Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2024, proposto da
VI ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Norfo e Anna Rita Giua, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Malta n. 25;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego prot. n. MIC|MIC_DG-ABAP_SERVII| 11/06/2024|0020217-P dell’11 giugno 2024, avente ad oggetto “ Richiesta premio di rinvenimento ex art. 90, 92 e 93 D.Lgs. n. 42/2004. Istante – Sig. VI ZA ”, a firma del Direttore generale e del Dirigente del Servizio II della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- “ove occorrer possa”, della nota prot. n. MIC|MIC_DGABAP_SERVII|15/05/2024|0016687-P del 15 maggio 2024, a firma del Direttore generale e del Dirigente del Servizio II della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- “ove occorrer possa”, della nota prot. n° MIC|MIC_SABAP-SS|06/05/2024| 0006986-P del 6 maggio 2024, a firma della Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;
- sempre “ove occorrer possa”, per l’annullamento e/o la disapplicazione della circolare del Ministero della cultura n. 29 del 18 giugno 2021, nella parte in cui esclude dalla qualifica di fortuiti i ritrovamenti avvenuti con metal detector ;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad essi connessi, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LV TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Intorno alle ore 09:00 del 25 maggio 2023 il ricorrente, in occasione di un’immersione lungo la costa di Arzachena, a circa 100 metri dalla spiaggia di Capriccioli, scopriva sul fondale marino, ad una profondità di circa 3 metri, un deposito di monete di bronzo romane, stimabile, secondo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, fra i 30.000 e i 50.000 esemplari, risalenti alla prima metà del IV secolo d.C., oltre a reperti ceramici.
2. In tale occasione lo scopritore utilizzava un rilevatore di metalli, come risulta dal verbale di consegna dei reperti alla Stazione dei Carabinieri di Porto Cervo e dalla relazione del Servizio per l’archeologia subacquea della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.
3. La scoperta veniva immediatamente comunicata al Sindaco ed al Soprintendente (oltre che all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia Costiera) e il ricorrente provvedeva alla conservazione temporanea dei reperti seguendo le istruzioni ricevute dal Funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile di zona. Su indicazione di quest’ultimo, tra l’altro, il signor ZA consegnava, nella tarda mattinata del 25 maggio 2023, il materiale recuperato alla Stazione Carabinieri di Porto Cervo.
4. Il giorno successivo il ricorrente ed il genitore di quest’ultimo, signor HE ZA, collaboravano con il personale del Servizio per l’Archeologia subacquea della Soprintendenza e dell’Arma dei Carabinieri al primo intervento sul posto volto anche all’individuazione delle macroaree di dispersione.
5. Con nota datata 30 novembre 2023 lo scopritore chiedeva, quindi, il riconoscimento del premio in denaro ai sensi degli artt. 92 e 93 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e il pagamento dell’acconto previsto dall’art. 93, c. 2.
6. Con nota datata 14 maggio 2024 l’amministrazione resistente comunicava al signor ZA il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, tra l’altro, l’utilizzo del rilevatore di metalli implicherebbe una “ esplicita intenzionalità di ricerca ”, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 29 del 18 giugno 2021 (pagina 1 del documento n. 2 depositato dal ricorrente).
7. Nonostante articolate controdeduzioni, il procedimento si concludeva con l’impugnato provvedimento negativo, di cui il ricorrente chiede l’annullamento, insieme agli altri atti in epigrafe indicati, con vittoria delle spese di lite, per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 92 e 93, d.lgs. 42/2004 - violazione del principio di legalità - eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione.
8. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della cultura.
9. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
10. Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, sentiti per le parti i difensori come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
1. Il combinato disposto degli artt. 92, c. 1, lett. c) e 90, d.lgs. 42/2004 stabilisce che il premio per il ritrovamento di beni culturali spetta allo scopritore fortuito che ne abbia fatto denuncia, entro ventiquattro ore, alle autorità competenti e abbia provveduto alla loro temporanea conservazione.
Nel caso di specie, è pacifico che la scoperta sia stata tempestivamente e correttamente denunciata dal ricorrente, che ha anche seguito scrupolosamente le indicazioni ricevute telefonicamente dalla Soprintendenza.
Si controverte, invece, riguardo al carattere fortuito della scoperta.
2. La scoperta fortuita, come chiarito anche dalla giurisprudenza, “ viene a connotarsi come un ritrovamento che avviene «per caso», e come tale non era previsto o prevedibile ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 207/2024). Facendo applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche è stato recentemente escluso il carattere “fortuito” alla scoperta avvenuta nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia in un’area a rischio archeologico (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1437/2025).
3. Ciò premesso, con un unico motivo di ricorso, articolato in plurime doglianze, il ricorrente sostiene, in estrema sintesi:
i) che la scoperta sarebbe fortuita, avendo egli rinvenuto le monete senza l’ausilio del rilevatore metallico, utilizzato solo in un secondo momento;
ii) che, a prescindere dall’utilizzo del rilevatore, la scoperta sarebbe in ogni caso fortuita, in quanto occorsa in modo casuale durante un’immersione subacquea, come emergerebbe:
- dalla stessa relazione del 5 giugno 2023 redatta dal funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile di zona contattato in occasione della scoperta, ove si dà atto che il rinvenimento era avvenuto “ senza l’intento di effettuare una ricerca archeologica ” e che “ subito dopo la chiamata [con il signor VI ZA, n.d.r.], appurato che la notizia era congrua rispetto alla natura fortuita del rinvenimento, si è provveduto immediatamente ad informare la Signoria Vostra [il Soprintendente, n.d.r.];
- dalla relazione al Ministero del 6 maggio 2024, ove il Soprintendente afferma che “ il funzionario ha dato indicazioni per far recuperare tempestivamente le monete visibili in superficie ”;
- dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente ai giornalisti;
- dal fatto che non sia stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del signor ZA, ciò che indurrebbe, in tesi, a ritenere fortuita la scoperta in virtù dell’art. 175, c. 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 (che punisce con un reato contravvenzionale “ chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione ”), richiamato dalla circolare ministeriale n. 29 del 18 giugno 2021;
iii) che il provvedimento negativo e la circolare n. 29/2021 sarebbero illegittimi in quanto attribuirebbero all’utilizzo del rilevatore di metalli valenza univoca escludente del carattere fortuito della scoperta, introducendo un elemento ostativo al riconoscimento del premio non previsto dalla normativa di riferimento e, segnatamente, dagli artt. 90 e 92, d.lgs 42/2004, così come interpretati dalla giurisprudenza, secondo cui “ il carattere fortuito del ritrovamento non è sottoposto dal legislatore a specifiche modalità o condizioni ” (Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 3048/2019; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 207/2024);
iv) che sarebbe irrilevante quanto riferito dal padre del ricorrente, HE ZA, il 26 maggio 2023 a personale del Servizio per l'archeologica subacquea (ossia “ di aver conoscenza fin dagli anni '70 di un'ampia dispersione di reperti ceramici nei pressi dello scoglio emergente immediatamente a sud della Punta dei Capriccioli ”), in quanto il rilevatore di metalli è inidoneo alla ricerca di materiale ceramico e, comunque, tale irrilevanza sarebbe confermata dalla stessa amministrazione nella relazione del 6 maggio 2024, secondo cui “ per quanto riguarda le affermazioni del padre del sig. VI ZA, HE ZA, circa la propria conoscenza di reperti archeologici nell’area, non si sono ritrovati atti formali in tal senso, oltre alle dichiarazioni del funzionario allora responsabile del territorio, dott. Carrera ” (pagina 3 del documento n. 3 depositato dal ricorrente);
v) che l’amministrazione avrebbe contraddittoriamente disatteso le risultanze istruttorie e, in particolare, la relazione di servizio datata 5 giugno 2023, che, in tesi, avrebbe appurato la natura fortuita della scoperta;
vi) il mancato rispetto dei termini procedimentali indicati, con autovincolo, dalla stessa amministrazione nella circolare n. 29/2021.
4. Il motivo non è fondato, in quanto, anche volendo accedere alla tesi del ricorrente secondo cui il rilevatore di metalli sarebbe stato utilizzato solo in un momento successivo all’avvenuta scoperta, gli elementi di riscontro oggettivo, valorizzati dall’amministrazione nel plurimotivato provvedimento di diniego, inducono a ritenere che la scoperta sia comunque il risultato di una complessa attività finalizzata alla ricerca di beni culturali, in area, a dire del padre del ricorrente, di possibile interesse archeologico e con l’utilizzo di specifica strumentazione.
E’ invero pacifico che la mattina del 25 maggio 2023 il signor VI ZA abbia portato seco, a bordo di un natante condotto al largo per effettuare immersioni, un rilevatore metallico, poi effettivamente utilizzato. Tale circostanza induce a ritenere l’attività teleologicamente orientata al rinvenimento di beni culturali in un’area potenzialmente caratterizzata da relitti, in quanto la presenza di materiale ceramico sul fondo del mare lascia presumere l’avvenuto naufragio, nella zona, di una o più imbarcazioni.
Al riguardo, osserva il Collegio che lo stesso ricorrente, nel verbale di consegna dei reperti all’Arma dei Carabinieri del 25 maggio 2023, alla domanda “ come si è accorto della presenza delle monete? ” ha risposto: “ stavo facendo delle verifiche con un metaldetector e mi sono immerso con un compressore ” (documento n. 5 depositato dal ricorrente): subito dopo la scoperta il signor VI ZA ha quindi dichiarato a un pubblico ufficiale che la scoperta è conseguenza di “verifiche” con un rilevatore di metalli in mare aperto e con l’ausilio di un compressore.
Il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni sviluppate a pagina 15 e s. del ricorso, secondo cui “ è abbastanza pacifico che se taluno effettuasse una ricerca di materiale archeologico, effettuando una serie di atti consapevoli organizzati e a ciò preordinati -con o senza metal detector- e si imbattesse in un bene antico, la sua scoperta non potrebbe certamente definirsi fortuita. Ma si pensi a casi diversi, come ad esempio a IZ che si reca in spiaggia per cercare la fede d'oro che ha smarrito la sera prima e che, mentre procede alla ricerca dell'anello nuziale avvalendosi di un metal detector, si imbatte in un munile antico. In tal caso, è evidente che la scoperta verrebbe ritenuta del tutto casuale, anche in presenza della suddetta strumentazione, dato che IZ non stava ricercando beni archeologici. E ancora, si pensi alle campagne che di tanto in tanto vengono organizzate dalle associazioni ambientaliste per la pulizia delle nostre spiagge dai detriti: è vero che vengono sovente impiegati metal detector per la ricerca di rifiuti metallici, ma se in occasione di uno di questi eventi venisse reperito un oggetto antico di metallo, non si potrebbe dubitare del carattere fortuito del ritrovamento. Questo perchè il metal detector può essere usato anche per scopi archeologici, ma non solo per questo, sicchè il suo impiego di per sè non disvela necessariamente ed automaticamente una ricerca di tipo archeologico ”. Esse non sono tuttavia pertinenti alla fattispecie concreta, in quanto il signor VI ZA, che avrebbe dovuto produrre oggettivi elementi in ordine alla natura fortuita della scoperta, non ha addotto, in nessuno degli atti versati in giudizio, motivazione alcuna in ordine alla decisione di portare con sé un rilevatore di metalli, notoriamente non ricompreso tra gli strumenti utilizzati per immersioni amatoriali: tale circostanza ha evidentemente indotto l’amministrazione a ritenere non superata la presunzione (relativa) di “esplicita intenzionalità di ricerca” derivante dall’avvenuto utilizzo di un rilevatore di metalli, a prescindere dal suo effettivo contributo causale alla scoperta.
Pertanto, l’amministrazione, lungi dall’effettuare un automatismo in conseguenza dell’applicazione della circolare n. 29 del 18 giugno 2021, dopo avere descritto la condotta del ricorrente con particolare riferimento alle dichiarazioni rese nel menzionato verbale di consegna del 25 maggio 2023, ha valutato il caso concreto, traendo da esso, tutt’altro che irragionevolmente, la convinzione secondo cui la scoperta non sarebbe fortuita, in quanto “ è oggettivamente asseribile che l’uso di un metal detector implica una esplicita intenzionalità di ricerca, che rende probabile la possibilità di rinvenire beni culturali di proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 10 comma 1 e dell’art. 91 del Codice, tenendo conto che si configurano come tali i manufatti la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, e che, quindi, il rinvenimento che occupa non è configurabile come scoperta fortuita di cui all’art. 90 del Codice medesimo. Inoltre si aggiunge che, nella citata relazione del Servizio per l’Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, si legge che il padre dell’istante, sig. HE ZA, ha dichiarato di “ avere conoscenza fin dagli anni ’70 di un’ampia dispersione di reperti ceramici nei pressi dello scoglio emergente immediatamente a sud della Punta dei Capriccioli ” ” (pagina 2 del documento n. 1 depositato dal ricorrente).
Osserva poi il Collegio che il fatto che il signor HE ZA abbia comunicato tale informazione a personale della Soprintendenza il giorno 26 maggio 2023 non è contestato dal ricorrente (v. pagina 18 del ricorso).
Tale conclusione non muta in ragione del contenuto della relazione del 5 giugno 2023, che, da un lato, riporta quanto telefonicamente riferito dal ricorrente alla Soprintendenza subito dopo la scoperta, in parte qua (ossia con rifermento alle finalità dell’immersione) contrastante con gli oggettivi elementi di riscontro sopra descritti e, dall’altro lato, contiene valutazioni espresse dai funzionari sulla base delle informazioni a loro note, certamente non idonee a predeterminare in modo univoco la scelta finale dell’amministrazione. Quanto alla relazione del 6 maggio 2024, alla luce delle considerazioni precedentemente sviluppate, è irrilevante il fatto che le monete fossero o meno visibili in superficie. Con riferimento poi alle dichiarazioni rese dal signor VI ZA ai giornalisti, osserva il Collegio che il sito web indicato a pagina 11 del ricorso non è raggiungibile. In ogni caso, gli articoli versati in atti (nessuno dei quali menziona la presenza di un rilevatore metallico, fatto, quest’ultimo, pacifico tra le parti) nulla aggiungono rispetto agli oggettivi elementi di riscontro sopra descritti. Infine, la mancata segnalazione, da parte dell’amministrazione, all’autorità giudiziaria del ricorrente per il reato di cui all’art. 175, c. 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 non impedisce di ritenere la scoperta non fortuita. In ogni caso e per completezza, dagli atti non risulta un obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 361, c. 1, c.p. in capo all’amministrazione, avendo la Stazione dei Carabinieri di Porto Cervo già acquisito la notizia di reato in data 25 maggio 2023.
4.1 Con riferimento all’asserita contraddittorietà tra atti procedimentali, osserva il Collegio che la relazione di servizio datata 5 giugno 2023, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente a pagina 18 del ricorso, non ha “ appurato la natura fortuita del ritrovamento ”. Dalla relazione emerge infatti che i funzionari della Soprintendenza, non potendo escludere la possibilità del riconoscimento del premio allo scopritore, hanno diligentemente posto in essere tutte le attività ritenute utili a fini istruttori, come espressamente indicato a pagina 2 della relazione (“ al fine di gestore al meglio l’istruttoria ”), informando anche il signor VI ZA “ delle previsioni normative connesse alle scoperte fortuite di beni culturali ”, in modo da consentirgli la consapevole partecipazione ad un eventuale contraddittorio procedimentale.
4.2 Infine, per quanto riguarda la ritenuta violazione dei termini procedimentali, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, difetta una espressa qualificazione dei suddetti termini come perentori così come difetta l’univoca previsione delle conseguenze del loro mancato rispetto, sicché essi devono ritenersi ordinatori e, quindi, inidonei a produrre effetti invalidanti del provvedimento finale ( ex multis , T.A.R. Sardegna, n. 1109/2025; T.A.R. Sardegna, 787/2025).
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
LV TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TO | TO RU |
IL SEGRETARIO