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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1483/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Rocci Patrizia che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Giorio Enrico che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data 15.9.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1 genitori;
la minore sarà stabilmente collocata e manterrà la residenza e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore siano assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza;
DISPONE che il IG. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e salvo Parte_1 diverso accordo con la IG.ra , possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Pt_2 calendario:
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.30;
- un pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30 dopo cena nella settimana che finisce con il padre e due giorni, dal dopo scuola alla sera dopo cena sino alle 21.30 nella settimana con il fine settimana di competenza della madre;
- vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre (per il 2024 con la madre) e dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (per il 2024 con il padre) in alternanza da ciascun genitore;
- vacanze pasquali, avuto riguardo alla settimana di chiusura della scuola, in alternanza con ciascun genitore, così come le altre vacanze e ponti annuali;
- due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- In tutti i casi il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare la figlia presso la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che si daranno reciprocamente comunicazione di eventuali cambi di residenza.
DISPONE che, in ragione delle disponibilità reddituali delle parti, a partire dal mese di gennaio 2025 il IG. versi alla IG.ra a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno cinque di Parte_1 Pt_2 ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore sino al Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, la somma di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche sportive e mediche non coperte dal SSN e straordinarie, con richiamo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino. DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico (e al compimento dei 21 anni, altro tipo di assegno previsto in base all'ISEE che sarà cura della IG.ra ) verrà incassato per Parte_3 l'intero importo dalla IG.ra . Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1483/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Rocci Patrizia che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Giorio Enrico che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data 15.9.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1 genitori;
la minore sarà stabilmente collocata e manterrà la residenza e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore siano assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza;
DISPONE che il IG. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e salvo Parte_1 diverso accordo con la IG.ra , possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente Pt_2 calendario:
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.30;
- un pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30 dopo cena nella settimana che finisce con il padre e due giorni, dal dopo scuola alla sera dopo cena sino alle 21.30 nella settimana con il fine settimana di competenza della madre;
- vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre (per il 2024 con la madre) e dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (per il 2024 con il padre) in alternanza da ciascun genitore;
- vacanze pasquali, avuto riguardo alla settimana di chiusura della scuola, in alternanza con ciascun genitore, così come le altre vacanze e ponti annuali;
- due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- In tutti i casi il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare la figlia presso la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che si daranno reciprocamente comunicazione di eventuali cambi di residenza.
DISPONE che, in ragione delle disponibilità reddituali delle parti, a partire dal mese di gennaio 2025 il IG. versi alla IG.ra a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno cinque di Parte_1 Pt_2 ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore sino al Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, la somma di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche sportive e mediche non coperte dal SSN e straordinarie, con richiamo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino. DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico (e al compimento dei 21 anni, altro tipo di assegno previsto in base all'ISEE che sarà cura della IG.ra ) verrà incassato per Parte_3 l'intero importo dalla IG.ra . Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.