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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 878/2024 promossa da:
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (PEC
con domicilio eletto presso il Email_1 suo indirizzo pec e con domicilio fisico presso il suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220
RICORRENTE
CONTRO con Controparte_1 sede in RO , in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca ROna Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto Parte_1 l'irripetibilità dell'indebito di € 15.793,02 richiesto dall' con nota in data CP_1
23\09\2022 è meritevole di integrale accoglimento.
Va in primo luogo dichiarata l'infondatezza della eccezione preliminare di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata nei suoi atti dall' . CP_1 Infatti il termine di decadenza nel caso di specie dovrebbe decorrere dalla data del provvedimento di reiezione del ricorso al Comitato Provinciale in data
26\01\2024 dove è stata prospettata per la prima volta alla parte privata la possibilità di proporre l'azione giudiziaria entro il termine di decadenza.
Nel caso in esame il ricorso giudiziario è stato depositato circa sei mesi dopo il rigetto del ricorso amministrativo e quindi non può essersi verificata né la decadenza triennale applicabile in materia pensionistica e neppure la più breve decadenza annuale prevista per le prestazioni temporanee.
Avendo in ogni caso Cass. Sez. L. n. 26845 del 25/11/2020 (Rv. 659633 - 02) chiarito che il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3 del DL n. 269 del 2003 non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Nel merito il ricorso merita accoglimento. CP_ Risulta infatti circostanza documentale e pacifica che l' abbia trasmesso a solo l'invito alla visita medica fissata per il giorno Parte_1
10\07\2018 e, dopo la convocazione a visita, risalente al mese di giugno 2018, non abbia inviato altre comunicazioni al ricorrente ad eccezione della comunicazione di indebito del 23\09\2022.
Sul punto l'art. 80, comma terzo, del D.L. n. 112\2008 (che ha riprodotto il previgente art. 37, comma primo, della L. n. 448\1998 ) prevede testualmente : “
Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia già stata disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della CP_1 provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”. CP_ Quindi l' dopo avere constatato l'assenza del ricorrente alla visita di revisione, avrebbe dovuto compiere una serie ulteriore di attività e precisamente
: disporre la sospensione del pagamento della prestazione;
notificare la sospensione e chiedere al soggetto privato di giustificare l'assenza; revocare l' assegno a partire dalla data di sospensione, laddove l' invalido, entro novanta giorni, avesse omesso di produrre adeguate motivazioni circa la mancata presentazione a visita;
fissare una nuova visita medica in caso di idonea giustificazione dell'assenza; in ipotesi di mancata presentazione alla nuova visita medica revocare l'assegno sempre a decorrere dalla data di sospensione. CP_ Non avendo l' espletato alcuna delle incombenze espressamente previste dalla legge, ne consegue che non si sono verificati i presupposti per la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 80, comma terzo, del D.L. n. 112\2008.
Esclusa l'applicabilità di tale norma si deve considerare l'indebito contestato al come non regolamentato da una specifica disciplina e neppure Parte_1 dall'art. 2033 del codice civile.
Va richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'indebito assistenziale, in assenza di norma specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge in quanto - in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità - trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (cfr.
Cass. VI-L Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 Rv. 662179 - 01).
In questi casi l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che facciano escludere un qualsivoglia affidamento.
Nel caso del TR non si può ritenere che la mancata presentazione ad una sola visita medica comprovi la consapevolezza del ricorrente di non avere diritto alla prestazione in quanto la legge - per come dianzi osservato – impone CP_ all' di chiedere all'invalido che non si è presentato alla visita di revisione di giustificare la propria assenza e solo se l'invalido non risponde all'invito la prestazione diventa revocabile.
L'indebito deve pertanto essere annullato in quanto relativo al periodo antecedente alla data di ricevimento del relativo provvedimento.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 07\08\2024, disattesa ogni altra Parte_1 CP_ istanza, eccezione e deduzione, cosi provvede, in contraddittorio con l'
1) Accertata l'irripetibilità dell'indebito pensionistico richiesto dall' con CP_1 nota in data 23\09\2022 pari ad € 15.793,02 e l'illegittimità delle trattenute operate dall' a tale titolo, condanna il suddetto ente previdenziale a CP_1 restituire a eventuali somme gia riscosse o Parte_1 trattenute a tale titolo, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini all'udienza del giorno 30\01\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'