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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale affari contenziosi al numero 1752/2020 e vertente TRA Parte_1
[...]
(Avv. Maria Ileana Ficoroni) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Angelo Fiumara) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Giancarlo Gentile) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 273/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 273/20, ha respinto la domanda svolta da ei Parte_1 confronti del geom. il quale a sua volta aveva chiamato in giudizio Controparte_1 per essere manlevato la società - per ottenere la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti a cagione della negligenza professionale del convenuto e ha posto le spese di lite in capo alla parte attrice e in favore del convenuto, mentre ha condannato l pagamento, in favore di ., delle Controparte_1 Controparte_2 spese per la chiamata in causa. Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza, di cui ha chiesto la riforma, ed ha insistito nell'accoglimento della domanda e per l'effetto che il Geom. fosse CP_1 condannato al pagamento dei danni patiti e subiti dalla
[...] ari ad € 120.000,00; in ogni caso Parte_1 riformare la sentenza ed accogliere la domanda come formulata in atti, con spese di lite del doppio grado da distrarsi. si è costituito, ed ha chiesto “preliminarmente riunire al Controparte_1 presente giudizio di appello quello promosso da ed avente RG n. Controparte_1
2088/2020. Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza richiesta da parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto con condanna alle spese di lite sul punto. In via istruttoria ove ritenuto necessario ammettere la prova testi come articolata nelle memorie ex art. 183 6° c. n. 2 e 3 c.p.c. che qui si intende ribadita e trascritta. Nel merito dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare l'appello promosso dalla in quanto infondato in fatto e diritto. In accoglimento Pt_1 dell'appello incidentale condizionato riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 272/2020 dichiarando la mancanza di responsabilità del e CP_1 conseguentemente rigettare le richieste formulate dagli appellanti. In accoglimento dell'impugnazione promossa dal ichiarare l'illegittimità della sentenza del CP_1
Tribunale di Tivoli n. 273/2020 nella parte in cui dichiara l'invalidità della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c. e revocare la condanna alle spese di lite pari a euro 7.795,00 a carico del per i motivi sopradetti. Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari del giudizio”.
, costituitasi, ha domandato “in via principale e nel merito: Controparte_2 rigettare la impugnazione proposta dalla società
[...] perché inammissibile ed infondata Parte_1 in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 273/2020, pubblicata il 12 febbraio 2020; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di e di accoglimento della Parte_1 impugnazione del Geom. (R.G. 2088/2020), accertare e dichiarare Controparte_1 che è tenuta a rispondere, nei limiti del massimale contrattuale Controparte_2 sopra riportato di euro 50.000,00, detratto lo scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00. Con vittoria di spese e compensi di legge di entrambi i gradi di giudizio ”. Anche la parte appellata a proposto appello (R.G. 2088/2020) avverso CP_1 la stessa sentenza, di cui è stata disposta la riunione al primo giudizio introdotto, ed ha domandato “dichiarare l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 273/2020 nella parte in cui dichiara l'invalidità della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c. e revocare la condanna alle spese di lite pari a euro 7.795,00 a carico del per i motivi sopradetti. Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari del giudizio”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24.4.24 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. essendo stata rinviata a detta udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e con concessione delle note nelle quali le parti hanno potuto formulare le loro richieste e conclusioni. Il fatto è così narrato in atti (cfr. citazione, atti d'appello, sentenza). L'attrice aveva conferito al Geom. 