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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Ludovico Parte_1 C.F._1
Piantanida presso il cui studio legale, sito in Ferno (VA), Piazza San Martino n. 8, dichiara di essere elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cecconi CP_1 C.F._2
presso il cui studio legale, sito in Firenze in Via A. Lamarmora n. 39 , dichiara di essere elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <accertata e dichiarata l'antigiuridicità della condotta posta in essere dal convenuto, condannare il Sig. a risarcire in favore del Sig. tutti i danni CP_1 Parte_1 patiti e patiendi da quest'ultimo, anche morali, a seguito della condotta posta in essere dal convenuto, per i motivi di cui in narrativa, quantificandone l'ammontare in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In ogni caso: rigettare le conclusioni ex adverso formulate. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze: a) Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero pagina 1 di 5 che dal mese di Agosto 2018 al mese di Aprile 2019 il Sig. ha ricevuto, sul proprio Parte_1
profilo Facebook e sulla propria utenza telefonica n.349.4798485, provenienti dal CP_1 numerosi contatti e telefonate, con le quali il convenuto minacciava l'attore di “morte” e di
“ammazzarlo di botte”; 2) Vero che detti contatti hanno ingenerato nell'odierno attore uno stato di ansia e preoccupazione per la propria vita e incolumità; 3) Vero che per quanto esposto nei punti che precedono, il Sig. in data 10.05.2019 ha sporto denunzia – querela avanti alle Parte_1
competenti Autorità Giudiziarie;
4) Vero che il procedimento penale, di cui al punto che precede, rubricato sub r.g.n.r. 3611/2019 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como – r.g. G.I.P.
n.2129/2020, si è concluso con l'emissione del decreto penale di condanna n.885/2021 del Tribunale di
Como, emesso nei confronti del Sig. per il reato di minaccia ex art.612 c.p. 5) Vero che CP_1
detto decreto penale di condanna di cui al punto che precede è divenuto definitivo in data 29.01.2022;
6) Vero che con il decreto penale di condanna di cui al punto che precede, il Sig. è stato CP_1
riconosciuto responsabile del reato ascritto ed è stato condannato alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione, sostituita con la sanzione della multa dell'importo di € 3.375,00. Si indicano a testi sulle predette circostanze: Sig.ra residente in [...], Testimone_1 sulle circostanze che precedono da n.1 a n.
6. b) Si richiede l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze che precedono da n.1 a n.6>>.
Per parte convenuta: <Respingere la domanda risarcitoria del Sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di compenso professionale oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 23/02/2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui all'art. 612 c.p., per il quale il
[...]
convenuto è stato condannato con decreto penale n. 885/2021 del Tribunale di Como, divenuto definitivo in data 29/01/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/12/2024 si è costituito , contestando CP_1
l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il G.I.:
• con provvedimento del 28/06/2023, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la pagina 2 di 5 contumacia di e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione CP_1
assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha assegnato termine per l'introduzione;
• in data 02/11/2023, ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.;
• in data 17/04/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
• a seguito della costituzione del convenuto avvenuta in data 02/12/2024 e rilevato che l'attore aveva depositato le note scritte prima della tardiva costituzione di ha ritenuto CP_1
opportuno disporre un differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, onde garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio;
• all'udienza del 05/02/2025, ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha sostenuto di aver subito un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dal Parte_1 reato di cui all'art. 612 c.p. per il quale il convenuto è stato condannato con decreto penale divenuto definitivo.
L'art. 460, comma 5, c.p.p. stabilisce che <Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile>>.
L'attore non ha prodotto i messaggi ricevuti sul profilo Facebook e ha preteso di provare la sussistenza del fatto mediante la formulazione di un capitolo di prova orale d'insanabile genericità (n. 1).
In ogni caso, l'attore non ha assolto l'onere della prova posto a proprio carico neppure relativamente ai pretesi danni subiti.
Sul punto, va osservato che persino la sentenza penale di condanna passata in giudicato (la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale e alla sua commissione) <può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente
a tale categoria (nella specie, una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è
pagina 3 di 5 implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso>> (Cass. S.U. 4549/2010); detta sentenza non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile
(Cass. 14648/2011).
non ha provveduto ad allegare e specificare il tipo di danno subito a seguito del reato, Pt_1
limitandosi a chiedere il risarcimento in via equitativa e formulando un solo capitolo di prova (n. 2) volto a far confermare alla testimone (attualmente compagna dell'attore e, in precedenza, del convenuto) lo stato di ansia e preoccupazione per la propria vita e incolumità. È evidente che trattasi di una valutazione soggettiva che non può essere demandata al teste, a maggior ragione in una fattispecie di danno biologico senza il supporto di documentazione medica che lo certifichi.
Quanto alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, deve osservarsi che la stessa
<postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità>> (Cass. 9744/2023). Nel caso in esame, l'attore non ha dato prova del pregiudizio subito e la domanda di risarcimento deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, l'attore va condannato, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte convenuta, che si liquidano in conformità ai parametri minimi del D.M.
55/2014 e successive modifiche, valore indeterminabile di complessità bassa, data la semplicità della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, stante la tardiva costituzione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in pagina 4 di 5 complessivi €2.906,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Como, 22/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Ludovico Parte_1 C.F._1
Piantanida presso il cui studio legale, sito in Ferno (VA), Piazza San Martino n. 8, dichiara di essere elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cecconi CP_1 C.F._2
presso il cui studio legale, sito in Firenze in Via A. Lamarmora n. 39 , dichiara di essere elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <accertata e dichiarata l'antigiuridicità della condotta posta in essere dal convenuto, condannare il Sig. a risarcire in favore del Sig. tutti i danni CP_1 Parte_1 patiti e patiendi da quest'ultimo, anche morali, a seguito della condotta posta in essere dal convenuto, per i motivi di cui in narrativa, quantificandone l'ammontare in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In ogni caso: rigettare le conclusioni ex adverso formulate. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze: a) Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero pagina 1 di 5 che dal mese di Agosto 2018 al mese di Aprile 2019 il Sig. ha ricevuto, sul proprio Parte_1
profilo Facebook e sulla propria utenza telefonica n.349.4798485, provenienti dal CP_1 numerosi contatti e telefonate, con le quali il convenuto minacciava l'attore di “morte” e di
“ammazzarlo di botte”; 2) Vero che detti contatti hanno ingenerato nell'odierno attore uno stato di ansia e preoccupazione per la propria vita e incolumità; 3) Vero che per quanto esposto nei punti che precedono, il Sig. in data 10.05.2019 ha sporto denunzia – querela avanti alle Parte_1
competenti Autorità Giudiziarie;
4) Vero che il procedimento penale, di cui al punto che precede, rubricato sub r.g.n.r. 3611/2019 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como – r.g. G.I.P.
n.2129/2020, si è concluso con l'emissione del decreto penale di condanna n.885/2021 del Tribunale di
Como, emesso nei confronti del Sig. per il reato di minaccia ex art.612 c.p. 5) Vero che CP_1
detto decreto penale di condanna di cui al punto che precede è divenuto definitivo in data 29.01.2022;
6) Vero che con il decreto penale di condanna di cui al punto che precede, il Sig. è stato CP_1
riconosciuto responsabile del reato ascritto ed è stato condannato alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione, sostituita con la sanzione della multa dell'importo di € 3.375,00. Si indicano a testi sulle predette circostanze: Sig.ra residente in [...], Testimone_1 sulle circostanze che precedono da n.1 a n.
6. b) Si richiede l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze che precedono da n.1 a n.6>>.
Per parte convenuta: <Respingere la domanda risarcitoria del Sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di compenso professionale oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 23/02/2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui all'art. 612 c.p., per il quale il
[...]
convenuto è stato condannato con decreto penale n. 885/2021 del Tribunale di Como, divenuto definitivo in data 29/01/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/12/2024 si è costituito , contestando CP_1
l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il G.I.:
• con provvedimento del 28/06/2023, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la pagina 2 di 5 contumacia di e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione CP_1
assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha assegnato termine per l'introduzione;
• in data 02/11/2023, ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.;
• in data 17/04/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
• a seguito della costituzione del convenuto avvenuta in data 02/12/2024 e rilevato che l'attore aveva depositato le note scritte prima della tardiva costituzione di ha ritenuto CP_1
opportuno disporre un differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, onde garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio;
• all'udienza del 05/02/2025, ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha sostenuto di aver subito un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dal Parte_1 reato di cui all'art. 612 c.p. per il quale il convenuto è stato condannato con decreto penale divenuto definitivo.
L'art. 460, comma 5, c.p.p. stabilisce che <Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile>>.
L'attore non ha prodotto i messaggi ricevuti sul profilo Facebook e ha preteso di provare la sussistenza del fatto mediante la formulazione di un capitolo di prova orale d'insanabile genericità (n. 1).
In ogni caso, l'attore non ha assolto l'onere della prova posto a proprio carico neppure relativamente ai pretesi danni subiti.
Sul punto, va osservato che persino la sentenza penale di condanna passata in giudicato (la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale e alla sua commissione) <può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente
a tale categoria (nella specie, una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è
pagina 3 di 5 implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso>> (Cass. S.U. 4549/2010); detta sentenza non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile
(Cass. 14648/2011).
non ha provveduto ad allegare e specificare il tipo di danno subito a seguito del reato, Pt_1
limitandosi a chiedere il risarcimento in via equitativa e formulando un solo capitolo di prova (n. 2) volto a far confermare alla testimone (attualmente compagna dell'attore e, in precedenza, del convenuto) lo stato di ansia e preoccupazione per la propria vita e incolumità. È evidente che trattasi di una valutazione soggettiva che non può essere demandata al teste, a maggior ragione in una fattispecie di danno biologico senza il supporto di documentazione medica che lo certifichi.
Quanto alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, deve osservarsi che la stessa
<postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità>> (Cass. 9744/2023). Nel caso in esame, l'attore non ha dato prova del pregiudizio subito e la domanda di risarcimento deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, l'attore va condannato, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte convenuta, che si liquidano in conformità ai parametri minimi del D.M.
55/2014 e successive modifiche, valore indeterminabile di complessità bassa, data la semplicità della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, stante la tardiva costituzione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in pagina 4 di 5 complessivi €2.906,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Como, 22/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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