TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 184
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026
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TAR
Decreto collegiale 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancanza e/o difetto di motivazione; Motivazione apparente; Illogicità. Contraddittorietà; Difetto istruttoria; Sviamento. Ingiustizia grave e manifesta.

    Il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso della motivazione per relationem, purché l'interessato possa prendere visione e ottenere copia degli atti richiamati. Ha accertato che i fatti contestati al minore trovano riscontro in un adeguato compendio probatorio, inclusi il supplemento del referto di gara e i comunicati ufficiali della F.I.G.C., prodotti in giudizio dall'amministrazione. La motivazione è quindi ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Mancata specificazione delle competizioni e dei luoghi ai quali si estende il divieto di accesso.

    Il Collegio ha ritenuto che il divieto di accesso sia sufficientemente determinato, includendo i luoghi ove la squadra disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico e gli impianti sportivi nazionali ed esteri. Ha altresì specificato che il divieto di accesso alle zone circostanti gli impianti è definito temporalmente (due ore prima e due ore dopo gli incontri) e spazialmente (raggio di 500 metri da parcheggi e aree di transito), consentendo un'individuazione concreta dei luoghi preclusi.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della misura ad un professionista e non proporzionalità della sanzione.

    Il Collegio ha rigettato l'eccezione di inapplicabilità della misura al minore professionista, poiché i ricorrenti non hanno fornito prova di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di un reddito derivante dall'attività sportiva, e l'istanza di patrocinio a spese dello Stato suggerisce il contrario. Inoltre, l'attività sportiva del minore è svolta per una società dilettantistica. La durata biennale della sanzione è stata ritenuta proporzionata ai fatti contestati.

  • Rigettato
    Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

    Il Collegio ha ritenuto che la circostanza sopravvenuta dell'estinzione del reato non possa inficiare il quadro probatorio acquisito dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento, in applicazione del principio 'tempus regit actum'. Ha inoltre ribadito che il D.A.S.P.O. è una misura di prevenzione che prescinde dalla sussistenza di una sentenza penale di condanna e si basa su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 184
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 184
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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