Art. 2. (Modalita' di redazione del piano) 1. Per l'attuazione della presente legge e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della commissione.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.
3. Lo svolgimento dell'attivita' della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovra' attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose, da' priorita' al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.
5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.
6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entita' del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare.
Esse devono altresi' documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico- religioso o con una meta religiosa tradizionale.
7. Qualora gli interventi per i quali e' richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.
8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.
9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Il comune puo' trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta e' presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che e' approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
12. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all' articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , che viene all'uopo integrato di quindici unita', di cui due dirigenti, secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.
13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attivita'.
14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica):
"Art. 5 (Ufficio del programma per Roma Capitale).
- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma Capitale.
2. L'ufficio del programma per Roma Capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio del Ministri.
3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza.
4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all' art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.
3. Lo svolgimento dell'attivita' della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovra' attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose, da' priorita' al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.
5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.
6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entita' del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare.
Esse devono altresi' documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico- religioso o con una meta religiosa tradizionale.
7. Qualora gli interventi per i quali e' richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.
8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.
9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Il comune puo' trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta e' presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che e' approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
12. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all' articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , che viene all'uopo integrato di quindici unita', di cui due dirigenti, secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.
13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attivita'.
14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica):
"Art. 5 (Ufficio del programma per Roma Capitale).
- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma Capitale.
2. L'ufficio del programma per Roma Capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio del Ministri.
3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza.
4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all' art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".