai spiegato dove fosse confluita la somma a seguito della chiusura del conto corrente in Svizzera, l'Ufficio applicava le sanzioni relative ai Paesi c.d. White list.
Su tali basi il ricorrente eccepiva anzitutto l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2016, richiamando il fatto che per i paesi white list non vige la regola del raddoppio dei termini di prescrizione.
In relazione all'annualità 2017 la difesa del ricorrente sostiene che il Ricorrente_1 non era neppure a conoscenza degli inviti a presentarsi in quanto non risiedeva più a Cortina d'Ampezzo. In ogni caso il ricorrente sosteneva che nel calcolare il cumulo giuridico delle sanzioni l'Ufficio avesse omesso il riferimento alle annualità 2013, 2014 e 2015 e, nonostante la sanzione irrogata per il biennio 2016 e 2017 fosse stata pari ad € 9.981,96, l'atto di contestazione riportava la necessità di versare la somma di
€ 10.646,97
L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Belluno, si è costituita con controdeduzioni depositate in data 08.04.2025 e, mentre aderiva all'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, sosteneva l'infondatezza delle deduzioni del medesimo e la piena legittimità dell'atto impugnato in relazione all'annualità 2017.
Le parti venivano sentite all'udienza del 02.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritiene questa Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato.
Deve infatti accogliersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente con riguardo alla sanzione relativa all'annualità 2016; in effetti, come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio, trattandosi di sanzioni relative a paesi white list e non vigendo quindi il raddoppio dei termini di prescrizione, tale termine doveva ritenersi maturato in data 26.03.2023 e quindi ben antecedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Non sono invece fondate le doglianze relative all'annualità d2017: sul punto deve evidenziarsi come, in effetti, il Ricorrente_1 non abbia mai fornito all'ufficio alcuna indicazione circa la destinazione dei fondi detenuti nel conto svizzero dopo la sua chiusura;
e, anche in caso di condizioni di salute eventualmente precarie, ben avrebbe potuto il contribuente contattare l'ufficio attraverso il proprio difensore o anche, quanto meno, chiedere una proroga per eventuali difficoltà nel reperimento della documentazione. Ne consegue come del tutto corretto deve ritenersi il comportamento dell'Ufficio che, avendo accertato peraltro la titolarità in capo al Ricorrente_1 nell'anno 2018 di consistenti somme in territorio croato, ha ritenuto fondata una presunzione di permanenza all'estero delle relative somme, applicando le sanzioni dei paesi white list.
Quanto poi alla determinazione delle sanzioni le doglianze avanzate dal ricorrente appaiono in effetti oscure e poco comprensibili, se si considera la linearità del contegno tenuto dall'Ufficio resistente, che ha determinato l'entità della sanzione nella misura del 7% (la metà del massimo normativamente previsto); per poi applicare, ai sensi dell'art. 12 d.lgs 472/97, il cumulo giuridico con conseguente applicazione di una sanzione pari a € 69.873,59 (il cumulo materiale avrebbe portato ad un importo complessivo di
€ 234.492,82). Conseguentemente, tenuto conto che la sanzione relativa agli anni precedenti era pari ad
€ 59.891,63, l'entità di quella irrogata con l'atto impugnato rimane pari ad € 9.981,96.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato limitatamente all'annualità 2016; confermandosi nel resto.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte di Giustizia di Belluno, in composizione collegiale, così provvede : A) in parziale accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'annualità 2016;. B) Spese compensate.
Belluno, 2 dicembre 2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA NN, Presidente
ZI EA, EL
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6QIRAH00010 2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.03.2025, Ricorrente_1 impugnava l'atto di irrogazione sanzioni n. T6QIRAH00010/2024, notificatogli in data 02.01.2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Belluno in relazione alla violazione della normativa sul monitoraggio fiscale dei capitali esteri.
Il ricorrente, dopo aver esposto che l'atto di accertamento posto alla base dell'atto di irrogazione sanzioni ha ad oggetto la contestazione di aver depositato all'estero per gli anni 2016 e 2017 la somma di
€ 532.370,25, rilevata dalla Guardia di Finanza in Svizzera dal 01.01.20205 al 28.02.2025; e, considerato che il contribuente non aveva mai spiegato dove fosse confluita la somma a seguito della chiusura del conto corrente in Svizzera, l'Ufficio applicava le sanzioni relative ai Paesi c.d. White list.
Su tali basi il ricorrente eccepiva anzitutto l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2016, richiamando il fatto che per i paesi white list non vige la regola del raddoppio dei termini di prescrizione.
In relazione all'annualità 2017 la difesa del ricorrente sostiene che il Ricorrente_1 non era neppure a conoscenza degli inviti a presentarsi in quanto non risiedeva più a Cortina d'Ampezzo. In ogni caso il ricorrente sosteneva che nel calcolare il cumulo giuridico delle sanzioni l'Ufficio avesse omesso il riferimento alle annualità 2013, 2014 e 2015 e, nonostante la sanzione irrogata per il biennio 2016 e 2017 fosse stata pari ad € 9.981,96, l'atto di contestazione riportava la necessità di versare la somma di
€ 10.646,97
L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Belluno, si è costituita con controdeduzioni depositate in data 08.04.2025 e, mentre aderiva all'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, sosteneva l'infondatezza delle deduzioni del medesimo e la piena legittimità dell'atto impugnato in relazione all'annualità 2017.
Le parti venivano sentite all'udienza del 02.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritiene questa Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato.
Deve infatti accogliersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente con riguardo alla sanzione relativa all'annualità 2016; in effetti, come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio, trattandosi di sanzioni relative a paesi white list e non vigendo quindi il raddoppio dei termini di prescrizione, tale termine doveva ritenersi maturato in data 26.03.2023 e quindi ben antecedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Non sono invece fondate le doglianze relative all'annualità d2017: sul punto deve evidenziarsi come, in effetti, il Ricorrente_1 non abbia mai fornito all'ufficio alcuna indicazione circa la destinazione dei fondi detenuti nel conto svizzero dopo la sua chiusura;
e, anche in caso di condizioni di salute eventualmente precarie, ben avrebbe potuto il contribuente contattare l'ufficio attraverso il proprio difensore o anche, quanto meno, chiedere una proroga per eventuali difficoltà nel reperimento della documentazione. Ne consegue come del tutto corretto deve ritenersi il comportamento dell'Ufficio che, avendo accertato peraltro la titolarità in capo al Ricorrente_1 nell'anno 2018 di consistenti somme in territorio croato, ha ritenuto fondata una presunzione di permanenza all'estero delle relative somme, applicando le sanzioni dei paesi white list.
Quanto poi alla determinazione delle sanzioni le doglianze avanzate dal ricorrente appaiono in effetti oscure e poco comprensibili, se si considera la linearità del contegno tenuto dall'Ufficio resistente, che ha determinato l'entità della sanzione nella misura del 7% (la metà del massimo normativamente previsto); per poi applicare, ai sensi dell'art. 12 d.lgs 472/97, il cumulo giuridico con conseguente applicazione di una sanzione pari a € 69.873,59 (il cumulo materiale avrebbe portato ad un importo complessivo di
€ 234.492,82). Conseguentemente, tenuto conto che la sanzione relativa agli anni precedenti era pari ad
€ 59.891,63, l'entità di quella irrogata con l'atto impugnato rimane pari ad € 9.981,96.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato limitatamente all'annualità 2016; confermandosi nel resto.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte di Giustizia di Belluno, in composizione collegiale, così provvede : A) in parziale accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'annualità 2016;. B) Spese compensate.
Belluno, 2 dicembre 2025