Art. 16. (Assegno di cura)
Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di cura di cui all' art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di cura di cui all' art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.