'incarico di redigere il progetto, curare le CP_1 pratiche amministrative presso il Comune di Zagarolo e svolgere la direzione lavori per la costruzione di 3 unità immobiliari sul terreno in Zagarolo (RM) di proprietà della società committente. Successivamente, (l'attrice) aveva concordato di apportare una variante riducendo i villini a due e modificando l'ubicazione sull'area di sedime nonché ampliandone la cubatura. Il redigeva e richiedeva una variante in corso di CP_1 permesso a costruire non tenendo però conto della distanza di ml 10 con il fabbricato frontistante preesistente. Tale errore determinava un contenzioso con i proprietari dei fondi confinanti, e la cui risoluzione (per evitare di Persona_1 Controparte_3 dovere demolire il piano seminterrato già realizzato per spostare il fabbricato alla distanza regolamentare), era stata subordinata al rifacimento di una recinzione corrente lungo il confine tre i due fondi, oltre che alla stipula di un atto notarile di costituzione di servitù per ridotta distanza dal confine in favore del fabbricato in corso di costruzione e nel frattempo compravenduto, il tutto per una spesa totale di euro 40.000,00 (euro 38.357,00 per il muro ed euro 1.500.00 per la spesa dell'atto). Inoltre, iniziata la costruzione del secondo villino e collocata la recinzione di cantiere, anche i confinanti si erano lamentati che le opere provvisionali non erano CP_4 state collocate sulla linea di confine, ma all'interno della loro proprietà. Talché, poiché la linea di confine doveva essere spostata all'interno della sua proprietà (della proprietà dell'attrice), il fabbricato veniva a trovarsi a pochi centimetri dal confine, con grave deprezzamento;
peraltro pur avendo esperito vari tentativi non era riuscita a vendere su carta né il villino, né come edificabile il terreno, subendo così anche un ulteriore danno;
chiedeva il risarcimento per un totale complessivo di danno di euro 120.000,00. Costituite le parti, convenuto e chiamata in causa, espletata la ctu, seguiva la sentenza gravata. Il primo Giudice con la sentenza, alla cui integrale lettura si rimanda, ha rigettato la domanda poiché non era stata fornita la prova dei danni lamentati. Non era stata, infatti, provata la prima voce di danno di € 40.000,00 per la costruzione del muro e per le spese notarili, poiché la fattura emessa dalla ditta , Controparte_5 quale esecutore dell'opera, peraltro non quietanzata, non costituiva prova della effettiva realizzazione del muro. Né erano state provate le spese notarili in mancanza di alcuna produzione dell'avvenuto pagamento. Quanto al deprezzamento, non era stata data dall'attrice alcuna prova di perdita di valore, né ciò era apparso dalla ctu espletata. L'appellante ha censurato la sentenza con i seguenti motivi. Ha premesso che nel giudizio era emersa la negligenza del Geom. CP_1 nell'assolvimento del proprio incarico, come confermato dal ctu. Inoltre, era stato documentato di avere subito contestazioni da parte degli eredi dai confinanti e di avere dovuto raggiungere con gli stessi degli CP_3 CP_4 accordi e ciò era stato documentalmente dimostrato mediante la produzione degli atti, ovvero della convenzione stipulata, delle spese notarili per detta convenzione, della fattura della ditta che aveva costruito il muro. Né il Geom. né CP_1 CP_2 avevano contestato l'effettiva realizzazione del muro e la fattura della Ditta, ciò imponeva di ritenere come provati i fatti. Le considerazioni contenute in sentenza erano state rilevate d'ufficio. La parte appellata ha appellato, come detto, la sentenza, sia in via CP_1 incidentale, che in via principale. Incidentalmente, e condizionatamente laddove si potesse ritenere che la pronuncia del Tribunale contenesse un'affermazione di responsabilità, ha eccepito la nullità della sentenza per la totale carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità, oltre che l'illegittimità della pronuncia mancando alcuna responsabilità per il suo operato professionale, posto che l'eventuale danno lamentato era derivato dal fatto che la Società aveva iniziato i lavori prima del ritiro del titolo abilitativo, tenendolo peraltro all'oscuro di siffatta iniziativa e cedendo alle richieste della proprietà confinante senza accertarsi che il progetto era stato realizzato conformemente agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca. Inoltre, “venendo alle risultanze della perizia del CTU” secondo cui la norma sulle distanze sarebbe stata violata sia in fase di progettazione e sia di esecuzione, era evidente che il mancato rispetto delle distanze sarebbe stato corretto in fase di esecuzione dei lavori, con il picchettamento e con la conseguente ubicazione del fabbricato a distanza di legge. Sempre in via incidentale ha, poi, riproposto la stessa doglianza oggetto dell'appello principale, svolta avverso la pronuncia di declaratoria di invalidità della polizza assicurativa e della conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Ha in entrambi gli appelli asserito che in data 8.5.2013 aveva stipulato con un contratto di assicurazione per responsabilità civile e Controparte_6 che mai aveva precedentemente alla diffida del 16.4.14 era stato messo a conoscenza di contestazioni circa la correttezza del suo operato. La revoca del mandato non poteva essere indice di conoscenza delle censure mosse al suo operato, ben potendo il committente revocare in ogni momento l'incarico. Nessuna violazione dell'art. 1892 c.c. poteva essere ravvisata;
di conseguenza era illegittima la statuizione circa la condanna alle spese in favore della compagnia assicuratrice che doveva essere riformata. In ogni caso, anche a prescindere dal motivo suesposto, la condanna doveva essere posta esclusivamente a carico della parte attrice soccombente. Preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata x art. art. 342 c.p.c. è fondata. CP_1
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo la vicenda processuale – non indica in modo chiaro, sintetico e specifico le censure proposte;
contiene, infatti, con riguardo proprio alla ritenuta infondatezza della domanda per la mancanza di prova dei danni la formulazione di una censura estremamente generica che non scalfisce in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, che per ogni richiesta di danno ha rigettato motivando sul punto. La difesa dell'appellante infatti si è limitata, al fine di contrastare la mancanza di prova, ad evidenziare la documentazione depositata, ovvero la convenzione stipulata per le spese notarili e la fattura della Ditta e soprattutto ribadendo la non contestazione da parte dei convenuti. Nulla, poi, è stato specificatamente contestato con riguardo alla non provata perdita di valore, quanto al deprezzamento invocato. Del resto, pur volendo esaminare il merito del giudizio, l'impugnazione va comunque respinta. In atti (cfr. allegati all'atto di citazione fascicolo primo grado telematicamente allegato) sono stati depositati la fattura della del 23.3.2012 n. Parte_2
4/2012; la relazione di perizia estimativa del Geom. che nelle Persona_2 conclusioni ha ritenuto che la recinzione con i confinanti e il rogito CP_3 Per_1 notarile, avevano “portato a sostenere..un importo pari ad € 40.000,00” e che con riguardo al costruendo fabbricato B si sarebbe verificato un deprezzamento, il tutto per € 90.000,00; nonché l'atto di transazione e l'atto del 28.12.2012 di costituzione della servitù. Corretta e condivisibile è dunque la statuizione del Primo Giudice che ha ritenuto non provata la domanda dei danni, così come affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. 3293/2018 cit. in sentenza), in mancanza poi di alcuna prova dell'avvenuto pagamento degli importi asseritamente corrisposti, mancando in atti la
“disposizione di bonifico” o “il documentato pagamento” di cui ha riferito genericamente l'appellante (cfr. pag. 6 “alcuno dei convenuti ha contestato che la fattura sia stata effettivamente pagata, atteso che la stessa, in ogni caso, ha la quietanza di pagamento depositata con disposizione di bonifico dell'appellante in favore della ditta individuale” e pag. 7 appello “è stata prodotta fattura relativa all'acquisto di materiali edili…e assegno di pagamento della stessa, per € 20.000,00”, oltre che cfr. documenti indicati nell'atto di citazione e depositati nel fascicolo di primo grado telematico). Né del resto è riconducibile alla fattura del 23.2.2012 di cui si chiede il rimborso l'assegno di euro 20.000,00 datato 28.7.2011 sia perché di epoca precedente, sia perché riferibile, per come allegato (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado) alle fatture di acconto (di cui appunto due riportano un corrispettivo di € 20.000,00) emesse dalla Eurocement 2001 s.a.s. alla Impresa edile , per “realizzazione Controparte_5 struttura in cemento armato di due edifici residenziali..”. Peraltro, relativamente al deprezzamento del valore del terreno, l'appellato ha dedotto (cfr. pag. 8 comparsa), che tale circostanza contrastava con la CP_1
