Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 21/01/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02499/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2020, proposto da
AR RL, US EL, MA RI, IS D’CU, MA IN, NI SA, RI NA, OS De OS, AR IT MA, NU NA, NU NI, NC EL, AR EP Di LI, VI RA, IO IN, LA NZ ON, US TO, LV TO, LV NT, NG AN, OS SO, LA LE, NI PE, FR RO, RA OL, EU LL, OR SE, ND BU, LA PA, EP GI, AO ED, AR OT, EF MI, AR NO, NA GI, BA AT, NC MA, FR PE, RI IN, rappresentati e difesi dall’avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Georgia Baldassarre, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti di essere immessi in ruolo tramite la pubblicazione del secondo decreto di accantonamento dei posti da parte del Ministero dell’Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, dell’U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in possesso del titolo di laurea, hanno proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso iscritto al n. 5242/2018 R.G. chiedendo di essere ammessi a partecipare al concorso bandito ex D. Lgs. n. 59/2017, da cui sono stati esclusi in quanto non abilitati all’insegnamento.
Successivamente, con il ricorso in esame, hanno lamentato la mancata adozione per l’anno scolastico 2019/2020 da parte dello stesso Ministero del decreto con il quale avrebbero dovuto essere accantonati i posti in favore di chi era titolare di un provvedimento cautelare favorevole in attesa della definizione del giudizio.
L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, depositando documentazione.
In data 12 dicembre 2024 la difesa attorea ha versato in atti dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio in esame.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
3. La costituzione solo formale dell’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Laura Patelli, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
AR Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Laura Patelli |
IL SEGRETARIO