CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3139/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160012950468000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044093003000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044093003000 IMU 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044093003000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092819608000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061726434000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061726434000 IMU 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230032391280000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230032391280000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140038642261000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000067620000 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000065473000 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000064743000 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000061444000 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000067495000 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000062128000 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620160012950468000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620180044093003000 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620180044093003000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620180044093003000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620200092819608000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620220061726434000 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620220061726434000 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620230032391280000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620230032391280000 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620140038642261000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3106/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede che venga accolta l'istanza di sospensione per sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Comune di Carini chiede il rigetto dell'istanza di sospensione per carenza dei requisiti di legge.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente impugnava una serie di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e, da ultimo, l'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202500003979001, notificato il 3 giugno 2025.
Egli deduceva:
violazione dell'art. 51, comma 3-bis, D.lgs. 159/2011 e dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, stante la sopravvenuta confisca definitiva dei beni immobili cui si riferiscono i tributi richiesti;
irregolarità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari ex art. 2948 c.c., nonché prescrizione dei relativi interessi e sanzioni;
decadenza dell'attività accertativa e della successiva riscossione coattiva, ai sensi dei commi 161 e 163 dell'art. 1 della L. 296/2006.
Il Comune di Carini e l'Agenzia delle Entrate–Riscossione si costituivano contestando integralmente il ricorso.
All'esito dell'udienza del 9.12.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 47 ovvero dell'art. 47 ter del d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo il ricorso palesemente fondato, la causa va decisa ai sensi dell'art. 47 ter del d.lgs. 546/1992.
La controversia riguarda immobili sottoposti a sequestro di prevenzione nel 2008 e successivamente confiscati in via definitiva, ex D.lgs. 159/2011, come confermato dalla Corte di cassazione, Sez. II penale, sent. n. 43169 del 27.11.2024.
L'art. 51, comma 3-bis, D.lgs. 159/2011, per quanto qui rileva, stabilisce che «durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi».
La norma, come chiarito dalla Cass. civ., Sez. V, n. 22216/2015, ha effetto non già di esenzione, ma di sospensione permanente fino all'assegnazione o destinazione del bene, con l'ulteriore conseguenza che la consumata confisca definitiva estingue stabilmente la soggettività passiva del contribuente per i tributi basati sulla proprietà o sul possesso.
Sul punto la giurisprudenza della cassazione è costante:
Cass. civ., Sez. V, n. 8057/2021: ribadisce che il sequestro non fa venir meno la titolarità del bene, ma la confisca sì, eliminando definitivamente il presupposto impositivo.
Cass. civ., Sez. V, n. 31783/2021: conferma che la perdita della titolarità con la confisca fa venire meno l'obbligo di corrispondere IMU/ICI/TASI sin dal sequestro.
CGT Roma n. 13772/2023: ha annullato avvisi IMU notificati durante il sequestro e successivamente ricadenti in confisca definitiva.
Cass. pen. SS.UU. n. 4880/2021: la confisca ha effetto “ex tunc”, incidendo retroattivamente sulla titolarità del bene.
Cass. civ., Sez. V, n. 1898/2024: conferma che la sospensione dell'obbligazione tributaria permane fino alla destinazione del bene confiscato.
Pertanto, poiché la confisca è definitiva, il ricorrente non era soggetto passivo IMU/ICI/TASI dal 2008 in poi, essendo venuto meno il presupposto impositivo.
Questo motivo è assorbente.
Dalla documentazione depositata emerge incontrovertibilmente che:
gli immobili di proprietà o riconducibili al ricorrente sono stati sottoposti a sequestro nel 2008; il sequestro è stato confermato e convertito in confisca definitiva, come da provvedimento della Corte di Cassazione n. 43169/2024, depositato il 27.11.2024, con effetto retroattivo sin dal decreto originario del
2008.
La disciplina applicabile è quella di cui all'art. 51, comma 3-bis, del D.lgs. 159/2011, secondo cui:
«Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi».
La norma ha portata chiara e precettiva, e determina:
la non debenza del tributo da parte del proprietario del bene sottoposto a sequestro/confisca, stante l'inesigibilità della prestazione tributaria;
la traslazione soggettiva dell'obbligazione impositiva in caso di confisca definitiva, poiché l'effetto retroattivo della pronuncia determina che i beni devono considerarsi di proprietà dello Stato sin dal momento del sequestro.
È dunque evidente che il ricorrente non possa essere ritenuto soggetto passivo IMU, ICI o TASI per immobili che, giuridicamente, non erano più nella sua disponibilità né nella sua titolarità effettiva.
Pertanto, poiché la confisca è definitiva, con riferimento al periodo che qui viene in considerazione, il ricorrente non era soggetto passivo IMU/ICI/TASI, essendo venuto meno il presupposto impositivo.
Chiarissima e da richiamare, al riguardo, oltre la giurisprudenza già segnalata, anche Cass. civ., Sez. VI –
T., 10 febbraio 2022, n. 4348.
Questo motivo è assorbente.
Dunque, assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, stante le ragioni della decisione, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati e compensa tra le parti le spese di lite.
Palermo, 9 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3139/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160012950468000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044093003000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044093003000 IMU 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044093003000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092819608000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061726434000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061726434000 IMU 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230032391280000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230032391280000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140038642261000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000067620000 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000065473000 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000064743000 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000061444000 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89624999000067495000 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89623999000062128000 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620160012950468000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620180044093003000 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620180044093003000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620180044093003000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620200092819608000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620220061726434000 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620220061726434000 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620230032391280000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620230032391280000 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RIF CART 29620140038642261000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3106/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede che venga accolta l'istanza di sospensione per sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Comune di Carini chiede il rigetto dell'istanza di sospensione per carenza dei requisiti di legge.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente impugnava una serie di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e, da ultimo, l'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202500003979001, notificato il 3 giugno 2025.
Egli deduceva:
violazione dell'art. 51, comma 3-bis, D.lgs. 159/2011 e dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, stante la sopravvenuta confisca definitiva dei beni immobili cui si riferiscono i tributi richiesti;
irregolarità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari ex art. 2948 c.c., nonché prescrizione dei relativi interessi e sanzioni;
decadenza dell'attività accertativa e della successiva riscossione coattiva, ai sensi dei commi 161 e 163 dell'art. 1 della L. 296/2006.
Il Comune di Carini e l'Agenzia delle Entrate–Riscossione si costituivano contestando integralmente il ricorso.
All'esito dell'udienza del 9.12.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 47 ovvero dell'art. 47 ter del d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo il ricorso palesemente fondato, la causa va decisa ai sensi dell'art. 47 ter del d.lgs. 546/1992.
La controversia riguarda immobili sottoposti a sequestro di prevenzione nel 2008 e successivamente confiscati in via definitiva, ex D.lgs. 159/2011, come confermato dalla Corte di cassazione, Sez. II penale, sent. n. 43169 del 27.11.2024.
L'art. 51, comma 3-bis, D.lgs. 159/2011, per quanto qui rileva, stabilisce che «durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi».
La norma, come chiarito dalla Cass. civ., Sez. V, n. 22216/2015, ha effetto non già di esenzione, ma di sospensione permanente fino all'assegnazione o destinazione del bene, con l'ulteriore conseguenza che la consumata confisca definitiva estingue stabilmente la soggettività passiva del contribuente per i tributi basati sulla proprietà o sul possesso.
Sul punto la giurisprudenza della cassazione è costante:
Cass. civ., Sez. V, n. 8057/2021: ribadisce che il sequestro non fa venir meno la titolarità del bene, ma la confisca sì, eliminando definitivamente il presupposto impositivo.
Cass. civ., Sez. V, n. 31783/2021: conferma che la perdita della titolarità con la confisca fa venire meno l'obbligo di corrispondere IMU/ICI/TASI sin dal sequestro.
CGT Roma n. 13772/2023: ha annullato avvisi IMU notificati durante il sequestro e successivamente ricadenti in confisca definitiva.
Cass. pen. SS.UU. n. 4880/2021: la confisca ha effetto “ex tunc”, incidendo retroattivamente sulla titolarità del bene.
Cass. civ., Sez. V, n. 1898/2024: conferma che la sospensione dell'obbligazione tributaria permane fino alla destinazione del bene confiscato.
Pertanto, poiché la confisca è definitiva, il ricorrente non era soggetto passivo IMU/ICI/TASI dal 2008 in poi, essendo venuto meno il presupposto impositivo.
Questo motivo è assorbente.
Dalla documentazione depositata emerge incontrovertibilmente che:
gli immobili di proprietà o riconducibili al ricorrente sono stati sottoposti a sequestro nel 2008; il sequestro è stato confermato e convertito in confisca definitiva, come da provvedimento della Corte di Cassazione n. 43169/2024, depositato il 27.11.2024, con effetto retroattivo sin dal decreto originario del
2008.
La disciplina applicabile è quella di cui all'art. 51, comma 3-bis, del D.lgs. 159/2011, secondo cui:
«Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi».
La norma ha portata chiara e precettiva, e determina:
la non debenza del tributo da parte del proprietario del bene sottoposto a sequestro/confisca, stante l'inesigibilità della prestazione tributaria;
la traslazione soggettiva dell'obbligazione impositiva in caso di confisca definitiva, poiché l'effetto retroattivo della pronuncia determina che i beni devono considerarsi di proprietà dello Stato sin dal momento del sequestro.
È dunque evidente che il ricorrente non possa essere ritenuto soggetto passivo IMU, ICI o TASI per immobili che, giuridicamente, non erano più nella sua disponibilità né nella sua titolarità effettiva.
Pertanto, poiché la confisca è definitiva, con riferimento al periodo che qui viene in considerazione, il ricorrente non era soggetto passivo IMU/ICI/TASI, essendo venuto meno il presupposto impositivo.
Chiarissima e da richiamare, al riguardo, oltre la giurisprudenza già segnalata, anche Cass. civ., Sez. VI –
T., 10 febbraio 2022, n. 4348.
Questo motivo è assorbente.
Dunque, assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, stante le ragioni della decisione, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati e compensa tra le parti le spese di lite.
Palermo, 9 dicembre 2025
Il Presidente