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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1726/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. ACQUARONE C.F._1
GIUSEPPE del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. GIANNELLI C.F._2
RENATO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 28/04/2002;
• hanno avuto maggiorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto Parte_1 Parte_2
a IMPERIA il 28/04/2002, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2002, parte 2, serie A, atto n. 12), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove meglio riterranno, anche all'estero, ritenendolo, ai fini del rilascio di documento per l'espatrio.
2) La casa coniugale, sita in Cervo, Via Cavour n. 7, che è di esclusiva proprietà di
[...]
viene assegnata in uso esclusivo a quest'ultima, con tutti i mobili ed arredi che Parte_1
vi si trovano. abiterà in detta casa con la figlia maggiorenne Parte_1 Per_2
fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
[...]
3) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia che è maggiorenne e Per_1
studente, e non è ancora economicamente autosufficiente, il sig. Parte_2 dovrà versare alla signora l'importo mensile di euro 300,00. Parte_1
2 Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese, anticipatamente, a mezzo bonifico sul conto corrente [...] intestato alla signora
[...]
e tratto sulla Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Diano Marina. Parte_1
L'importo come sopra stabilito verrà automaticamente ed annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT – FOI dell'anno precedente.
Quanto alle spese non incluse nel mantenimento ordinario, che si rendessero necessarie per la figlia, esse vengono poste a carico di entrambi i genitori, in parti eguali, con le seguenti regole:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
• Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
• Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• Trattamenti sanitari erogati soltanto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• Ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
• Cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
• Cure termali e fisioterapiche;
• Trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
• Farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
• Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
• Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico;
• Mensa;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
• Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
• Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti;
3 • Attrezzature;
• Viaggi e vacanze;
• spese relative all'auto Fiat Panda BA720FL, che la figlia ha in uso esclusivo, e che non richiedono il preventivo accordo: spese di ogni genere relative al veicolo in questione, quali quelle per il carburante, tagliandi, collaudi, manutenzione, bollo, polizza assicurativa, ecc.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, da comunicarsi anche a mezzo s.m.s. o whatsapp o altro mezzo equipollente, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e al più tardi entro tre giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4) I coniugi danno atto di essere attualmente economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di pagamento di assegno di mantenimento.
I coniugi danno atto di avere con quanto sopra regolato ogni loro rapporto e di non avere altro a pretendere reciprocamente.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 24/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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