Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 162 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 09/10/1951. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ARDIZZONE PAOLA OM eletto presso lo studio del difensore. ATTORE CONTRO
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 06/08/1960 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RAMELLA CINZIA e ABISSO ANTONELLA OM eletto presso lo studio del difensore. CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
Con il patrocinio dell'Avv. PASUT FRANCO;
OM eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'attore: Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti così provveda:
1.attribuire alla IG.ra (coniuge divorziato), la quota del 67,33% mensile sul trattamento Parte_1 della pensione di reversibilità mensile del IG. a decorrere dal mese di settembre 2024; Pt_2
Pag. 1
2.attribuire alla IG.ra (coniuge superstite) la restante quota del 32,67 mensile della pensione Controparte_1 di reversibilità mensile del IG. a decorrere dal mese di settembre 2024; Pt_2
3.disporre che l' corrisponda alla IG.ra gli arretrati della pensione di reversibilità pari ad € 700,00, CP_3 Pt_1 dallo stesso Istituto accantonati, ad essa spettante, a decorrere dalla mensilità successiva alla data del decesso del IG. (aprile 2023), oltre gli interessi legali maturati dal primo giorno del mese successivo al decesso del IG . Pt_2 Pt_2 fino al mese di agosto 2024;
4.disporre che l' dal mese di settembre 2024 corrisponda alla IG.ra la quota del 67,33% mensili e CP_3 Pt_1 alla IG.ra la quota del 32,67% mensili della pensione di reversibilità mensile del IG. ex art. 9, terzo CP_1 Pt_2 comma, della legge 898/1970;
5.disporre che la IG.ra corrisponda alla IG.ra la somma di € 100,00 dal mese di aprile 2024 CP_1 Pt_1 fino al mese di agosto 2024.
6.spese processuali compensate.
Per il convenuto: Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti così provveda:
1.attribuire alla IG.ra (coniuge divorziato), la quota del 67,33% mensile sul trattamento Parte_1 della pensione di reversibilità mensile del IG. a decorrere dal mese di settembre 2024; Pt_2
2.attribuire alla IG.ra (coniuge superstite) la restante quota del 32,67 mensile della pensione Controparte_1 di reversibilità mensile del IG. a decorrere dal mese di settembre 2024; Pt_2
3.disporre che l' corrisponda alla IG.ra gli arretrati della pensione di reversibilità pari ad € 700,00, CP_3 Pt_1 dallo stesso Istituto accantonati, ad essa spettante, a decorrere dalla mensilità successiva alla data del decesso del IG. (aprile 2023), oltre gli interessi legali maturati dal primo giorno del mese successivo al decesso del IG . Pt_2 Pt_2 fino al mese di agosto 2024;
4.disporre che l' dal mese di settembre 2024 corrisponda alla IG.ra la quota del 67,33% mensili e CP_3 Pt_1 alla IG.ra la quota del 32,67% mensili della pensione di reversibilità mensile del IG. ex art. 9, terzo CP_1 Pt_2 comma, della legge 898/1970;
5.disporre che la IG.ra corrisponda alla IG.ra la somma di € 100,00 dal mese di aprile 2024 CP_1 Pt_1 fino al mese di agosto 2024.
6.spese processuali compensate.
Per L' CP_3
Tanto premesso l' come sopra rappresentato e difeso, chiede ammettersi le seguenti conclusioni: CP_3
Piaccia al Tribunale Ill.mo rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, determinare la ripartizione del trattamento di reversibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74 tra e Parte_1 Controparte_1 stabilendone, altresì, la decorrenza. In ogni caso mandare l' esente da ogni forma di condanna alle spese di giudizio non sussistendo alcun potere CP_3 dell'Istituto di determinare in via amministrativa l'attribuzione di tale quota.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24/01/2024 , adiva il Tribunale di Parte_1
Novara per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del medesimo.
Pag. 2 Si costituiva tempestivamente , la quale chiedeva di determinare la Controparte_1 percentuale di spettanza della ricorrente della pensione di reversibilità di nella Persona_1 misura più equa e, comunque, non superiore al 50%, L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto che venisse Controparte_2 determinata la ripartizione del trattamento di reversibilità tra e Parte_1
ai sensi dell'art. 9 della legge 1odicembre 1970 n. 898, come Controparte_1 sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74 stabilendone, altresì, la decorrenza.
* All'udienza del 9.5.2024, parte attrice e parte convenuta si riportavano agli atti ed il Giudice si riservava. Con ordinanza del 9.6.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, e raggiungevano un Parte_1 Controparte_1 accordo e formulavano conclusioni congiunte di cui in epigrafe. L'udienza veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
* Come è noto, i presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto possono identificarsi, a norma dell'art. 13 L. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale, appunto, non deve aver contratto nuove nozze, nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5 L. Div. (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale ex art. 5 L. Div.), nonché, infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di non aver contratto nuove nozze dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Tale circostanza non è stata Persona_1 contestata e risulta comunque dall'estratto del certificato di nascita della ricorrente, dal quale la stessa non risulta aver contratto nuove nozze. Risulta, inoltre, dalla sentenza di divorzio n. 3397 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8.3.2017 e passata in giudicato il 28.03.2017, la previsione dell'assegno divorzile a carico di
[...]
di euro 702,00 mensili. Per_1
Affermata la sussistenza dei presupposti, si tratta di determinare le rispettive quote di spettanza di ciascun coniuge. Nel caso di specie, l'ex coniuge ed il coniuge superstite hanno raggiunto un accordo in ordine alla determinazione delle rispettive quote di spettanza, chiedendo l'accoglimento di conclusioni congiunte. Il Tribunale ritiene di poter accogliere le conclusioni così come formulate, trattandosi di diritti disponibili delle parti. Ritiene, inoltre, che, accertata la quota di spettanza del 67,33% in capo alla ricorrente, sia altresì possibile pronunciare la condanna in tal senso da parte dell'ente erogatore. Secondo la Suprema Corte, infatti, il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla prima beneficiaria le somme versatele in eccesso
Pag. 3 e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha chiesto la condanna dell' al versamento della CP_3 pensione della reversibilità dalla sua originaria decorrenza, ma a partire dal settembre 2024, chiedendo, invece, che per gli arretrati l' versi a parte attrice la somma di € 700,00, accantonata CP_3 dall'Istituto dalla data del decesso. Il Collegio prende, altresì, atto degli ulteriori accordi tra le parti. La necessità della pronuncia giurisdizionale sulle quote della pensione e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, 1. ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto da erogarsi da parte dell' nella misura del 67,33% a favore della ricorrente CP_3
e nella misura del 32,67% in favore di Parte_1 Controparte_1
2. dichiara tenuto e condanna l' a corrispondere alla ricorrente la quota di cui sopra CP_3 della pensione, con decorrenza dal mese di settembre dell'anno 2024;
3. dispone che l' corrisponda a la somma di € 700,00 accantonata, CP_3 Parte_1 con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso di e sino al mese Persona_1 di agosto 2024, oltre ad interessi legali;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est.
Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4