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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2446/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Lamberti, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Controparte_1 C.F._2
Mammato, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
resistente
NONCHE'
AVV. (C.F. , nella qualità di curatrice speciale della CP_2 C.F._3
minore (C.F. ); Persona_1 C.F._4
curatrice speciale della minore
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2024 la ricorrente dopo aver premesso: che dal rapporto Parte_1
di convivenza more uxorio instaurato con in data 29/10/2021 è nata la piccola Controparte_1
; che la convivenza, a causa di litigi ed incomprensioni, sfociati progressivamente in Persona_1
agiti violenti perpetrati dal in suo danno, anche alla presenza della figlia minore, oltre che CP_1
in atteggiamenti di violenza morale, psicologica e fisica, è, pertanto, cessata;
che per le condotte dannose integrate dal resistente nei confronti della ricorrente, meglio descritte nell'atto introduttivo,
è stato instaurato, a carico del , un procedimento penale innanzi alla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ed è stato intrapreso da parte della ricorrente un percorso di sostegno psicologico presso un centro antiviolenza;
che, quanto alle condizioni economiche, la ricorrente è disoccupata e percepisce la somma di euro 917,00 per carta ADI ed euro
798,00 a titolo di assegni familiari;
che il resistente, risulta essere disoccupato e non ha mai contribuito alle spese necessarie per il mantenimento della minore;
ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate in ricorso ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “affidare la figlia in via esclusiva alla madre, Persona_1
sig.ra , salvo diversa valutazione a seguito di verifica dei presupposti per il Sig. Parte_1
di poter gestire in maniera congiunta la minore, allo stato mancanti a causa della sua CP_1
notevole aggressività, con collocamento della piccola presso la casa della madre, sita in Per_1
Baronissi alla Via Bixio Nino n.13; - Disciplinare che il diritto di visita del padre si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro;
in particolare: il lunedì e il martedì per due ore, da concordare congiuntamente tra i genitori ogni settimana, compatibilmente con i loro turni di lavoro;
alternativamente il sabato e la settimana seguente la domenica dalle ore 12.00 alle ore 19.00 con facoltà della madre di essere presente per tutto l'arco temporale di permanenza della minore con il padre;
tutto ciò tenendo conto delle reazioni della minore ed eventuale disagio o viceversa;
è fatto salvo poi il diritto del genitore di sostituire il giorno del sabato o della domenica, con altro giorno previo accordo, nel caso in cui la minore si allontani con la madre per un fine settimana;
i giorni di
Vigilia di Natale, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 31 dicembre e 1 gennaio, 5 e 6 gennaio verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro; nelle predette festività il padre terrà con sé la figlia dalle ore 12.00 alle ore 20.00 sempre con facoltà della madre di essere presente. Il tutto sempre con l'obbligo di non far pernottare la minore fuori dalla casa materna. Qualora per impegni delle parti i giorni necessitino di variazioni, le parti potranno concordemente modificarli. Tutto ciò previa verifica di un periodo di osservazione ove il dovrà vedere la minore con l'ausilio di assistenti sociali ed essere sottoposto ad un CP_1 percorso di sostegno psicologico. Solo all'esito di suddetto percorso il potrà vedere la CP_1
figlia minore con le modalità sopra descritte. La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, indipendentemente dal calendario di visite ordinario e sempre nel rispetto degli orari su descritti a seconda se tali festività capitino durante la settimana o fine settimana. Analogamente la minore trascorrerà con la Sig.ra il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, Pt_1
indipendentemente dal giorno in cui capitino. Il giorno del compleanno o onomastico della minore, lo trascorrerà in maniera alternata di anno in anno con uno dei genitori oppure nella stessa giornata con entrambi, in orari diversi. - Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere Controparte_1
al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese mediche straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese scolastiche e ricreative sostenute a favore della figlia, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fino a quando la minore continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. - Assegnare la casa coniugale, sita in