“effettiva realizzazione” del fabbricato ed anche con il fatto che lo stesso è stato regolarmente alienato “al prezzo…superiore al valore di mercato..” e nulla diversamente è stato replicato. Quanto alla mancanza di contestazione, oltre che ravvisabile nella presente sede il principio affermato (Cass. 12840/2017) “Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto…“, la doglianza non è poi fondata. Posto che da entrambe le parti è stata specificatamente contestata la asserita responsabilità e, come si legge (pag. 8) nella comparsa di costituzione di la quantificazione dei pretesi danni. CP_2
Dalle evidenze rappresentate consegue che andava (e va rigettata), pertanto, la domanda di risarcimento dei danni e l'appello proposto da
[...] va respinto. Parte_1
Con riguardo alla domanda proposta con l'appello incidentale, condizionata, di dichiarare la mancanza di responsabilità, nessuna pronuncia deve essere resa avendo il Tribunale statuito soltanto sull'ammontare dei danni, ritenuto non provato. La censura di parte appellata sul punto di sentenza in cui è stata CP_1 dichiarata l'invalidità della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c., oggetto sia dell'appello incidentale che di quello principale, va invece accolta. Il Tribunale ha ritenuto che alla data di stipula del contratto di assicurazione (2013) l'assicurato era già a conoscenza del rischio di incorrere in responsabilità CP_1 professionale avendo l'attrice revocato l'incarico professionale in data 31.1.12; circostanza questa che avrebbe inciso sul contenuto del contratto ex art. 1892 c.c.. E' in atti depositata lettera in data 31.1.2012 con la quale il socio accomandatario della società comunicava al Geom. Parte_1
in relazione alla “alla pratica avente come oggetto PROGETTISTICA E CP_1
DIREZIONE LAVORI delle unità immobiliari…di revocare, con effetto immediato, l'incarico a suo tempo affidato..”. Quanto, poi, al “dolo” il Giudice di legittimità (Cass. 12086/2015) ha ritenuto che non è necessario,” al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta
o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.”. Orbene, nel caso di specie, atteso il contenuto della missiva sopra riportato, della circostanza che il contratto di assicurazione è stato stipulato (come non contestato e documentato) in data 8.5.2013 e che la lettera di contestazione della responsabilità con richiesta di risarcire il danno è datata 16.4.2014, non può dirsi provato, in mancanza di altre ed ulteriori allegazioni, che all'epoca di stipula del contratto l'assicurato fosse consapevole di dichiarare una informazione inesatta o CP_1 reticente. Discende, pertanto, che la decisione del Tribunale quanto all'attribuzione delle spese di lite a carico del in favore della parte chiamata Assicurazione deve CP_1 essere revocata, mentre va effettuata in ossequio al principio di causalità, secondo cui
“in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia” (Cass.
23123/19). Dacché, in riforma parziale della sentenza, le spese di lite del giudizio di primo grado seguono la soccombenza della parte attrice
[...]
si liquidano, in favore di Parte_1 [...]
, come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari (attesa la natura della CP_2 controversia e delle questioni esaminate). Le spese di lite del presente grado di giudizio, che seguono il criterio della soccombenza e vanno poste in capo alla parte appellante, si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale e dell'appello principale proposti da , in parziale riforma Controparte_1 della sentenza, disattesa ogni altra istanza, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...] condanna la parte attrice Parte_1
pagare a le spese di lite del primo grado di
[...] Controparte_2 giudizio che liquida in complessivi euro 7.795,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/12 a carico della parte appellante
[...]
Parte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
[...]
(Avv. Maria Ileana Ficoroni) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Angelo Fiumara) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Giancarlo Gentile) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 273/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 273/20, ha respinto la domanda svolta da ei Parte_1 confronti del geom. il quale a sua volta aveva chiamato in giudizio Controparte_1 per essere manlevato la società - per ottenere la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti a cagione della negligenza professionale del convenuto e ha posto le spese di lite in capo alla parte attrice e in favore del convenuto, mentre ha condannato l pagamento, in favore di ., delle Controparte_1 Controparte_2 spese per la chiamata in causa. Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza, di cui ha chiesto la riforma, ed ha insistito nell'accoglimento della domanda e per l'effetto che il Geom. fosse CP_1 condannato al pagamento dei danni patiti e subiti dalla
[...] ari ad € 120.000,00; in ogni caso Parte_1 riformare la sentenza ed accogliere la domanda come formulata in atti, con spese di lite del doppio grado da distrarsi. si è costituito, ed ha chiesto “preliminarmente riunire al Controparte_1 presente giudizio di appello quello promosso da ed avente RG n. Controparte_1
2088/2020. Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza richiesta da parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto con condanna alle spese di lite sul punto. In via istruttoria ove ritenuto necessario ammettere la prova testi come articolata nelle memorie ex art. 183 6° c. n. 2 e 3 c.p.c. che qui si intende ribadita e trascritta. Nel merito dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare l'appello promosso dalla in quanto infondato in fatto e diritto. In accoglimento Pt_1 dell'appello incidentale condizionato riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 272/2020 dichiarando la mancanza di responsabilità del e CP_1 conseguentemente rigettare le richieste formulate dagli appellanti. In accoglimento dell'impugnazione promossa dal ichiarare l'illegittimità della sentenza del CP_1
Tribunale di Tivoli n. 273/2020 nella parte in cui dichiara l'invalidità della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c. e revocare la condanna alle spese di lite pari a euro 7.795,00 a carico del per i motivi sopradetti. Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari del giudizio”.
, costituitasi, ha domandato “in via principale e nel merito: Controparte_2 rigettare la impugnazione proposta dalla società
[...] perché inammissibile ed infondata Parte_1 in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 273/2020, pubblicata il 12 febbraio 2020; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di e di accoglimento della Parte_1 impugnazione del Geom. (R.G. 2088/2020), accertare e dichiarare Controparte_1 che è tenuta a rispondere, nei limiti del massimale contrattuale Controparte_2 sopra riportato di euro 50.000,00, detratto lo scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00. Con vittoria di spese e compensi di legge di entrambi i gradi di giudizio ”. Anche la parte appellata a proposto appello (R.G. 2088/2020) avverso CP_1 la stessa sentenza, di cui è stata disposta la riunione al primo giudizio introdotto, ed ha domandato “dichiarare l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 273/2020 nella parte in cui dichiara l'invalidità della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c. e revocare la condanna alle spese di lite pari a euro 7.795,00 a carico del per i motivi sopradetti. Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari del giudizio”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24.4.24 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. essendo stata rinviata a detta udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e con concessione delle note nelle quali le parti hanno potuto formulare le loro richieste e conclusioni. Il fatto è così narrato in atti (cfr. citazione, atti d'appello, sentenza). L'attrice aveva conferito al Geom. 'incarico di redigere il progetto, curare le CP_1 pratiche amministrative presso il Comune di Zagarolo e svolgere la direzione lavori per la costruzione di 3 unità immobiliari sul terreno in Zagarolo (RM) di proprietà della società committente. Successivamente, (l'attrice) aveva concordato di apportare una variante riducendo i villini a due e modificando l'ubicazione sull'area di sedime nonché ampliandone la cubatura. Il redigeva e richiedeva una variante in corso di CP_1 permesso a costruire non tenendo però conto della distanza di ml 10 con il fabbricato frontistante preesistente. Tale errore determinava un contenzioso con i proprietari dei fondi confinanti, e la cui risoluzione (per evitare di Persona_1 Controparte_3 dovere demolire il piano seminterrato già realizzato per spostare il fabbricato alla distanza regolamentare), era stata subordinata al rifacimento di una recinzione corrente lungo il confine tre i due fondi, oltre che alla stipula di un atto notarile di costituzione di servitù per ridotta distanza dal confine in favore del fabbricato in corso di costruzione e nel frattempo compravenduto, il tutto per una spesa totale di euro 40.000,00 (euro 38.357,00 per il muro ed euro 1.500.00 per la spesa dell'atto). Inoltre, iniziata la costruzione del secondo villino e collocata la recinzione di cantiere, anche i confinanti si erano lamentati che le opere provvisionali non erano CP_4 state collocate sulla linea di confine, ma all'interno della loro proprietà. Talché, poiché la linea di confine doveva essere spostata all'interno della sua proprietà (della proprietà dell'attrice), il fabbricato veniva a trovarsi a pochi centimetri dal confine, con grave deprezzamento;
peraltro pur avendo esperito vari tentativi non era riuscita a vendere su carta né il villino, né come edificabile il terreno, subendo così anche un ulteriore danno;
chiedeva il risarcimento per un totale complessivo di danno di euro 120.000,00. Costituite le parti, convenuto e chiamata in causa, espletata la ctu, seguiva la sentenza gravata. Il primo Giudice con la sentenza, alla cui integrale lettura si rimanda, ha rigettato la domanda poiché non era stata fornita la prova dei danni lamentati. Non era stata, infatti, provata la prima voce di danno di € 40.000,00 per la costruzione del muro e per le spese notarili, poiché la fattura emessa dalla ditta , Controparte_5 quale esecutore dell'opera, peraltro non quietanzata, non costituiva prova della effettiva realizzazione del muro. Né erano state provate le spese notarili in mancanza di alcuna produzione dell'avvenuto pagamento. Quanto al deprezzamento, non era stata data dall'attrice alcuna prova di perdita di valore, né ciò era apparso dalla ctu espletata. L'appellante ha censurato la sentenza con i seguenti motivi. Ha premesso che nel giudizio era emersa la negligenza del Geom. CP_1 nell'assolvimento del proprio incarico, come confermato dal ctu. Inoltre, era stato documentato di avere subito contestazioni da parte degli eredi dai confinanti e di avere dovuto raggiungere con gli stessi degli CP_3 CP_4 accordi e ciò era stato documentalmente dimostrato mediante la produzione degli atti, ovvero della convenzione stipulata, delle spese notarili per detta convenzione, della fattura della ditta che aveva costruito il muro. Né il Geom. né CP_1 CP_2 avevano contestato l'effettiva realizzazione del muro e la fattura della Ditta, ciò imponeva di ritenere come provati i fatti. Le considerazioni contenute in sentenza erano state rilevate d'ufficio. La parte appellata ha appellato, come detto, la sentenza, sia in via CP_1 incidentale, che in via principale. Incidentalmente, e condizionatamente laddove si potesse ritenere che la pronuncia del Tribunale contenesse un'affermazione di responsabilità, ha eccepito la nullità della sentenza per la totale carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità, oltre che l'illegittimità della pronuncia mancando alcuna responsabilità per il suo operato professionale, posto che l'eventuale danno lamentato era derivato dal fatto che la Società aveva iniziato i lavori prima del ritiro del titolo abilitativo, tenendolo peraltro all'oscuro di siffatta iniziativa e cedendo alle richieste della proprietà confinante senza accertarsi che il progetto era stato realizzato conformemente agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca. Inoltre, “venendo alle risultanze della perizia del CTU” secondo cui la norma sulle distanze sarebbe stata violata sia in fase di progettazione e sia di esecuzione, era evidente che il mancato rispetto delle distanze sarebbe stato corretto in fase di esecuzione dei lavori, con il picchettamento e con la conseguente ubicazione del fabbricato a distanza di legge. Sempre in via incidentale ha, poi, riproposto la stessa doglianza oggetto dell'appello principale, svolta avverso la pronuncia di declaratoria di invalidità della polizza assicurativa e della conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Ha in entrambi gli appelli asserito che in data 8.5.2013 aveva stipulato con un contratto di assicurazione per responsabilità civile e Controparte_6 che mai aveva precedentemente alla diffida del 16.4.14 era stato messo a conoscenza di contestazioni circa la correttezza del suo operato. La revoca del mandato non poteva essere indice di conoscenza delle censure mosse al suo operato, ben potendo il committente revocare in ogni momento l'incarico. Nessuna violazione dell'art. 1892 c.c. poteva essere ravvisata;
di conseguenza era illegittima la statuizione circa la condanna alle spese in favore della compagnia assicuratrice che doveva essere riformata. In ogni caso, anche a prescindere dal motivo suesposto, la condanna doveva essere posta esclusivamente a carico della parte attrice soccombente. Preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata x art. art. 342 c.p.c. è fondata. CP_1
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo la vicenda processuale – non indica in modo chiaro, sintetico e specifico le censure proposte;
contiene, infatti, con riguardo proprio alla ritenuta infondatezza della domanda per la mancanza di prova dei danni la formulazione di una censura estremamente generica che non scalfisce in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, che per ogni richiesta di danno ha rigettato motivando sul punto. La difesa dell'appellante infatti si è limitata, al fine di contrastare la mancanza di prova, ad evidenziare la documentazione depositata, ovvero la convenzione stipulata per le spese notarili e la fattura della Ditta e soprattutto ribadendo la non contestazione da parte dei convenuti. Nulla, poi, è stato specificatamente contestato con riguardo alla non provata perdita di valore, quanto al deprezzamento invocato. Del resto, pur volendo esaminare il merito del giudizio, l'impugnazione va comunque respinta. In atti (cfr. allegati all'atto di citazione fascicolo primo grado telematicamente allegato) sono stati depositati la fattura della del 23.3.2012 n. Parte_2
4/2012; la relazione di perizia estimativa del Geom. che nelle Persona_2 conclusioni ha ritenuto che la recinzione con i confinanti e il rogito CP_3 Per_1 notarile, avevano “portato a sostenere..un importo pari ad € 40.000,00” e che con riguardo al costruendo fabbricato B si sarebbe verificato un deprezzamento, il tutto per € 90.000,00; nonché l'atto di transazione e l'atto del 28.12.2012 di costituzione della servitù. Corretta e condivisibile è dunque la statuizione del Primo Giudice che ha ritenuto non provata la domanda dei danni, così come affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. 3293/2018 cit. in sentenza), in mancanza poi di alcuna prova dell'avvenuto pagamento degli importi asseritamente corrisposti, mancando in atti la
“disposizione di bonifico” o “il documentato pagamento” di cui ha riferito genericamente l'appellante (cfr. pag. 6 “alcuno dei convenuti ha contestato che la fattura sia stata effettivamente pagata, atteso che la stessa, in ogni caso, ha la quietanza di pagamento depositata con disposizione di bonifico dell'appellante in favore della ditta individuale” e pag. 7 appello “è stata prodotta fattura relativa all'acquisto di materiali edili…e assegno di pagamento della stessa, per € 20.000,00”, oltre che cfr. documenti indicati nell'atto di citazione e depositati nel fascicolo di primo grado telematico). Né del resto è riconducibile alla fattura del 23.2.2012 di cui si chiede il rimborso l'assegno di euro 20.000,00 datato 28.7.2011 sia perché di epoca precedente, sia perché riferibile, per come allegato (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado) alle fatture di acconto (di cui appunto due riportano un corrispettivo di € 20.000,00) emesse dalla Eurocement 2001 s.a.s. alla Impresa edile , per “realizzazione Controparte_5 struttura in cemento armato di due edifici residenziali..”. Peraltro, relativamente al deprezzamento del valore del terreno, l'appellato ha dedotto (cfr. pag. 8 comparsa), che tale circostanza contrastava con la CP_1
“effettiva realizzazione” del fabbricato ed anche con il fatto che lo stesso è stato regolarmente alienato “al prezzo…superiore al valore di mercato..” e nulla diversamente è stato replicato. Quanto alla mancanza di contestazione, oltre che ravvisabile nella presente sede il principio affermato (Cass. 12840/2017) “Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto…“, la doglianza non è poi fondata. Posto che da entrambe le parti è stata specificatamente contestata la asserita responsabilità e, come si legge (pag. 8) nella comparsa di costituzione di la quantificazione dei pretesi danni. CP_2
Dalle evidenze rappresentate consegue che andava (e va rigettata), pertanto, la domanda di risarcimento dei danni e l'appello proposto da
[...] va respinto. Parte_1
Con riguardo alla domanda proposta con l'appello incidentale, condizionata, di dichiarare la mancanza di responsabilità, nessuna pronuncia deve essere resa avendo il Tribunale statuito soltanto sull'ammontare dei danni, ritenuto non provato. La censura di parte appellata sul punto di sentenza in cui è stata CP_1 dichiarata l'invalidità della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c., oggetto sia dell'appello incidentale che di quello principale, va invece accolta. Il Tribunale ha ritenuto che alla data di stipula del contratto di assicurazione (2013) l'assicurato era già a conoscenza del rischio di incorrere in responsabilità CP_1 professionale avendo l'attrice revocato l'incarico professionale in data 31.1.12; circostanza questa che avrebbe inciso sul contenuto del contratto ex art. 1892 c.c.. E' in atti depositata lettera in data 31.1.2012 con la quale il socio accomandatario della società comunicava al Geom. Parte_1
in relazione alla “alla pratica avente come oggetto PROGETTISTICA E CP_1
DIREZIONE LAVORI delle unità immobiliari…di revocare, con effetto immediato, l'incarico a suo tempo affidato..”. Quanto, poi, al “dolo” il Giudice di legittimità (Cass. 12086/2015) ha ritenuto che non è necessario,” al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta
o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.”. Orbene, nel caso di specie, atteso il contenuto della missiva sopra riportato, della circostanza che il contratto di assicurazione è stato stipulato (come non contestato e documentato) in data 8.5.2013 e che la lettera di contestazione della responsabilità con richiesta di risarcire il danno è datata 16.4.2014, non può dirsi provato, in mancanza di altre ed ulteriori allegazioni, che all'epoca di stipula del contratto l'assicurato fosse consapevole di dichiarare una informazione inesatta o CP_1 reticente. Discende, pertanto, che la decisione del Tribunale quanto all'attribuzione delle spese di lite a carico del in favore della parte chiamata Assicurazione deve CP_1 essere revocata, mentre va effettuata in ossequio al principio di causalità, secondo cui
“in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia” (Cass.
23123/19). Dacché, in riforma parziale della sentenza, le spese di lite del giudizio di primo grado seguono la soccombenza della parte attrice
[...]
si liquidano, in favore di Parte_1 [...]
, come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari (attesa la natura della CP_2 controversia e delle questioni esaminate). Le spese di lite del presente grado di giudizio, che seguono il criterio della soccombenza e vanno poste in capo alla parte appellante, si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale e dell'appello principale proposti da , in parziale riforma Controparte_1 della sentenza, disattesa ogni altra istanza, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...] condanna la parte attrice Parte_1
pagare a le spese di lite del primo grado di
[...] Controparte_2 giudizio che liquida in complessivi euro 7.795,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/12 a carico della parte appellante
[...]
Parte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin