TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7905 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ALIAS MARIA ERMINIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. MARCHIONNI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile dei comuni di residenza di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3) Dare atto che la Signora continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Cagliari, via Giudice Pt_1
Mariano n. 91, di cui è proprietaria.
4) Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dalla in data 11/12/2024, e costituzione del n data Pt_1 CP_1
11/12/2024, senza ulteriore istruttoria, con note depositate in data 5-6/06/2025 le parti, previa rinuncia alla personale comparizione, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] in Parte_1
CAGLIARI, e nato il [...] in [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3, parte II, serie A, anno
1995 - Comune di Palombara Sabina);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 20/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7905 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ALIAS MARIA ERMINIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. MARCHIONNI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile dei comuni di residenza di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3) Dare atto che la Signora continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Cagliari, via Giudice Pt_1
Mariano n. 91, di cui è proprietaria.
4) Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dalla in data 11/12/2024, e costituzione del n data Pt_1 CP_1
11/12/2024, senza ulteriore istruttoria, con note depositate in data 5-6/06/2025 le parti, previa rinuncia alla personale comparizione, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] in Parte_1
CAGLIARI, e nato il [...] in [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3, parte II, serie A, anno
1995 - Comune di Palombara Sabina);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 20/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti