Art. 4. Assegni "ad personam"
Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sara' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sara' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.