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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5276/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA art. 445bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice
ESAMINATI gli atti del procedimento N.R.G. 5276 2023 introdotto da
- codice fiscale Parte_1 C.F._1
RILEVATO che sono terminate le operazioni di consulenza tecnica e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
CONSIDERATO che le conclusioni del C.T.U. sono state contestate dalla parte ricorrente nel termine perentorio di cui all'art. 445bis, comma 4 c.p.c., ma che non è stato depositato il ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6 c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso;
RITENUTO di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
VISTO l'art. 445bis, comma 5 c.p.c.,
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: pensione di inabilità civile – art. 12 l. 118/1971 assegno di invalidità civile – art. 13 l. 118/1971
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: negativo (invalidità al 50%)
DECORRENZA: dalla domanda amministrativa
DICHIARA il non luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. stante la relativa autocertificazione di parte ricorrente regolarmente prodotta in atti
PONE definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Trani, 30/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Marco Sabino Loiodice)
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA art. 445bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice
ESAMINATI gli atti del procedimento N.R.G. 5276 2023 introdotto da
- codice fiscale Parte_1 C.F._1
RILEVATO che sono terminate le operazioni di consulenza tecnica e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
CONSIDERATO che le conclusioni del C.T.U. sono state contestate dalla parte ricorrente nel termine perentorio di cui all'art. 445bis, comma 4 c.p.c., ma che non è stato depositato il ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6 c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso;
RITENUTO di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
VISTO l'art. 445bis, comma 5 c.p.c.,
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: pensione di inabilità civile – art. 12 l. 118/1971 assegno di invalidità civile – art. 13 l. 118/1971
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: negativo (invalidità al 50%)
DECORRENZA: dalla domanda amministrativa
DICHIARA il non luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. stante la relativa autocertificazione di parte ricorrente regolarmente prodotta in atti
PONE definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Trani, 30/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Marco Sabino Loiodice)