Articolo 16 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 15Articolo 17
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5 aprile 2001
Art. 16. 1. Al comma 3 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale , dopo la parola: "incarico" sono inserite le seguenti: "e non ha nominato un sostituto", la parola: "avvertire" e' sostituita dalla seguente: "avvisare" e le parole: "a sostituirlo" sono sostituite dalle seguenti: "alla sostituzione".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 30 (Comunicazione al difensore di ufficio). - 1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'art. 97, comma 3, del codice.
2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'art. 97, comma 4, del codice.
3. Nel caso previsto dall'art. 97, comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni, affinche' si provveda alla sostituzione.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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