Art. 2. 1. E' considerata spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, e puo' quindi essere oggetto di contributo, quella relativa a:
a) il costo del lotto;
b) la costruzione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misura adeguata al ciclo di lavorazione ed all'attivita' dello stabilimento;
c) la costruzione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;
d) la realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed alla ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);
e) la realizzazione di eventuali impianti antinquinamento prescritti per il ciclo produttivo;
f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni.
2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo; sono altresi' escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui ai paragrafi c) e d), che eccedono il quarto della spesa di cui al paragrafo b).
3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al paragrafo f), dovra' essere pari almeno al 50% del totale delle spese di cui ai paragrafi b), c) e d).
4. La spesa di cui al paragrafo a) potra' essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.
5. Eventuali deroghe a tali limiti e rapporti possono essere consentite dal Ministro per particolari settori o tipi.
a) il costo del lotto;
b) la costruzione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misura adeguata al ciclo di lavorazione ed all'attivita' dello stabilimento;
c) la costruzione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;
d) la realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed alla ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);
e) la realizzazione di eventuali impianti antinquinamento prescritti per il ciclo produttivo;
f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni.
2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo; sono altresi' escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui ai paragrafi c) e d), che eccedono il quarto della spesa di cui al paragrafo b).
3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al paragrafo f), dovra' essere pari almeno al 50% del totale delle spese di cui ai paragrafi b), c) e d).
4. La spesa di cui al paragrafo a) potra' essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.
5. Eventuali deroghe a tali limiti e rapporti possono essere consentite dal Ministro per particolari settori o tipi.