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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Niglio, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di
mutuo rispetto, liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) la casa coniugale in Roma – Via
della Rustica n. 251 in comproprietà tra i due coniugi è assegnata alla moglie che continuerà a
risiedervi con i figli e il marito ha già asportato i suoi beni personali;
3) la Sig. Parte_1
si impegna a trasferire alla Sig.ra , entro il 31/12/2025 la propria quota pari al Parte_2
50% della casa coniugale sita in Roma – Via della Rustica n. 251 censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio 658 particella 812 sub. Graffati 20,10 e 11 piano 2, cat. A2, z.c. 6, cl. 6,
vani 5,5, r.c. € 894,76 , nonché relativa pertinenza (box auto) censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma, foglio 658, particella 812 , sub. 38 cat. C/6, z.c. 6, cl.12, mq 32 r.c. € 128,91,
precisando che tale trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale (art. 19 L. 6/3/87 n. 74 e Circ. Agenzia Entrate 21/6/2012 n. 27) 6) che la figlia minore
è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
casa materna;
7) che in ragione dell'età della figlia raggiunti meno a breve della maggiore età il
padre potrà frequentare la figlia senza vincoli di orario 8) il padre verserà a titolo di contributo al
mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di Euro 600,00 mensili (oltre adeguamento
ISTAT annuale); 9) Le spese straordinarie come stabilite nel protocollo d'Intesa tra il Tribunale di
Roma e il Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma del 17/12/2014 saranno sostenute
integralmente dal padre. 10) Il marito verserà inoltre alla moglie per il proprio mantenimento
l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio
della medesima. Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo la variazione dei prezzi al
consumo accertati dall'ISTAT, a far data dal corrispondente mese dell'anno successivo;
11)
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie;
12) per quanto non previsto dalla
presente separazione, varranno le norme di legge.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 24.7.1999, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00810, Parte II, Serie A04, dell'anno 1999);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
AN MO MA NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Niglio, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di
mutuo rispetto, liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) la casa coniugale in Roma – Via
della Rustica n. 251 in comproprietà tra i due coniugi è assegnata alla moglie che continuerà a
risiedervi con i figli e il marito ha già asportato i suoi beni personali;
3) la Sig. Parte_1
si impegna a trasferire alla Sig.ra , entro il 31/12/2025 la propria quota pari al Parte_2
50% della casa coniugale sita in Roma – Via della Rustica n. 251 censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio 658 particella 812 sub. Graffati 20,10 e 11 piano 2, cat. A2, z.c. 6, cl. 6,
vani 5,5, r.c. € 894,76 , nonché relativa pertinenza (box auto) censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma, foglio 658, particella 812 , sub. 38 cat. C/6, z.c. 6, cl.12, mq 32 r.c. € 128,91,
precisando che tale trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale (art. 19 L. 6/3/87 n. 74 e Circ. Agenzia Entrate 21/6/2012 n. 27) 6) che la figlia minore
è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
casa materna;
7) che in ragione dell'età della figlia raggiunti meno a breve della maggiore età il
padre potrà frequentare la figlia senza vincoli di orario 8) il padre verserà a titolo di contributo al
mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva di Euro 600,00 mensili (oltre adeguamento
ISTAT annuale); 9) Le spese straordinarie come stabilite nel protocollo d'Intesa tra il Tribunale di
Roma e il Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma del 17/12/2014 saranno sostenute
integralmente dal padre. 10) Il marito verserà inoltre alla moglie per il proprio mantenimento
l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio
della medesima. Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo la variazione dei prezzi al
consumo accertati dall'ISTAT, a far data dal corrispondente mese dell'anno successivo;
11)
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie;
12) per quanto non previsto dalla
presente separazione, varranno le norme di legge.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 24.7.1999, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00810, Parte II, Serie A04, dell'anno 1999);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
AN MO MA NZ