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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nato il [...] a [...]/SP –Brasile (Brasile), Parte_1
C.F. , residente in [...]de Farias n. 10 –Unico –Apartamento 71 – C.F._1
Gonzaga –Santos –SP –CAP 11060-480 –Brasile;
nata a [...]/SP –Brasile il 22.09.1999, C.F. Controparte_1
, C.F. , residente in [...]517 –Appartamento C.F._2 C.F._2
22 –Boqueirao –Santos –SP –CAP 11055 –001 –Brasile; nato a [...]/SP –Brasile il 05.12.1966, C.F. Parte_2
, residente in [...]de Farias n. 10 –Unico –Apartamento 71 –Gonzaga – C.F._3
Santos –SP –CAP 11060-480 –Brasile;
nata a [...]/SP –Brasile l'08.04.1969, Controparte_2
C.F. , residente in [...]517 –Appartamento 22 –Boqueirao – C.F._4
Santos 11055 –001 –Brasile; C.F._5 nato a [...]/SP –Brasile il 01.04.1976, C.F. Parte_3
, residente in [...]n. 160 –appartamento 51 –Embare –Santos –SP –CAP C.F._6
11025-030 –Brasile; nato a [...]/SP –Brasile il 01.04.1976, C.F. Parte_3
, residente in [...]n. 160 –appartamento 51 –Embare –Santos –SP –CAP C.F._6
11025-030 –Brasile, per sé e unitamente a nata a [...]/SP – Controparte_3 Brasile il 11.06.1976, C.F. , residente in [...]do Carmo n. 41 , C.F._7
Appartamento 74, Ponta da Praia, Santos, SP –CAP 11030-230 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_1
Santos/SP –Brasile il 28.02.2013, C.F. , residente in [...]do Carmo C.F._8
n. 41 , Appartamento 74, Ponta da Praia, Santos, –Brasile, CodiceFiscale_9 nato a [...]/SP –Brasile il 30.01.2004, C.F. Parte_4
residente in [...]de Farias n. 10 –Unico –Apartamento 71 –Gonzaga – C.F._10
Santos –SP –CAP 11060-480 –Brasile
nata a [...]/SP –Brasile il 02.10.2002, C.F. Parte_5
, C.F._11 residente in [...]517 –Appartamento 22 –Boqueirao –Santos –SP –
CAP 11055 001 –Brasile tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carlofernando Parisi C.F. , del CodiceFiscale_12 foro di Catanzaro, elettivamente domiciliati alla via Pascali n. 6 presso il suo studio giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 22 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_4 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano o cittadino italiano, nato a [...], Persona_2 Persona_3
Comune in Provincia di Cosenza (CS) il 03.06.1854, figlio di e Persona_4 Persona_5
(Doc. 02), in data 08.10.1876si univa in matrimonio con (Doc. 03); Persona_6
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 16.08.1888, (Doc. 04); Persona_7 , in data 07.04.1904, si univa in matrimonio con (Doc. Persona_7 Controparte_5
05); Dalla loro unione nasceva in Brasile,in data25.02.1905, (Doc. 06); Persona_8
in data 16.06.1934, si univa in matrimonio con che Persona_8 Persona_9 prendeva il nome di Doc. 07); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in Persona_10 data27.03.1936, (Doc. 08); Parte_6
in data 22.11.1965, si univa in matrimonio Parte_6 Controparte_6
che prendeva il nome di (Doc. 09);
[...] Persona_11
)Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data05.12.1966 Parte_2 ricorrente”(Doc. 10), in data 08.04.1969 Doc. 11) ed in data
[...] Controparte_2
01.04.1976 ricorrente” (Doc. 12); Parte_3
in data 08.08.1998, si univa in matrimonio con Parte_2 CP_7
e prendeva il nome di per poi divorziare, in data
[...] Controparte_8
10.12.2015, e riprendere il nome da nubile (Doc. 13);
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data04.01.1999 Parte_1 ricorrente”(Doc. 14)ed in data 30.01.2004 ricorrente”(Doc.
[...] Parte_4
15);
in data 18.04.1998, si univa in matrimonio con Controparte_2 [...]
e prendeva il nome di “ricorrente”(Doc. Persona_12 Persona_13
16);
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data22.09.1999 Persona_14
“ricorrente”(Doc. 17)ed in data 02.10.2002 “ricorrente”(Doc. 18); Pt_5 Controparte_2
in data 17.09.2011, si univa in matrimonio con Parte_3 Controparte_3 che prendeva il nome di AL ER AO TU, per poi divorziare, in data
[...]
05.06.2019, e riprendere il nome da nubile (Doc. 19); Dalla loro unione nasceva in Brasile,in data
28.02.2013, “ricorrente”(Doc. 20); Persona_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4 cittadinanza.
Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
****
1.Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Marco Argentano provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
2. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana (all.22) di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti Persona_2 sino all' odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che
“sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025
Il Giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro