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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 936/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 10.10.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTA
, , CP_3 CP_4 Controparte_5
HIAMATI
[...]
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista della presente udienza.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 936/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 936/2024 r.g.a.c.
TRA
936/2024 r.g.a.c. Pag. 1 COOP. SOC. PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO ONLUS (c.f.:
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via E. De Nicola, 40, Tito, presso lo studio dell'Avv. PARISI AGOSTINO da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato alla via Nazario Sauro, 102, Potenza presso lo studio dell'Avv. PACE ANNALISA da cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale
11.01.2024 rilasciata ex art. 83 c.p.c. nell'ambito del giudizio cautelare Trib.
Potenza R.G. 4266/2023, con estensione dei poteri al presente giudizio di merito, allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Marco Vouch
e FE TT
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , c.f. CP_3 C.F._1 CP_4
, , c.f. , C.F._2 CP_5 C.F._3 rappresentati e difesi - giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione - dall'Avv. Michele Mascolo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Potenza (PZ) alla Via Ancona n. 22;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Fideiussione – polizza fideiussoria;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ., la Parte_2
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare
[...]
936/2024 r.g.a.c. Pag. 2 l'inoperatività della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073, rilasciata nelle forme della cauzione definitiva ex art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 in favore del CP_1
dalla rispetto agli inadempimenti contestati dal
[...] Controparte_6
evocando in giudizio tanto l'ente che la compagnia assicurativa. CP_1
In particolare, ha dedotto:
- di essere risultata aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione d'uso dell'immobile comunale sito alla
Frazione di AL (cig ) per l'esercizio di attività socio- P.IVA_3
assistenziale (casa di riposo per anziani non autosufficienti);
- di essersi impegnata alla realizzazione di lavori di adeguamento come da proposta progettuale presentata in sede di gara;
- Che tale proposta progettuale veniva approvata con LI di GI
Comunale n. 34 del 20 aprile 2018 (all. 2);
- Che i lavori previsti venivano effettivamente realizzati, tant'è che con nota comunale prot. 0003897 del 9 maggio 2019 (all. 3), l'Ente preso atto della comunicazione di fine lavori e del relativo certificato di collaudo finale acquisiti al prot. n. 298 in data 15 gennaio 2019, instava per l'apertura della struttura
- Che nelle more del rapporto contrattuale sorgevano delle contestazioni come meglio descritte nella nota del 25 ottobre 2023 (all. 4) in risposta alla diffida del 19 ottobre 2023 (all. 5), notificata dal legale incaricato dal
; CP_1 CP_1
- Che, nonostante le molteplici criticità rappresentate nella predetta nota del
25 ottobre 2023, con nota prot. 0007171 del 9 novembre 2023, il Comune di comunicava “l'avvio del procedimento di rescissione in danno CP_1 del contratto rep. n. 1920 del 17.11.2017” (all. 6); in merito alla genuinità della risoluzione unilaterale assunta dall'ente, è pendente apposito giudizio innanzi a questo Tribunale;
- Che con la medesima nota indirizzata anche alla Compagnia assicurativa l' metteva in mora la predetta compagnia al CP_2 CP_7 fine di incamerare l'importo garantito, giusta garanzia fideiussoria n.
2017/50/2448073, sottoscritta in data 15 novembre 2017 per la somma di €
936/2024 r.g.a.c. Pag. 3 38.141,00 e controfirmata in garanzia dai sig.ri , e CP_3 CP_5
(all. 7); CP_4
- Che l'Agenzia assicurativa contattava, per le vie brevi, l'odierna ricorrente rappresentando la ricezione della suddetta diffida in verità indirizzata anche alla cooperativa;
- Che, tuttavia, la polizza assicurativa va ritenuta inoperante rispetto agli inadempimenti contestati dal comune, essendo rilasciata a garanzia dei lavori da realizzare presso la struttura concessa in godimento e non già a garanzia di canoni di locazione ovvero di spese per utenze afferenti all'immobile di cui si discorre;
- Che ritenendo illegittima l'escussione della garanzia, la cooperativa proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c.; lo stesso veniva rigettato dal Tribunale di Potenza per mancanza di periculum, senza entrare nel merito della vicenda (all. 8).
Sulla base di tali premesse, dunque, ha chiesto
“1) Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073 per gli inadempimenti contestati dall'Ente comunale, poiché non rientranti nell'oggetto della garanzia prestata;
per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'illegittima escussione della medesima da parte del
; Controparte_1
- ordinare alla di non disporre pagamenti in Controparte_6
favore del;
CP_1 CP_1
2) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073 rilasciata a garanzia dei lavori da effettuare presso la struttura sita nel Comune di , fraz. AL, oggetto CP_1 della procedura di affidamento, tenuto conto dell'avvenuto completamento dei lavori preventivati, come da collaudo della struttura (all. 3); per l'effetto dichiarare comunque l'inoperatività della polizza fideiussoria prestata a garanzia di detti lavori e quindi ordinare alla di non Controparte_6
disporre pagamenti in favore del;
Controparte_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 4 3) In via ulteriormente subordinata: in caso di pagamento da parte di CP_2
nel corso del giudizio, comunque permane l'interesse ad ottenere una
[...] pronuncia che accerti e dichiari l'inoperatività della polizza fideiussoria n.
2017/50/2448073 per gli inadempimenti contestati dall'Ente comunale, poiché non rientranti nell'oggetto della garanzia prestata;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuire al procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, la ha aderito alle conclusioni Controparte_6
della ricorrente in merito alla non operatività della polizza deducendo:
- l'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1956 co. 1 cod. civ. perché il non attivandosi di fronte all'inadempimento CP_1 della Cooperativa, ha aggravato la posizione del garantito, senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione del garante;
- la violazione da parte del dei canoni di buona fede e correttezza, CP_1
ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., per non aver salvaguardato la posizione del garante;
- la sopravvenuta parziale estinzione della garanzia per inosservanza da parte del comune beneficiario del termine di decadenza di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. con riferimento alla richiesta di pagamento dei crediti impagati e giunti a scadenza oltre i sei mesi antecedenti la formale richiesta di escussione pervenuta in data 05.01.2024;
- l'assenza dei presupposti di esigibilità della garanzia incamerata rispetto all'oggetto e ai limiti della garanzia nonché per l'incertezza, con riferimento al mancato pagamento delle utenze, in ordine all'effettiva esistenza di un inadempimento imputabile alla contraente (oggetto di copertura) e, comunque, per mancanza di prova della sussistenza di relativi danni a carico dell'amministrazione;
- l'intervenuto parziale svincolo automatico della garanzia ex art. 103 d.lgs.
50/2016 per la quota del 32,61% dell'iniziale importo garantito.
In via riconvenzionale condizionata ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento dell'eventuale domanda del tesa all'incameramento della cauzione, la CP_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 5 condanna della a tenerla indenne e manlevarla dagli effetti Parte_3
sfavorevoli conseguenti alla sentenza;
ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa dei coobbligati di polizza, sig.ri , e CP_5 CP_4
, al fine di poter esercitare il diritto di regresso nei loro confronti. CP_3
Si è costituito, ancora, il eccependo: Controparte_1
- l'inammissibilità del ricorso per l'esistenza del giudicato cautelare idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile;
- l'infondatezza della prospettazione avanzata dalla cooperativa atteso che l'oggetto della garanzia, in conformità alla disciplina di cui all'art. 103 dlgs
50/2016, si estende a tutte le obbligazioni assunte dalla concessionaria con il contratto di concessione;
- la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia.
Ha chiesto, dunque, la reiezione della domanda principale con condanna della al pagamento delle spese di lite, nonché per lite temeraria ex art. 96 Parte_2
cod. proc. civ.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e differita, con decreto del 24.06.2024, la prima udienza di comparizione), si costituivano in giudizio i terzi chiamati CP_3
, e , deducendo di fare “propria la linea difensiva
[...] CP_4 CP_5
assunta dal contraente-obbligato principale circa l'assoluta Parte_3
inoperatività della polizza come sostenuto in via principale anche dalla CP_2
, eccependo, ulteriormente, con riferimento al contratto di coobbligazione:
[...]
- la qualificazione del rapporto in termini di fideiussione del fideiussore;
- la qualità di consumatori rivestita dai terzi garanti e l'inapplicabilità delle clausole da considerare vessatorie (cfr. rinuncia preventiva ai diritti di cui all'art. 1955 e 1957 c.c., riconoscimento in favore della compagnia della facoltà di cui all'art. 1953 c.c.);
- la carenza di una condizione dell'azione rispetto alla domanda di rivalsa spiegata dalla compagnia in mancanza di pagamento nei confronti del da parte di quest'ultima. CP_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 6 La causa, concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4, istruita documentalmente in mancanza di richieste istruttorie (trattandosi di causa, peraltro, vertente su fatti non contestati), è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'udienza del 10.10.2025 celebrata in modalità cartolare.
****
§1. Considerazioni preliminari.
§1.1. Il presente giudizio ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dell'oggetto, dei limiti e dell'operatività della polizza fideiussoria n.
2017/50/2448073, rilasciata dalla Assicurazione in favore del CP_2
, relativamente all'adempimento delle obbligazioni assunte Controparte_1 dalla nell'ambito del contratto di concessione Rep. Parte_4
1920/2017 n. 5120 del 17.11.2017 (nonché dell'atto di coobbligazione stipulato dai terzi chiamati in causa).
Non possono trovare ingresso nel presente giudizio, invece, valutazioni circa la sussistenza o meno dell'inadempimento della concessionaria-attrice trattandosi peraltro di questioni già oggetto di altro giudizio pendente tra le parti.
Siffatta conclusione, del resto, è avvalorata dalla natura giuridica della garanzia concessa dalla compagnia assicurativa giacché trattandosi evidentemente di una forma di garanzia autonoma la sua operatività non può che prescindere dalle questioni attinenti al rapporto fondamentale intercorrente tra il debitore ed il garantito (potendo rilevare le stesse solamente in una fase successiva nell'ambito delle eventuali azioni di regresso e di ripetizione azionate dalle parti).
Invero, in tema di contratti pubblici, la funzione della polizza fideiussoria, pur essendo prestata da un'impresa di assicurazione, non è da individuarsi nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello
936/2024 r.g.a.c. Pag. 7 stesso e questi sia solvibile. Stante detta indiscutibile vicinanza al modello cauzionale, deve ritenersi sussistente una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (cfr. Corte d'Appello
Milano, Sez. I, Sentenza, 09/07/2020, n. 1745)
§1.2. Alcuna inammissibilità del ricorso può professarsi, come sostenuto dal per “l'esistenza di un giudicato cautelare” essendo noto che l'ordinanza CP_1 conclusiva di un procedimento cautelare non è affatto idonea ad acquisire, ancorché non impugnata, l'efficacia di giudicato di cui all'art. 2909 cod. civ. (che non a caso fa riferimento alla sola “sentenza”). Peraltro, il procedimento cautelare si concludeva con un provvedimento di rigetto per carenza dei requisiti della strumentalità rispetto all'azione di merito e del periculum in mora, senza alcuna considerazione – di merito – in ordine alle doglianze avanzate dalla cooperativa istante.
§1.3. Con riferimento alla posizione della cooperativa e dei terzi chiamati rispetto alla pretesa avanzata in via riconvenzionale dalla compagnia occorre precisare che quest'ultima, preso atto della mancata formulazione, tempestiva, da parte del di una domanda riconvenzionale tesa all'incameramento della garanzia, CP_1
ha precisato nella prima memoria depositata ex art. 281 duodecies co. 4 cod. proc. civ. che “Considerato che il , nel costituirsi in giudizio, non ha Controparte_1
proposto domanda di condanna di al pagamento della cauzione CP_2
(all'eventuale accoglimento della quale era condizionata la domanda riconvenzionale di accertamento e condanna formulata nei confronti della
Contraente , svolgendo, tuttavia, domanda di accertamento circa la Parte_3 legittimità dell'escussione della garanzia, la Compagnia conferma di voler ridurre la propria domanda nei confronti della ricorrente al solo accertamento Parte circa la legittimità dell'azione di rivalsa (allo stato, non contestata da , ovvero chiede che venga unicamente accertato il diritto della Compagnia ad essere tenuta indenne ed a vedersi rimborsate dalla Contraente tutte le somme eventualmente pagate e da pagare, per capitale, interessi e spese, al Comune di
936/2024 r.g.a.c. Pag. 8 Filiano, senza contestuale attuale condanna in tal senso della Contraente”.
Parimenti nei confronti dei terzi chiamati ha chiesto che fosse accertato, esclusivamente, il diritto di agire in regresso nei loro confronti.
La “riduzione della domanda” effettuata dalla compagnia deve ritenersi ammissibile trattandosi di precisazione dell'originaria domanda di condanna, con riduzione del petitum al solo accertamento del diritto di agire in rivalsa nei confronti tanto della cooperativa, quale debitrice principale, quanto nei confronti dei terzi in qualità di garanti.
L'interesse ad agire rispetto alla domanda così precisata va ritenuto sussistente nella misura in cui l'accoglimento della domanda consentirà alla Compagnia, una volta escussa la garanzia da parte dell'ente, di essere tenuta indenne dagli obbligati in solido (debitore principale e garanti) senza che questi possano sollevare ulteriori contestazioni.
Si rinviene, invero, un interesse giuridicamente apprezzabile trattandosi di domanda connessa alla vicenda in esame, precisata dalla compagnia anche in considerazione delle contestazioni mosse dai terzi in ordine alla validità ed efficacia del contratto di coobbligazione.
Del resto, l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio.
§1.4. Va, di contro, dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna avanzata dal per la prima volta nella memoria depositata in data CP_1
18.11.2024 nei termini seguenti “Precisa che la domanda del Controparte_1
è volta, oltre che all'accertamento della legittima pretesa a incamerare la polizza fideiussoria, alla condanna della al pagamento della Controparte_6 stessa”.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 9 Il tentativo dell'ente di far passare la domanda di condanna – affatto avanzata in via riconvenzionale trasversale nei confronti della nei termini Controparte_2 di rito – quale precisazione dell'originaria domanda di accertamento già spiegata non può ritenersi ammissibile.
Invero, nella specie, non siamo di fronte ad alcuna precisazione della domanda – quale emendatio consentita nei termini concessi ex art. 281 duodecies co. 4 cod. proc. civ. – atteso che nella comparsa di costituzione il non ha avanzato CP_1 alcuna autonoma domanda, limitandosi a chiedere il rigetto dell'avversa domanda di accertamento.
Del resto, l'eventuale accertamento del diritto dell'ente ad incamerare la polizza fideiussoria non deriva dall'accoglimento della domanda da questi spiegata ma è insito, automaticamente, nel rigetto della domanda principale (trattandosi di domanda di accertamento negativo del diritto).
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna avanzata tardivamente dall'ente nella memoria richiamata, oltre il termine previsto dall'art. 281 undecies co. 3 cod. proc. civ.
§2. Nel merito.
§2.1. L'oggetto della garanzia.
Parte attrice – con argomentazioni condivise dai terzi chiamati – sostiene che la polizza in esame è stata emessa esclusivamente a garanzia della regolare esecuzione delle opere di adeguamento funzionale della struttura e non anche dell'adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte nei confronti dell'ente
(pagamento dei canoni di concessione, tasse, utenze, ecc).
L'art. 2 della polizza, che ne disciplina la durata, stabilisce che “L'efficacia della garanzia, come riportato nella scheda tecnica:
a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
b) cessa il giorno di ammissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 10 La liberazione anticipata dalla garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della scheda tecnica o con comunicazione scritta della Staziona appaltante al
Garante.
La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 co. 2 della legge 11/2/94 n. 109”.
In verità, dall'esame della disciplina complessiva della polizza fideiussoria si desume che le parti hanno utilizzato – per la stipulazione della stessa – un modulo generalmente utilizzato per gli appalti di lavori, affatto confacente al contratto intercorso tra l'ente pubblico e la cooperativa aggiudicataria che riguardava la concessione in locazione di un immobile pubblico con contestuale assunzione, da parte della locataria, dell'obbligo di effettuare alcuni lavori di adeguamento dell'immobile locato.
L'incompatibilità tra l'oggetto del contratto e la disciplina della garanzia si ricava, del resto, dall'esame della stessa polizza la cui disciplina è dettata come se si trattasse di un appalto di lavori (artt. 2 e 3), mentre nel frontespizio alla sezione
“descrizione opera” si legge “determinazione n. 295 del 16.10.2017 – affidamento concessione d'uso immobile comunale in frazione AL alla Via Provinciale –
CIG – “Concessione d'uso non gratuito ed ad uso non abitativo, a P.IVA_4
canone di mercato, dell'immobile ad esclusione dei locali adibiti a farmacia e studi medici” e la somma garantita viene calcolata nella misura del 10% rispetto al
“costo complessivo previsto opera” pari ad € 381.406,90.
Con riferimento a tale ultimo dato, il contratto di cessione all'art. 12 – Garanzie e coperture assicurative precisa “il concessionario ha provveduto al versamento di una cauzione, anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di € 38.140,69, da rinnovarsi ed adeguarsi ogni anno, pari al 10% della somma dell'ammontare degli investimenti previsti (€ 124.366,90) per i lavori di realizzazione degli interventi sull'Immobile e del canone annuo dovuto moltiplicato il numero degli anni di durata della concessione (€ 257.040,00), mediante polizza assicurativa n.
2017/50/2448073, emessa in data 15.11.2017 da Parte_5
. La garanzia fideiussora sarà svincolata dopo tre mesi alla scadenza
[...]
936/2024 r.g.a.c. Pag. 11 convenzionale con autorizzazione del responsabile del procedimento dopo
l'avvenuta restituzione dei locali e dei beni dati in uso. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza convenzionale”.
Delle rilevate contraddizioni è consapevole sicuramente la compagnia assicurativa che, infatti, non eccepisce, expressis verbis, l'inoperatività della polizza giacché rilasciata esclusivamente a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e deduce, in merito alla richiesta di riconoscimento del parziale svincolo della garanzia ex art. 103 del codice dei contratti pubblici, che “la polizza, destinata a garantire le obbligazioni di cui al contratto di concessione, prevedeva e prevede un massimale il cui importo, per volontà dell'Amministrazione, risulta parametrato al 10% della somma degli investimenti previsti per le lavorazioni sull'immobile (per €
124.366,90) e del canone annuo dovuto moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione (€ 257.040,00) – cfr. art. 12 doc. 3; • che, dunque, il massimale, per l'importo di € 12.436,60 (pari al 10% dell'importo previsto di €
124.366,90 ed al 32,61% del massimale stesso), era destinato a garantire le lavorazioni di cui al contratto di concessione;
• che le citate lavorazioni sono state interamente eseguite e collaudate (cfr. doc.ti 4 e 5 e doc. 9 a pagg. 2 e 3), con piena accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione, come comprovato dal fatto che la struttura denominata “San Antonio” è pacificamente entrata in funzione dal 02.09.2019 (cfr. ancora doc. 9 all'inizio di pag. 3) sicché la garanzia prestata da deve ritenersi svincolata – per legge ed in forza del CP_2
regolamento contrattuale - nella misura del citato 32,61% corrispondente alle lavorazioni interamente eseguite (ovvero per l'importo, arrotondato, di € €
12.437,78) risultando, così, operativa soltanto per il minor importo di € 25.703,22
(€ 38.141,00 – 12.437,78), limite – pertanto - massimo di esposizione cui sarebbe tenuta , qualora respinte tutte le prioritarie eccezioni”. CP_2
La tesi sostenuta dall'attrice, dunque, secondo cui sarebbe stata garantita solamente la corretta esecuzione delle opere non può essere condivisa.
Lo impedisce tanto la causa perseguita mediante la stipulazione (trattandosi di polizza fideiussoria rilasciata in relazione ad un contratto pubblico dal contenuto
936/2024 r.g.a.c. Pag. 12 misto, espressamente richiamata – quale presupposto della stipulazione – nel contratto poi concluso tra l'ente e la cooperativa) quanto il dato letterale della polizza nella misura in cui, all'art. 1 dedicato all'oggetto del contratto, è espressamente previsto che “il Garante si impegna nei confronti della stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste in contratto”.
Siffatta previsione, tenuto conto della natura della polizza, dell'intenzione dei contraenti, del contenuto del successivo contratto concluso tra l'ente e la cooperativa, deve necessariamente essere interpretata nel senso che l'oggetto della garanzia riguardi anche il pagamento dei canoni di locazione del bene concesso in uso all'attrice e, in generale, tutte le obbligazioni assunte dalla cooperativa con il contratto pubblico stipulato con l'ente.
Per tale ragione, l'art. 2 del contratto di garanzia recante la disciplina della durata non può che essere riferito alla sola obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e non anche all'ulteriore prestazione assunta dalla cooperativa concernente il pagamento dei canoni di locazione (e alle altre prestazioni comunque contratte).
Ne discende, in applicazione della predetta previsione contrattuale nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del codice dei contratti pubblici
(richiamato anche dalla polizza laddove, sempre all'art. 2, è previsto che “la garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art.
30, comma 2, della legge 11/2/94 n. 109” che disciplinava, precisamente al comma
2-ter, lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria, nonché in appendice laddove si precisa che “la presente polizza fideiussoria viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 CODICE DEGLI
APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE;
i richiami contenuti nello schema tipo 1.2. di cui al DM 123 del 12/03/2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Dlgs. 50/2016 che hanno sostituito ed abrogato il d.lgs. 163/2006 e la legge 109/94”), che la garanzia deve ritenersi svincolata rispetto alla somma garantita riferibile
936/2024 r.g.a.c. Pag. 13 all'esecuzione dei lavori, trattandosi di prestazione interamente eseguita dalla cooperativa come risulta dall'emissione del certificato di collaudo finale dei lavori
(di cui il Comune dà atto nella nota del 9.05.2019, depositata sia dalla cooperativa che dalla compagnia di assicurazioni, nella quale il riferisce che “in data CP_1
15.01.2019 è stata acquisita al protocollo n. 298 la comunicazione di fine lavori e il relativo collaudo finale”; nonché nella determina dirigenziale di risoluzione del
29.11.2023).
Deve, inoltre, escludersi che la compagnia possa essere chiamata a rispondere delle ulteriori opere commissionate, estranee all'oggetto del contratto di garanzia, non potendo la stessa essere vincolata a pattuizioni ulteriori concluse dall'ente pubblico senza esservi coinvolta.
Si fa riferimento, in particolare, alle ulteriori lavorazioni descritte nella D.G.C. n.
122/2021, richiamata nella D.D. di risoluzione del 29.11.2023, correlate all'utilizzo di locali espressamente non comprese nell'originaria concessione cauzionata dalla polizza in questione e che sembrerebbero essersi rese necessarie all'esito di una precisa richiesta della e di successive Controparte_8 trattative intercorse tra l'Ente comunale e la (cfr. determina di Parte_3
risoluzione, doc. n. 9 prodotto dalla . Parte_6
Pertanto, la garanzia prestata da deve ritenersi svincolata – per legge CP_2
ed in forza del regolamento contrattuale - nella misura del corrispondente alle lavorazioni interamente eseguite (ovvero per l'importo, arrotondato, di €
12.437,00) risultando, così, operativa soltanto per il minor importo di €
25.704,00 (€ 38.141,00 – 12.437,00).
§3. L'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla nei Controparte_2
confronti del rispetto all'operatività della polizza. Controparte_1
§3.1. L'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1956 co.
1 cod. civ
La compagnia ha eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria dovendo trovare applicazione l'art. 1956 co. 1 giacché il facendo aggravare CP_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 14 l'inadempimento della cooperativa, avrebbe aggravato la posizione del garante senza chiederne la preventiva autorizzazione.
La tesi non può essere condivisa.
Come noto, l'art. 1956 co. 1 stabilisce che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Questa speciale causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria è disposta, dunque, al ricorrere di una violazione del principio generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art. 1375), corollario, altresì, del più generale principio di cui all'art. 1461 cod. civ.
Presupposto sostanziale è comunque il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore che dia luogo ad una maggiore difficoltà nella prospettiva della surrogazione o del regresso del fideiussore. Invero, il fideiussore che invochi l'applicazione dell'art. 1956 ha l'onere di provare, ai sensi dell' art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (il che non
è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito C. 34685/2022); con l'avvertenza che è irrilevante la mera sopravvenuta consapevolezza della precarietà di dette condizioni, quando detta precarietà sia in realtà preesistente al rilascio della fideiussione.
Trattasi di interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il
936/2024 r.g.a.c. Pag. 15 fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/11/2022, n. 34685)
Pertanto, la mancata prova nei termini anzidetti – non essendo provato un peggioramento delle condizioni economiche della Cooperativa – non può che determinare il rigetto dell'eccezione.
§3.2. L'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione degli artt. 1175 e
1375 cod. civ.
Deve escludersi, altresì, che l'estinzione della garanzia possa essere pronunciata per violazione dei canoni generali di correttezza e di buona fede, come preteso dalla convenuta, aggirandosi evidentemente in questo modo il disposto dell'art. 1956 cod. civ. che condiziona al ricorrere di determinati presupposti l'estinzione della garanzia. Tutt'al più il garante potrebbe, in relazione ai comportamenti scorretti del garantito, chiedere il ristoro dei danni subiti nella misura in cui agli stessi debba causalmente ricondursi la mancata soddisfazione del proprio credito nei confronti del contraente.
§3.3. La sopravvenuta parziale estinzione della garanzia per inosservanza da parte del comune beneficiario del termine di decadenza di cui all'art. 1957, primo comma, c.c.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
La fattispecie in esame deve essere ricondotta alla cosiddetta “assicurazione fideiussoria” che è strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo e costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Tale polizza ha natura di “contratto autonomo di garanzia”, dal momento che da una serie di previsioni deve escludersi che sussista l'elemento di accessorietà tipico del contratto di fidejussione.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 16 In proposito, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma
o accessoria” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27619)
In particolare, in tema di appalti pubblici, la Cassazione ha ritenuto che vada qualificato come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione l'atto caratterizzato dalla rinuncia alla previa escussione del debitore e dall'espresso impegno a pagare a semplice richiesta e senza riserva alcuna, in quanto nelle disposizioni che regolano l'appalto pubblico, la cauzione prestata dall'appaltatore ha natura di garanzia reale generica finalizzata ad assistere le ragioni di credito che sorgono dal contratto a favore dell'amministrazione committente e la polizza fideiussoria che la sostituisce ne condivide la funzione (cfr. Cassazione civile , sez.
I , 28/10/2010 , n. 22107).
La giurisprudenza più recente, alla quale la scrivente ritiene di aderire, ha precisato che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. n. 18005/2025; Cass. civ. 2762/2015); ciò salvo che la disposizione dell'art. 1957 sia espressamente richiamata dai contraenti (Cass. civ. n. 3964/1999).
Peralto, la giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di assicurazione fideiussoria
(o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), che è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, restano applicabili le
936/2024 r.g.a.c. Pag. 17 norme contenenti la disciplina tipica della fideiussione solo se non derogate dalle parti, ove queste abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta”, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina comporta l'applicabilità di quella del deposito cauzionale, con la conseguente esclusione, in particolare, dell'invocabilità di tipiche eccezioni fideiussorie, ivi compresa quella di cui all'art. 1957 (Cass. 2742/2002; Cass.
6499/1990).
Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 1957 nella misura in cui nella polizza è previsto che “il garante pagherà l'importo dovuto al contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante” restando salve “le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla
Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute”, oltre alla rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (art. 4 della polizza); mentre non vi è una pattuizione espressa che richiami l'applicazione del primo comma della norma in commento.
§3.4. Oggetto e limiti della garanzia, esistenza di un inadempimento imputabile alla contraente, esistenza di danni a carico dell'amministrazione.
Con riferimento all'oggetto e ai limiti della garanzia si rimanda a quanto già ampiamente illustrato, dovendosi respingere le ulteriori argomentazioni avanzate dalla Compagnia.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che la garanzia abbia ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalla cooperativa (tra cui, come chiarito, rientra sicuramente il pagamento del canone di locazione ed, altresì, quello delle utenze trattandosi di obbligazione, comunque, a carico della cooperativa così come indicato all'art. 3 del contratto) per cui il solo dato oggettivo dell'inadempimento giustifica la richiesta di pagamento a prima richiesta formulata dall'ente, essendo rimandata ad un momento successivo ogni eventuale pretesa in merito alle somme corrisposte poi rivelatesi non dovute, venendo altrimenti vanificata ogni funzione della clausola che impone al garante il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 18 Parimenti deve rigettarsi la pretesa secondo cui l'escussione della garanzia sarebbe subordinata alla dimostrazione da parte dell'ente di aver subito dei danni che, oltre a porsi in contrasto con l'obbligo di pagamento a prima richiesta, risulta contraria alla causa propria della garanzia tipica dei contratti pubblici atteso che l'art. 103 co. 1 cod. contratti espressamente prevede che “la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse”.
Ne discende che la previsione contrattuale secondo cui “il garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa patiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto” debba essere intesa nel senso che la garanzia copre l'intero pregiudizio conseguente all'inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sia che esso sia giuridicamente riconducibile alla nozione propria di danno sia che esso coincida con la mancata esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
Il dato letterale della pattuizione del resto si spiega in ragione della contraddizione rilevata in premessa e cioè dell'utilizzo di un modulo generalmente usato per contratti di appalto di lavori pubblici puri in cui la prestazione dell'appaltatore si risolve in un facere e non – come nel caso in esame – in cui essa si sostanzia anche in una prestazione di dare consistente nel pagamento dei canoni e delle utenze rispetto alla quale chiaramente il pregiudizio coincide con la mancata ricezione della prestazione (e salva l'eventuale prova di un danno ulteriore).
D'altronde l'espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 103 del codice dei contratti pubblici nell'appendice di polizza depone, definitivamente, per la conclusione appena illustrata.
§3.5. L'intervenuto parziale svincolo automatico della garanzia ex art. 103
d.lgs. 50/2016 per la quota del 32,61% dell'iniziale importo garantito.
L'eccezione in parola va, invece, condivisa per le ragioni già ampiamente illustrate cui si rimanda.
§4. La posizione dei terzi chiamati.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 19 I terzi sono stati chiamati in causa dalla compagnia assicuratrice in forza dell'atto di coobbligazione con cui gli stessi hanno assunto, in riferimento alla polizza principale, gli obblighi e gli oneri incombenti sul contraente e fino alla concorrenza della medesima somma di € 38.141,00, obbligandosi a tenere indenne la
[...] da ogni pagamento eventualmente erogato per effetto della polizza. CP_2
Per quanto riguarda le considerazioni svolte dai terzi in ordine all'operatività della polizza principale, di analogo tenore di quelle già formulate dall'attrice e dalla convenuta compagnia, si rimanda a quanto già evidenziato.
Rispetto alle ulteriori questioni riferite direttamente al contratto di coobbligazione si illustra quanto segue.
§4.1. In primo luogo, va disattesa la tesi secondo cui i terzi andrebbero considerati consumatori con conseguente applicazione della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie.
Come noto, al fine di stabilire se il fideiussore – rectius garante – sia o meno consumatore, occorre valutare le condizioni personali del garante e non del garantito (Cass. 2020 n. 8662). In particolare, il contratto di fideiussione, sebbene qualificabile come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, si presenta, dal punto di vista soggettivo, come un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. Pertanto, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale.
Ciò posto, si rileva, ulteriormente, che la nozione di consumatore ha un carattere oggettivo e va valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione).
Pertanto nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente, ha un
“collegamento funzionale” con il soggetto garantito – perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale – il codice del consumo non è applicabile;
di contro, è sempre soggetta alla tutela consumieristica, chiunque sia il debitore
936/2024 r.g.a.c. Pag. 20 principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa (arg. Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12286).
Orbene, nel caso in esame non può professarsi la qualità di consumatori dei terzi garanti considerando la posizione dagli stessi rivestita nella cooperativa (la sig.ra era Presidente del Consiglio d'Amministrazione, oltre che consigliera CP_5 della Cooperativa contraente;
il sig. era Vicepresidente del Consiglio CP_4
d'Amministrazione, oltre che consigliere;
il sig. era procuratore speciale ed in CP_3 tale qualità ha sottoscritto anche la polizza e la concessione per cui è causa), oltre all'assenza di motivi personali ulteriori che avrebbero sorretto la stipulazione del contratto di coobligazione.
Al mancato riconoscimento della qualità di consumatori dei terzi discende la reiezione della tesi difensiva circa l'applicabilità della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie.
§4.2. La garanzia in commento, pertanto, alla luce del regolamento contrattuale, che prevede il pagamento a semplice richiesta della compagnia assicurativa e senza alcuna eccezione comprese quelle di cui all'art. 1952 e con espressa rinuncia ai diritti di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., assume carattere autonomo non essendo qualificabile quale fideiussione tipica in mancanza dell'elemento caratterizzante dell'accessorietà.
Ciò posto, dunque, vanno respinte le eccezioni formulate dai terzi volte a ritenere operanti, a loro vantaggio, le disposizioni richiamate validamente derogate dal contratto concluso.
§4.3. In ragione della riduzione della domanda della compagnia assicurativa al solo accertamento dell'esistenza del suo diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale e dei terzi (e non anche della loro condanna, per la mancata tempestiva proposizione da parte del comune di una domanda di condanna nei confronti della compagnia) risulta superfluo l'esame dell'eccezione in ordine alla possibilità per la compagnia di agire nei loro confronti prima di aver a sua volta pagato al
936/2024 r.g.a.c. Pag. 21 creditore garantito, mentre si rimanda alle considerazioni già svolte in premessa in ordine all'ammissibilità della domanda ex art. 100 cod. proc. civ.
§5. Il comando giudiziale.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono va accertato il diritto del
[...]
ad escutere la polizza fideiussoria nei limiti della somma di € 25.703,22, CP_1
risultando l'ulteriore somma di € 12.437,78, svincolata in ragione delle opere interamente eseguite.
Considerata la soccombenza totale della cooperativa attrice nonché la reiezione di tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla in ordine Controparte_2 all'operatività della polizza, entrambe le parti vanno condannate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal , liquidate come Controparte_1 da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta dall'ente e del carattere documentale della controversia.
Valutata, invece, la natura della domanda avanzata dalla nei confronti CP_2
della e dei terzi – limitata al solo accertamento dell'esistenza del Parte_2 diritto di rivalsa – nemmeno contestato dalla prima, si ritengono sussistere giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra
[...]
e la attrice, mentre la compensazione è limitata nella CP_2 Parte_2 misura del 50% rispetto alla posizione dei terzi chiamati considerato il rigetto di tutte le questioni da questi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta il diritto del all'escussione della polizza Controparte_1 fideiussoria n. 2017/50/2448073 rilasciata da nei limiti Controparte_2
della somma garantita di € 25.704,00;
2) Accerta il diritto di rivalsa della nei Parte_7
confronti della Parte_2
quale contraente della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073, in
[...]
936/2024 r.g.a.c. Pag. 22 relazione alle somme eventualmente corrisposte nei confronti del garantito
Comune in escussione della polizza;
CP_1
3) Accerta il diritto di rivalsa della nei Parte_7
confronti dei terzi , , , in virtù del CP_3 CP_4 CP_5 contratto di coobbligazione stipulato tra le parti, in relazione alle somme eventualmente corrisposte nei confronti del in Controparte_1
escussione della polizza principale;
4) Condanna la Parte_2
e la in solido tra loro, al pagamento Parte_7 delle spese di lite in favore del che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 3.809,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Potenza, il 03/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
936/2024 r.g.a.c. Pag. 23
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 10.10.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTA
, , CP_3 CP_4 Controparte_5
HIAMATI
[...]
