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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1983/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1983/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.8.1976, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PIERLUIGI SMALDONE (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUIGI SACCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Melfi al viale G. D'Annunzio n. 13 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 1983/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 12.11.2025, sentite le parti separatamente, rilevato che non vi erano atti penali prodotti in giudizio a sostegno della violenza lamentata dalla ricorrente in udienza, che -in ogni caso- si era verificata successivamente al deposito del ricorso e in relazione alla quale la ricorrente aveva dichiarato di non aver effettuato querela, nonché il difetto di connessione in relazione alle domande di natura divisoria e restitutoria formulate in atti, dopo ampia interlocuzione in ordine all'immediato rilascio della casa coniugale da parte del resistente e alla ripartizione delle spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della prole, il Giudice relatore ha formulato proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., la quale è stata accettata dalle parti che, a tal fine, hanno sottoscritto il verbale di udienza.
Sicché, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata e accettata proposta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle seguenti condizioni:
«1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. il resistente rilascia la casa coniugale immediatamente, con possibilità di prelevare
i propri effetti personali entro tre giorni da oggi (12.11.2025);
3. la casa coniugale, sita in Melfi (PZ) alla via Santa Sofia n. 26, con relative pertinenze e con tutti i beni mobili che la costituiscono, è assegnata alla ricorrente
, che continuerà ad abitarla con i figli e , quest'ultima Parte_1 Per_1 Per_2 allorquando farà rientro in Basilicata essendo studentessa universitaria fuori sede
(immobile identificato in catasto al foglio 84, particella 23, sub 56; pertinenze al medesimo foglio e alla medesima particella, sub 27 e 57). Pertanto, la ricorrente si farà carico del pagamento delle utenze della casa familiare;
4. il figlio minorenne , residente in [...], è affidato congiuntamente a entrambi Per_1
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole
2 R.G. N. 1983/2025
questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
5. il figlio minorenne è collocato prevalentemente presso la madre, con la Per_1 quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale;
6. il figlio minorenne , prossimo a dicembre 2025 al compimento del Per_1 diciassettesimo anno di età, incontrerà e starà con il padre in regime di libera frequentazione, proprio a ragione della sua età;
7. il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento di entrambi i figli e Per_1
, la somma complessiva mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), Per_2
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 17 di ogni mese, a decorrere dal 15.11.2025 (assegni familiari come per legge atteso il disposto affidamento condiviso);
8. il padre parteciperà alle spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della prole nella misura del 60% di contro la madre parteciperà nella restante misura del 40%, precisando che le spese straordinarie sono quelle di cui al protocollo del 2017 del
CNF;
9. nulla alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, poiché occupata;
10. rinuncia da parte della ricorrente alla formulata domanda di addebito;
11. spese di lite interamente compensate».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale sopra riportate, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli (San Giovanni Persona_3
Rotondo, 31.10.2004), maggiorenne e studentessa universitaria, e Parte_2
3 R.G. N. 1983/2025
(Melfi, 23.12.2008), minorenne prossimo al compimento di anni 17, sia in riferimento all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni di separazione personale di cui alla proposta conciliativa accettate dai coniugi.
Nulla sulle spese per assenza di questione in merito (cfr. punto 11 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1983 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3 matrimonio in Melfi (PZ) il 27.9.2003;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Melfi in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto N. 71, P. II., S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1983/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.8.1976, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PIERLUIGI SMALDONE (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUIGI SACCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Melfi al viale G. D'Annunzio n. 13 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 1983/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 12.11.2025, sentite le parti separatamente, rilevato che non vi erano atti penali prodotti in giudizio a sostegno della violenza lamentata dalla ricorrente in udienza, che -in ogni caso- si era verificata successivamente al deposito del ricorso e in relazione alla quale la ricorrente aveva dichiarato di non aver effettuato querela, nonché il difetto di connessione in relazione alle domande di natura divisoria e restitutoria formulate in atti, dopo ampia interlocuzione in ordine all'immediato rilascio della casa coniugale da parte del resistente e alla ripartizione delle spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della prole, il Giudice relatore ha formulato proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., la quale è stata accettata dalle parti che, a tal fine, hanno sottoscritto il verbale di udienza.
Sicché, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata e accettata proposta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle seguenti condizioni:
«1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. il resistente rilascia la casa coniugale immediatamente, con possibilità di prelevare
i propri effetti personali entro tre giorni da oggi (12.11.2025);
3. la casa coniugale, sita in Melfi (PZ) alla via Santa Sofia n. 26, con relative pertinenze e con tutti i beni mobili che la costituiscono, è assegnata alla ricorrente
, che continuerà ad abitarla con i figli e , quest'ultima Parte_1 Per_1 Per_2 allorquando farà rientro in Basilicata essendo studentessa universitaria fuori sede
(immobile identificato in catasto al foglio 84, particella 23, sub 56; pertinenze al medesimo foglio e alla medesima particella, sub 27 e 57). Pertanto, la ricorrente si farà carico del pagamento delle utenze della casa familiare;
4. il figlio minorenne , residente in [...], è affidato congiuntamente a entrambi Per_1
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole
2 R.G. N. 1983/2025
questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
5. il figlio minorenne è collocato prevalentemente presso la madre, con la Per_1 quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale;
6. il figlio minorenne , prossimo a dicembre 2025 al compimento del Per_1 diciassettesimo anno di età, incontrerà e starà con il padre in regime di libera frequentazione, proprio a ragione della sua età;
7. il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento di entrambi i figli e Per_1
, la somma complessiva mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), Per_2
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 17 di ogni mese, a decorrere dal 15.11.2025 (assegni familiari come per legge atteso il disposto affidamento condiviso);
8. il padre parteciperà alle spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della prole nella misura del 60% di contro la madre parteciperà nella restante misura del 40%, precisando che le spese straordinarie sono quelle di cui al protocollo del 2017 del
CNF;
9. nulla alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, poiché occupata;
10. rinuncia da parte della ricorrente alla formulata domanda di addebito;
11. spese di lite interamente compensate».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale sopra riportate, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli (San Giovanni Persona_3
Rotondo, 31.10.2004), maggiorenne e studentessa universitaria, e Parte_2
3 R.G. N. 1983/2025
(Melfi, 23.12.2008), minorenne prossimo al compimento di anni 17, sia in riferimento all'aspetto relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni di separazione personale di cui alla proposta conciliativa accettate dai coniugi.
Nulla sulle spese per assenza di questione in merito (cfr. punto 11 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1983 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3 matrimonio in Melfi (PZ) il 27.9.2003;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Melfi in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto N. 71, P. II., S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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