Baronissi alla Via Bixio Nino n.13, alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la Sig.ra possa viverci insieme alla prole. - Tenuto conto della gravità Pt_1 delle condotte del resistente, disporre l'allontanamento del Sig. dalla casa familiare, sita CP_1
in Baronissi alla Via Bixio Nino, n.13. - Disporre il divieto di avvicinarsi del ai luoghi CP_1
frequentati dalla Sig.ra e dai propri figli;
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso Pt_1 verrà applicata la normativa vigente in materia. Con vittoria di spese ed onorario.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.9.2024 il resistente , nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla Controparte_1
luce delle circostanze meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, ha chiesto all'adito Tribunale di : “Affidare la figlia ad entrambi i coniugi in Persona_2
maniera congiunta;
2) Disciplinare la possibilità per il padre di poter vedere più spesso la figlia e di poterla accompagnare a scuola e andarla a riprendere, fare visita anche alla nonna paterna che la bimba non vede da quattro mesi. Di dare la possibilità al papà di poter dormire abbracciato alla sua piccola a casa della nonna. I giorni di Vigilia Natale, Pasqua, lunedi dell'Angelo, Capodanno il 5 e
6 Gennaio, verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, con pernottamento. 3) La minore, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno, l'onomastico”. Assunti i provvedimenti provvisori, delegati i Servizi Sociali territoriali dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e nominato, in corso di causa, il curatore speciale, avv. CP_2 nell'interesse della minore , il giudizio è stato rinviato all'udienza di rimessione della Persona_1
causa in decisione, quindi, rimesso al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 3.6.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente sia fondata e meriti di essere accolta nei limiti e con le precisazioni di seguito evidenziate.
In premessa, si osserva che con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero ancora, una sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare, sì da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore. L'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, il Collegio osserva, in primo luogo, come nel corso dell'iter procedimentale del giudizio non risulti mai sopita, eccezion fatta per un breve lasso temporale, la conflittualità della coppia genitoriale, frutto della mancata elaborazione, da parte resistente, della separazione dalla madre della figlia minore, la quale, di fatto, ha minato la possibilità di collaborare serenamente e proficuamente, con la medesima al benessere psico fisico e alle esigenze di vita e di cura della figlia, precludendo, di fatto, la possibilità di costruire quel necessario canale comunicativo indispensabile per la creazione di un ambiente sereno e coeso per la minore. Tale insuccesso ha, dunque, necessitato, in corso di causa, non solo della regolamentazione degli incontri padre figlia in spazio neutro alla presenza dei Servizi Sociali territoriali delegati, ma anche dell'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità, culminati, infine, con la nomina del curatore speciale per la minore. Dopo un breve periodo di serenità intercorso tra le parti in cui sembrava essersi ristabilito un rapporto collaborativo per la proficua gestione della figlia , il , per come relazionato Persona_1 CP_1
nelle plurime relazioni dei Servizi Sociali territoriali, in atti, ha ripreso ad assumere atteggiamenti aggressivi e manipolativi nei confronti della ricorrente, minacciandola di portarle via la bambina. Il
, pur mostrandosi, nel rapporto con la figlia, come un padre affettuoso ed accudente, CP_1
contraccambiato da un sincero sentimento di attaccamento della figlia verso il genitore, nondimeno, nel rapporto relazionale con la controparte, ha manifestato una capacità riflessiva limitata;
più in particolare, il resistete ha perseverato in atteggiamenti irresponsabili, giungendo, nell'ultimo periodo del monitoraggio, anche ad interrompere gli incontri e le video-chiamate protette con la ricorrente programmate dalle figure professionali e a reagire in maniera scomposta verso ogni forma di monitoraggio dei rapporti personali e familiari, sottraendosi all'osservanza dei provvedimenti provvisori adottati a tutela della figlia.
Ciò posto, nel valutare l'idoneità genitoriale paterna, non può prescindersi, in uno alle circostanze testè evidenziate, dal considerare la posizione, anche di rilievo penale, assunta dal resistente - (cfr., da ultimo, avviso di conclusione delle indagini per il reato p. e. p. dall'art. 612 bis, comma II, c.p. integrato dal in danno della odierna ricorrente, emesso nell'ambito del proc. pen. n. 2543- CP_1
2401/24 r.g.n.r., mod. 21, in uno alla denuncia querela sporta dalla nei confronti del resistente Pt_1
per il reato ex art. 572, comma II c.p.) - la quale, ed ai fini del presente giudizio, denota una manifesta incapacità, in capo al resistente, di vivere un rapporto genitoriale sereno ed equilibrato con l'altro genitore, in spregio ad un doveroso sentimento di reciproco rispetto dell'altrui persona, al di là della scelta legata alla cessazione dell'unione sentimentale. Le condotte violente e prevaricatorie prontamente denunciate dalla ricorrente, integrate dal nei suoi confronti, anche alla CP_1
presenza della figlia minore, hanno determinato la a trovare temporaneo riparo presso la dimora Pt_1 materna ed a rivolgersi presso un centro antiviolenza. Dunque, l'incapacità del di CP_1
comprendere il pregiudizio cagionato dalle condotte poste in essere nei confronti della ricorrente e la sfiducia manifestata dal medesimo nelle forme di supporto offertegli, a vario titolo, dagli operatori professionali coinvolti nel procedimento - (cfr. memorie conclusionali depositate dal curatore speciale della minore, in cui si dà atto che “Seppure in un primo momento la coppia genitoriale ha provato a recuperare un discreto rapporto nell'esclusivo interesse della minore, alle prime difficoltà il ha ripreso i medesimi atteggiamenti violenti. […] al reiterarsi delle minacce e delle CP_1
violenze verbali, la sig.ra ha denunciato nuovamente il sig. . Gli incontri tra la Pt_1 CP_1
minore ed il sig. sono interrotti oramai da diverse settimane. Il padre rifiuta di incontrare CP_1
la minore nelle modalità e con i tempi sinora stabiliti;
rifiuta persino rapporti telefonici con la piccola e con la madre, avendo bloccato per entrambe le telefonate in entrata.”) - rivelano, ai fini di causa, una condizione di inadeguatezza del resistente ad assumere un consapevole ruolo genitoriale.
Quanto al versante materno, come relazionato in corso di causa dalle figure professionali delegate, la ricorrente ha dimostrato capacità genitoriale, occupandosi in via pressoché esclusiva della cura della figlia, confermandosi madre accudente e sensibile ad ogni esigenza della minore. La predetta, onde superare gli effetti della tormentata relazione, in quanto destinataria di atteggiamenti rabbiosi e controllanti da parte del padre della minore, integrati anche alla presenza di quest'ultima, si è rivolta al centro ed ha intrapreso percorsi di sostegno alla genitorialità. Parte_2
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene necessario, a tutela del superiore interesse della minore, disporne l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la medesima, cui va, altresì, assegnata la casa familiare.
In merito alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e la figlia, tenuto conto degli elementi acquisiti, si ritiene rispondente al best interest della minore confermare le modalità provvisoriamente previste con ordinanza del 2.10.2024, disponendo che l'esercizio del diritto di visita padre figlia, previo espletamento di tutti gli interventi anche psicologici ritenuti necessari, avvenga in spazio neutro, in modalità protetta, con le forme ritenute opportune dal Servizio Sociale territoriale incaricato, secondo la calendarizzazione da programmare di volta in volta con i genitori, tenuto conto della tenera età della minore, delle sue esigenze di vita e di cura, e degli impegni lavorativi del padre, assicurando, altresì, quanto agli incontri in presenza, che non vi siano contatti personali tra il padre e la madre della minore, sia al momento in cui la ricorrente accompagnerà la figlia agli incontri, sia al momento del suo prelevamento, con la prospettazione di una eventuale futura e graduale liberalizzazione degli incontri qualora sia accertato l'effettivo venir meno dell'atteggiamento oppositivo tenuto dal . CP_1
E', altresì, opportuno assicurare un costante monitoraggio del nucleo familiare con la previsione, da parte dei Servizi Sociali territoriali incaricati, della verifica delle condizioni di vita e di cura della minore, facultandoli a notiziare la Procura minorile competente in caso di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziali, che dovessero essere riscontrate per la minore.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, posto che grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, tale obbligazione impone a ciascuno dei predetti di contribuire al mantenimento della prole, a prescindere dal fatto che abbiano un'occupazione. Nel caso di specie, a fronte della capacità reddituale documentata dal resistente ( cfr. autocertificazione reddituale dell'ultimo triennio da cui risulta un reddito complessivo compreso tra i 4.506,00 euro e i 7.494,00), la ricorrente, di giovane età, pur avendo dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di non aver prodotto alcun reddito, (cfr. autocertificazione reddituale relativa al triennio), nulla ha dedotto, né documentato, in riferimento ad una propria eventuale incapacità o inabilità lavorativa, ovvero in merito a circostanze fattuali da cui poter desumere l'impossibilità concreta di svolgere un'attività altrimenti remunerata. Dunque, tenuto conto della capacità reddituale del padre e della giovane età della madre dotata, in difetto di prova contraria, di capacità lavorativa, il Collegio ritiene di dover confermare il contributo di mantenimento della figlia minore, previsto a carico del resistente, per l'importo di 150,00 euro, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla corresponsione dell'intero assegno unico in favore della genitrice, affidataria della minore.
Vanno disattese le domande di allontanamento del dalla casa familiare e del divieto di CP_1
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla e dai propri figli in quanto genericamente formulate Pt_1
e non adeguatamente circostanziate.
Va, infine, confermata la previsione della prosecuzione dei percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico da parte di entrambi i genitori.
Alla luce del tenore dei provvedimenti assunti va disposta la trasmissione della presente pronuncia al
Giudice tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per quanto di competenza.
Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
I compensi da riconoscere in favore del curatore speciale della minore, avv. sono CP_2
liquidati come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia, e vanno posti a carico dei genitori, in solido tra loro, alla luce del principio di responsabilità genitoriale, tenuto conto che i medesimi, con la propria condotta, hanno dato causa alla nomina del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso Persona_1
la medesima, cui va, altresì, assegnata la casa familiare;
dispone che i Servizi Sociali territoriali delegati proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni di vita e di cura della minore , comunicando Persona_1
tempestivamente alla Procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero essere riscontrate per la minore;
conferma le modalità degli incontri padre figlia provvisoriamente previste con ordinanza del
2.10.2024, disponendo che l'esercizio del diritto di visita padre figlia, previo espletamento di tutti gli interventi anche psicologici ritenuti necessari, avvenga in spazio neutro, in modalità protetta, con le forme ritenute opportune dal Servizio Sociale territoriale incaricato, secondo la calendarizzazione da programmare di volta in volta con i genitori, tenuto conto della tenera età della minore, delle sue esigenze di vita e di cura, e degli impegni lavorativi del padre, assicurando, altresì, quanto agli incontri in presenza, che non vi siano contatti personali tra il padre e la madre della minore, sia al momento in cui la ricorrente accompagnerà la figlia agli incontri, sia al momento del suo prelevamento, con la prospettazione di una eventuale futura e graduale liberalizzazione degli incontri qualora venga accertato l'effettivo venir meno dell'atteggiamento oppositivo tenuto dal;
CP_1
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore per l'importo di 150,00 euro, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da versare integralmente in favore della madre, affidataria della minore;
invita entrambe le parti a proseguire nel percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
rigetta le ulteriori richieste formulate dalla ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
liquida i compensi in favore del curatore speciale della minore, avv. come da separato CP_2
decreto, allegato alla presente pronuncia, i quali vanno posti a carico dei genitori, in solido tra loro, alla luce del principio di responsabilità genitoriale, tenuto conto che i medesimi, con la propria condotta, hanno dato causa alla nomina del curatore speciale.
