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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Martino CASAVOLA Presidente
dott. Patrizia NIGRI Giudice
dott. Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5269/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LIUZZI Parte_1
ANTONELLA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIO Controparte_1
SALVATORE come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/04/2025 le parti congiuntamente precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione in conformità
agli accordi raggiunti dalle parti e riportati a verbale.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 11/09/2002 matrimonio in Faggiano con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 26/08/2006 e il 07/07/2011, chiedeva pronunziarsi la separazione personale con addebito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente allegava la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito il quale, a partire dall'anno 2020,
avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un'amica di famiglia;
riferiva, altresì, che per il tempo in cui il era in casa, lo stesso CP_1
risultava “assente” mentalmente, disinteressato verso le esigenze della famiglia e facendo venire meno ogni forma di sostegno, tanto morale, quanto affettiva, nei confronti della moglie.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale, a partire dal 2012, anno di trasferimento del nucleo familiare in San Giorgio Jonico, aveva sempre permesso alla propria famiglia di origine di serbare condotte eccessivamente ingerenti nella vita matrimoniale, non assumendo alcun tipo di difesa nei confronti del marito in occasione dei contrasti insorti con il suocero;
lamentava, altresì, un atteggiamento sprezzante posto in essere dalla moglie nei propri confronti, non perdendo la stessa occasione per offenderlo e denigrarlo per la sua posizione lavorativa, anche alla presenza di familiari, nonché rifiutando di condividere il talamo coniugale.
Adottati i provvedimenti presidenziali e nominato il giudice istruttore, all'udienza del 07/04/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto,
finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni all'udienza del 07/04/2025 sono state dalle parti medesime precisate
a verbale.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 5269/2022 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1 TARANTO (TA) il 22/03/1977, uniti in matrimonio in Faggiano in data
11/09/2002 (trascritto con atto n. 14, p. 2, s. A, dell'anno 2002);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
concordate e trasfuse nel verbale di udienza del 07/04/2025, qui da intendersi trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Martino CASAVOLA Presidente
dott. Patrizia NIGRI Giudice
dott. Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5269/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LIUZZI Parte_1
ANTONELLA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIO Controparte_1
SALVATORE come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/04/2025 le parti congiuntamente precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione in conformità
agli accordi raggiunti dalle parti e riportati a verbale.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 11/09/2002 matrimonio in Faggiano con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 26/08/2006 e il 07/07/2011, chiedeva pronunziarsi la separazione personale con addebito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente allegava la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito il quale, a partire dall'anno 2020,
avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un'amica di famiglia;
riferiva, altresì, che per il tempo in cui il era in casa, lo stesso CP_1
risultava “assente” mentalmente, disinteressato verso le esigenze della famiglia e facendo venire meno ogni forma di sostegno, tanto morale, quanto affettiva, nei confronti della moglie.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale, a partire dal 2012, anno di trasferimento del nucleo familiare in San Giorgio Jonico, aveva sempre permesso alla propria famiglia di origine di serbare condotte eccessivamente ingerenti nella vita matrimoniale, non assumendo alcun tipo di difesa nei confronti del marito in occasione dei contrasti insorti con il suocero;
lamentava, altresì, un atteggiamento sprezzante posto in essere dalla moglie nei propri confronti, non perdendo la stessa occasione per offenderlo e denigrarlo per la sua posizione lavorativa, anche alla presenza di familiari, nonché rifiutando di condividere il talamo coniugale.
Adottati i provvedimenti presidenziali e nominato il giudice istruttore, all'udienza del 07/04/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto,
finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni all'udienza del 07/04/2025 sono state dalle parti medesime precisate
a verbale.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 5269/2022 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1 TARANTO (TA) il 22/03/1977, uniti in matrimonio in Faggiano in data
11/09/2002 (trascritto con atto n. 14, p. 2, s. A, dell'anno 2002);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
concordate e trasfuse nel verbale di udienza del 07/04/2025, qui da intendersi trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara