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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249013217706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria relativa ad intimazione di pagamento e cartella sottostante in epigrafe indicati .
Il ricorrente contestava la legittimità formale e sostanziale dell'atto .
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria relativa ad intimazione di pagamento e cartella sottostante in epigrafe indicati .
Il ricorrente contestava la legittimità formale e sostanziale dell'atto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia E/R emetteva successivamente atto di annullamento dell'accertamento; pertanto il presente giudizio vertente sull'atto impugnato risulta estinto in quanto è cessata la materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, preso atto della revoca in autotutela dell'originario atto impugnato la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249013217706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria relativa ad intimazione di pagamento e cartella sottostante in epigrafe indicati .
Il ricorrente contestava la legittimità formale e sostanziale dell'atto .
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria relativa ad intimazione di pagamento e cartella sottostante in epigrafe indicati .
Il ricorrente contestava la legittimità formale e sostanziale dell'atto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia E/R emetteva successivamente atto di annullamento dell'accertamento; pertanto il presente giudizio vertente sull'atto impugnato risulta estinto in quanto è cessata la materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, preso atto della revoca in autotutela dell'originario atto impugnato la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025