Manda al Giudice tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per quanto di competenza, ed ai
Servizi Sociali territoriali.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria. Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2446/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Lamberti, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Controparte_1 C.F._2
Mammato, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
resistente
NONCHE'
AVV. (C.F. , nella qualità di curatrice speciale della CP_2 C.F._3
minore (C.F. ); Persona_1 C.F._4
curatrice speciale della minore
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2024 la ricorrente dopo aver premesso: che dal rapporto Parte_1
di convivenza more uxorio instaurato con in data 29/10/2021 è nata la piccola Controparte_1
; che la convivenza, a causa di litigi ed incomprensioni, sfociati progressivamente in Persona_1
agiti violenti perpetrati dal in suo danno, anche alla presenza della figlia minore, oltre che CP_1
in atteggiamenti di violenza morale, psicologica e fisica, è, pertanto, cessata;
che per le condotte dannose integrate dal resistente nei confronti della ricorrente, meglio descritte nell'atto introduttivo,
è stato instaurato, a carico del , un procedimento penale innanzi alla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ed è stato intrapreso da parte della ricorrente un percorso di sostegno psicologico presso un centro antiviolenza;
che, quanto alle condizioni economiche, la ricorrente è disoccupata e percepisce la somma di euro 917,00 per carta ADI ed euro
798,00 a titolo di assegni familiari;
che il resistente, risulta essere disoccupato e non ha mai contribuito alle spese necessarie per il mantenimento della minore;
ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate in ricorso ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “affidare la figlia in via esclusiva alla madre, Persona_1
sig.ra , salvo diversa valutazione a seguito di verifica dei presupposti per il Sig. Parte_1
di poter gestire in maniera congiunta la minore, allo stato mancanti a causa della sua CP_1
notevole aggressività, con collocamento della piccola presso la casa della madre, sita in Per_1
Baronissi alla Via Bixio Nino n.13; - Disciplinare che il diritto di visita del padre si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro;
in particolare: il lunedì e il martedì per due ore, da concordare congiuntamente tra i genitori ogni settimana, compatibilmente con i loro turni di lavoro;
alternativamente il sabato e la settimana seguente la domenica dalle ore 12.00 alle ore 19.00 con facoltà della madre di essere presente per tutto l'arco temporale di permanenza della minore con il padre;
tutto ciò tenendo conto delle reazioni della minore ed eventuale disagio o viceversa;
è fatto salvo poi il diritto del genitore di sostituire il giorno del sabato o della domenica, con altro giorno previo accordo, nel caso in cui la minore si allontani con la madre per un fine settimana;
i giorni di
Vigilia di Natale, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 31 dicembre e 1 gennaio, 5 e 6 gennaio verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro; nelle predette festività il padre terrà con sé la figlia dalle ore 12.00 alle ore 20.00 sempre con facoltà della madre di essere presente. Il tutto sempre con l'obbligo di non far pernottare la minore fuori dalla casa materna. Qualora per impegni delle parti i giorni necessitino di variazioni, le parti potranno concordemente modificarli. Tutto ciò previa verifica di un periodo di osservazione ove il dovrà vedere la minore con l'ausilio di assistenti sociali ed essere sottoposto ad un CP_1 percorso di sostegno psicologico. Solo all'esito di suddetto percorso il potrà vedere la CP_1
figlia minore con le modalità sopra descritte. La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, indipendentemente dal calendario di visite ordinario e sempre nel rispetto degli orari su descritti a seconda se tali festività capitino durante la settimana o fine settimana. Analogamente la minore trascorrerà con la Sig.ra il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, Pt_1
indipendentemente dal giorno in cui capitino. Il giorno del compleanno o onomastico della minore, lo trascorrerà in maniera alternata di anno in anno con uno dei genitori oppure nella stessa giornata con entrambi, in orari diversi. - Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere Controparte_1
al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese mediche straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese scolastiche e ricreative sostenute a favore della figlia, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fino a quando la minore continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente. - Assegnare la casa coniugale, sita in
Baronissi alla Via Bixio Nino n.13, alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la Sig.ra possa viverci insieme alla prole. - Tenuto conto della gravità Pt_1 delle condotte del resistente, disporre l'allontanamento del Sig. dalla casa familiare, sita CP_1
in Baronissi alla Via Bixio Nino, n.13. - Disporre il divieto di avvicinarsi del ai luoghi CP_1
frequentati dalla Sig.ra e dai propri figli;
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso Pt_1 verrà applicata la normativa vigente in materia. Con vittoria di spese ed onorario.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.9.2024 il resistente , nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla Controparte_1
luce delle circostanze meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, ha chiesto all'adito Tribunale di : “Affidare la figlia ad entrambi i coniugi in Persona_2
maniera congiunta;
2) Disciplinare la possibilità per il padre di poter vedere più spesso la figlia e di poterla accompagnare a scuola e andarla a riprendere, fare visita anche alla nonna paterna che la bimba non vede da quattro mesi. Di dare la possibilità al papà di poter dormire abbracciato alla sua piccola a casa della nonna. I giorni di Vigilia Natale, Pasqua, lunedi dell'Angelo, Capodanno il 5 e
6 Gennaio, verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, con pernottamento. 3) La minore, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno, l'onomastico”. Assunti i provvedimenti provvisori, delegati i Servizi Sociali territoriali dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e nominato, in corso di causa, il curatore speciale, avv. CP_2 nell'interesse della minore , il giudizio è stato rinviato all'udienza di rimessione della Persona_1
causa in decisione, quindi, rimesso al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 3.6.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente sia fondata e meriti di essere accolta nei limiti e con le precisazioni di seguito evidenziate.
In premessa, si osserva che con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero ancora, una sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare, sì da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore. L'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, il Collegio osserva, in primo luogo, come nel corso dell'iter procedimentale del giudizio non risulti mai sopita, eccezion fatta per un breve lasso temporale, la conflittualità della coppia genitoriale, frutto della mancata elaborazione, da parte resistente, della separazione dalla madre della figlia minore, la quale, di fatto, ha minato la possibilità di collaborare serenamente e proficuamente, con la medesima al benessere psico fisico e alle esigenze di vita e di cura della figlia, precludendo, di fatto, la possibilità di costruire quel necessario canale comunicativo indispensabile per la creazione di un ambiente sereno e coeso per la minore. Tale insuccesso ha, dunque, necessitato, in corso di causa, non solo della regolamentazione degli incontri padre figlia in spazio neutro alla presenza dei Servizi Sociali territoriali delegati, ma anche dell'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità, culminati, infine, con la nomina del curatore speciale per la minore. Dopo un breve periodo di serenità intercorso tra le parti in cui sembrava essersi ristabilito un rapporto collaborativo per la proficua gestione della figlia , il , per come relazionato Persona_1 CP_1
nelle plurime relazioni dei Servizi Sociali territoriali, in atti, ha ripreso ad assumere atteggiamenti aggressivi e manipolativi nei confronti della ricorrente, minacciandola di portarle via la bambina. Il
, pur mostrandosi, nel rapporto con la figlia, come un padre affettuoso ed accudente, CP_1
contraccambiato da un sincero sentimento di attaccamento della figlia verso il genitore, nondimeno, nel rapporto relazionale con la controparte, ha manifestato una capacità riflessiva limitata;
più in particolare, il resistete ha perseverato in atteggiamenti irresponsabili, giungendo, nell'ultimo periodo del monitoraggio, anche ad interrompere gli incontri e le video-chiamate protette con la ricorrente programmate dalle figure professionali e a reagire in maniera scomposta verso ogni forma di monitoraggio dei rapporti personali e familiari, sottraendosi all'osservanza dei provvedimenti provvisori adottati a tutela della figlia.
Ciò posto, nel valutare l'idoneità genitoriale paterna, non può prescindersi, in uno alle circostanze testè evidenziate, dal considerare la posizione, anche di rilievo penale, assunta dal resistente - (cfr., da ultimo, avviso di conclusione delle indagini per il reato p. e. p. dall'art. 612 bis, comma II, c.p. integrato dal in danno della odierna ricorrente, emesso nell'ambito del proc. pen. n. 2543- CP_1
2401/24 r.g.n.r., mod. 21, in uno alla denuncia querela sporta dalla nei confronti del resistente Pt_1
per il reato ex art. 572, comma II c.p.) - la quale, ed ai fini del presente giudizio, denota una manifesta incapacità, in capo al resistente, di vivere un rapporto genitoriale sereno ed equilibrato con l'altro genitore, in spregio ad un doveroso sentimento di reciproco rispetto dell'altrui persona, al di là della scelta legata alla cessazione dell'unione sentimentale. Le condotte violente e prevaricatorie prontamente denunciate dalla ricorrente, integrate dal nei suoi confronti, anche alla CP_1
presenza della figlia minore, hanno determinato la a trovare temporaneo riparo presso la dimora Pt_1 materna ed a rivolgersi presso un centro antiviolenza. Dunque, l'incapacità del di CP_1
comprendere il pregiudizio cagionato dalle condotte poste in essere nei confronti della ricorrente e la sfiducia manifestata dal medesimo nelle forme di supporto offertegli, a vario titolo, dagli operatori professionali coinvolti nel procedimento - (cfr. memorie conclusionali depositate dal curatore speciale della minore, in cui si dà atto che “Seppure in un primo momento la coppia genitoriale ha provato a recuperare un discreto rapporto nell'esclusivo interesse della minore, alle prime difficoltà il ha ripreso i medesimi atteggiamenti violenti. […] al reiterarsi delle minacce e delle CP_1
violenze verbali, la sig.ra ha denunciato nuovamente il sig. . Gli incontri tra la Pt_1 CP_1
minore ed il sig. sono interrotti oramai da diverse settimane. Il padre rifiuta di incontrare CP_1
la minore nelle modalità e con i tempi sinora stabiliti;
rifiuta persino rapporti telefonici con la piccola e con la madre, avendo bloccato per entrambe le telefonate in entrata.”) - rivelano, ai fini di causa, una condizione di inadeguatezza del resistente ad assumere un consapevole ruolo genitoriale.
Quanto al versante materno, come relazionato in corso di causa dalle figure professionali delegate, la ricorrente ha dimostrato capacità genitoriale, occupandosi in via pressoché esclusiva della cura della figlia, confermandosi madre accudente e sensibile ad ogni esigenza della minore. La predetta, onde superare gli effetti della tormentata relazione, in quanto destinataria di atteggiamenti rabbiosi e controllanti da parte del padre della minore, integrati anche alla presenza di quest'ultima, si è rivolta al centro ed ha intrapreso percorsi di sostegno alla genitorialità. Parte_2
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene necessario, a tutela del superiore interesse della minore, disporne l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la medesima, cui va, altresì, assegnata la casa familiare.
In merito alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e la figlia, tenuto conto degli elementi acquisiti, si ritiene rispondente al best interest della minore confermare le modalità provvisoriamente previste con ordinanza del 2.10.2024, disponendo che l'esercizio del diritto di visita padre figlia, previo espletamento di tutti gli interventi anche psicologici ritenuti necessari, avvenga in spazio neutro, in modalità protetta, con le forme ritenute opportune dal Servizio Sociale territoriale incaricato, secondo la calendarizzazione da programmare di volta in volta con i genitori, tenuto conto della tenera età della minore, delle sue esigenze di vita e di cura, e degli impegni lavorativi del padre, assicurando, altresì, quanto agli incontri in presenza, che non vi siano contatti personali tra il padre e la madre della minore, sia al momento in cui la ricorrente accompagnerà la figlia agli incontri, sia al momento del suo prelevamento, con la prospettazione di una eventuale futura e graduale liberalizzazione degli incontri qualora sia accertato l'effettivo venir meno dell'atteggiamento oppositivo tenuto dal . CP_1
E', altresì, opportuno assicurare un costante monitoraggio del nucleo familiare con la previsione, da parte dei Servizi Sociali territoriali incaricati, della verifica delle condizioni di vita e di cura della minore, facultandoli a notiziare la Procura minorile competente in caso di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziali, che dovessero essere riscontrate per la minore.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, posto che grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, tale obbligazione impone a ciascuno dei predetti di contribuire al mantenimento della prole, a prescindere dal fatto che abbiano un'occupazione. Nel caso di specie, a fronte della capacità reddituale documentata dal resistente ( cfr. autocertificazione reddituale dell'ultimo triennio da cui risulta un reddito complessivo compreso tra i 4.506,00 euro e i 7.494,00), la ricorrente, di giovane età, pur avendo dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di non aver prodotto alcun reddito, (cfr. autocertificazione reddituale relativa al triennio), nulla ha dedotto, né documentato, in riferimento ad una propria eventuale incapacità o inabilità lavorativa, ovvero in merito a circostanze fattuali da cui poter desumere l'impossibilità concreta di svolgere un'attività altrimenti remunerata. Dunque, tenuto conto della capacità reddituale del padre e della giovane età della madre dotata, in difetto di prova contraria, di capacità lavorativa, il Collegio ritiene di dover confermare il contributo di mantenimento della figlia minore, previsto a carico del resistente, per l'importo di 150,00 euro, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla corresponsione dell'intero assegno unico in favore della genitrice, affidataria della minore.
Vanno disattese le domande di allontanamento del dalla casa familiare e del divieto di CP_1
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla e dai propri figli in quanto genericamente formulate Pt_1
e non adeguatamente circostanziate.
Va, infine, confermata la previsione della prosecuzione dei percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico da parte di entrambi i genitori.
Alla luce del tenore dei provvedimenti assunti va disposta la trasmissione della presente pronuncia al
Giudice tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per quanto di competenza.
Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
I compensi da riconoscere in favore del curatore speciale della minore, avv. sono CP_2
liquidati come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia, e vanno posti a carico dei genitori, in solido tra loro, alla luce del principio di responsabilità genitoriale, tenuto conto che i medesimi, con la propria condotta, hanno dato causa alla nomina del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso Persona_1
la medesima, cui va, altresì, assegnata la casa familiare;
dispone che i Servizi Sociali territoriali delegati proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni di vita e di cura della minore , comunicando Persona_1
tempestivamente alla Procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero essere riscontrate per la minore;
conferma le modalità degli incontri padre figlia provvisoriamente previste con ordinanza del
2.10.2024, disponendo che l'esercizio del diritto di visita padre figlia, previo espletamento di tutti gli interventi anche psicologici ritenuti necessari, avvenga in spazio neutro, in modalità protetta, con le forme ritenute opportune dal Servizio Sociale territoriale incaricato, secondo la calendarizzazione da programmare di volta in volta con i genitori, tenuto conto della tenera età della minore, delle sue esigenze di vita e di cura, e degli impegni lavorativi del padre, assicurando, altresì, quanto agli incontri in presenza, che non vi siano contatti personali tra il padre e la madre della minore, sia al momento in cui la ricorrente accompagnerà la figlia agli incontri, sia al momento del suo prelevamento, con la prospettazione di una eventuale futura e graduale liberalizzazione degli incontri qualora venga accertato l'effettivo venir meno dell'atteggiamento oppositivo tenuto dal;
CP_1
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore per l'importo di 150,00 euro, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da versare integralmente in favore della madre, affidataria della minore;
invita entrambe le parti a proseguire nel percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
rigetta le ulteriori richieste formulate dalla ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
liquida i compensi in favore del curatore speciale della minore, avv. come da separato CP_2
decreto, allegato alla presente pronuncia, i quali vanno posti a carico dei genitori, in solido tra loro, alla luce del principio di responsabilità genitoriale, tenuto conto che i medesimi, con la propria condotta, hanno dato causa alla nomina del curatore speciale.
Manda al Giudice tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per quanto di competenza, ed ai
Servizi Sociali territoriali.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria. Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire