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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/08/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4137/2023 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Piera Parte_1
Pedone come da mandato in atti, attore
E in persona del Sindaco p.t., corrente in Nardò Controparte_1
(LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Brudaglio come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Come da note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.05.2023 citava in giudizio il Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale per essere risarcito dei Controparte_2
danni da esso subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in Nardò in data 25.11.2020, quantificati nella misura di € 32.606,02 (di cui € 8910,00 per 90 giorni di invalidità temporanea totale al 100%; € 1.113,75 per 15 giorni invalidità temporanea parziale al 75%; € 742,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 371,25 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 20.265,00 per danno non patrimoniale - incrementato di € 2.247,68 per sofferenza soggettiva-; € 788,78 per danni al ciclomotore;
€ 414,74 per spese mediche).
A sostegno della domanda esponeva: - che egli il giorno 25.11.2020 alle ore 18,00 circa, transitava a bordo del suo motociclo per Via Umberto
Nobile dell'abitato di Nardò, diretto verso la Piazza Donatori Volontari di sangue, allorché era incappato in una profonda buca, non visibile e non segnalata, presente sulla sede stradale, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente sull'asfalto: - che era stato soccorso da alcuni passanti che avevano allertato il servizio 118 e le forze dell'ordine; - che era stato trasportato presso l'Ospedale di Gallipoli dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico per n. 2 osteosintesi di frattura peroneale con placca viti “synthes”; - che l'esperita negoziazione assistita per ottenere il ristoro dei danni sofferti non aveva sortito esito positivo.
Con comparsa del 28.07.2023 si costituiva in giudizio il CP_2
che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva
[...]
chiedendo: - rigettare la domanda attorea in quanto nulla ed inammissibile e, in subordine e nel merito, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata per essere integralmente contestata sia nell'an che nel quantum, quest'ultimo, comunque, sproporzionato rispetto all'entità dei fatti denunciati;
- accogliere l'eccezione proposta ex art. 1227,
II comma, c.c. e conseguentemente rigettare la domanda;
- gradatamente, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, in proporzione del relativo apporto causale, per l'effetto riducendo la misura del danno risarcibile;
- escludere ogni risarcimento a titolo di danno morale;
- con la condanna, secondo soccombenza, alle spese di causa in favore del procuratore antistatario.
Escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona di;
il Tribunale Parte_1
fissava l'udienza del 10.03.2025 per la remissione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come piazze, strade e marciapiedi cittadini;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto, come una macchia oleosa o vischiosa sulla strada
(cfr. Cass. 1725/2019). Anche in quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la vischiosità del manto della strada o del marciapiedi, non visibile e non segnalata, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale abbia la custodia delle strade cittadine e sia obbligata per legge a curarne la realizzazione e la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attore e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via
Umberto Nobile nell'abitato di Nardò, su cui transitava Parte_1
a bordo del suo motociclo- di una anomalia nell'asfalto (in parte sottoposto rispetto al piano circostante e in parte scrostato e in rilievo), non segnalata e non visibile (sia per l'ora crepuscolare e la mancanza di illuminazione pubblica, che per la colorazione indistinguibile dal resto del piano di percorrenza), in cui incappava con la ruota del mezzo, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo, procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dai testi indifferenti e Testimone_1 Tes_2
che, nell'occasione, si trovavano sui luoghi -l'uno intento a correre e
[...]
l'altro alla guida di uno scooter che precedeva a poca distanza quello dell'attore-, assistevano alla caduta di costui e gli prestavano i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di realizzazione, manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada ove era allocato il tombino, il avrebbe quindi dovuto riparare la Controparte_2
sconnessione/anomalia nell'asfalto onde evitare dislivelli rispetto alla zona circostante, o, quantomeno, transennare la zona o segnalarne la presenza con le opportune indicazioni, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie. In giudizio, inoltre, non è risultato che la caduta dell'attore fosse da ricondurre ad un evento imprevedibile (anziché alla ordinaria condizione dei luoghi), né in ogni caso –per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto- il ha dato dimostrazione di tanto o della impossibilità di un suo CP_2
intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Peraltro, la colorazione della sconnessione del tutto simile al manto stradale circostante, l'assenza di illuminazione pubblica alle ore 18.00 del
25.11.2020, la mancanza di segnalazioni di sorta (circostanze riferite dai testi innanzi indicate ed evincibili anche dalle foto in atti) esclude che l'attore potesse percepire a distanza l'anomalia esistente sulla sede stradale da esso percorsa ed evitarla;
né v'è prova che egli conducesse il motociclo ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi o avesse posto in essere manovre azzardate nel percorrere la via;
donde l'insussistenza di un suo atteggiamento incauto e negligente e di una sua responsabilità esclusiva o corresponsabilità nella causazione dell'occorso.