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista della presente udienza.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 936/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 936/2024 r.g.a.c.
TRA
936/2024 r.g.a.c. Pag. 1 COOP. SOC. PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO ONLUS (c.f.:
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via E. De Nicola, 40, Tito, presso lo studio dell'Avv. PARISI AGOSTINO da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato alla via Nazario Sauro, 102, Potenza presso lo studio dell'Avv. PACE ANNALISA da cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale
11.01.2024 rilasciata ex art. 83 c.p.c. nell'ambito del giudizio cautelare Trib.
Potenza R.G. 4266/2023, con estensione dei poteri al presente giudizio di merito, allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Marco Vouch
e FE TT
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , c.f. CP_3 C.F._1 CP_4
, , c.f. , C.F._2 CP_5 C.F._3 rappresentati e difesi - giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione - dall'Avv. Michele Mascolo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Potenza (PZ) alla Via Ancona n. 22;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Fideiussione – polizza fideiussoria;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ., la Parte_2
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare
[...]
936/2024 r.g.a.c. Pag. 2 l'inoperatività della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073, rilasciata nelle forme della cauzione definitiva ex art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 in favore del CP_1
dalla rispetto agli inadempimenti contestati dal
[...] Controparte_6
evocando in giudizio tanto l'ente che la compagnia assicurativa. CP_1
In particolare, ha dedotto:
- di essere risultata aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione d'uso dell'immobile comunale sito alla
Frazione di AL (cig ) per l'esercizio di attività socio- P.IVA_3
assistenziale (casa di riposo per anziani non autosufficienti);
- di essersi impegnata alla realizzazione di lavori di adeguamento come da proposta progettuale presentata in sede di gara;
- Che tale proposta progettuale veniva approvata con LI di GI
Comunale n. 34 del 20 aprile 2018 (all. 2);
- Che i lavori previsti venivano effettivamente realizzati, tant'è che con nota comunale prot. 0003897 del 9 maggio 2019 (all. 3), l'Ente preso atto della comunicazione di fine lavori e del relativo certificato di collaudo finale acquisiti al prot. n. 298 in data 15 gennaio 2019, instava per l'apertura della struttura
- Che nelle more del rapporto contrattuale sorgevano delle contestazioni come meglio descritte nella nota del 25 ottobre 2023 (all. 4) in risposta alla diffida del 19 ottobre 2023 (all. 5), notificata dal legale incaricato dal
; CP_1 CP_1
- Che, nonostante le molteplici criticità rappresentate nella predetta nota del
25 ottobre 2023, con nota prot. 0007171 del 9 novembre 2023, il Comune di comunicava “l'avvio del procedimento di rescissione in danno CP_1 del contratto rep. n. 1920 del 17.11.2017” (all. 6); in merito alla genuinità della risoluzione unilaterale assunta dall'ente, è pendente apposito giudizio innanzi a questo Tribunale;
- Che con la medesima nota indirizzata anche alla Compagnia assicurativa l' metteva in mora la predetta compagnia al CP_2 CP_7 fine di incamerare l'importo garantito, giusta garanzia fideiussoria n.
2017/50/2448073, sottoscritta in data 15 novembre 2017 per la somma di €
936/2024 r.g.a.c. Pag. 3 38.141,00 e controfirmata in garanzia dai sig.ri , e CP_3 CP_5
(all. 7); CP_4
- Che l'Agenzia assicurativa contattava, per le vie brevi, l'odierna ricorrente rappresentando la ricezione della suddetta diffida in verità indirizzata anche alla cooperativa;
- Che, tuttavia, la polizza assicurativa va ritenuta inoperante rispetto agli inadempimenti contestati dal comune, essendo rilasciata a garanzia dei lavori da realizzare presso la struttura concessa in godimento e non già a garanzia di canoni di locazione ovvero di spese per utenze afferenti all'immobile di cui si discorre;
- Che ritenendo illegittima l'escussione della garanzia, la cooperativa proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c.; lo stesso veniva rigettato dal Tribunale di Potenza per mancanza di periculum, senza entrare nel merito della vicenda (all. 8).
Sulla base di tali premesse, dunque, ha chiesto
“1) Nel merito: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073 per gli inadempimenti contestati dall'Ente comunale, poiché non rientranti nell'oggetto della garanzia prestata;
per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'illegittima escussione della medesima da parte del
; Controparte_1
- ordinare alla di non disporre pagamenti in Controparte_6
favore del;
CP_1 CP_1
2) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073 rilasciata a garanzia dei lavori da effettuare presso la struttura sita nel Comune di , fraz. AL, oggetto CP_1 della procedura di affidamento, tenuto conto dell'avvenuto completamento dei lavori preventivati, come da collaudo della struttura (all. 3); per l'effetto dichiarare comunque l'inoperatività della polizza fideiussoria prestata a garanzia di detti lavori e quindi ordinare alla di non Controparte_6
disporre pagamenti in favore del;
Controparte_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 4 3) In via ulteriormente subordinata: in caso di pagamento da parte di CP_2
nel corso del giudizio, comunque permane l'interesse ad ottenere una
[...] pronuncia che accerti e dichiari l'inoperatività della polizza fideiussoria n.
2017/50/2448073 per gli inadempimenti contestati dall'Ente comunale, poiché non rientranti nell'oggetto della garanzia prestata;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuire al procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, la ha aderito alle conclusioni Controparte_6
della ricorrente in merito alla non operatività della polizza deducendo:
- l'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1956 co. 1 cod. civ. perché il non attivandosi di fronte all'inadempimento CP_1 della Cooperativa, ha aggravato la posizione del garantito, senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione del garante;
- la violazione da parte del dei canoni di buona fede e correttezza, CP_1
ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., per non aver salvaguardato la posizione del garante;
- la sopravvenuta parziale estinzione della garanzia per inosservanza da parte del comune beneficiario del termine di decadenza di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. con riferimento alla richiesta di pagamento dei crediti impagati e giunti a scadenza oltre i sei mesi antecedenti la formale richiesta di escussione pervenuta in data 05.01.2024;
- l'assenza dei presupposti di esigibilità della garanzia incamerata rispetto all'oggetto e ai limiti della garanzia nonché per l'incertezza, con riferimento al mancato pagamento delle utenze, in ordine all'effettiva esistenza di un inadempimento imputabile alla contraente (oggetto di copertura) e, comunque, per mancanza di prova della sussistenza di relativi danni a carico dell'amministrazione;
- l'intervenuto parziale svincolo automatico della garanzia ex art. 103 d.lgs.
50/2016 per la quota del 32,61% dell'iniziale importo garantito.
In via riconvenzionale condizionata ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento dell'eventuale domanda del tesa all'incameramento della cauzione, la CP_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 5 condanna della a tenerla indenne e manlevarla dagli effetti Parte_3
sfavorevoli conseguenti alla sentenza;
ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa dei coobbligati di polizza, sig.ri , e CP_5 CP_4
, al fine di poter esercitare il diritto di regresso nei loro confronti. CP_3
Si è costituito, ancora, il eccependo: Controparte_1
- l'inammissibilità del ricorso per l'esistenza del giudicato cautelare idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile;
- l'infondatezza della prospettazione avanzata dalla cooperativa atteso che l'oggetto della garanzia, in conformità alla disciplina di cui all'art. 103 dlgs
50/2016, si estende a tutte le obbligazioni assunte dalla concessionaria con il contratto di concessione;
- la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia.
Ha chiesto, dunque, la reiezione della domanda principale con condanna della al pagamento delle spese di lite, nonché per lite temeraria ex art. 96 Parte_2
cod. proc. civ.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e differita, con decreto del 24.06.2024, la prima udienza di comparizione), si costituivano in giudizio i terzi chiamati CP_3
, e , deducendo di fare “propria la linea difensiva
[...] CP_4 CP_5
assunta dal contraente-obbligato principale circa l'assoluta Parte_3
inoperatività della polizza come sostenuto in via principale anche dalla CP_2
, eccependo, ulteriormente, con riferimento al contratto di coobbligazione:
[...]
- la qualificazione del rapporto in termini di fideiussione del fideiussore;
- la qualità di consumatori rivestita dai terzi garanti e l'inapplicabilità delle clausole da considerare vessatorie (cfr. rinuncia preventiva ai diritti di cui all'art. 1955 e 1957 c.c., riconoscimento in favore della compagnia della facoltà di cui all'art. 1953 c.c.);
- la carenza di una condizione dell'azione rispetto alla domanda di rivalsa spiegata dalla compagnia in mancanza di pagamento nei confronti del da parte di quest'ultima. CP_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 6 La causa, concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4, istruita documentalmente in mancanza di richieste istruttorie (trattandosi di causa, peraltro, vertente su fatti non contestati), è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., all'udienza del 10.10.2025 celebrata in modalità cartolare.
****
§1. Considerazioni preliminari.
§1.1. Il presente giudizio ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dell'oggetto, dei limiti e dell'operatività della polizza fideiussoria n.
2017/50/2448073, rilasciata dalla Assicurazione in favore del CP_2
, relativamente all'adempimento delle obbligazioni assunte Controparte_1 dalla nell'ambito del contratto di concessione Rep. Parte_4
1920/2017 n. 5120 del 17.11.2017 (nonché dell'atto di coobbligazione stipulato dai terzi chiamati in causa).
Non possono trovare ingresso nel presente giudizio, invece, valutazioni circa la sussistenza o meno dell'inadempimento della concessionaria-attrice trattandosi peraltro di questioni già oggetto di altro giudizio pendente tra le parti.
Siffatta conclusione, del resto, è avvalorata dalla natura giuridica della garanzia concessa dalla compagnia assicurativa giacché trattandosi evidentemente di una forma di garanzia autonoma la sua operatività non può che prescindere dalle questioni attinenti al rapporto fondamentale intercorrente tra il debitore ed il garantito (potendo rilevare le stesse solamente in una fase successiva nell'ambito delle eventuali azioni di regresso e di ripetizione azionate dalle parti).
Invero, in tema di contratti pubblici, la funzione della polizza fideiussoria, pur essendo prestata da un'impresa di assicurazione, non è da individuarsi nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello
936/2024 r.g.a.c. Pag. 7 stesso e questi sia solvibile. Stante detta indiscutibile vicinanza al modello cauzionale, deve ritenersi sussistente una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (cfr. Corte d'Appello
Milano, Sez. I, Sentenza, 09/07/2020, n. 1745)
§1.2. Alcuna inammissibilità del ricorso può professarsi, come sostenuto dal per “l'esistenza di un giudicato cautelare” essendo noto che l'ordinanza CP_1 conclusiva di un procedimento cautelare non è affatto idonea ad acquisire, ancorché non impugnata, l'efficacia di giudicato di cui all'art. 2909 cod. civ. (che non a caso fa riferimento alla sola “sentenza”). Peraltro, il procedimento cautelare si concludeva con un provvedimento di rigetto per carenza dei requisiti della strumentalità rispetto all'azione di merito e del periculum in mora, senza alcuna considerazione – di merito – in ordine alle doglianze avanzate dalla cooperativa istante.
§1.3. Con riferimento alla posizione della cooperativa e dei terzi chiamati rispetto alla pretesa avanzata in via riconvenzionale dalla compagnia occorre precisare che quest'ultima, preso atto della mancata formulazione, tempestiva, da parte del di una domanda riconvenzionale tesa all'incameramento della garanzia, CP_1
ha precisato nella prima memoria depositata ex art. 281 duodecies co. 4 cod. proc. civ. che “Considerato che il , nel costituirsi in giudizio, non ha Controparte_1
proposto domanda di condanna di al pagamento della cauzione CP_2
(all'eventuale accoglimento della quale era condizionata la domanda riconvenzionale di accertamento e condanna formulata nei confronti della
Contraente , svolgendo, tuttavia, domanda di accertamento circa la Parte_3 legittimità dell'escussione della garanzia, la Compagnia conferma di voler ridurre la propria domanda nei confronti della ricorrente al solo accertamento Parte circa la legittimità dell'azione di rivalsa (allo stato, non contestata da , ovvero chiede che venga unicamente accertato il diritto della Compagnia ad essere tenuta indenne ed a vedersi rimborsate dalla Contraente tutte le somme eventualmente pagate e da pagare, per capitale, interessi e spese, al Comune di
936/2024 r.g.a.c. Pag. 8 Filiano, senza contestuale attuale condanna in tal senso della Contraente”.
Parimenti nei confronti dei terzi chiamati ha chiesto che fosse accertato, esclusivamente, il diritto di agire in regresso nei loro confronti.
La “riduzione della domanda” effettuata dalla compagnia deve ritenersi ammissibile trattandosi di precisazione dell'originaria domanda di condanna, con riduzione del petitum al solo accertamento del diritto di agire in rivalsa nei confronti tanto della cooperativa, quale debitrice principale, quanto nei confronti dei terzi in qualità di garanti.
L'interesse ad agire rispetto alla domanda così precisata va ritenuto sussistente nella misura in cui l'accoglimento della domanda consentirà alla Compagnia, una volta escussa la garanzia da parte dell'ente, di essere tenuta indenne dagli obbligati in solido (debitore principale e garanti) senza che questi possano sollevare ulteriori contestazioni.
Si rinviene, invero, un interesse giuridicamente apprezzabile trattandosi di domanda connessa alla vicenda in esame, precisata dalla compagnia anche in considerazione delle contestazioni mosse dai terzi in ordine alla validità ed efficacia del contratto di coobbligazione.
Del resto, l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio.
§1.4. Va, di contro, dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna avanzata dal per la prima volta nella memoria depositata in data CP_1
18.11.2024 nei termini seguenti “Precisa che la domanda del Controparte_1
è volta, oltre che all'accertamento della legittima pretesa a incamerare la polizza fideiussoria, alla condanna della al pagamento della Controparte_6 stessa”.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 9 Il tentativo dell'ente di far passare la domanda di condanna – affatto avanzata in via riconvenzionale trasversale nei confronti della nei termini Controparte_2 di rito – quale precisazione dell'originaria domanda di accertamento già spiegata non può ritenersi ammissibile.
Invero, nella specie, non siamo di fronte ad alcuna precisazione della domanda – quale emendatio consentita nei termini concessi ex art. 281 duodecies co. 4 cod. proc. civ. – atteso che nella comparsa di costituzione il non ha avanzato CP_1 alcuna autonoma domanda, limitandosi a chiedere il rigetto dell'avversa domanda di accertamento.
Del resto, l'eventuale accertamento del diritto dell'ente ad incamerare la polizza fideiussoria non deriva dall'accoglimento della domanda da questi spiegata ma è insito, automaticamente, nel rigetto della domanda principale (trattandosi di domanda di accertamento negativo del diritto).
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna avanzata tardivamente dall'ente nella memoria richiamata, oltre il termine previsto dall'art. 281 undecies co. 3 cod. proc. civ.
§2. Nel merito.
§2.1. L'oggetto della garanzia.
Parte attrice – con argomentazioni condivise dai terzi chiamati – sostiene che la polizza in esame è stata emessa esclusivamente a garanzia della regolare esecuzione delle opere di adeguamento funzionale della struttura e non anche dell'adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte nei confronti dell'ente
(pagamento dei canoni di concessione, tasse, utenze, ecc).
L'art. 2 della polizza, che ne disciplina la durata, stabilisce che “L'efficacia della garanzia, come riportato nella scheda tecnica:
a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
b) cessa il giorno di ammissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 10 La liberazione anticipata dalla garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della scheda tecnica o con comunicazione scritta della Staziona appaltante al
Garante.
La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 co. 2 della legge 11/2/94 n. 109”.
In verità, dall'esame della disciplina complessiva della polizza fideiussoria si desume che le parti hanno utilizzato – per la stipulazione della stessa – un modulo generalmente utilizzato per gli appalti di lavori, affatto confacente al contratto intercorso tra l'ente pubblico e la cooperativa aggiudicataria che riguardava la concessione in locazione di un immobile pubblico con contestuale assunzione, da parte della locataria, dell'obbligo di effettuare alcuni lavori di adeguamento dell'immobile locato.
L'incompatibilità tra l'oggetto del contratto e la disciplina della garanzia si ricava, del resto, dall'esame della stessa polizza la cui disciplina è dettata come se si trattasse di un appalto di lavori (artt. 2 e 3), mentre nel frontespizio alla sezione
“descrizione opera” si legge “determinazione n. 295 del 16.10.2017 – affidamento concessione d'uso immobile comunale in frazione AL alla Via Provinciale –
CIG – “Concessione d'uso non gratuito ed ad uso non abitativo, a P.IVA_4
canone di mercato, dell'immobile ad esclusione dei locali adibiti a farmacia e studi medici” e la somma garantita viene calcolata nella misura del 10% rispetto al
“costo complessivo previsto opera” pari ad € 381.406,90.
Con riferimento a tale ultimo dato, il contratto di cessione all'art. 12 – Garanzie e coperture assicurative precisa “il concessionario ha provveduto al versamento di una cauzione, anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di € 38.140,69, da rinnovarsi ed adeguarsi ogni anno, pari al 10% della somma dell'ammontare degli investimenti previsti (€ 124.366,90) per i lavori di realizzazione degli interventi sull'Immobile e del canone annuo dovuto moltiplicato il numero degli anni di durata della concessione (€ 257.040,00), mediante polizza assicurativa n.
2017/50/2448073, emessa in data 15.11.2017 da Parte_5
. La garanzia fideiussora sarà svincolata dopo tre mesi alla scadenza
[...]
936/2024 r.g.a.c. Pag. 11 convenzionale con autorizzazione del responsabile del procedimento dopo
l'avvenuta restituzione dei locali e dei beni dati in uso. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza convenzionale”.
Delle rilevate contraddizioni è consapevole sicuramente la compagnia assicurativa che, infatti, non eccepisce, expressis verbis, l'inoperatività della polizza giacché rilasciata esclusivamente a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e deduce, in merito alla richiesta di riconoscimento del parziale svincolo della garanzia ex art. 103 del codice dei contratti pubblici, che “la polizza, destinata a garantire le obbligazioni di cui al contratto di concessione, prevedeva e prevede un massimale il cui importo, per volontà dell'Amministrazione, risulta parametrato al 10% della somma degli investimenti previsti per le lavorazioni sull'immobile (per €
124.366,90) e del canone annuo dovuto moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione (€ 257.040,00) – cfr. art. 12 doc. 3; • che, dunque, il massimale, per l'importo di € 12.436,60 (pari al 10% dell'importo previsto di €
124.366,90 ed al 32,61% del massimale stesso), era destinato a garantire le lavorazioni di cui al contratto di concessione;
• che le citate lavorazioni sono state interamente eseguite e collaudate (cfr. doc.ti 4 e 5 e doc. 9 a pagg. 2 e 3), con piena accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione, come comprovato dal fatto che la struttura denominata “San Antonio” è pacificamente entrata in funzione dal 02.09.2019 (cfr. ancora doc. 9 all'inizio di pag. 3) sicché la garanzia prestata da deve ritenersi svincolata – per legge ed in forza del CP_2
regolamento contrattuale - nella misura del citato 32,61% corrispondente alle lavorazioni interamente eseguite (ovvero per l'importo, arrotondato, di € €
12.437,78) risultando, così, operativa soltanto per il minor importo di € 25.703,22
(€ 38.141,00 – 12.437,78), limite – pertanto - massimo di esposizione cui sarebbe tenuta , qualora respinte tutte le prioritarie eccezioni”. CP_2
La tesi sostenuta dall'attrice, dunque, secondo cui sarebbe stata garantita solamente la corretta esecuzione delle opere non può essere condivisa.
Lo impedisce tanto la causa perseguita mediante la stipulazione (trattandosi di polizza fideiussoria rilasciata in relazione ad un contratto pubblico dal contenuto
936/2024 r.g.a.c. Pag. 12 misto, espressamente richiamata – quale presupposto della stipulazione – nel contratto poi concluso tra l'ente e la cooperativa) quanto il dato letterale della polizza nella misura in cui, all'art. 1 dedicato all'oggetto del contratto, è espressamente previsto che “il Garante si impegna nei confronti della stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste in contratto”.
Siffatta previsione, tenuto conto della natura della polizza, dell'intenzione dei contraenti, del contenuto del successivo contratto concluso tra l'ente e la cooperativa, deve necessariamente essere interpretata nel senso che l'oggetto della garanzia riguardi anche il pagamento dei canoni di locazione del bene concesso in uso all'attrice e, in generale, tutte le obbligazioni assunte dalla cooperativa con il contratto pubblico stipulato con l'ente.
Per tale ragione, l'art. 2 del contratto di garanzia recante la disciplina della durata non può che essere riferito alla sola obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e non anche all'ulteriore prestazione assunta dalla cooperativa concernente il pagamento dei canoni di locazione (e alle altre prestazioni comunque contratte).
Ne discende, in applicazione della predetta previsione contrattuale nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del codice dei contratti pubblici
(richiamato anche dalla polizza laddove, sempre all'art. 2, è previsto che “la garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art.
30, comma 2, della legge 11/2/94 n. 109” che disciplinava, precisamente al comma
2-ter, lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria, nonché in appendice laddove si precisa che “la presente polizza fideiussoria viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 CODICE DEGLI
APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE;
i richiami contenuti nello schema tipo 1.2. di cui al DM 123 del 12/03/2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Dlgs. 50/2016 che hanno sostituito ed abrogato il d.lgs. 163/2006 e la legge 109/94”), che la garanzia deve ritenersi svincolata rispetto alla somma garantita riferibile
936/2024 r.g.a.c. Pag. 13 all'esecuzione dei lavori, trattandosi di prestazione interamente eseguita dalla cooperativa come risulta dall'emissione del certificato di collaudo finale dei lavori
(di cui il Comune dà atto nella nota del 9.05.2019, depositata sia dalla cooperativa che dalla compagnia di assicurazioni, nella quale il riferisce che “in data CP_1
15.01.2019 è stata acquisita al protocollo n. 298 la comunicazione di fine lavori e il relativo collaudo finale”; nonché nella determina dirigenziale di risoluzione del
29.11.2023).
Deve, inoltre, escludersi che la compagnia possa essere chiamata a rispondere delle ulteriori opere commissionate, estranee all'oggetto del contratto di garanzia, non potendo la stessa essere vincolata a pattuizioni ulteriori concluse dall'ente pubblico senza esservi coinvolta.
Si fa riferimento, in particolare, alle ulteriori lavorazioni descritte nella D.G.C. n.
122/2021, richiamata nella D.D. di risoluzione del 29.11.2023, correlate all'utilizzo di locali espressamente non comprese nell'originaria concessione cauzionata dalla polizza in questione e che sembrerebbero essersi rese necessarie all'esito di una precisa richiesta della e di successive Controparte_8 trattative intercorse tra l'Ente comunale e la (cfr. determina di Parte_3
risoluzione, doc. n. 9 prodotto dalla . Parte_6
Pertanto, la garanzia prestata da deve ritenersi svincolata – per legge CP_2
ed in forza del regolamento contrattuale - nella misura del corrispondente alle lavorazioni interamente eseguite (ovvero per l'importo, arrotondato, di €
12.437,00) risultando, così, operativa soltanto per il minor importo di €
25.704,00 (€ 38.141,00 – 12.437,00).
§3. L'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla nei Controparte_2
confronti del rispetto all'operatività della polizza. Controparte_1
§3.1. L'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1956 co.
1 cod. civ
La compagnia ha eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria dovendo trovare applicazione l'art. 1956 co. 1 giacché il facendo aggravare CP_1
936/2024 r.g.a.c. Pag. 14 l'inadempimento della cooperativa, avrebbe aggravato la posizione del garante senza chiederne la preventiva autorizzazione.
La tesi non può essere condivisa.
Come noto, l'art. 1956 co. 1 stabilisce che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Questa speciale causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria è disposta, dunque, al ricorrere di una violazione del principio generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art. 1375), corollario, altresì, del più generale principio di cui all'art. 1461 cod. civ.
Presupposto sostanziale è comunque il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore che dia luogo ad una maggiore difficoltà nella prospettiva della surrogazione o del regresso del fideiussore. Invero, il fideiussore che invochi l'applicazione dell'art. 1956 ha l'onere di provare, ai sensi dell' art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (il che non
è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito C. 34685/2022); con l'avvertenza che è irrilevante la mera sopravvenuta consapevolezza della precarietà di dette condizioni, quando detta precarietà sia in realtà preesistente al rilascio della fideiussione.
Trattasi di interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il
936/2024 r.g.a.c. Pag. 15 fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/11/2022, n. 34685)
Pertanto, la mancata prova nei termini anzidetti – non essendo provato un peggioramento delle condizioni economiche della Cooperativa – non può che determinare il rigetto dell'eccezione.
§3.2. L'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione degli artt. 1175 e
1375 cod. civ.
Deve escludersi, altresì, che l'estinzione della garanzia possa essere pronunciata per violazione dei canoni generali di correttezza e di buona fede, come preteso dalla convenuta, aggirandosi evidentemente in questo modo il disposto dell'art. 1956 cod. civ. che condiziona al ricorrere di determinati presupposti l'estinzione della garanzia. Tutt'al più il garante potrebbe, in relazione ai comportamenti scorretti del garantito, chiedere il ristoro dei danni subiti nella misura in cui agli stessi debba causalmente ricondursi la mancata soddisfazione del proprio credito nei confronti del contraente.
§3.3. La sopravvenuta parziale estinzione della garanzia per inosservanza da parte del comune beneficiario del termine di decadenza di cui all'art. 1957, primo comma, c.c.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
La fattispecie in esame deve essere ricondotta alla cosiddetta “assicurazione fideiussoria” che è strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo e costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Tale polizza ha natura di “contratto autonomo di garanzia”, dal momento che da una serie di previsioni deve escludersi che sussista l'elemento di accessorietà tipico del contratto di fidejussione.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 16 In proposito, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma
o accessoria” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27619)
In particolare, in tema di appalti pubblici, la Cassazione ha ritenuto che vada qualificato come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione l'atto caratterizzato dalla rinuncia alla previa escussione del debitore e dall'espresso impegno a pagare a semplice richiesta e senza riserva alcuna, in quanto nelle disposizioni che regolano l'appalto pubblico, la cauzione prestata dall'appaltatore ha natura di garanzia reale generica finalizzata ad assistere le ragioni di credito che sorgono dal contratto a favore dell'amministrazione committente e la polizza fideiussoria che la sostituisce ne condivide la funzione (cfr. Cassazione civile , sez.
I , 28/10/2010 , n. 22107).
La giurisprudenza più recente, alla quale la scrivente ritiene di aderire, ha precisato che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. n. 18005/2025; Cass. civ. 2762/2015); ciò salvo che la disposizione dell'art. 1957 sia espressamente richiamata dai contraenti (Cass. civ. n. 3964/1999).
