Articolo 4 della Legge 28 luglio 1961, n. 830
Articolo 3Articolo 5
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14 settembre 1961
Art. 4. Assegni "ad personam"

Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sara' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961
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