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile in via esclusiva al per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere Controparte_2
la sede stradale comunale di Via Umberto Nobile in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attoree, dall'elaborato redatto dal
C.t.u. Dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_1
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che il 25.11.2020 Parte_1
ebbe a riportare frattura trimalleolare della caviglia destra, ossia
[...]
la rottura simultanea di tre aree specifiche della caviglia: il malleolo peroneale (parte esterna), il malleolo tibiale (parte interna) e il terzo malleolo;
- che dette lesioni di natura traumatica ben si attenevano alla dinamica riferita di una caduta con la moto;
- che, non sussistendo lesioni al capo, doveva ritenersi essere stato usato il casco;
- che per il trattamento delle lesioni l'infortunato fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti Syntes, cui fece seguito valva gessata con divieto di carico per trenta giorni e controlli clinico strumentali fino al
11.03.2021, allorquando venne giudicato clinicamente guarito: - che i mezzi di sintesi furono rimossi dopo circa un anno;
- che la durata della inabilità temporanea poteva stimarsi in giorni trenta a totale ed in giorni trenta a parziale, mediamente al 75%, seguiti da giorni venti al 50% e da giorni venti al 25%; - che erano residuati postumi, ormai stabilizzati ed a carattere permanente, costituiti da esiti cicatriziali e da un quadro disfunzionale a carico della caviglia destra, stimabili nella misura del 6%; - che le menomazioni riportate non incidevano significativamente sulla capacità lavorativa di magazziniere dell'attore: - che le spese sostenute ed in atti allegate risultavano congrue e pertinenti per complessivi € 412,74.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso (17 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di € 18.337,50 (di cui
€ 3.450,00 per I.T.T., € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 1.150,00 per I.T.P. al
50%, € 575,00 per I.T.P. al 25%, € 10.575,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale. In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 412,74.
Non è stato idoneamente dimostrato in giudizio che il mezzo condotto dall'attore nell'occorso abbia riportato danni, né il tipo e l'entità delle eventuali riparazioni necessarie;
sicché la relativa richiesta di ristoro non può trovare acc0glimento.
In conclusione, spetta all'attore e a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
18.750,24, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il . Controparte_2
Alla soccombenza dell'Ente convenuto segue il regolamento delle spese e competenze di lite dell'attore, che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti dl 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
della somma complessiva di € 18.750,24, oltre interessi Parte_1 legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione dell'evento occorsogli il 25.11.2020 in
Nardò;
2) condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
4.112,50, di cui € 558,60 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, c.a.p. e i.v.a. nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_2 compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4137/2023 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Piera Parte_1
Pedone come da mandato in atti, attore
E in persona del Sindaco p.t., corrente in Nardò Controparte_1
(LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Brudaglio come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Come da note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.05.2023 citava in giudizio il Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale per essere risarcito dei Controparte_2
danni da esso subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in Nardò in data 25.11.2020, quantificati nella misura di € 32.606,02 (di cui € 8910,00 per 90 giorni di invalidità temporanea totale al 100%; € 1.113,75 per 15 giorni invalidità temporanea parziale al 75%; € 742,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 371,25 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 20.265,00 per danno non patrimoniale - incrementato di € 2.247,68 per sofferenza soggettiva-; € 788,78 per danni al ciclomotore;
€ 414,74 per spese mediche).
A sostegno della domanda esponeva: - che egli il giorno 25.11.2020 alle ore 18,00 circa, transitava a bordo del suo motociclo per Via Umberto
Nobile dell'abitato di Nardò, diretto verso la Piazza Donatori Volontari di sangue, allorché era incappato in una profonda buca, non visibile e non segnalata, presente sulla sede stradale, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente sull'asfalto: - che era stato soccorso da alcuni passanti che avevano allertato il servizio 118 e le forze dell'ordine; - che era stato trasportato presso l'Ospedale di Gallipoli dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico per n. 2 osteosintesi di frattura peroneale con placca viti “synthes”; - che l'esperita negoziazione assistita per ottenere il ristoro dei danni sofferti non aveva sortito esito positivo.
Con comparsa del 28.07.2023 si costituiva in giudizio il CP_2
che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva
[...]
chiedendo: - rigettare la domanda attorea in quanto nulla ed inammissibile e, in subordine e nel merito, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata per essere integralmente contestata sia nell'an che nel quantum, quest'ultimo, comunque, sproporzionato rispetto all'entità dei fatti denunciati;
- accogliere l'eccezione proposta ex art. 1227,
II comma, c.c. e conseguentemente rigettare la domanda;
- gradatamente, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, in proporzione del relativo apporto causale, per l'effetto riducendo la misura del danno risarcibile;
- escludere ogni risarcimento a titolo di danno morale;
- con la condanna, secondo soccombenza, alle spese di causa in favore del procuratore antistatario.
Escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona di;
il Tribunale Parte_1
fissava l'udienza del 10.03.2025 per la remissione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come piazze, strade e marciapiedi cittadini;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto, come una macchia oleosa o vischiosa sulla strada
(cfr. Cass. 1725/2019). Anche in quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la vischiosità del manto della strada o del marciapiedi, non visibile e non segnalata, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale abbia la custodia delle strade cittadine e sia obbligata per legge a curarne la realizzazione e la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attore e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via
Umberto Nobile nell'abitato di Nardò, su cui transitava Parte_1
a bordo del suo motociclo- di una anomalia nell'asfalto (in parte sottoposto rispetto al piano circostante e in parte scrostato e in rilievo), non segnalata e non visibile (sia per l'ora crepuscolare e la mancanza di illuminazione pubblica, che per la colorazione indistinguibile dal resto del piano di percorrenza), in cui incappava con la ruota del mezzo, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo, procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dai testi indifferenti e Testimone_1 Tes_2
che, nell'occasione, si trovavano sui luoghi -l'uno intento a correre e
[...]
l'altro alla guida di uno scooter che precedeva a poca distanza quello dell'attore-, assistevano alla caduta di costui e gli prestavano i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di realizzazione, manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada ove era allocato il tombino, il avrebbe quindi dovuto riparare la Controparte_2
sconnessione/anomalia nell'asfalto onde evitare dislivelli rispetto alla zona circostante, o, quantomeno, transennare la zona o segnalarne la presenza con le opportune indicazioni, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie. In giudizio, inoltre, non è risultato che la caduta dell'attore fosse da ricondurre ad un evento imprevedibile (anziché alla ordinaria condizione dei luoghi), né in ogni caso –per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto- il ha dato dimostrazione di tanto o della impossibilità di un suo CP_2
intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Peraltro, la colorazione della sconnessione del tutto simile al manto stradale circostante, l'assenza di illuminazione pubblica alle ore 18.00 del
25.11.2020, la mancanza di segnalazioni di sorta (circostanze riferite dai testi innanzi indicate ed evincibili anche dalle foto in atti) esclude che l'attore potesse percepire a distanza l'anomalia esistente sulla sede stradale da esso percorsa ed evitarla;
né v'è prova che egli conducesse il motociclo ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi o avesse posto in essere manovre azzardate nel percorrere la via;
donde l'insussistenza di un suo atteggiamento incauto e negligente e di una sua responsabilità esclusiva o corresponsabilità nella causazione dell'occorso.
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile in via esclusiva al per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere Controparte_2
la sede stradale comunale di Via Umberto Nobile in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attoree, dall'elaborato redatto dal
C.t.u. Dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_1
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che il 25.11.2020 Parte_1
ebbe a riportare frattura trimalleolare della caviglia destra, ossia
[...]
la rottura simultanea di tre aree specifiche della caviglia: il malleolo peroneale (parte esterna), il malleolo tibiale (parte interna) e il terzo malleolo;
- che dette lesioni di natura traumatica ben si attenevano alla dinamica riferita di una caduta con la moto;
- che, non sussistendo lesioni al capo, doveva ritenersi essere stato usato il casco;
- che per il trattamento delle lesioni l'infortunato fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti Syntes, cui fece seguito valva gessata con divieto di carico per trenta giorni e controlli clinico strumentali fino al
11.03.2021, allorquando venne giudicato clinicamente guarito: - che i mezzi di sintesi furono rimossi dopo circa un anno;
- che la durata della inabilità temporanea poteva stimarsi in giorni trenta a totale ed in giorni trenta a parziale, mediamente al 75%, seguiti da giorni venti al 50% e da giorni venti al 25%; - che erano residuati postumi, ormai stabilizzati ed a carattere permanente, costituiti da esiti cicatriziali e da un quadro disfunzionale a carico della caviglia destra, stimabili nella misura del 6%; - che le menomazioni riportate non incidevano significativamente sulla capacità lavorativa di magazziniere dell'attore: - che le spese sostenute ed in atti allegate risultavano congrue e pertinenti per complessivi € 412,74.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso (17 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di € 18.337,50 (di cui
€ 3.450,00 per I.T.T., € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 1.150,00 per I.T.P. al
50%, € 575,00 per I.T.P. al 25%, € 10.575,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale. In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 412,74.
Non è stato idoneamente dimostrato in giudizio che il mezzo condotto dall'attore nell'occorso abbia riportato danni, né il tipo e l'entità delle eventuali riparazioni necessarie;
sicché la relativa richiesta di ristoro non può trovare acc0glimento.
In conclusione, spetta all'attore e a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
18.750,24, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il . Controparte_2
Alla soccombenza dell'Ente convenuto segue il regolamento delle spese e competenze di lite dell'attore, che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti dl 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
della somma complessiva di € 18.750,24, oltre interessi Parte_1 legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione dell'evento occorsogli il 25.11.2020 in
Nardò;
2) condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
4.112,50, di cui € 558,60 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, c.a.p. e i.v.a. nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_2 compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)