Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.20/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20/2022 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza n. 275/2021
pubblicata dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica in data 9.07.2021, a conclusione del giudizio n. 1098/2014 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
, c.f. – P.VA , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettVAmente domiciliato in Venafro, v. Publio Ovidio n. 49 presso lo studio dell'avv. Elena Bianchi che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
e
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso, v. Insorti
d'Ungheria n. 74 ope legis domicilia
-APPELLATA -
e
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Spaziano per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, come disposto con decreto del
16.05.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20.06.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO
Con atto di citazione del 2.09.2014, il proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 470/2013 emesso dal Tribunale di Isernia in favore della società con cui CP_2
si intimava all'Ente comunale di pagare la somma di € 15.004,00.
L'ingiunzione di pagamento rivolta nei confronti del riguardava il corrispettivo per il Pt_1
servizio di sgombero della neve dalla viabilità del territorio comunale prestato dalla CP_2
in occasione delle precipitazioni nevose del febbraio 2012, in attuazione del decreto del Presidente
della n. 22 del 3 febbraio 2012. CP_1 CP_1
Per quel che rileva in questa sede, tra i motivi di opposizione, il eccepVA la carenza di Pt_1
legittimazione passVA rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, risultando la unico ente obbligato per gli oneri inerenti alle attività connesse allo stato di CP_1
emergenza, gravando tali spese sul bilancio regionale in forza dell'art. 4 del citato decreto;
pertanto l'opponente, insistendo per la revoca del titolo opposto, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la affinchè fosse condannata a tenere indenne il da qualsivoglia conseguenza CP_1 Pt_1
pregiudizievole derVAnte dall'accoglimento delle istanze della società ricorrente o, in via gradata, a rimborsare l'Ente comunale delle somme eventualmente ritenute da pagare alla ditta opposta.
Si costituVA la deducendo l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il CP_2
rigetto; si costituVA in giudizio altresì la sostenendo la inammissibilità della chiamata CP_1
in causa per aver il ampliato illegittimamente il petitum della causa sulla base di un proprio Pt_1
asserito credito, sostenendo, inoltre, l'assenza di una connessione tale da giustificare la chiamata,
trattandosi di una obbligazione di tipo contrattuale per cui la non potesse ritenersi in alcun CP_1
modo legittimata passVAmente, di talchè chiedeva rigettarsi le domande dell'opponente nei propri confronti.
Respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa venVA trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, nei quali l'Avvocatura distrettuale,
per conto della eccepVA il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, risultando il ruolo CP_1
della limitato, così come richiesto dal Comune stesso chiamante in causa, al mancato CP_1
finanziamento, venendo in rilievo allora la questione sulla formazione, conclusione ed esecuzione dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni.
Con la sentenza n. 275/2021 qui impugnata, il Tribunale di Isernia, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, accoglieva parzialmente l'opposizione riconoscendo alla ditta il minor importo di CP_2
€ 9.665,80 al lordo delle ritenute di legge;
dichiarava, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza della chiamata in causa della condannando il al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 Pt_1
dell'Ente regionale.
Con citazione notificata il 18.01.2022, il ha spiegato gravame avverso la Parte_1
suddetta sentenza, ponendo a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: 1) errata disamina della fondatezza ed ammissibilità della chiamata in causa del terzo spiegata dal 2) erronea Pt_1
e/o omessa valutazione dei documenti versati in atti a sostegno della validità della domanda di manleva;
3) illegittimità/invalidità della condanna alle spese di giudizio dell'ente comunale.
Si è costituita la con comparsa del 22.07.2022 reiterando l'eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione, e insistendo sulla inammissibilità della chiamata in causa di essa deducente e sul difetto di legittimazione passVA.
Si è costituita altresì la società rilevando che dalle censure mosse dal appellante CP_2 Pt_1
si ricavasse un difetto di interesse a contraddire da parte della società, domandando il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale di rito va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore dell' CP_3
sollevata in prime cure dalla non delibata dal Tribunale e riproposta in appello ex CP_1
art. 346 c.p.c.
L'eccipiente ritiene che la chiamata in giudizio dell' sarebbe avvenuta in virtù di una CP_4
presunta mancata attuazione di un'azione amministratVA, che, come tale, deve ritenersi afferente alla sfera dell'azione amministratVA ovvero all'esecuzione di rapporti contrattuali /accordi etc. tra pubbliche Amministrazioni. Di qui, il presunto difetto di giurisdizione.
La tesi non coglie nel segno.
Sul punto, va osservato che vertendo il giudizio de quo sulla ammissibilità della domanda di garanzia formulata nei confronti di un'Amministrazione dello Stato in virtù di una richiesta di pagamento di corrispettivo per servizi svolti, è possibile lo svolgimento del sindacato da parte del giudice ordinario. E ciò in conformità all'orientamento tradizionale più volte espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui, in controversie del tipo di quella oggetto di questo giudizio, la situazione giuridica fatta valere in causa si configura come posizione di diritto soggettivo, giacchè correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cas. SS.UU.
sentenza n. 29178/2020). Com'è noto, infatti, spetta non al giudice amministrativo, ma a quello ordinario la giurisdizione sulle controversie intercorrenti fra soggetti prVAti e soggetti pubblici che agiscono iure prVAtorum e concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derVAnti dall'esercizio di contratti atteso che dette controversie, pur facendo riferimento a lamentate inadempienze di soggetti pubblici, coinvolgono esclusVAmente posizioni di diritto soggettivo collegate a rapporti di tipo paritetico, senza possibilità
di alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, e ciò a prescindere dall'adozione di atti amministrativi (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 10413/2017).
Nel merito, propriamente, i primi due motivi di gravame anzi ritrascritti, vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
Di vero il primo giudice, nel rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Parte_1
nei confronti della ha trascurato il contenuto precettivo del decreto del Presidente CP_1
della n. 22 del 3 febbraio 2012. CP_1
Con tale decreto la dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio regionale CP_1
fino al 12.02.2012 in occasione delle precipitazioni nevose del febbraio 2012, aveva autorizzato i sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al ripristino della situazione di normalità.
All'art. 4 del decreto era previsto che gli oneri derVAnti dall'attuazione delle iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza sarebbero stati a carico del bilancio regionale.
Ciò posto, è dato incontestato che il , in attuazione del suddetto decreto, Parte_1
ha incaricato la ditta che le ha svolte, delle attività di sgombero della neve dalla viabilità CP_2
del territorio comunale;
mentre la è rimasta ingiustificatamente inadempiente CP_1
all'obbligo assunto di stanziare le somme necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza di cui al decreto n. 22/'12.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la è tenuta a tenere indenne il CP_1 [...]
delle somme versate, nelle more del giudizio, alla società pari Parte_1 CP_2 complessVAmente, tra sorte capitale e spese legali, ad € 16.460,00, come precisato dall'Amministrazione comunale in sede di comparsa conclusionale, e dalla Società non contestato.
In difetto di espressa domanda, non competono gli interessi legali;
e trattandosi di obbligazione pecuniaria non spetta il danno da svalutazione, in mancanza di prova ai sensi dell'art. 1224, co.2, c.c.
La soluzione adottata comporta, in ulteriore riforma della sentenza di primo grado, la condanna della parte appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche, per il primo grado, e per il secondo in base al D.M. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttVA, istruttoria e decisionale, per il primo grado;
e per fasi di studio, introduttVA, di trattazione e decisionale, per il secondo grado, in causa di valore pari al decisum ( € 16.460,00).
Non si apprezza sostanziale soccombenza tra la e la società ragione per la CP_1 CP_2
quale tra dette parti le spese processuali si compensano integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitVAmente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 18.01.2022 dal
, in persona del nei confronti della in Parte_1 Parte_2 CP_1
persona del l.r.p.t. e della in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. Controparte_2
275/2021 pubblicata dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica in data 9.07.2021,
a conclusione del giudizio n. 1098/2014 R.G.A.C.C, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata ed accoglie la domanda di garanzia proposta dall'appellante, condannando la a versare al CP_1 [...]
l'importo di € 16.460,00; Parte_1
2) Condanna la a rimborsare all'avv. Elena Bianchi, dichiaratasi antistataria, CP_1
le spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 118,50 per esborsi ed in € 3.786,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il presente grado in € 382,50 per esborsi ed in € 4.356,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Compensa integralmente le spese processuali tra la e la società CP_1 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 23
gennaio 2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico