TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3725/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3725/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Paola Capponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 3 giugno 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 , premesso di avere celebrato matrimonio Parte_1 con il 30 maggio 2015, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 12 CP_1 novembre 2010 e il 2 aprile 2012) i figli e che la loro separazione era stata oggetto Per_1 Per_2 di sentenza non definitiva (n. 1298/2023) emessa il 4 ottobre 2023 e che, in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della convivenza matrimoniale, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario.
Allegando, inoltre, che la figlia aveva paritetici tempi di permanenza presso i genitori, Per_1 mentre il figlio aveva interrotto ogni frequentazione presso la madre dal febbraio 2024, Per_2 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza presso sé medesimo, collocazione preferenziale paterna per e frequentazione paritetica per;
Per_2 Per_1 chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, in comproprietà con la moglie (sita in Lesignano de' Bagni, località Stadirano, via Viazzola n. 19), e porsi a carico della stessa CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione
[...] dell'importo mensile pari ad Euro 300,00 (Euro 150,00 per ogni figlio), ovvero pari ad Euro 200,00 (per il solo figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_2
Prodotta in atti la sentenza definitiva emessa all'esito del procedimento di separazione, parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
All'udienza di comparizione tenuta il 3 giugno 2025 escludeva volontà di riconciliazione Parte_1 con la moglie e rilasciava dichiarazioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della sentenza n. 1298/2023 depositata il 4 ottobre 2023 e sono trascorsi più di dodici mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni documentate attestanti la sopravvenuta formazione di due distinti nuclei familiari.
Per converso, la stessa dichiarazione di non volere riconciliarsi rilasciata personalmente da Pt_1
induce indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione
[...] materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Lesignano de' Bagni (PR), il 30 maggio 2015, tra e Parte_1 CP_1
come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 1, parte
[...]
2, serie A, anno 2015.
Con riguardo alle condizioni del divorzio, deve considerarsi il tenore della recente sentenza definitiva pronunciata nel procedimento di separazione personale dei coniugi (sent. n. 53/2025 pubblicata il 15 gennaio 2025) con la quale questo Tribunale, recependo le conclusioni presentate congiuntamente dalle parti in virtù dei loro accordi, ha disposto: l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia in via alternata e paritaria Per_1 settimanale presso ciascun genitore e collocamento e residenza del figlio presso il padre;
un Per_2 incarico ai Servizi Sociali di predisporre ogni iniziativa utile volta al supporto della genitorialità, al sostegno anche psicologico dei figli e alla ripresa dei rapporti tra e la madre;
il mantenimento Per_2 ordinario dei figli in forma diretta da parte di ciascun genitore, con pari ripartizione delle spese straordinarie;
l'attribuzione al 50% ciascuno dell'assegno unico universale per i figli.
Con la medesima pronuncia si è preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in merito alle sorti della casa coniugale rispetto alla quale, cessati i presupposti per la sua assegnazione in favore di ne ha comunque consentito la protrazione del godimento in favore del CP_1 Parte_2 coniuge fino a diversi accordi o a nuovi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
In difetto di significative sopravvenienze – se è vero, in particolare, che il minorenne Parte_2 già dal febbraio 2024 aveva espresso rifiuto a trascorrere il suo tempo presso la madre – e tenuto conto delle stesse conclusioni precisate da parte ricorrente all'udienza del 3 giugno 2025, si ritiene di poter dare protrazione alle vigenti condizioni concordate tra le parti. E ciò, invero, prendendosi comunque atto che, almeno allo stato, non reclama tuttora Parte_1 il godimento della casa familiare, pur presentando i requisiti per invocarne l'assegnazione, e, per converso, si è dichiarato disponibile a garantire personalmente il mantenimento ordinario in forma diretta del figlio avendone le risorse sufficienti (cfr. documentazione in atti), senza chiedere Per_2 per ora alcun contributo a tale titolo a carico della madre.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo: dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Lesignano de' Bagni (PR), il 30 maggio 2015, tra e come da Parte_1 CP_1 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 1, parte 2, serie A, anno 2015.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Conferma le condizioni vigenti all'esito (consensualizzato) del procedimento di separazione personale dei coniugi, prendendo atto che, allo stato, non reclama tuttora il godimento Parte_1 della casa familiare, pur presentando i requisiti per invocarne l'assegnazione, e, per converso, si è dichiarato disponibile a garantire personalmente il mantenimento ordinario in forma diretta del figlio senza chiedere per ora alcun contributo a tale titolo a carico della madre. Per_2
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito e per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali, già raggiunti dallo specifico incarico di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 53/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3725/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Paola Capponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 3 giugno 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 , premesso di avere celebrato matrimonio Parte_1 con il 30 maggio 2015, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 12 CP_1 novembre 2010 e il 2 aprile 2012) i figli e che la loro separazione era stata oggetto Per_1 Per_2 di sentenza non definitiva (n. 1298/2023) emessa il 4 ottobre 2023 e che, in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della convivenza matrimoniale, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario.
