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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1698 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
DIFENSORE: Avv. GIORGIO FURLAN DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
DIFENSORE: Avv. ROBERTO PAGLIUCA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione svoltasi in data 25/11/2025, in modalità cartolare, lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 26/11/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/12/2025 con cui ha trattenuto la causa in decisione;
Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parti attrici-opponenti, e , proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza del 20/04/2023 con cui il Giudice dell'esecuzione, a seguito dell'opposizione proposta dal debitore esecutato, revocava il decreto di assegnazione del 14/02/2023, disponendo l'assegnazione degli immobili a e Parte_1
e correggendo il dies a quo dal quale far decorrere gli interessi di cui al titolo Parte_2 esecutivo (sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa), dalla proposizione della domanda giudiziale.
L'opposizione si fondava sui seguenti motivi.
2 Il provvedimento di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe stato irrevocabile, in quanto il terzo assegnatario avrebbe nel frattempo depositato l'accettazione della CP_2 nomina del terzo nei termini e, in data 16.2.23, versato le somme indicate per le spese pari ad euro € 87.947,77.
Il Giudice avrebbe errato nell'interpretare la sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa, facendo decorrere gli interessi dalla proposizione dalla domanda giudiziale in quanto il titolo avrebbe condannato al pagamento di “euro 292.180,84 oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sul capitale via via anno per anno rivalutato” e nella motivazione sarebbe specificato che il credito sarebbe quantificato nella misura e per le causali indicate in atto di citazione, significando ciò che gli interessi e rivalutazione si applicherebbero dalle singole scadenze, a partire dall'ottobre
1984.
L'opposizione proposta dal debitore all'ordinanza di assegnazione del 14/02/2023, nonostante fosse stata qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., atterrebbe in realtà al solo diritto a procedere ad esecuzione forzata in merito alla quantificazione dei crediti, di conseguenza sarebbe inammissibile dopo il provvedimento di assegnazione.
Chiedevano: annullare/revocare l'ordinanza del 20/04/2023 con il quale si revocava la precedente assegnazione del 14/02/2023, “confermando la precedente statuizione contenuta nell'ordinanza del 14.2.23 e dunque che il è creditore della somma Parte_2 di euro 958.661,71”; Dichiarare tardiva l'opposizione all'esecuzione del Controparte_1
.
[...]
Parte convenuta-opposta, , si costituiva muovendo le seguenti Controparte_1 eccezioni.
Il procedimento esecutivo n. 143/2015 R.G.E.I. sarebbe stato estinto con ordinanza del
25/10/2023, pertanto, la presente opposizione sarebbe improcedibile e/o inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi proposta atterrebbe alla natura del credito ed all'interpretazione del contenuto del titolo esecutivo, vertendo in materia di locazione, come sosterrebbero le opponenti, ne discenderebbe l'applicazione dei principi dettati dall'art. 447 bis c.p.c., quindi l'introduzione del giudizio dovrebbe avvenire con ricorso e non con citazione. L'atto di citazione in esame sarebbe stato notificato il 9 ottobre 2023, e depositato in data 19 ottobre 2023. Pertanto, l'introduzione della fase di merito avrebbe avuto luogo tardivamente, con conseguente inammissibilità e/o improponibilità dell'atto introduttivo e del giudizio.
3 L'assegnazione sarebbe stata disposta in conformità alle richieste avanzate dai creditori assegnatari, stante la mancata indicazione di motivi di illegittimità del provvedimento di assegnazione per violazione della disciplina dettata dal codice di rito, vi sarebbe carenza di interesse ad agire da parte degli opponenti.
In particolare, non avrebbe alcun interesse ad agire, in quanto tutti i motivi Parte_1 di opposizione riguarderebbero il credito di . Parte_2
L'ordinanza di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe stata revocabile ai sensi dell'art. 487
c.p.c., in quanto solo il decreto di trasferimento dell'immobile implicherebbe l'irrevocabilità degli atti precedenti.
L'interpretazione del titolo esecutivo operata dal Giudice dell'esecuzione sarebbe corretta poiché in esso non vi sarebbe alcuna indicazione in merito al dies a quo per il conteggio degli interessi e, nell'ambito della comunione, la mancata indicazione di una data di decorrenza degli accessori si spiegherebbe considerando che il credito ha origine proprio dalla resa dei conti e quindi dalla pronuncia della sentenza.
Sarebbe corretta l'argomentazione esposta dal GE il quale rileva come “Si tratta, dunque, di un credito di valuta, posto che la domanda attorea svolta da atteneva al Parte_2 rendiconto dei canoni di locazione riscossi dall'altro comunista (il padre), non il risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittimo godimento di un bene in comunione”.
L'eccezione per cui sarebbe inammissibile l'opposizione proposta dall'esecutato all'ordinanza di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe inconferente, in quanto nel presente giudizio si discuterebbe sulla presunta illegittimità dell'ordinanza del 20/04/2023.
Chiedeva: in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta;
in via subordinata, accertare l'effettivo credito vantato da . Con condanna ex art. 96 comma 3 Parte_2
c.p.c. e vittoria di spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Pregiudizialmente occorre osservare come, recentemente la Corte di Cassazione abbia stabilito che: “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587
c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in
4 relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione”
(Cassazione civile sez. III, 14/02/2023, n.4447).
Dalla pronuncia citata, sebbene sia stata emessa sulla base di questioni diverse, si può ricavare come il decreto di aggiudicazione sia revocabile ai sensi dell'art. 487
c.p.c., di conseguenza il relativo motivo di opposizione, per cui il decreto di aggiudicazione sarebbe stato irrevocabile, risulta essere infondato.
Entrando nel merito dell'opposizione, si osserva come questa si fondi sostanzialmente sulla errata interpretazione che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dato al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa, con particolare riferimento al dies a quo dal quale far decorrere gli interessi.
Sul punto occorre osservare come, in tema di onere della prova la giurisprudenza di
Cassazione ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato” (Cassazione civile sez. III,
13/05/2022, n.15376); ed ancora, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto
l'opposto è di regola tenuto ad allegare e provare esclusivamente la titolarità del titolo esecutivo, mentre l'opponente ne dovrà provare le cause modificative o estintive;
nel caso di condanne condizionate, o da integrare con dati extratestuali,
l'opposto potrà essere chiamato a dimostrare, oltre all'esistenza del titolo, anche
l'avveramento della condizione o il dato che integra il dispositivo;
le eventuali
"eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono altrettanti motivi di opposizione e sono la "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione, e pertanto sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne
5 consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento al fine di ribaltare, tardivamente, gli oneri probatori sull'opposto” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2022, n.15376).
Da questi principi di diritto discende che nelle opposizioni esecutive, come in qualsiasi giudizio di cognizione, l'onere della prova incombe su chi vuole far valere un diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, i creditori opponenti contestano l'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione al titolo esecutivo, sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa, con particolare riferimento al giorno di decorrenza degli interessi, così argomentando: “Il
GE ha clamorosamente errato l'interpretazione letterale della sentenza, ponendo in essere una integrazione del titolo con regole di diritto e riferimenti giurisprudenziali, assolutamente vietati (cass. 23344/22 sez. 3).
Ribadiamo, dunque, ancora una volta che la sentenza n° 176/2016, titolo del Pt_2
, è infatti assai chiara in base alla sua lettura ex art. 12 delle preleggi e ex art.
[...]
2909 c.c.
Nel dispositivo si precisa infatti in maniera esaustiva che la condanna del
[...]
a corrispondere al figlio la somma di: “… euro 292.180,84 oltre Controparte_3 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sul capitale via via anno per anno rivalutato…”.
Ripetiamo dal capitale anno per anno rivalutato” (cit. pag. 3 atto di citazione).
Tuttavia, si evidenzia come parti opponenti non abbiano prodotto nel presente giudizio la sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa.
Totalmente inconferente risulta essere la produzione della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 44/2024 (doc. n. 6 allegato alle memorie ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. di parti opponenti del 23/01/2024), in quanto essa si riferisce all'impugnazione della sentenza n. 831/2021 Tribunale di Massa, afferente ad un'azione revocatoria.
Si ritiene, dunque, che parti attrici non abbiano soddisfatto l'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c. e l'opposizione debba essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Da ultimo, si evidenzia come l'eccezione per cui l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe Controparte_1
“inammissibile, in quanto anche se rubricata quale opposizione agli atti esecutivi, la stessa è in realtà un opposizione all'esecuzione, in quanto il debitore contesta
l'irregolarità del provvedimento solo in riferimento all'ammontare dei crediti,
6 contestazioni già sollevate e respinte con l'ordinanza di assegnazione” (cit. pag. 6 atto di citazione) risulta inconferente.
Infatti, la presente causa ha ad oggetto l'ordinanza di revoca del 20/04/2023, mentre l'opposizione proposta da riguarda il decreto di Controparte_1 assegnazione del 14/02/2023, attenendo ad altro procedimento incidentale all'esecuzione, di conseguenza del tutto estraneo all'oggetto della presente causa.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un
7 compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 520.001 a € 1.000.000 (valore della causa: €
958.661,71, secondo il criterio del disputatum, in relazione al credito per cui si procede, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande e le opposizioni proposte dalle parti attrici opponenti
e ; Parte_1 Parte_2
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA e Parte_1 Pt_2
, con solidarietà passiva fra loro, a rifondere a
[...] Controparte_1
, le spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 29.193,00,
[...]
a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
8
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1698 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
DIFENSORE: Avv. GIORGIO FURLAN DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
DIFENSORE: Avv. ROBERTO PAGLIUCA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione svoltasi in data 25/11/2025, in modalità cartolare, lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 26/11/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/12/2025 con cui ha trattenuto la causa in decisione;
Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parti attrici-opponenti, e , proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza del 20/04/2023 con cui il Giudice dell'esecuzione, a seguito dell'opposizione proposta dal debitore esecutato, revocava il decreto di assegnazione del 14/02/2023, disponendo l'assegnazione degli immobili a e Parte_1
e correggendo il dies a quo dal quale far decorrere gli interessi di cui al titolo Parte_2 esecutivo (sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa), dalla proposizione della domanda giudiziale.
L'opposizione si fondava sui seguenti motivi.
2 Il provvedimento di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe stato irrevocabile, in quanto il terzo assegnatario avrebbe nel frattempo depositato l'accettazione della CP_2 nomina del terzo nei termini e, in data 16.2.23, versato le somme indicate per le spese pari ad euro € 87.947,77.
Il Giudice avrebbe errato nell'interpretare la sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa, facendo decorrere gli interessi dalla proposizione dalla domanda giudiziale in quanto il titolo avrebbe condannato al pagamento di “euro 292.180,84 oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sul capitale via via anno per anno rivalutato” e nella motivazione sarebbe specificato che il credito sarebbe quantificato nella misura e per le causali indicate in atto di citazione, significando ciò che gli interessi e rivalutazione si applicherebbero dalle singole scadenze, a partire dall'ottobre
1984.
L'opposizione proposta dal debitore all'ordinanza di assegnazione del 14/02/2023, nonostante fosse stata qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., atterrebbe in realtà al solo diritto a procedere ad esecuzione forzata in merito alla quantificazione dei crediti, di conseguenza sarebbe inammissibile dopo il provvedimento di assegnazione.
Chiedevano: annullare/revocare l'ordinanza del 20/04/2023 con il quale si revocava la precedente assegnazione del 14/02/2023, “confermando la precedente statuizione contenuta nell'ordinanza del 14.2.23 e dunque che il è creditore della somma Parte_2 di euro 958.661,71”; Dichiarare tardiva l'opposizione all'esecuzione del Controparte_1
.
[...]
Parte convenuta-opposta, , si costituiva muovendo le seguenti Controparte_1 eccezioni.
Il procedimento esecutivo n. 143/2015 R.G.E.I. sarebbe stato estinto con ordinanza del
25/10/2023, pertanto, la presente opposizione sarebbe improcedibile e/o inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi proposta atterrebbe alla natura del credito ed all'interpretazione del contenuto del titolo esecutivo, vertendo in materia di locazione, come sosterrebbero le opponenti, ne discenderebbe l'applicazione dei principi dettati dall'art. 447 bis c.p.c., quindi l'introduzione del giudizio dovrebbe avvenire con ricorso e non con citazione. L'atto di citazione in esame sarebbe stato notificato il 9 ottobre 2023, e depositato in data 19 ottobre 2023. Pertanto, l'introduzione della fase di merito avrebbe avuto luogo tardivamente, con conseguente inammissibilità e/o improponibilità dell'atto introduttivo e del giudizio.
3 L'assegnazione sarebbe stata disposta in conformità alle richieste avanzate dai creditori assegnatari, stante la mancata indicazione di motivi di illegittimità del provvedimento di assegnazione per violazione della disciplina dettata dal codice di rito, vi sarebbe carenza di interesse ad agire da parte degli opponenti.
In particolare, non avrebbe alcun interesse ad agire, in quanto tutti i motivi Parte_1 di opposizione riguarderebbero il credito di . Parte_2
L'ordinanza di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe stata revocabile ai sensi dell'art. 487
c.p.c., in quanto solo il decreto di trasferimento dell'immobile implicherebbe l'irrevocabilità degli atti precedenti.
L'interpretazione del titolo esecutivo operata dal Giudice dell'esecuzione sarebbe corretta poiché in esso non vi sarebbe alcuna indicazione in merito al dies a quo per il conteggio degli interessi e, nell'ambito della comunione, la mancata indicazione di una data di decorrenza degli accessori si spiegherebbe considerando che il credito ha origine proprio dalla resa dei conti e quindi dalla pronuncia della sentenza.
Sarebbe corretta l'argomentazione esposta dal GE il quale rileva come “Si tratta, dunque, di un credito di valuta, posto che la domanda attorea svolta da atteneva al Parte_2 rendiconto dei canoni di locazione riscossi dall'altro comunista (il padre), non il risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittimo godimento di un bene in comunione”.
L'eccezione per cui sarebbe inammissibile l'opposizione proposta dall'esecutato all'ordinanza di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe inconferente, in quanto nel presente giudizio si discuterebbe sulla presunta illegittimità dell'ordinanza del 20/04/2023.
Chiedeva: in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta;
in via subordinata, accertare l'effettivo credito vantato da . Con condanna ex art. 96 comma 3 Parte_2
c.p.c. e vittoria di spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Pregiudizialmente occorre osservare come, recentemente la Corte di Cassazione abbia stabilito che: “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587
c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in
4 relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione”
(Cassazione civile sez. III, 14/02/2023, n.4447).
Dalla pronuncia citata, sebbene sia stata emessa sulla base di questioni diverse, si può ricavare come il decreto di aggiudicazione sia revocabile ai sensi dell'art. 487
c.p.c., di conseguenza il relativo motivo di opposizione, per cui il decreto di aggiudicazione sarebbe stato irrevocabile, risulta essere infondato.
Entrando nel merito dell'opposizione, si osserva come questa si fondi sostanzialmente sulla errata interpretazione che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dato al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa, con particolare riferimento al dies a quo dal quale far decorrere gli interessi.
Sul punto occorre osservare come, in tema di onere della prova la giurisprudenza di
Cassazione ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato” (Cassazione civile sez. III,
13/05/2022, n.15376); ed ancora, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto
l'opposto è di regola tenuto ad allegare e provare esclusivamente la titolarità del titolo esecutivo, mentre l'opponente ne dovrà provare le cause modificative o estintive;
nel caso di condanne condizionate, o da integrare con dati extratestuali,
l'opposto potrà essere chiamato a dimostrare, oltre all'esistenza del titolo, anche
l'avveramento della condizione o il dato che integra il dispositivo;
le eventuali
"eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono altrettanti motivi di opposizione e sono la "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione, e pertanto sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne
5 consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento al fine di ribaltare, tardivamente, gli oneri probatori sull'opposto” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2022, n.15376).
Da questi principi di diritto discende che nelle opposizioni esecutive, come in qualsiasi giudizio di cognizione, l'onere della prova incombe su chi vuole far valere un diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, i creditori opponenti contestano l'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione al titolo esecutivo, sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa, con particolare riferimento al giorno di decorrenza degli interessi, così argomentando: “Il
GE ha clamorosamente errato l'interpretazione letterale della sentenza, ponendo in essere una integrazione del titolo con regole di diritto e riferimenti giurisprudenziali, assolutamente vietati (cass. 23344/22 sez. 3).
Ribadiamo, dunque, ancora una volta che la sentenza n° 176/2016, titolo del Pt_2
, è infatti assai chiara in base alla sua lettura ex art. 12 delle preleggi e ex art.
[...]
2909 c.c.
Nel dispositivo si precisa infatti in maniera esaustiva che la condanna del
[...]
a corrispondere al figlio la somma di: “… euro 292.180,84 oltre Controparte_3 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sul capitale via via anno per anno rivalutato…”.
Ripetiamo dal capitale anno per anno rivalutato” (cit. pag. 3 atto di citazione).
Tuttavia, si evidenzia come parti opponenti non abbiano prodotto nel presente giudizio la sentenza n. 176/2016 Tribunale di Massa.
Totalmente inconferente risulta essere la produzione della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 44/2024 (doc. n. 6 allegato alle memorie ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. di parti opponenti del 23/01/2024), in quanto essa si riferisce all'impugnazione della sentenza n. 831/2021 Tribunale di Massa, afferente ad un'azione revocatoria.
Si ritiene, dunque, che parti attrici non abbiano soddisfatto l'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c. e l'opposizione debba essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Da ultimo, si evidenzia come l'eccezione per cui l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto di assegnazione del 14/02/2023 sarebbe Controparte_1
“inammissibile, in quanto anche se rubricata quale opposizione agli atti esecutivi, la stessa è in realtà un opposizione all'esecuzione, in quanto il debitore contesta
l'irregolarità del provvedimento solo in riferimento all'ammontare dei crediti,
6 contestazioni già sollevate e respinte con l'ordinanza di assegnazione” (cit. pag. 6 atto di citazione) risulta inconferente.
Infatti, la presente causa ha ad oggetto l'ordinanza di revoca del 20/04/2023, mentre l'opposizione proposta da riguarda il decreto di Controparte_1 assegnazione del 14/02/2023, attenendo ad altro procedimento incidentale all'esecuzione, di conseguenza del tutto estraneo all'oggetto della presente causa.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un
7 compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 520.001 a € 1.000.000 (valore della causa: €
958.661,71, secondo il criterio del disputatum, in relazione al credito per cui si procede, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande e le opposizioni proposte dalle parti attrici opponenti
e ; Parte_1 Parte_2
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA e Parte_1 Pt_2
, con solidarietà passiva fra loro, a rifondere a
[...] Controparte_1
, le spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 29.193,00,
[...]
a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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