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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 12 dicembre 2024,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1576/2022 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di euro 557,76 asseritamente percepita indebitamente a titolo di assegno cat.
CP_ IO per il periodo dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021. L' costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
1 ***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Costituendosi in giudizio, l' ha allegato e prodotto successiva CP_ comunicazione di riliquidazione della prestazione previdenziale del 23 aprile 2022, con la quale l' ha liquidato al ricorrente arretrati relativi alla medesima prestazione, per il medesimo periodo e per le medesime causali di cui al precedente indebito, in tal modo ponendo nel nulla il precedente provvedimento, pur non avendo emesso un finale provvedimento di annullamento dell'indebito in via di autotutela.
L'avvenuto annullamento della posta debitoria rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente alla notifica del ricorso,
CP_ induce a compensare per un quinto le spese di lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 273,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 27.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 12 dicembre 2024,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1576/2022 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di euro 557,76 asseritamente percepita indebitamente a titolo di assegno cat.
CP_ IO per il periodo dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021. L' costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
1 ***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione CP_ della materia del contendere. Costituendosi in giudizio, l' ha allegato e prodotto successiva CP_ comunicazione di riliquidazione della prestazione previdenziale del 23 aprile 2022, con la quale l' ha liquidato al ricorrente arretrati relativi alla medesima prestazione, per il medesimo periodo e per le medesime causali di cui al precedente indebito, in tal modo ponendo nel nulla il precedente provvedimento, pur non avendo emesso un finale provvedimento di annullamento dell'indebito in via di autotutela.
L'avvenuto annullamento della posta debitoria rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, il riconoscimento, avvenuto in corso di giudizio, della prestazione in sede amministrativa, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente alla notifica del ricorso,
CP_ induce a compensare per un quinto le spese di lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 273,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 27.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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