Allegando, inoltre, che la figlia aveva paritetici tempi di permanenza presso i genitori, Per_1 mentre il figlio aveva interrotto ogni frequentazione presso la madre dal febbraio 2024, Per_2 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza presso sé medesimo, collocazione preferenziale paterna per e frequentazione paritetica per;
Per_2 Per_1 chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, in comproprietà con la moglie (sita in Lesignano de' Bagni, località Stadirano, via Viazzola n. 19), e porsi a carico della stessa CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione
[...] dell'importo mensile pari ad Euro 300,00 (Euro 150,00 per ogni figlio), ovvero pari ad Euro 200,00 (per il solo figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_2
Prodotta in atti la sentenza definitiva emessa all'esito del procedimento di separazione, parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
All'udienza di comparizione tenuta il 3 giugno 2025 escludeva volontà di riconciliazione Parte_1 con la moglie e rilasciava dichiarazioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della sentenza n. 1298/2023 depositata il 4 ottobre 2023 e sono trascorsi più di dodici mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni documentate attestanti la sopravvenuta formazione di due distinti nuclei familiari.
Per converso, la stessa dichiarazione di non volere riconciliarsi rilasciata personalmente da Pt_1
induce indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione
[...] materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Lesignano de' Bagni (PR), il 30 maggio 2015, tra e Parte_1 CP_1
come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 1, parte
[...]
2, serie A, anno 2015.
Con riguardo alle condizioni del divorzio, deve considerarsi il tenore della recente sentenza definitiva pronunciata nel procedimento di separazione personale dei coniugi (sent. n. 53/2025 pubblicata il 15 gennaio 2025) con la quale questo Tribunale, recependo le conclusioni presentate congiuntamente dalle parti in virtù dei loro accordi, ha disposto: l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia in via alternata e paritaria Per_1 settimanale presso ciascun genitore e collocamento e residenza del figlio presso il padre;
un Per_2 incarico ai Servizi Sociali di predisporre ogni iniziativa utile volta al supporto della genitorialità, al sostegno anche psicologico dei figli e alla ripresa dei rapporti tra e la madre;
il mantenimento Per_2 ordinario dei figli in forma diretta da parte di ciascun genitore, con pari ripartizione delle spese straordinarie;
l'attribuzione al 50% ciascuno dell'assegno unico universale per i figli.
Con la medesima pronuncia si è preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in merito alle sorti della casa coniugale rispetto alla quale, cessati i presupposti per la sua assegnazione in favore di ne ha comunque consentito la protrazione del godimento in favore del CP_1 Parte_2 coniuge fino a diversi accordi o a nuovi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
In difetto di significative sopravvenienze – se è vero, in particolare, che il minorenne Parte_2 già dal febbraio 2024 aveva espresso rifiuto a trascorrere il suo tempo presso la madre – e tenuto conto delle stesse conclusioni precisate da parte ricorrente all'udienza del 3 giugno 2025, si ritiene di poter dare protrazione alle vigenti condizioni concordate tra le parti. E ciò, invero, prendendosi comunque atto che, almeno allo stato, non reclama tuttora Parte_1 il godimento della casa familiare, pur presentando i requisiti per invocarne l'assegnazione, e, per converso, si è dichiarato disponibile a garantire personalmente il mantenimento ordinario in forma diretta del figlio avendone le risorse sufficienti (cfr. documentazione in atti), senza chiedere Per_2 per ora alcun contributo a tale titolo a carico della madre.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo: dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Lesignano de' Bagni (PR), il 30 maggio 2015, tra e come da Parte_1 CP_1 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 1, parte 2, serie A, anno 2015.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Conferma le condizioni vigenti all'esito (consensualizzato) del procedimento di separazione personale dei coniugi, prendendo atto che, allo stato, non reclama tuttora il godimento Parte_1 della casa familiare, pur presentando i requisiti per invocarne l'assegnazione, e, per converso, si è dichiarato disponibile a garantire personalmente il mantenimento ordinario in forma diretta del figlio senza chiedere per ora alcun contributo a tale titolo a carico della madre. Per_2
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito e per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali, già raggiunti dallo specifico incarico di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 53/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto