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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3212/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3212/2024 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Antonio Brunetto
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Vito Controparte_1 C.F._2
Antonio Brunetto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2025)
*** posta in decisione con provvedimento del 05/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Carlentini il 02/08/2006 (Atto n. 10, parte I, ufficio
1, anno 2006);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 16/06/2004) e (il Per_1 Per_2
06/10/2010);
- con sentenza del 05/10/2023, reso nel giudizio n. 1969/2023 R.G., questo
Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1- La casa coniugale sita a Carlentini in via XX settembre Ronco II n. 16 verrà assegnata alla signora;
Controparte_1
2- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori e collocato presso la madre;
3- Il signor potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore Parte_1
secondo accordi liberamente assunti con la signora , Persona_3 Controparte_1 sempre tenendo conto degli interessi, delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio;
4- I signori e concordano che il signor Parte_1 Controparte_1 Parte_1
contribuisca al mantenimento del figlio , minorenne,
[...] Persona_3 mediante il versamento mensile della somma di Euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio minore e per quanto necessario per le esigenze di natura scolastica e ricreativa dello stesso”.
Con provvedimento del 05/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
2 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dall'esercizio del diritto di visita del padre.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3212/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e in Carlentini il 02/08/2006 (Atto n. 10, parte I,
[...] Controparte_1 ufficio 1, anno 2006); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3212/2024 V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Antonio Brunetto
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Vito Controparte_1 C.F._2
Antonio Brunetto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2025)
*** posta in decisione con provvedimento del 05/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Carlentini il 02/08/2006 (Atto n. 10, parte I, ufficio
1, anno 2006);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 16/06/2004) e (il Per_1 Per_2
06/10/2010);
- con sentenza del 05/10/2023, reso nel giudizio n. 1969/2023 R.G., questo
Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1- La casa coniugale sita a Carlentini in via XX settembre Ronco II n. 16 verrà assegnata alla signora;
Controparte_1
2- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori e collocato presso la madre;
3- Il signor potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore Parte_1
secondo accordi liberamente assunti con la signora , Persona_3 Controparte_1 sempre tenendo conto degli interessi, delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio;
4- I signori e concordano che il signor Parte_1 Controparte_1 Parte_1
contribuisca al mantenimento del figlio , minorenne,
[...] Persona_3 mediante il versamento mensile della somma di Euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio minore e per quanto necessario per le esigenze di natura scolastica e ricreativa dello stesso”.
Con provvedimento del 05/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
2 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dall'esercizio del diritto di visita del padre.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3212/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e in Carlentini il 02/08/2006 (Atto n. 10, parte I,
[...] Controparte_1 ufficio 1, anno 2006); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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