Peralto, la giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di assicurazione fideiussoria
(o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), che è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, restano applicabili le
936/2024 r.g.a.c. Pag. 17 norme contenenti la disciplina tipica della fideiussione solo se non derogate dalle parti, ove queste abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta”, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina comporta l'applicabilità di quella del deposito cauzionale, con la conseguente esclusione, in particolare, dell'invocabilità di tipiche eccezioni fideiussorie, ivi compresa quella di cui all'art. 1957 (Cass. 2742/2002; Cass.
6499/1990).
Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 1957 nella misura in cui nella polizza è previsto che “il garante pagherà l'importo dovuto al contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante” restando salve “le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla
Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute”, oltre alla rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (art. 4 della polizza); mentre non vi è una pattuizione espressa che richiami l'applicazione del primo comma della norma in commento.
§3.4. Oggetto e limiti della garanzia, esistenza di un inadempimento imputabile alla contraente, esistenza di danni a carico dell'amministrazione.
Con riferimento all'oggetto e ai limiti della garanzia si rimanda a quanto già ampiamente illustrato, dovendosi respingere le ulteriori argomentazioni avanzate dalla Compagnia.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che la garanzia abbia ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalla cooperativa (tra cui, come chiarito, rientra sicuramente il pagamento del canone di locazione ed, altresì, quello delle utenze trattandosi di obbligazione, comunque, a carico della cooperativa così come indicato all'art. 3 del contratto) per cui il solo dato oggettivo dell'inadempimento giustifica la richiesta di pagamento a prima richiesta formulata dall'ente, essendo rimandata ad un momento successivo ogni eventuale pretesa in merito alle somme corrisposte poi rivelatesi non dovute, venendo altrimenti vanificata ogni funzione della clausola che impone al garante il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 18 Parimenti deve rigettarsi la pretesa secondo cui l'escussione della garanzia sarebbe subordinata alla dimostrazione da parte dell'ente di aver subito dei danni che, oltre a porsi in contrasto con l'obbligo di pagamento a prima richiesta, risulta contraria alla causa propria della garanzia tipica dei contratti pubblici atteso che l'art. 103 co. 1 cod. contratti espressamente prevede che “la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse”.
Ne discende che la previsione contrattuale secondo cui “il garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa patiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto” debba essere intesa nel senso che la garanzia copre l'intero pregiudizio conseguente all'inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sia che esso sia giuridicamente riconducibile alla nozione propria di danno sia che esso coincida con la mancata esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
Il dato letterale della pattuizione del resto si spiega in ragione della contraddizione rilevata in premessa e cioè dell'utilizzo di un modulo generalmente usato per contratti di appalto di lavori pubblici puri in cui la prestazione dell'appaltatore si risolve in un facere e non – come nel caso in esame – in cui essa si sostanzia anche in una prestazione di dare consistente nel pagamento dei canoni e delle utenze rispetto alla quale chiaramente il pregiudizio coincide con la mancata ricezione della prestazione (e salva l'eventuale prova di un danno ulteriore).
D'altronde l'espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 103 del codice dei contratti pubblici nell'appendice di polizza depone, definitivamente, per la conclusione appena illustrata.
§3.5. L'intervenuto parziale svincolo automatico della garanzia ex art. 103
d.lgs. 50/2016 per la quota del 32,61% dell'iniziale importo garantito.
L'eccezione in parola va, invece, condivisa per le ragioni già ampiamente illustrate cui si rimanda.
§4. La posizione dei terzi chiamati.
936/2024 r.g.a.c. Pag. 19 I terzi sono stati chiamati in causa dalla compagnia assicuratrice in forza dell'atto di coobbligazione con cui gli stessi hanno assunto, in riferimento alla polizza principale, gli obblighi e gli oneri incombenti sul contraente e fino alla concorrenza della medesima somma di € 38.141,00, obbligandosi a tenere indenne la
[...] da ogni pagamento eventualmente erogato per effetto della polizza. CP_2
Per quanto riguarda le considerazioni svolte dai terzi in ordine all'operatività della polizza principale, di analogo tenore di quelle già formulate dall'attrice e dalla convenuta compagnia, si rimanda a quanto già evidenziato.
Rispetto alle ulteriori questioni riferite direttamente al contratto di coobbligazione si illustra quanto segue.
§4.1. In primo luogo, va disattesa la tesi secondo cui i terzi andrebbero considerati consumatori con conseguente applicazione della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie.
Come noto, al fine di stabilire se il fideiussore – rectius garante – sia o meno consumatore, occorre valutare le condizioni personali del garante e non del garantito (Cass. 2020 n. 8662). In particolare, il contratto di fideiussione, sebbene qualificabile come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, si presenta, dal punto di vista soggettivo, come un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. Pertanto, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale.
Ciò posto, si rileva, ulteriormente, che la nozione di consumatore ha un carattere oggettivo e va valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione).
Pertanto nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente, ha un
“collegamento funzionale” con il soggetto garantito – perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale – il codice del consumo non è applicabile;
di contro, è sempre soggetta alla tutela consumieristica, chiunque sia il debitore
936/2024 r.g.a.c. Pag. 20 principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa (arg. Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12286).
Orbene, nel caso in esame non può professarsi la qualità di consumatori dei terzi garanti considerando la posizione dagli stessi rivestita nella cooperativa (la sig.ra era Presidente del Consiglio d'Amministrazione, oltre che consigliera CP_5 della Cooperativa contraente;
il sig. era Vicepresidente del Consiglio CP_4
d'Amministrazione, oltre che consigliere;
il sig. era procuratore speciale ed in CP_3 tale qualità ha sottoscritto anche la polizza e la concessione per cui è causa), oltre all'assenza di motivi personali ulteriori che avrebbero sorretto la stipulazione del contratto di coobligazione.
Al mancato riconoscimento della qualità di consumatori dei terzi discende la reiezione della tesi difensiva circa l'applicabilità della disciplina consumeristica in tema di clausole vessatorie.
§4.2. La garanzia in commento, pertanto, alla luce del regolamento contrattuale, che prevede il pagamento a semplice richiesta della compagnia assicurativa e senza alcuna eccezione comprese quelle di cui all'art. 1952 e con espressa rinuncia ai diritti di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., assume carattere autonomo non essendo qualificabile quale fideiussione tipica in mancanza dell'elemento caratterizzante dell'accessorietà.
Ciò posto, dunque, vanno respinte le eccezioni formulate dai terzi volte a ritenere operanti, a loro vantaggio, le disposizioni richiamate validamente derogate dal contratto concluso.
§4.3. In ragione della riduzione della domanda della compagnia assicurativa al solo accertamento dell'esistenza del suo diritto di rivalsa nei confronti della debitrice principale e dei terzi (e non anche della loro condanna, per la mancata tempestiva proposizione da parte del comune di una domanda di condanna nei confronti della compagnia) risulta superfluo l'esame dell'eccezione in ordine alla possibilità per la compagnia di agire nei loro confronti prima di aver a sua volta pagato al
936/2024 r.g.a.c. Pag. 21 creditore garantito, mentre si rimanda alle considerazioni già svolte in premessa in ordine all'ammissibilità della domanda ex art. 100 cod. proc. civ.
§5. Il comando giudiziale.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono va accertato il diritto del
[...]
ad escutere la polizza fideiussoria nei limiti della somma di € 25.703,22, CP_1
risultando l'ulteriore somma di € 12.437,78, svincolata in ragione delle opere interamente eseguite.
Considerata la soccombenza totale della cooperativa attrice nonché la reiezione di tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla in ordine Controparte_2 all'operatività della polizza, entrambe le parti vanno condannate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal , liquidate come Controparte_1 da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta dall'ente e del carattere documentale della controversia.
Valutata, invece, la natura della domanda avanzata dalla nei confronti CP_2
della e dei terzi – limitata al solo accertamento dell'esistenza del Parte_2 diritto di rivalsa – nemmeno contestato dalla prima, si ritengono sussistere giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra
[...]
e la attrice, mentre la compensazione è limitata nella CP_2 Parte_2 misura del 50% rispetto alla posizione dei terzi chiamati considerato il rigetto di tutte le questioni da questi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta il diritto del all'escussione della polizza Controparte_1 fideiussoria n. 2017/50/2448073 rilasciata da nei limiti Controparte_2
della somma garantita di € 25.704,00;
2) Accerta il diritto di rivalsa della nei Parte_7
confronti della Parte_2
quale contraente della polizza fideiussoria n. 2017/50/2448073, in
[...]
936/2024 r.g.a.c. Pag. 22 relazione alle somme eventualmente corrisposte nei confronti del garantito
Comune in escussione della polizza;
CP_1
3) Accerta il diritto di rivalsa della nei Parte_7
confronti dei terzi , , , in virtù del CP_3 CP_4 CP_5 contratto di coobbligazione stipulato tra le parti, in relazione alle somme eventualmente corrisposte nei confronti del in Controparte_1
escussione della polizza principale;
4) Condanna la Parte_2
e la in solido tra loro, al pagamento Parte_7 delle spese di lite in favore del che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 3.809,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Potenza, il 03/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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