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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1067 / 2022
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa RI BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1067 / 2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA , rapp. ta e difesa dall'avv. Vagnucci Parte_1 P.IVA_1
FR e dall'avv. Cancrini Arturo elett. te dom. ta presso avv. Ronconi in AR
ATTRICE
Nei confronti di
, (P.IVA ), con l'Avv. Federico Romoli del Foro di CP_1 P.IVA_2
AR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da atto di citazione del 23.04.2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1.IN VIA PRINCIPALE.
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 289.768,03, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre
1 agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 2 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al pagamento della relativa somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 436.735,95, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 49.733,86, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella
2 precedente narrativa, la somma di € 50.460,73, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 6 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al pagamento della relativa somma, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art.
2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art.
2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 55.955,00, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 8 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 98.573,27, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre
3 agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 9 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al relativo pagamento o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 10 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 11 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, o al relativo pagamento o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 12 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 252.957,62, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...]
4 somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 13 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, o al relativo pagamento o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 14 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 15 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 16.965,45, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
5 - accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 16 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 163.651,24, eper l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, alla disapplicazione della penale da ritardo, e per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla relativa restituzione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, alla riduzione della penale da ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla relativa restituzione, o a quella
[...] diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge”.
Per parte convenuta, conclusioni come da comparsa di costituzione del 30.09.2022:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di AR adito, ogni contraria istanza, deduzione e produzione disattesa, così giudicare:
6 - accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità di tutte le riserve formulate dalla ditta attrice;
conseguentemente dichiarare non dovute le relative pretese economiche avanzate nelle predette riserve e per l'effetto respingere tutte le domande di condanna al pagamento delle somme richieste;
- accertare e dichiarare la legittimità della penale quantificata dalla stazione appaltante e per l'effetto respingere la domanda di disapplicazione della medesima penale unitamente alla domanda di ripetizione del relativo importo;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa, avanzata in via subordinata, di riduzione della penale da ritardo e per l'effetto respingere la relativa domanda avversaria;
- accertare e dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità delle richieste avanzate a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e per l'effetto respingere tutte le relative domande risarcitorie e/o di indennizzo formulate da parte avversaria, ivi comprese le domande per interessi e rivalutazione;
Con condanna al pagamento di spese e onorari di giudizio”.
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.4.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1 il innanzi a questi uffici, deducendo che con contratto rep. n. 39084 del CP_1
28.9.2017 aveva assunto l'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare con palestra in località Cuccurano-Carrara – Lotto
1, per l'importo complessivo di € 3.495.004,46.
Parte attrice lamentava che già dalla fase di consegna dei lavori si erano manifestati gravi inadempimenti dell'amministrazione, consistenti nella parziale indisponibilità delle aree di sedime per mancata bonifica bellica, circostanza non comunicata al momento della consegna, protrattasi sino al 7.1.2019 e fonte di danno da ridotta produzione quantificato in
€ 289.768,03 (riserva n. 1); esponeva inoltre che, nel corso dell'esecuzione, la committenza non aveva adottato perizie di variante pur a fronte delle numerose modifiche richieste dalla direzione lavori al progetto esecutivo approvato, tra cui variazioni alle contropareti interne, alle pavimentazioni, agli infissi esterni e allo spostamento dell'impianto aeraulico della palestra, con conseguenti maggiori oneri e tempi di esecuzione non riconosciuti.
L'impresa iscriveva complessivamente n. 16 riserve per l'importo totale di € 1.414.521,15, deducendo danni da ridotta produzione (riserve nn. 1, 2, 3), mancata adozione di perizie di
7 variante (riserve nn. 4, 6), omessa contabilizzazione di lavorazioni eseguite (riserve nn. 5, 7,
12, 15), maggiori oneri per misure ID (riserva n. 8), illegittimo comportamento della direzione lavori (riserve nn. 9, 10, 11, 13, 14) e carenze del collaudo (riserva n. 16).
Con comunicazione del 23.12.2020, l'appaltatore comunicava alla Stazione appaltante l'avvenuta ultimazione dei lavori affidati.
Con determina n. 421 del 18.2.2022 il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dalla stazione appaltante, respingeva le riserve, approvava il certificato di collaudo, applicava penale di € 112.189,50 per ritardato adempimento e determinava il credito residuo dell'appaltatore in € 21.933,96.
L'impresa contestava tale determina, deducendo che la penale era stata quantificata in misura superiore a quella contrattuale (0,3 per mille anziché 0,1 per mille) e su base di calcolo errata, dovendo applicarsi solo ai lavori residui ai sensi dell'art. 4 del contratto.
Si costituiva il con comparsa depositata in data 30.9.2022, impugnando e CP_1 contestando le deduzioni e richieste avversarie.
Deduceva che il progetto definitivo posto a base di gara era stato regolarmente verificato e approvato, che l'impresa aveva assunto l'incarico con piena consapevolezza e che, nel corso dell'esecuzione, erano state concesse sospensioni e proroghe;
evidenziava che i ritardi erano imputabili all'appaltatore, il quale aveva consegnato l'opera con oltre cento giorni di ritardo rispetto ai termini contrattuali, e che le riserve iscritte erano prive di fondamento e di carattere meramente strumentale;
concludeva pertanto per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo l'applicazione delle penali contrattuali e la detrazione di somme per lavorazioni non eseguite o mal eseguite, sostenendo la regolarità del collaudo e della contabilità finale.
All'udienza del 5.10.2022 si concedevano alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. per il deposito di memorie integrative.
Con ordinanza del 13.2.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con il quesito diretto a “verificare, sulla base dei documenti in atti, l'andamento dell'appalto, alla luce delle reciproche contestazioni sollevate dalle parti, e, per l'effetto, verificare la fondatezza
e congruità o meno delle riserve iscritte in contabilità ed azionate in questa sede, individuando le eventuali responsabilità delle parti negli eventi;
verificare la sussistenza e correttezza o meno dei presupposti, di fatto e tecnici, posti alla base della contestazione della penale da ritardo applicata".
L'incarico veniva conferito all'udienza del 22.3.2023 e il CTU svolgeva le operazioni peritali nei termini concessi, depositando la relazione e le successive note integrative.
8 Con ordinanza del 12.1.2024, si ammettevano le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti, che venivano assunte all'udienza del 17.4.2024.
Esaurita la fase istruttoria, si concedevano alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
La domanda avanzata è parzialmente fondata.
Nel caso in esame, il , a seguito di una gara pubblica esperita mediante CP_1 procedura aperta, affidava – ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni – all'Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalla
[...]
quale capogruppo mandataria, e dalla quale Parte_1 Controparte_2 mandante, l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare con annessa palestra, da costruirsi nel territorio comunale di , località Cuccurano–Carrara, Lotto 1, sulla base del progetto definitivo CP_1 predisposto dall'Amministrazione.
La disciplina applicabile, dunque, è rappresentata, oltre che dal citato D.lgs. n. 163/2006, anche dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Le parti così stipulavano il contratto rep. n. 39084 in data 28 settembre 2017: tale negozio giuridico è stato concluso interamente “a corpo”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli artt. 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n.
207/2010; l'importo contrattuale, pertanto, doveva intendersi fisso e invariabile, riferito globalmente all'opera nel suo complesso, senza possibilità per le parti di invocare successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.
L'Appaltatore si impegnava ad eseguire le opere alle condizioni stabilite nel contratto e negli atti ad esso allegati o richiamati, osservando la disciplina normativa di riferimento. Inoltre, il progetto esecutivo doveva essere redatto conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n.
163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché alle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo complessivo dell'affidamento è stato determinato in € 3.495.004,46 (al netto dell'I.V.A.), così suddivisi:
● € 1.752.437,24 per lavori, al netto del ribasso del 31,92%;
● € 72.270,93 per servizi di progettazione, al netto del ribasso del 25%;
9 ● € 88.540,80 per oneri di sicurezza (di cui € 73.540,80 ed € 15.000,00 per oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso);
● € 1.581.755,49 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.
I termini di esecuzione erano stati fissati in 45 giorni per la consegna della progettazione esecutiva, decorrenti dall'ordine di servizio del R.U.P., e in ulteriori 450 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna avvenuta l'8 ottobre 2018
(I° verbale di consegna lavori).
La scadenza iniziale, fissata al 1° gennaio 2020, è stata oggetto di diverse proroghe, delle quali si darà conto nel prosieguo.
Con atto di novazione soggettiva rep. n. 39131 del 24 gennaio 2019, la mandante
[...] recedeva dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sicché le lavorazioni sono CP_2 state proseguite dalla sola mandataria Parte_1
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, l'appaltatrice ha iscritto 16 riserve nel registro di contabilità, in relazione alle quali ha formulato le relative domande nell'ambito del presente giudizio.
Ora, prima di affrontare nel dettaglio le singole contestazioni, si rende necessario soffermarsi sui principi che regolano la materia, atteso che la parte convenuta ha eccepito la tardività e, comunque, l'inammissibilità delle riserve iscritte dall'appaltatore.
Ebbene, sul punto va evidenziato che, con riferimento alle pretese ricollegabili all'esecuzione dell'opera che comportino un aumento della somma dovuta dall'amministrazione in corrispettivo della detta esecuzione, l'appaltatore deve proporre riserva, nella forma vincolata imposta dalla legge, non appena è possibile, atteso che l'amministrazione committente deve conoscere, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che siano suscettibili di aggravare il costo dell'opera. L'onere della riserva, infatti, ha la sua ragione d'essere nella tutela della p.a. che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico (cfr. Cass. 24/1/2012, n. 8242; Cass.
22/3/2012, n. 4566).
La finalità della disciplina normativa delle riserve è, infatti, dettata da “ragioni di tutela della
p.a. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in
10 relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico” (cfr. Cass. Civ. sentenza n.
11188/2018).
In particolare, sono assoggettate all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento
(anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (cfr. Cass. 7/7/2011, n. 15013).
L'iscrizione della riserva deve, quindi, avvenire, nella contabilità formale (registro di contabilità o altri appositi documenti contabili), entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di media diligenza e buona fede (cfr. Cass. 23/5/2011, n. 11310). (“…nei pubblici appalti, anche in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre solo il «quantum» può essere successivamente indicato, sicché la riserva può essere iscritta successivamente solo ove l'appaltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta”; sul punto, Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2022, n.
2112).
Tale onere, peraltro, non cessa neppure nell'ipotesi di momentanea indisponibilità del registro di contabilità, dovendo in tal caso l'imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equipollenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, stati di avanzamento o ordini di servizio, salvo poi l'onere di ripeterla non appena possibile nel registro di contabilità (cfr. Cass. 13/2010, n. 19499).
Orbene, con riguardo alla vicenda in esame, deve rilevarsi sin da subito che le eccezioni di inammissibilità sollevate dal in relazione alle riserve iscritte CP_1 dall'appaltatore non possono essere esaminate.
11 L'ente comunale, infatti, è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto, avendo preso parte al presente giudizio soltanto in data 30 settembre 2022, coincidente con la prima udienza indicata nell'atto di citazione, e non costituendosi, quindi, nel termine dei venti giorni antecedenti tale data, come prescritto dall'art. 166 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma “Cartabia”.
È ormai principio consolidato quello secondo cui l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006;
17630/2007; 11310/2011; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 281 del 10 gennaio 2017;
Cassazione civile, sentenza n. 7776/2022).
Deve inoltre evidenziarsi che il non ha eccepito nella comparsa di risposta il CP_1 superamento del limite del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 240-bis del D.Lgs.
163/2006: pur risultando che l'importo complessivo delle riserve iscritte supera tale soglia, il superamento del limite costituisce eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice, che deve essere specificamente proposta dalla stazione appaltante.
Chiariti tali aspetti preliminari, si passa, dunque, all'esame nel merito delle sedici riserve iscritte dall'appaltatrice e poste a fondamento delle domande di pagamento, valutate tramite consulenza tecnica le cui risultanze, coerenti e affidabili, possono essere poste a base della decisione
Infatti, esse sono sorrette da argomentazioni tecnico-giuridiche convincenti, ragionevoli e fondate sulla approfondita disamina della copiosa documentazione versata in atti.
Di poi, il Tribunale rileva che le circostanze emerse dalle prove testimoniali, lungi dal compromettere l'accertamento dei fatti, hanno fornito ulteriori elementi di conferma delle valutazioni tecniche operate dal CTU, particolarmente in relazione alla distinzione tra mere valutazioni preliminari e formali affidamenti di lavori complementari.
Di conseguenza, le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, laddove condivise, si intenderanno richiamate con rimando integrale alle motivazioni dallo stesso date nella relazione, che dovranno intendersi (sia le conclusioni che le motivazioni) integralmente trascritte e costituenti parte integrante della sentenza, anche nella parte in cui esaminano e confutano i rilievi critici dei TP (cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il
12 giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
Si procede, pertanto, all'esame delle singole domande di parte attrice, distinguendo, con un approccio sistematico, tra le riserve relative a danni da anomalo andamento dei lavori, quelle relative alle lavorazioni non contabilizzate e questioni concernenti le penali e la contabilizzazione finale.
I. SULLE PRETESE ECONOMICHE FATTE VALERE DALL'IMPRESA
APPALTATRICE - A TITOLO DI MA EN E/O NN
DA RIDOTTA PRODUZIONE E/O RITARDO - MEDIANTE L'ISCRIZIONE
DELLE RISERVE: 1, 2, 3, 4, 6, 9,10,11, 13, 14, 16.
Sulla riserva n. 1.
Come prima doglianza, parte attrice lamenta che l'esecuzione dei lavori veniva inficiata da problematiche impreviste ed imprevedibili per l'appaltatore, tali da impedire l'avvio delle lavorazioni secondo le previsioni contrattuali.
Nello specifico, già nel mese di dicembre 2018 l'appaltatore riscontrava la parziale indisponibilità delle aree di sedime, dovuta al fatto che la ditta incaricata dalla Stazione appaltante di eseguire la Bonifica bellica da Ordigni Esplosivi, non aveva ancora completato tale attività all'atto della consegna dei lavori avvenuta a mezzo di verbale di consegna in data 08.10.2018 (cfr. doc. 10 atto di citazione ). Parte_1
Sotto tale aspetto, occorre precisare che il verbale di consegna lavori - firmato anche dall'appaltatrice, senza riserve - esplicitava che non vi erano cause ostative alla presa di consegna delle aree sulle quali doveva sorgere il complesso;
ciò in contrapposizione con quanto, invece, differentemente riportato sul giornale di cantiere (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta), da cui si evince la indisponibilità delle aree soggette a bonifica bellica, senza indicazione della data per la futura disponibilità.
Dalla documentazione in atti, risulta che poi l'area in questione è tornata ad essere disponibile per l'esecuzione dei lavori in data 07.01.2019.
A fronte di ciò, occorre evidenziare che, solo in data 23.12.2019 (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta), la P.A. concedeva alla società appaltatrice, in applicazione dell'art. 3 del contratto di appalto, una proroga di 91 giorni, dovuta sia alla questione dell'indisponibilità dell'area che a quella relativa a sopravvenute cause di forza maggiore (tempo avverso che
13 aveva fatto slittare i lavori di ulteriori 43 giorni), fissando, in definitiva, come data nuova di ultimazione dei lavori il 14.05.2020.
È sin da subito evidente che attraverso la concessione della proroga suddetta, la stazione appaltante, di fatto, esonerava da qualsivoglia responsabilità la ditta appaltatrice sulle cause del ritardo.
Il CTU fa ulteriormente presente che nel corso dell'esecuzione dell'appalto furono poi disposte ulteriori sospensioni, nonché tre proroghe motivate concesse con:
- P.G. 96177 del 23/12/2019 (doc. 13 cit.) di cui si è già detto;
- PG 32535 del 26/05/2020 (cfr. doc. 15 del fascicolo del convenuto);
- PG 78415 del 10/11/2020 di risposta all'Avv. Cancrini (doc. 16 convenuto), con le quali il termine per l'ultimazione dei lavori in questione veniva definitivamente differito al
23/12/2020, un anno in più rispetto al termine originariamente fissato al 01/01/2020.
Sulla scorta di quanto sin qui ricostruito, in data 06/08/2020 l'appaltatore iscriveva in contabilità la riserva n. 1, avvenuta contestualmente alla presentazione del VI^ SAL a tutto il 31.07.2020, ed esplicitate in data 19/08/2020 sul registro di contabilità (cfr. doc. 44 del fascicolo di parte convenuta), con la quale si quantificavano i danni da ridotta produzione per una durata pari a 91 giorni, per un importo di € 289.768,03, per fatto e responsabilità della Stazione appaltante, lamentando una violazione dell'art. 3 del contratto di appalto.
La doglianza di parte attrice è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere fondata, oltre che incontestata, la concretizzazione del ritardo nell'avvio dei lavori appaltati.
Si precisa, però, che - secondo i calcoli effettuati dal CTU -, nel computo dei giorni di ritardo non devono essere considerati quelli di sospensione dovuti a condizioni meteorologiche avverse, trattandosi di rallentamenti rientranti nel c.d. rischio d'impresa.
Pertanto, alla luce delle risultanze riportate nella CTU, l'importo da riconoscere all'appaltatrice a titolo di ristoro per la riserva n. 1 deve essere determinato in Euro
52.448,98.
Sulle riserve nn. 2 e 3.
Per esigenze di chiarezza e completezza, si procede alla trattazione congiunta delle riserve n. 2 e n. 3, considerato che quest'ultima reca la quantificazione economica delle contestazioni formulate nella riserva n. 2.
14 Le doglianze in esame si riferiscono al periodo immediatamente successivo alla consegna dei lavori, in cui, secondo parte attrice, l'Amministrazione avrebbe tenuto una condotta gravemente inadempiente e contraria ai principi di buona fede.
In particolare, il avrebbe manifestato l'intenzione di affidare alla CP_1 [...]
i lavori complementari relativi alla Scuola Materna, coinvolgendo l'impresa in Pt_1 numerose riunioni e richiedendo la predisposizione di elaborati tecnici ed economici.
Nonostante l'impresa avesse già eseguito alcune lavorazioni preliminari (scavi e rilevati per
Euro 32.339,61) e predisposto documentazione progettuale ed economica per un importo complessivo di € 1.525.865,16, l'Amministrazione, nel dicembre 2019, avrebbe comunicato di non voler più procedere all'affidamento, senza riconoscere neppure i lavori già eseguiti.
Sempre secondo parte attrice, l'esecuzione del contratto principale sarebbe stata caratterizzata da ulteriori problematiche imputabili alla stazione appaltante e alla direzione lavori, che avrebbero determinato rallentamenti e difficoltà operative.
Nello specifico, numerose modifiche ritenute come sostanziali al progetto approvato sarebbero state richieste senza adeguamenti contrattuali o contabili, talvolta revocate dopo che l'impresa si era già attivata per la loro esecuzione (v. modifica dell'impianto di sanificazione), o approvate tardivamente (v. lo spostamento delle macchine per l'impianto aeraulico della palestra), con inevitabili ripercussioni sui tempi di lavorazione.
A ciò si sarebbe aggiunta la mancata o tardiva approvazione dei materiali, fonte di ulteriori ritardi.
In tale contesto, dunque, parte attrice ha iscritto la riserva n. 2, chiedendo la concessione delle proroghe contrattuali necessarie, e con la successiva riserva n. 3 ha quantificato in €
436.735,95 i danni da ridotta produzione, riferiti ad un periodo di 142 giorni, articolato come segue:
- Oneri diretti passivamente sopportati: € 220.573,71;
- Mancato utile e (lucro cessante): € 110.286,86;
- Maggiorazione dei prezzi di mercato: € 105.875,38.
Tali somme, pertanto, sarebbero dovute in ragione del fatto che l'impresa avrebbe registrato un consistente calo della produttività ed un consequenziale impegno dell'organizzazione apprestata oltre alla sopportazione di oneri e danni consequenziali.
La riserva n. 3, invece, nasce ad esplicitazione della richiesta risarcitoria per quanto era stato definito in riserva n. 2: viene richiamata la doglianza sulla parziale indisponibilità delle aree cui alla riserva n. 1, ed alla quale si aggiungeva quella in relazione al presunto affidamento
(lotto n. 2) mai avvenuto ed ulteriore quantificazione di danno su rimostranze dedotte in
15 riserva (scavi e modellazioni terreno della scuola materna), già trattato;
venivano poi evidenziate dall'appaltatrice ulteriori anomalie nella conduzione dell'appalto, in relazione ai subappalti per il collettore fognario (categoria OG6).
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio risulta che, nel corso dell'esecuzione,
l'appalto ha subito, effettivamente, una serie di modifiche e rallentamenti che hanno inciso sul cronoprogramma originario.
Lo spostamento delle macchine aerauliche, inizialmente previste sulla copertura della palestra, si è reso necessario per garantire il rispetto delle altezze minime imposte dalle norme CONI, essendo la palestra stata ampliata rispetto al progetto definitivo posto a base di gara.
Tale spostamento, come ha chiarito il CTU, non è stata una scelta discrezionale dell'impresa, bensì condizione imprescindibile per la conformità dell'opera, riconosciuto dallo stesso RUP con nota del 25 maggio 2020, che ne ha attestato la fondatezza, concedendo una proroga di
109 giorni.
Tuttavia, come precisato dal CTU, di questi 109 giorni, 85 erano dovuti a cumulo di piovosità
e sospensione per Covid-19, mentre solo 24 giorni erano effettivamente imputabili a cause dipendenti dalla stazione appaltante.
Analoghe problematiche si sono verificate sul piano della sicurezza antincendio.
Il CTU ha rilevato discrepanze tra il progetto definitivo, che prevedeva strutture in calcestruzzo armato, e il progetto esecutivo, che prevedeva strutture in legno lamellare.
Inoltre, i controsoffitti previsti in classe 0 (A1) per reazione al fuoco non sono stati realizzati.
Tali circostanze hanno fatto sì che fosse necessario un nuovo parere dei Vigili del Fuoco, che la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire con maggiore tempestività.
La mancata acquisizione del parere, evidentemente, ha determinato sospensioni e ritardi, aggravati dalla tardiva approvazione di materiali e finiture, come nel caso dei colori del cappotto esterno, approvati solo dopo numerosi solleciti.
Il CTU ha tuttavia osservato che alcune criticità, come la questione dei pesi delle macchine aerauliche, avrebbero dovuto essere valutate già in fase di progettazione esecutiva, essendo onere dell'appaltatrice verificare la fattibilità delle soluzioni proposte.
La responsabilità dell'anomalo andamento deve dunque essere ripartita, riconoscendo da un lato l'inerzia della stazione appaltante e della Direzione Lavori, dall'altro la concorrente responsabilità dell'impresa nell'ambito dell'appalto integrato.
Quanto ai subappalti, deve condividersi la valutazione del CTU secondo cui l'impresa avrebbe potuto avvalersi del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 118 del
16 D.Lgs. 163/2006, stipulando il contratto e dando avvio ai lavori, non essendo intervenuti dinieghi della stazione appaltante, pur a fronte della tardiva risposta del RUP.
Rilevante è la clausola liberatoria sottoscritta il 25 maggio 2020, che precludeva all'impresa ogni contestazione relativa ai fatti giustificativi della proroga.
Tuttavia, deve ritenersi che tale rinuncia non possa estendersi ai danni da ridotta produttività per il periodo antecedente, atteso che l'impresa non era stata posta nelle condizioni di operare nei tempi previsti, mancando ancora il parere dei VV.F. Come precisato dal CTU,
l'accettazione delle proroghe senza riserve non può essere interpretata come rinuncia al diritto al ristoro quando permangano le cause ostative alla regolare esecuzione dei lavori.
Per contro, la clausola preclude la possibilità di quantificazione delle lavorazioni extra contratto per le parti espressamente accettate (spostamento macchine e canali, modifica FV).
Passando ad esaminare la questione dei lavori extracontrattuali complementari ai lavori oggetto di appalto (nello specifico, trattasi di lavori di movimentazione di terra per la somma rivendicata dalla medesima pari ad € 32.339,61, come esplicitato in Parte_1 riserva n. 3 iscritta al SAL VI) deve evidenziarsi che, dagli accertamenti effettuati dal CTU, le relative opere extracontrattuali risultano essere state effettivamente realizzate da parte attrice, come risulta dal giornale dei lavori riportati in stralcio nella perizia tecnica, alla cui lettura si rimanda (pag. 13-14).
Analizzando attentamente le prove testimoniali assunte all'udienza del 17.04.2024, invece, emerge un quadro contraddittorio in ordine sia all'affidamento che all'esecuzione dei lavori de quibus.
Da un lato, il teste (parte attrice) ha confermato che i lavori di scavo furono Tes_1 richiesti verbalmente dal RUP durante le riunioni, precisando che “ci hanno Per_1 chiesto di fare anche gli scavi visto che i mezzi erano già lì” e che ricevettero “materiale su cui lavorare che ci hanno dato (file)”.
Dall'altro lato, le testimonianze dei rappresentanti della stazione appaltante offrono una ricostruzione diversa: il RUP ha ammesso che furono effettuate riunioni per Per_1 valutare l'affidamento di lavori complementari ex art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e che fu fornito materiale progettuale alla , ma ha precisato che “era solo la Parte_1 consegna di materiale per una mera valutazione” e che, dopo le verifiche effettuate anche presso il Provveditorato alle OO.PP. di Ancona, “si è accertato che non sussistevano i requisiti” per l'affidamento diretto.
Particolarmente significativa è la testimonianza del Direttore dei Lavori il quale Parte_2 ha categoricamente negato di aver dato “nessun ordine di eseguire tali lavori”, precisando
17 che “il D.L. non può promuovere lavori che non fanno parte dell'appalto” e che “nel giornale lavori non vi è la mia firma e quindi la lavorazione non è stata né provata né eseguita”.
Nonostante le testimonianze contrastanti, rimane il dato oggettivo accertato dal CTU: le opere risultano essere state effettivamente realizzate come risulta dal giornale dei lavori, e la loro contestazione da parte della PA è avvenuta solo un anno dopo l'ultimazione, con nota p.g. 5540 del 23/01/2020 (cfr. doc. 49 del fascicolo di parte convenuta).
Sotto quest'ultimo profilo, va osservato che la contestazione immediata costituiva senz'altro atto dovuto da parte della DL, trattandosi appunto di opere extra-contratto, che salvo differente accordo, dovevano sottostare ad un nuovo affidamento.
Tuttavia, il Tribunale è dell'avviso che la mancata contestazione tempestiva non può essere interpretata come accettazione tacita dei lavori de quibus, atteso che il direttore dei lavori non aveva il potere di autorizzare lavori estranei al contratto principale.
Ad ogni modo, tale contestazione, benché tardiva rispetto alla presunta esecuzione delle opere, appare coerente con la ricostruzione fornita dai testimoni indicata da parte convenuta circa la natura meramente esplorativa delle interlocuzioni intercorse con la ditta appaltatrice in ordine ai lavori complementari in discorso.
A ciò si aggiunga, altresì, che – alla luce di un principio espresso recentemente dal Supremo
Consesso (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 22528/2024) – “i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate”.
Tali condizioni, tuttavia, non risultano ricorrere nel caso di specie, né parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio.
Pertanto, concordando con le conclusioni del CTU, la richiesta di ristoro da parte dell'appaltatrice , pari ad € 32.339,61, non può essere accolta, Parte_1 risultando non fondata alla luce dei principi consolidati in materia di lavori extracontrattuali negli appalti pubblici e della mancanza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Come è noto, per lavori extra-contratto di appalto, sono intese tutte quelle opere diverse ed estranee rispetto al progetto originario che, ad esempio, possono venire eseguite per convenienza, quindi utilità in termini di tempo e costo ecc., in concomitanza con i lavori
18 preventivamente pattuiti;
pertanto, per tutte quelle modifiche che alterano radicalmente l'oggetto originale del contratto d'appalto è necessario che venga stipulato un nuovo contratto. (Cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 5081/2023).
La Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 3564/2015) sul punto ha altresì chiarito che “negli appalti pubblici, per i lavori aggiuntivi non previsti nel contratto originario è necessario un nuovo contratto scritto e la deliberazione dell'ente committente con il relativo impegno di spesa, anche quando si tratti di lavori asseritamente necessari per il completamento dell'opera. L'autorizzazione del direttore dei lavori è ininfluente, essendo necessaria
l'approvazione del committente pubblico nelle forme di legge”
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, concordando con le conclusioni riportate nella consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che l'importo ristorabile al 31 maggio 2020, nella condizione di ammissibilità delle riserve n. 1 , 2 e 3 sia quello quantificato dal CTU in complessivi Euro 357.096,82, con riferimento al periodo compreso tra l'8 ottobre 2019 e il 31 maggio 2020 (SAL VI), individuato quale termine del verificarsi dell'anomalo andamento dell'appalto (di cui Euro 304 647,84, limitatamente alla riserva n.
3).
Trattasi di un quantificazione che si fondata su criteri oggettivi e metodologie consolidate, e che tiene conto sia della responsabilità della Stazione Appaltante per l'anomalo andamento dell'appalto sia dei limiti temporali entro cui il danno può considerarsi imputabile alla committente.
Sulla riserva n. 4.
Parte attrice ha rivendicato il pagamento della somma di € 49.733,86, oltre oneri di legge, in relazione ad una serie di varianti sostanziali riguardanti le contropareti interne della scuola, la pavimentazione, gli infissi esterni e il sistema aeraulico.
Con tale riserva, l'appaltatrice ha denunciato l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione per mancata redazione della perizia di variante e suppletiva necessaria a formalizzare le modifiche progettuali apportate.
Dalla relazione tecnica del CTU emerge che oggetto di valutazione è esclusivamente la variante relativa all'intero sistema aeraulico della palestra, atteso che le restanti modifiche
(punti da a) a g)) hanno già trovato ristoro economico mediante compensazione, come concordato dalle parti e sottoscritto dalla Direzione Lavori.
La richiesta si compone di € 31.233,86, quale costo della variante secondo la documentazione trasmessa all'Amministrazione in data 5 giugno 2020 e 3 agosto 2020, oltre
19 IVA, e di € 18.500,00, quale costo della nuova progettazione a firma dell'Arch. , Persona_2 oltre IVA, spese, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Orbene, come evidenziato dal CTU (pagg. 150 e ss.bozza, confermata nella stesura definitiva), elemento di rilievo ai fini del decidere è l'accordo sottoscritto dalle parti in data
5 marzo 2020 presso l'ufficio del RUP: tale accordo, debitamente firmato dal RUP, dalla
Direzione Lavori e dall'appaltatrice senza alcuna riserva, stabiliva Parte_1 espressamente che quanto discusso e deliberato non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
In particolare, il CTU ha chiarito che con tale accordo veniva definito lo spostamento dell'UTA (unità di trattamento aria) e delle relative canalizzazioni dal tetto della palestra a quello della scuola, precisando che l'appaltatrice, sottoscrivendo senza riserva, ha accettato che per tale spostamento non vi sarebbero stati oneri aggiuntivi a carico della Stazione
Appaltante (pag. 150 ctu e confermato nella versione della ctu definitiva).
Tale condizione, come rilevato anche dal TP Arch. RUP dell'appalto, Persona_3
è stata estesa alla corrispondenza della medesima con le macchine per la produzione di caldo e freddo.
Il CTU ha inoltre evidenziato la mancanza della documentazione di spesa negli atti. Il computo di spesa redatto dall'appaltatrice per quantificare i maggiori oneri di € 31.233,86 non risulta, infatti, depositato in causa.
Quanto alla voce progettuale di € 18.500,00, non sono state circostanziate le modalità di calcolo, risultando peraltro l'importo eccessivamente gravoso, pari al 26% dell'importo progettuale complessivo dell'aggiudicazione, a fronte di un'incidenza fisiologica del 5-6% sull'importo globale dell'impianto aeraulico (circa € 204.000,00).
Il CTU, inoltre, ha concluso ritenendo la richiesta sproporzionata e, anche a voler ammettere la fondatezza della riserva, ha precisato che la mancanza del documento di spesa versato in atti impedisce qualsiasi valutazione sulla quantificazione dell'importo iscritto.
Ne consegue, pertanto, che la riserva, in relazione al ristoro economico di cui al punto h), non è fondata.
Sul punto, si evidenzia che l'appaltatrice si è limitata a quantificare la pretesa senza fornire alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettivo sostenimento delle spese professionali rivendicate, né ha specificato i criteri di calcolo utilizzati.
Inoltre, la natura delle modifiche apportate al sistema aeraulico della palestra, pur comportando variazioni tecniche di rilievo, rientra nella categoria delle variazioni accessorie
20 necessarie per il miglioramento funzionale dell'opera e per l'adeguamento a normative sopravvenute.
Tali modifiche, essendo finalizzate al raggiungimento degli standard normativi richiesti per l'utilizzo della palestra per attività agonistiche extrascolastiche e avendo l'appaltatrice sottoscritto senza riserve l'accordo del 5 marzo 2020 che escludeva espressamente oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, non possono essere qualificate come varianti sostanziali tali da giustificare automaticamente il riconoscimento di compensi aggiuntivi per prestazioni professionali.
Per tali ragioni, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze del CTU e in applicazione dei principi consolidati in materia di onere probatorio negli appalti pubblici, conclude che la domanda di pagamento della somma di € 49.733,86 formulata con riferimento alla riserva n.
4 non può essere accolta, risultando infondata e comunque non verificabile nella sua quantificazione per l'omessa produzione della necessaria documentazione probatoria.
Sulla riserva n. 6.
Con la riserva in esame l'appaltatrice ha riproposto le medesime rimostranze già formulate in precedenza, configurando una riserva di carattere atipico ma comunque tempestiva. Essa
è stata iscritta sul registro di contabilità in data 6 novembre 2020 e trasmessa alla Stazione
Appaltante tramite PEC il successivo 21 novembre 2020, a seguito dell'allibramento delle partite contabili relative al 7° stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore con riserva.
Il CTU ha ritenuto che le modifiche apportate al progetto non rivestano carattere di sostanzialità (pag. 167-171 bozza ctu e p. 20 ctu definitiva) ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.
n. 163/2006 ora sostituito dall'art. 217 Decreto legislativo 50/2016 -e ancora dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)-, trattandosi piuttosto di interventi volti a migliorare aspetti qualitativi, seppur di rilievo, del progetto esecutivo approvato.
La normativa applicabile al contratto oggetto di causa, infatti, ammette varianti solo nei casi tassativamente previsti: da un lato per esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari (comma 1), dall'altro per interventi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, purché non sostanziali e motivati da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (comma 3).
21 Nel caso di specie, le modifiche alla palestra – che dal progetto definitivo hanno comportato il raddoppio delle dimensioni nel progetto esecutivo, al fine di ottenere la conformità al parere richiesto ed acquisito dal C.O.N.I. per attività extrascolastiche agonistiche – non possono essere qualificate come circostanze imprevedibili ai sensi dell'art. 132, comma 3 come novellato.
Come evidenziato dal CTU, tali modifiche, pur rispondendo all'interesse esclusivo della
Stazione Appaltante, risultano funzionali alle esigenze della stessa e non rivestono quel carattere di imprevedibilità richiesto dalla norma. Il CTU ha infatti precisato che non sarebbe configurabile l'aspetto delle sopravvenute circostanze imprevedibili, non essendo le modifiche sostanziali, e che le variazioni alla palestra, pur nell'interesse della S.A., non possono essere annoverate tra le circostanze non prevedibili.
Il CTU ha inoltre chiarito che le modifiche all'impianto aeraulico sono state introdotte in relazione alle esigenze di utilizzo della palestra e che le variazioni ordinate all'impresa subappaltatrice Copar, incaricata delle segnature del campo da gioco, furono impartite al fine di rispettare le norme del CONI in materia di altezze minime dell'area di gioco.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le varianti in corso d'opera di incidenza economica contenuta sono legittime quando rispondano a esigenze di miglioramento funzionale dell'opera e di adeguamento a normative sopravvenute, potendo configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10052 del 29 aprile 2006).
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % dell'importo del contratto stipulato e non devono introdurre condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati e non devono modificare l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario . Si dice poi che sono ammesse varianti finalizzate al miglioramento dell'opera se sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, se non è alterata la natura generale del contratto e non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50 %.
Si veda nello stesso senso anche l'art. 106 del codice appalti D. Lvo. 50/2016 cui si rimanda.
In sostanza dalla lettura combinata di tali articoli sono ammesse varianti solo a determinate condizioni;
nel caso in esame non si verteva in queste situazioni per così dire significative ma si rientrava in modifiche di dettaglio e solo le varianti autorizzano il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori.
Nel caso di specie, le modifiche rientrano nella categoria delle variazioni contrattuali accessorie necessarie per il miglioramento funzionale dell'opera e per l'adeguamento a normative sopravvenute, come già rilevato in relazione alle riserve nn. 2 e 3. Tali modifiche nel corso dello svolgimento dei
22 lavori devono dirsi fisiologiche e consentite purchè rimangano modifiche di dettaglio. Si richiama sul punto anche il D.M. n. 49 del 7.3.18 art. 8 .
Quanto alla richiesta di proroga contrattuale di 90 giorni, il CTU ha evidenziato che non può condividersi la tesi dell'attrice secondo cui le proroghe concesse per necessità della stazione appaltante, pari a 200 giorni, configurerebbero un tempo superiore al limite del quarto della durata complessiva dell'appalto. Il CTU ha infatti precisato che alla data del 25 maggio 2020 dovevano essere conteggiati 102 giorni dovuti a piovosità e Covid-19, non imputabili alla
Stazione Appaltante.
La riserva, peraltro, è risultata priva di quantificazione economica richiesta dall'art. 191 co.3 DPR 207/2010; vero è che (Cass. Sentenza n. 21734 del 27/10/2016) in tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. Nel caso in esame però l'appaltatrice si è limitata a formulare una generica contestazione senza fornire alcuna quantificazione delle somme richieste, né ha specificato i criteri di calcolo o prodotto documentazione idonea a supportare le proprie pretese.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ritiene che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 6 debba essere dichiarata -impregiudicata la valutazione sulla sua ammissibilità- infondata e non meritevole di accoglimento, non essendo le modifiche qualificabili come varianti sostanziali ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.
163/2006 come novellato e non avendo la parte istante assolto all'onere probatorio gravante su di essa.
Sulla riserva n. 9.
Con la presente riserva l'impresa ha contestato il comportamento del Direttore dei Lavori e del RUP, ritenuto in contrasto con le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008: in particolare, l'appaltatrice ha censurato l'ordine di servizio n. 1, con il quale era stato disposto
23 di consentire l'accesso al cantiere a consulenti specialistici della Direzione Lavori, nonché ad altre figure ritenute necessarie per l'espletamento delle funzioni di controllo;
secondo l'impresa, tale facoltà non poteva essere esercitata fino alla consegna del cantiere all'Ente
Appaltante.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze del CTU, il Tribunale osserva che l'ordine di servizio contestato risulta pienamente conforme alle prerogative attribuite al RUP e al Direttore dei
Lavori dall'art. 152, comma 3, del D.P.R. 207/2010, che disciplina le modalità di emanazione degli ordini e l'obbligo dell'esecutore di uniformarsi alle disposizioni in essi contenute.
La pretesa dell'appaltatrice di impedire l'accesso al cantiere ai consulenti della Direzione
Lavori, dunque, non trova alcun fondamento normativo e si pone in contrasto con i principi che regolano gli appalti pubblici, nei quali il pubblico interesse e la necessità di garantire il controllo sull'esecuzione delle opere prevalgono sulle esigenze dell'impresa.
L'accesso del Direttore dei Lavori e dei suoi ausiliari al cantiere, sia all'esterno che all'interno degli edifici, costituisce infatti prerogativa essenziale per l'esercizio delle funzioni di direzione e vigilanza.
Ciò detto, va ad ogni modo evidenziato che la suddetta riserva non contiene una richiesta in termini economici e si risolve in una mera riproposizione di doglianze già formulate in precedenti riserve.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 9 deve essere dichiarata infondata, poiché la pretesa dell'appaltatrice di limitare l'accesso al cantiere ai consulenti della Direzione Lavori è priva di base normativa e contrasta con le prerogative di controllo spettanti alla Stazione Appaltante negli appalti pubblici.
Sulla riserva n. 10.
Con la riserva n. 10 l'impresa ha contestato il verbale di ultimazione dei lavori del 12 marzo
2021, opponendosi all'applicazione della penale per il ritardo di quarantanove giorni rispetto al termine contrattuale del 23 dicembre 2020.
La contestazione si è articolata su due profili: da un lato la qualificazione dei vetri installati sul porticato esterno, dall'altro la tardiva acquisizione dei certificati di prova sui materiali necessari per la redazione della Relazione a Struttura Ultimata.
Quanto al primo aspetto, deve ritenersi corretta la qualificazione dei vetri come componenti strutturali, assimilabili ad un solaio e rilevanti anche ai fini aeroelastici. Ne consegue che la
24 richiesta della Direzione Lavori di acquisire i certificati di prodotto prima della redazione della Relazione a Struttura Ultimata era conforme alle norme tecniche per le costruzioni, nonché agli obblighi derivanti dal contratto e dalla normativa vigente.
Diversa valutazione merita il secondo profilo.
È stato accertato che i certificati di prova, pur emessi dal laboratorio incaricato già il 9 dicembre 2020, sono stati trasmessi alle parti soltanto il 28 gennaio 2021, con ulteriore ritardo per uno di essi, pervenuto l'8 febbraio 2021.
Tale circostanza ha determinato un differimento nella redazione della Relazione a Struttura
Ultimata che non può essere integralmente imputato all'impresa, risultando piuttosto frutto di un concorso di responsabilità.
L'appaltatrice, infatti, ha mantenuto un atteggiamento inerziale nel sollecitare l'acquisizione dei certificati, pur consapevole della scadenza contrattuale;
al tempo stesso, la trasmissione tardiva da parte del laboratorio ha inciso in modo significativo sul rispetto dei termini.
Alla luce di tali elementi, il ritardo di 49 giorni non può essere confermato nella sua interezza: sulla scorta dei calcoli effettuati dal CTU, deve ritenersi giustificata la riduzione a 38 giorni, corrispondenti al periodo effettivamente imputabile all'impresa, con esclusione degli ulteriori 11 giorni derivanti dalla tardiva trasmissione dei certificati.
Il Tribunale, condividendo integralmente le valutazioni tecniche e cronologiche riportate nella ctu, ritiene, pertanto, che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 10 sia parzialmente fondata: infondata nella parte in cui contesta la natura strutturale dei vetri e la legittimità della richiesta dei certificati, fondata nei limiti della riduzione del ritardo da 49 a 38 giorni, con conseguente rimodulazione della penale applicata e parziale accoglimento della pretesa dell'appaltatrice.
Sulla riserva n. 11.
Con la riserva n. 11 l'impresa ha contestato la presa in consegna anticipata del cantiere Contr ordinata dal con Ordine di Servizio n. 2 del 25 maggio 2021, deducendo l'illegittimità del verbale di consistenza allegato, ritenuto redatto unilateralmente e non in contraddittorio, nonché falsamente rappresentativo dello stato dei luoghi.
Il Tribunale osserva che occorre distinguere tra il verbale di consistenza, predisposto ai fini della presa in consegna anticipata, e il verbale di constatazione dei lavori, necessario per l'emissione del certificato di ultimazione: il primo, ai sensi dell'art. 230, lett. e), D.P.R.
25 207/2010, non richiede necessariamente la redazione in contraddittorio con l'esecutore, diversamente dal secondo.
Ne consegue che la censura dell'impresa circa la legittimità del verbale di consistenza non può essere accolta.
Quanto alle specifiche contestazioni, il Tribunale, condividendo le valutazioni tecniche acquisite, rileva:
● Tappeto di usura della strada di accesso: la lavorazione, pur prevista nel progetto definitivo e nel cronoprogramma, è stata formalmente stralciata dal progetto esecutivo validato e non più ricompresa nell'appalto a corpo. La riserva è fondata sotto questo profilo.
● Pluviali della palestra: non vi è stata esplicitazione economica e manca riscontro progettuale. La riserva, sul punto, è infondata.
● Parapetti del soppalco della palestra: è emersa contraddittorietà tra computo metrico ed elaborati grafici, dovendosi attribuire prevalenza a questi ultimi. La contestazione della Direzione Lavori risulta errata. La riserva, sul punto, è fondata.
● Parapetti della scala esterna: i parapetti installati erano stati approvati dalla Stazione
Appaltante e risultano tuttora in opera;
la successiva contestazione della Direzione
Lavori è priva di giustificazione. La riserva, sul punto, è fondata.
● Montacarichi: trattandosi di opera indispensabile alla funzionalità dell'edificio, essa rientra nel prezzo a corpo ai sensi dell'art. 6 del contratto. La riserva, sul punto, è infondata.
● Varianti non sostanziali: le modifiche progettuali erano state sottoscritte dalle parti con la clausola “senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante”. La riserva, su punto, è infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la riserva n. 11 non può trovare integrale accoglimento: essa deve ritenersi fondata limitatamente ai profili concernenti il tappeto di usura della strada di accesso e i parapetti del soppalco e della scala esterna, mentre deve essere disattesa per quanto riguarda il verbale di consistenza, i pluviali, il montacarichi e le varianti non sostanziali.
Tuttavia, non può procedersi ad alcuna liquidazione in favore di parte attrice, non essendo stati allegati da quest'ultima gli elementi documentali indispensabili a sorreggere la domanda.
26 Sulla riserva n. 13.
Con la riserva n. 13 l'impresa ha contestato la legittimità del secondo verbale di ultimazione dei lavori, trasmesso dalla Stazione Appaltante il 7 giugno 2021, con fissazione della data di fine lavori al 9 aprile 2021.
Secondo l'appaltatrice, tale verbale sarebbe stato redatto in mala fede, con l'intento di rinviare l'emissione dello stato finale e la conseguente liquidazione delle somme dovute.
La riserva, priva di quantificazione economica, si sostanzia dunque in una censura sulla determinazione della data di ultimazione.
Le doglianze dell'impresa hanno riguardato, da un lato, le difformità riscontrate nella scala interna della palestra, dall'altro la definizione della data di fine lavori.
Quanto al primo profilo, è stato accertato che le irregolarità nelle dimensioni dei gradini non potevano essere ricondotte alle variazioni dei pacchetti di pavimentazione, ma costituivano errori esecutivi imputabili all'impresa.
Né può ritenersi che la destinazione originaria del manufatto escludesse la necessità di conformità alle prescrizioni tecniche.
Quanto al secondo profilo, l'esame dello stato delle opere ha evidenziato che, alla data del
15 aprile 2021, alcune lavorazioni risultavano non eseguite o non ripristinate (cancelli non verniciati, siliconatura delle fughe dei vetri, mancanza di un pluviale, parete mobile divisoria incompleta, tappetino di usura della strada di accesso, scala palestra non ripristinata), mentre altre erano state completate solo successivamente (spallette del montacarichi, tinteggiature, pulizia generale, risoluzione dei fenomeni di umidità).
Alla luce di tali risultanze, il CTU ha ritenuto che la data del 9 aprile 2021 potesse essere assunta quale data di fine lavori, pur con la necessità di una diversa quantificazione delle penali da ritardo, da valutarsi in relazione alle singole riserve e alle responsabilità emerse.
In conclusione, la riserva n. 13 è da ritenersi infondata laddove si contesta la legittimità del verbale di ultimazione dei lavori e si attribuisce alla Direzione Lavori un comportamento doloso o strumentale;
tuttavia, assume rilevanza unicamente per la corretta determinazione delle penali da ritardo, in quanto alla data del 9 aprile 2021 risultavano non ultimate alcune lavorazioni.
Pertanto, la relativa domanda giudiziale va rigettata, salvo che per gli effetti indiretti sulla rimodulazione delle penali, le quali saranno esaminate nel prosieguo.
Sulla riserva n. 14.
27 Con la riserva n. 14 l'impresa ha contestato gli allegati al verbale di presa in consegna anticipata sottoscritto con riserva il 29 giugno 2021, censurando: i) lo stato di consistenza del 28 aprile 2021, ritenuto redatto unilateralmente e non in contraddittorio;
ii) il certificato di ultimazione dei lavori del 12 marzo 2021, già oggetto di contestazione con la riserva n.
13; iii) le deduzioni della Direzione Lavori sulle riserve iscritte, considerate illegittime e strumentali.
Va subito precisato che la riserva in esame non introduce profili autonomi rispetto a quanto già esaminato con le riserve nn. 11 e 13, limitandosi a riproporre doglianze già valutate.
Come già chiarito sopra, si ribadisce che lo stato di consistenza, ai sensi dell'art. 230, lett.
e), D.P.R. 207/2010, non richiede necessariamente la forma del contraddittorio, diversamente dal verbale di constatazione dei lavori.
Quanto al certificato di ultimazione, la data del 9 aprile 2021 è stata correttamente assunta quale termine di fine lavori, pur con la necessità di rimodulare le penali da ritardo.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 14 debba essere rigettata, non avendo ad oggetto alcuna pretesa economica autonoma e risolvendosi in una mera riproposizione di contestazioni già esaminate nelle precedenti riserve, senza apportare elementi nuovi alla valutazione complessiva della controversia.
Sulla riserva n. 16.
La riserva n. 16 è stata iscritta dall'appaltatrice in occasione della Parte_1 sottoscrizione con riserva del certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 5 novembre
2021, resa esplicita l'11 dicembre 2021.
L'impresa ha articolato venti pagine di rilievi, riproponendo in larga parte contestazioni già formulate con precedenti riserve, concernenti l'illegittimità e la carenza del collaudo,
l'omessa disamina delle riserve iscritte, la mancata contabilizzazione di lavorazioni extra- contrattuali e l'omesso accertamento di varianti sostanziali.
Il Tribunale, sulla base delle valutazioni tecniche acquisite, osserva che il collaudatore si è limitato ad inserire detrazioni economiche per € 7.500,00, senza procedere ad una puntuale analisi dei costi e senza riconoscere le lavorazioni eseguite dall'impresa su richiesta dell'Amministrazione.
Tali detrazioni risultano pertanto approssimative e prive di adeguata giustificazione tecnica.
Quanto alla doglianza relativa alla modifica dello stato dei luoghi e degli impianti prima del collaudo, essa non è fondata né rilevante ai fini della presente controversia.
28 In definitiva, la riserva n. 16 non introduce profili nuovi rispetto a quanto già esaminato nelle precedenti riserve, limitandosi a riproporre conteggi economici già oggetto di valutazione.
La questione delle penali è stata correttamente rinviata alla successiva riserva n. 17.
Alla luce di quanto sopra, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 16 deve essere rigettata, non apportando elementi nuovi alla valutazione complessiva della controversia e risolvendosi in una mera riproposizione di contestazioni già esaminate, salvo gli effetti indiretti sulla rimodulazione delle penali da ritardo da trattarsi in sede di riserva n. 17.
II. SULLE DOMANDE CONCERNENTI LE LAVORAZIONI
CORRETTAMENTE ESEGUITE MA NON INSERITE IN CONTABILITÀ,
CORRISPONDENTI ALLE RISERVE NN. 5, 7, 8, 12 E 15.
Sulla riserva n. 5.
Con la riserva n. 5 l'impresa ha lamentato che, in occasione del sopralluogo del 27 luglio
2020 e della successiva bozza contabile predisposta dalla Direzione Lavori, non fossero state correttamente registrate le lavorazioni effettivamente eseguite, con conseguente sottostima dell'importo maturato. A sostegno della doglianza, con nota del 30 luglio 2020 l'appaltatrice segnalava gli errori riscontrati e trasmetteva documentazione fotografica, rivendicando nella stesura finale del 6° SAL un importo netto a proprio favore pari ad € 50.460,73.
Dall'istruttoria tecnica è emerso che soltanto la voce di € 960,00 relativa all'impianto di riscaldamento del locale lavanderia, non prevista contrattualmente ma ammessa dalla stessa
Direzione Lavori, poteva ritenersi fondata.
Tale voce è stata peraltro riproposta con importi crescenti nelle successive riserve nn. 7 e 8, alle quali si rinvia per la quantificazione.
Per le restanti voci, non è stato possibile procedere ad una corretta attribuzione per carenza documentale;
la stima iniziale di un ristoro limitato agli interessi è stata successivamente ritenuta dal CTU non congrua, in quanto la differenza di contabilizzazione risultava minima e destinata a rientrare nella compensazione del SAL VII.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 5 debba essere dichiarata infondata, fatta eccezione per la voce di € 960,00 relativa all'impianto di riscaldamento della lavanderia, già riconosciuta dalla Direzione Lavori e destinata ad essere valutata unitamente alle successive riserve.
Sulla riserva n. 7.
29 Con la riserva n. 7 l'impresa appaltatrice ha contestato l'omessa contabilizzazione, nel 7°
SAL del 6 novembre 2020, di lavorazioni contrattuali ed extra-contrattuali ordinate dall'Amministrazione e già eseguite, quantificando la propria pretesa in complessivi €
55.995,00.
Più precisamente, le voci rivendicate riguardavano: la fornitura e posa in opera di membrana bituminosa sui tetti della scuola (€ 11.843,42), la realizzazione dell'impianto di riscaldamento del locale lavanderia (€ 1.500,00), cassonetti in cartongesso a protezione delle tubazioni (€ 2.700,00), pezzi speciali in cartongesso per griglie di mandata e ripresa (€
8.800,00), coprigiunti metallici e paraspigoli in PVC (€ 3.600,00), impermeabilizzazione della fossa montacarichi e tinteggiatura interna (€ 1.350,00), oltre a diverse voci relative agli impianti elettrici per complessivi € 26.201,58.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze tecniche, osserva quanto segue.
Quanto alla membrana bituminosa sui tetti della scuola, è stato rilevato che tale lavorazione trovava compenso nello stralcio di opere non eseguite e non necessarie alla funzionalità dell'edificio, come risulta dal giornale dei lavori del 16 ottobre 2019, sottoscritto dall'Arch.
senza riserve. Per_4
L'inversione del pacchetto di copertura prevedeva inevitabilmente l'introduzione di uno strato aggiuntivo di guaina, circostanza accettata dall'appaltatore che ne conosceva le implicazioni.
In un primo momento il ristoro richiesto era stato ritenuto infondato dal CTU;
tuttavia, a seguito delle osservazioni delle parti, la lavorazione è stata riconosciuta per l'importo di €
9.656,56.
Per l'impianto di riscaldamento della lavanderia, già oggetto della riserva n. 5, deve ritenersi ammissibile l'importo di € 960,00, come riconosciuto dalla stessa Direzione Lavori, che aveva comunicato alla ditta la volontà di riconoscere tale voce di spesa.
Relativamente alle altre voci edili, le valutazioni hanno condotto ad esiti differenziati. I cassonetti in cartongesso a protezione delle tubazioni, pur essendo stati realizzati, sono stati considerati lavorazioni accessorie e non compensabili.
Analoga conclusione è stata raggiunta per i pezzi speciali in cartongesso in corrispondenza delle griglie di mandata e ripresa, ritenuti anch'essi ricompresi nell'esecuzione a regola d'arte, atteso che la tipologia di controsoffitto doveva necessariamente essere adattata ai diffusori.
Per i coprigiunti metallici e paraspigoli in PVC si è ritenuto che la voce fosse già ricompresa nell'esecuzione dell'opera secondo regola d'arte e dunque non ammissibile.
30 Quanto all'impermeabilizzazione della fossa montacarichi e alla tinteggiatura interna, tali lavorazioni sono state qualificate come prestazioni di completamento e quindi ricomprese nell'appalto a corpo, con storno pari ad € 1.099,12.
Diverso esito hanno avuto le voci relative agli impianti elettrici: non essendo state contestate le quantità dalla Stazione Appaltante e trattandosi di voci afferenti al BUR Marche 2014, si
è ritenuto di assumere come eseguite le quantità proposte dall'impresa, pur nell'impossibilità di una verifica puntuale.
L'importo complessivo è stato rimodulato da € 26.201,58 a € 23.038,76, con riconoscimento della fondatezza delle singole richieste (pag. 182 ctu).
In definitiva, a seguito delle repliche correttive del CTU (pagg. 66-68 ctu), l'importo complessivo riconosciuto per la riserva n. 7 è pari ad € 32.695,32, comprensivo della guaina bituminosa (€ 9.656,56) e degli impianti elettrici (€ 23.038,76), mentre le restanti voci edili sono risultate non compensabili in quanto rientranti nelle prestazioni già ricomprese nel contratto originario secondo la regola d'arte.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 7 deve essere dichiarata parzialmente fondata, nei limiti dell'importo riconosciuto di € 32.695,32 oltre accessori di legge.
Sulla riserva n. 8.
Con la riserva n. 8 l'impresa ha chiesto il riconoscimento dei maggiori Parte_1 oneri sostenuti per l'adeguamento delle misure di sicurezza alle prescrizioni anticovid-19, quantificando la propria pretesa in complessivi € 98.573,27, al netto della somma di €
6.700,00 già riconosciuta con il sesto SAL.
Come è noto, l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha costituito un evento eccezionale, di portata tale da incidere in maniera significativa sull'esecuzione dei contratti di appalto, imponendo alle imprese l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive non prevedibili al momento della stipula del contratto.
In questo contesto, la valutazione tecnica si è fondata sulla disciplina regionale emanata per fronteggiare l'emergenza, ed in particolare sulla Delibera della Giunta Regionale Marche n.
898 del 13 luglio 2020 e sulle Linee Guida della Conferenza delle Regioni ITACA, che prevedevano un incremento delle spese generali dal 15% al 17% per i cantieri in corso durante la fase emergenziale.
31 Tali disposizioni hanno fornito un quadro normativo uniforme per la quantificazione dei maggiori oneri, stabilendo criteri oggettivi per il riconoscimento degli aumenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, il CTU ha rilevato un errore metodologico nel calcolo effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che aveva disposto un incremento delle spese dello
0,3% invece del 2% previsto dalla normativa regionale. La correzione del calcolo ha comportato l'applicazione del fattore moltiplicatore 0,015 direttamente al costo delle voci di lavorazione, in conformità alla disciplina regionale, così da assicurare il ristoro dei maggiori oneri di sicurezza e dei costi gestionali sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza dei lavoratori.
La metodologia adottata ha distinto correttamente tra incidenza delle spese generali e utile di impresa, conducendo ad una quantificazione rigorosa.
È stato così calcolato l'importo di € 19.176,93 per i maggiori oneri derivanti dall'incremento del 2% delle spese generali sulle lavorazioni residue.
Quanto ai maggiori oneri specifici per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
è stato recepito integralmente l'importo di € 1.536,27 proposto dal CSE, figura dotata di conoscenza diretta della situazione di cantiere e pertanto autorevole nel valutare le misure anticovid concretamente adottate.
In definitiva, la somma complessiva da potersi riconoscere in favore di parte attrice, in accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 8, è pari ad euro 20.713,20, oltre accessori di legge (al netto della somma già liquidata a i € 6.700,00). Per_5
Tale quantificazione risulta conforme ai principi normativi vigenti all'epoca, garantendo un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e il riconoscimento dei maggiori oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per fronteggiare l'emergenza sanitaria, evento eccezionale che ha giustificato l'attribuzione di compensi aggiuntivi per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sulla riserva n. 12.
Con la riserva n. 12 l'impresa ha contestato l'omessa redazione dell'ottavo Parte_1 ed ultimo stato di avanzamento lavori, rivendicando la liquidazione di lavorazioni non contabilizzate e il conseguente saldo per un importo complessivo di € 252.957,62.
Dall'analisi tecnica è emerso che molte delle voci iscritte a riserva erano formulate in maniera lacunosa e carente, con importi espressi a forfait e privi di rimando ai computi di
32 gara o al BUR Marche 2014. Alcune voci presentavano differenze nelle quantità e nei prezzi rispetto a quanto iscritto in sede contabile, altre risultavano già compensate in precedenti riserve. Per diverse lavorazioni, tra cui canalizzazioni e tubazioni, è stato accertato che le quantità realizzate, pur superiori a quelle previste, compensavano comunque quanto era stato considerato in sede di aggiudicazione economica, sicché non emergeva alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo contrattuale.
In definitiva, a fronte della richiesta complessiva di € 252.957,62, il CTU ha ritenuto ammissibile soltanto l'importo di € 19.767,43, reputando non accoglibili le restanti voci per difetto di congrua e chiara quantificazione economica.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 12 deve essere dichiarata parzialmente fondata, nei limiti dell'importo riconosciuto dal CTU pari ad €
19.767,43 oltre accessori di legge, e rigettata per la parte residua.
Sulla riserva n. 15.
La riserva n. 15, iscritta dall'impresa in data 30 luglio 2021, Parte_1 successivamente alla sottoscrizione dello stato finale dei lavori, attiene alla richiesta di riconoscimento di somme per complessivi € 16.965,45, riferite a lavorazioni extra- contrattuali che l'impresa assume essere state richieste e autorizzate dall'Amministrazione.
L'analisi tecnica ha evidenziato che l'esplicitazione economica della riserva riproduceva quanto già richiesto nelle precedenti iscrizioni.
La questione centrale riguarda infatti la duplicazione dei contenuti della riserva n. 15 rispetto alla riserva n. 7: l'importo iscritto era già stato integralmente esplicitato in quella sede e non poteva concorrere al cumulo del credito vantato ed iscritto in contabilità.
Tale condizione avrebbe dovuto essere rilevata dalla Direzione Lavori, che avrebbe dovuto rigettare la riserva per duplicazione, evidenziando una lacuna nell'attività di controllo e valutazione delle iscrizioni.
È stato inoltre rilevato come lo specchio riepilogativo predisposto dagli organi della Stazione
Appaltante abbia contribuito a generare confusione interpretativa, poiché alcune voci non corrispondevano a richieste di maggior compenso ma a corrispettivi contrattuali ritenuti dovuti a saldo lavori.
Alla luce di quanto esposto, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 15 deve essere dichiarata infondata, trattandosi di una mera duplicazione di contenuti già oggetto della riserva n. 7.
III. SULLA PENALE DA RITARDO E SULLE ULTERIORI DETRAZIONI.
33 Prima di affrontare il merito delle questioni, giova svolgere una considerazione preliminare.
Dallo stato finale dei lavori, sottoscritto in data 19 luglio 2021, risultava un credito residuo per l'impresa pari ad € 147.023,53 oltre IVA;
successivamente, con nota del 16 agosto 2021, Contr il provvedeva a quantificare la penale da ritardo in € 112.189,50, importo contestato dall'appaltatrice.
Come correttamente rilevato dal CTU, e contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la relazione del Direttore dei Lavori non poteva contenere l'indicazione della penale, poiché la determinazione della stessa era stata formalizzata con atto del RUP successivo alla redazione del conto finale. Tuttavia, nel certificato di collaudo è stato fatto esplicito riferimento a tale documento, confermando la correttezza procedurale dell'iter seguito.
Ciò posto, il primo profilo da esaminare riguarda la penale da ritardo applicata all'impresa.
Dall'analisi della documentazione è emersa una contraddizione tra quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto, che stabiliva una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, e quanto invece pattuito nell'art. 4 del contratto di appalto, che fissava la penale ordinaria nello 0,1 per mille (€ 349,50 al giorno), riservando la misura dell'1 per mille ai soli casi di ritardo nella ripresa dei lavori o nel ripristino di opere non accettabili. Deve ritenersi prevalente la disciplina contrattuale, vincolante per le parti, secondo il consolidato principio giurisprudenziale per cui l'impresa non può sottrarsi agli obblighi assunti con la stipula del contratto, anche se divergenti dal capitolato.
Quanto alla valutazione dei giorni di ritardo, il CTU ha distinto due tranche temporali: per la prima, pari a 49 giorni, ha ritenuto imputabili all'impresa 38 giorni per inerzia nel sollecitare i certificati di laboratorio, mentre 11 giorni non risultano ascrivibili alla stessa;
per la seconda tranche, pari a 58 giorni, ha applicato un criterio di concorso di responsabilità, riducendo il periodo utile ai fini della penale a 29 giorni. Con le note integrative del 4 dicembre 2023, i conteggi sono stati rimodulati, stabilendo che i giorni di penale complessivi fossero pari a 78 (49 + 29).
Il CTU ha inoltre esaminato le lavorazioni incomplete al momento dell'ultimazione, distinguendo tra quelle effettivamente imputabili all'appaltatrice e quelle riconducibili a responsabilità della stazione appaltante o a circostanze estranee. Particolarmente significativa è la questione della parete mobile divisoria fonoassorbente, per la quale è stata evidenziata una discrepanza tra progetto definitivo e progetto esecutivo validato, con conseguente incongruità della quantificazione forfettaria operata dalla stazione appaltante.
È stato ribadito che anche i costi addebitati per opere incompiute devono essere determinati con trasparenza e proporzionalità, non potendo essere fissati arbitrariamente.
34 Applicando i criteri contrattuali, il CTU ha calcolato:
● penale ordinaria (art. 4, punto i): € 349,50 × 78 giorni = € 27.261,00;
● penale per opere non terminate (art. 4, punto ii, lett. b): 1‰ del valore dei lavori di ripristino (€ 13.100,00) = € 1.021,80 circa;
per un importo complessivo di penali pari ad € 28.282,80 oltre accessori di legge.
Quanto alle detrazioni, il CTU ha operato una selezione, ritenendo legittime solo quelle effettivamente giustificate e documentate. È stato ribadito il principio secondo cui anche i costi addebitati per opere incompiute non possono essere forfettizzati dalla Stazione
Appaltante, la quale ha il medesimo onere di trasparenza dell'appaltatrice nella conduzione dell'appalto. Alcune delle lavorazioni inizialmente contestate – come le ringhiere in ferro zincato anziché in alluminio e vetro o il tappetino di usura della strada di accesso – non sono risultate imputabili all'impresa. L'importo finale riconosciuto per i ripristini è stato quindi confermato in € 4.500,00, significativamente inferiore ai € 39.500,00 inizialmente quantificati dalla Direzione Lavori.
Anche i consumi idrici per € 7.462,22 sono stati considerati legittimi, in quanto necessari all'Amministrazione per anticipare la consegna dei locali e garantire la funzionalità degli impianti.
Alla luce di tali considerazioni, il conto finale dell'appalto deve essere così rideterminato, partendo dal saldo contrattuale di € 147.091,68 e operando le detrazioni per penali (€
28.282,80), consumi idrici (€ 7.462,22) e ripristini (€ 4.500,00), giungendo al credito definitivo di € 106.846,66 a favore dell'impresa . Parte_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che l'importo da riconoscere in favore di parte attrice, a titolo di danno da anomalo andamento dell'appalto e/o da ridotta produzione e/o da ritardo, sia pari ad Euro 430.272,00.
Tale somma deriva dalla rimodulazione delle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 15 e dal rigetto delle riserve 6,9,11, 13,14, e 16, operati dal CTU e riportati nella relazione tecnica finale, alle cui valutazioni e motivazioni il Tribunale integralmente rinvia e si conforma (pag.
83 ctu definitiva).
Si riconoscono gli interessi su tale somma: (Cass. n. 11209 del 20/11/1990) in tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" di cui l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non consente all'amministrazione l'immediato
35 pagamento del relativo debito, ma impone l'instaurazione del procedimento ex art. 23 del
R.d. 25 maggio 1895 n. 350, finalizzato alla risoluzione dei contrasti irrisolti in corso
d'opera e, successivamente, del giudizio arbitrale. Detta riserva, pertanto, non può assurgere al valore di atto di Costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'amministrazione vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione.
Si riconosce altresì la rivalutazione.
Il conto finale dell'appalto, invece, viene liquidato in favore di parte attrice in complessivi
Euro 106.846,66, oltre interessi.
Conseguentemente, con riferimento alla domanda di indebito arricchimento formulata dall'attrice, deve rilevarsi che la stessa debba essere rigettata, atteso l'accoglimento delle voci di risarcimento così come accertate dal CTU: come è noto, infatti, per espressa previsione di cui all'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e non può essere esperita quando il danneggiato possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (cfr. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 843 del 17 gennaio 2020).
Ebbene, nel caso di specie, l'accoglimento delle riserve per il ristoro del danno da ridotta produttività soddisfa integralmente la pretesa della società appaltatrice relativa al pregiudizio economico subito a causa dell'anomalo andamento dell'appalto.
Le spese di lite seguono la soccombenza per un terzo e si compensano per due terzi, visto il notevole divario tra il quantum richiesto dall'attore e il quantum riconosciuto nonché la soccombenza reciproca parziale e si liquidano come da dispositivo. Stesso criterio seguono le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
36 condanna il , (P.IVA al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA ) dell'importo complessivo di Euro 430.272,00 Parte_1 P.IVA_1 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna il , (P.IVA al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA dell'importo complessivo di Euro 106.846,66, Parte_1 P.IVA_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna il , (P.IVA , a rifondere a CP_1 P.IVA_2 Parte_1
(C.F. e P.IVA ), a rifondere le spese di lite nella misura di un terzo , che
[...] P.IVA_1 si liquidano complessivamente per l'intero in euro 22.457,00 di cui euro 3544,00 per la fase di studio, euro 2338,00 per la fase introduttiva, euro 10411,00 per la fase istruttoria e euro 6164,00 per la fase decisoria , oltre iva, cap e rimb. sp. gen., compensando tra le parti i residui due terzi. respinge le altre domande proposte da ei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...] pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
[... per un terzo e a carico del per due terzi. CP_1
Così deciso in data 26.11.25
Il Giudice
RI BI
37
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa RI BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1067 / 2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA , rapp. ta e difesa dall'avv. Vagnucci Parte_1 P.IVA_1
FR e dall'avv. Cancrini Arturo elett. te dom. ta presso avv. Ronconi in AR
ATTRICE
Nei confronti di
, (P.IVA ), con l'Avv. Federico Romoli del Foro di CP_1 P.IVA_2
AR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da atto di citazione del 23.04.2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1.IN VIA PRINCIPALE.
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 289.768,03, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre
1 agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 2 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al pagamento della relativa somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 436.735,95, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 49.733,86, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella
2 precedente narrativa, la somma di € 50.460,73, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 6 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al pagamento della relativa somma, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art.
2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art.
2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 55.955,00, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 8 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 98.573,27, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre
3 agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 9 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al relativo pagamento o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 10 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 11 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, o al relativo pagamento o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 12 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 252.957,62, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...]
4 somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 13 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, o al relativo pagamento o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e accolta la riserva n. 14 per i titoli in essa indicati, e per l'effetto condannare il , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo adempimento, e relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 15 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 16.965,45, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
5 - accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 16 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di € 163.651,24, eper l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta
[...] somma, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, alla disapplicazione della penale da ritardo, e per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla relativa restituzione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare il diritto di n persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, alla riduzione della penale da ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla relativa restituzione, o a quella
[...] diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge”.
Per parte convenuta, conclusioni come da comparsa di costituzione del 30.09.2022:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di AR adito, ogni contraria istanza, deduzione e produzione disattesa, così giudicare:
6 - accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità di tutte le riserve formulate dalla ditta attrice;
conseguentemente dichiarare non dovute le relative pretese economiche avanzate nelle predette riserve e per l'effetto respingere tutte le domande di condanna al pagamento delle somme richieste;
- accertare e dichiarare la legittimità della penale quantificata dalla stazione appaltante e per l'effetto respingere la domanda di disapplicazione della medesima penale unitamente alla domanda di ripetizione del relativo importo;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa, avanzata in via subordinata, di riduzione della penale da ritardo e per l'effetto respingere la relativa domanda avversaria;
- accertare e dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità delle richieste avanzate a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e per l'effetto respingere tutte le relative domande risarcitorie e/o di indennizzo formulate da parte avversaria, ivi comprese le domande per interessi e rivalutazione;
Con condanna al pagamento di spese e onorari di giudizio”.
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.4.2022 la società conveniva in giudizio Parte_1 il innanzi a questi uffici, deducendo che con contratto rep. n. 39084 del CP_1
28.9.2017 aveva assunto l'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare con palestra in località Cuccurano-Carrara – Lotto
1, per l'importo complessivo di € 3.495.004,46.
Parte attrice lamentava che già dalla fase di consegna dei lavori si erano manifestati gravi inadempimenti dell'amministrazione, consistenti nella parziale indisponibilità delle aree di sedime per mancata bonifica bellica, circostanza non comunicata al momento della consegna, protrattasi sino al 7.1.2019 e fonte di danno da ridotta produzione quantificato in
€ 289.768,03 (riserva n. 1); esponeva inoltre che, nel corso dell'esecuzione, la committenza non aveva adottato perizie di variante pur a fronte delle numerose modifiche richieste dalla direzione lavori al progetto esecutivo approvato, tra cui variazioni alle contropareti interne, alle pavimentazioni, agli infissi esterni e allo spostamento dell'impianto aeraulico della palestra, con conseguenti maggiori oneri e tempi di esecuzione non riconosciuti.
L'impresa iscriveva complessivamente n. 16 riserve per l'importo totale di € 1.414.521,15, deducendo danni da ridotta produzione (riserve nn. 1, 2, 3), mancata adozione di perizie di
7 variante (riserve nn. 4, 6), omessa contabilizzazione di lavorazioni eseguite (riserve nn. 5, 7,
12, 15), maggiori oneri per misure ID (riserva n. 8), illegittimo comportamento della direzione lavori (riserve nn. 9, 10, 11, 13, 14) e carenze del collaudo (riserva n. 16).
Con comunicazione del 23.12.2020, l'appaltatore comunicava alla Stazione appaltante l'avvenuta ultimazione dei lavori affidati.
Con determina n. 421 del 18.2.2022 il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dalla stazione appaltante, respingeva le riserve, approvava il certificato di collaudo, applicava penale di € 112.189,50 per ritardato adempimento e determinava il credito residuo dell'appaltatore in € 21.933,96.
L'impresa contestava tale determina, deducendo che la penale era stata quantificata in misura superiore a quella contrattuale (0,3 per mille anziché 0,1 per mille) e su base di calcolo errata, dovendo applicarsi solo ai lavori residui ai sensi dell'art. 4 del contratto.
Si costituiva il con comparsa depositata in data 30.9.2022, impugnando e CP_1 contestando le deduzioni e richieste avversarie.
Deduceva che il progetto definitivo posto a base di gara era stato regolarmente verificato e approvato, che l'impresa aveva assunto l'incarico con piena consapevolezza e che, nel corso dell'esecuzione, erano state concesse sospensioni e proroghe;
evidenziava che i ritardi erano imputabili all'appaltatore, il quale aveva consegnato l'opera con oltre cento giorni di ritardo rispetto ai termini contrattuali, e che le riserve iscritte erano prive di fondamento e di carattere meramente strumentale;
concludeva pertanto per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo l'applicazione delle penali contrattuali e la detrazione di somme per lavorazioni non eseguite o mal eseguite, sostenendo la regolarità del collaudo e della contabilità finale.
All'udienza del 5.10.2022 si concedevano alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. per il deposito di memorie integrative.
Con ordinanza del 13.2.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con il quesito diretto a “verificare, sulla base dei documenti in atti, l'andamento dell'appalto, alla luce delle reciproche contestazioni sollevate dalle parti, e, per l'effetto, verificare la fondatezza
e congruità o meno delle riserve iscritte in contabilità ed azionate in questa sede, individuando le eventuali responsabilità delle parti negli eventi;
verificare la sussistenza e correttezza o meno dei presupposti, di fatto e tecnici, posti alla base della contestazione della penale da ritardo applicata".
L'incarico veniva conferito all'udienza del 22.3.2023 e il CTU svolgeva le operazioni peritali nei termini concessi, depositando la relazione e le successive note integrative.
8 Con ordinanza del 12.1.2024, si ammettevano le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti, che venivano assunte all'udienza del 17.4.2024.
Esaurita la fase istruttoria, si concedevano alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
La domanda avanzata è parzialmente fondata.
Nel caso in esame, il , a seguito di una gara pubblica esperita mediante CP_1 procedura aperta, affidava – ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni – all'Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalla
[...]
quale capogruppo mandataria, e dalla quale Parte_1 Controparte_2 mandante, l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare con annessa palestra, da costruirsi nel territorio comunale di , località Cuccurano–Carrara, Lotto 1, sulla base del progetto definitivo CP_1 predisposto dall'Amministrazione.
La disciplina applicabile, dunque, è rappresentata, oltre che dal citato D.lgs. n. 163/2006, anche dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Le parti così stipulavano il contratto rep. n. 39084 in data 28 settembre 2017: tale negozio giuridico è stato concluso interamente “a corpo”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli artt. 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n.
207/2010; l'importo contrattuale, pertanto, doveva intendersi fisso e invariabile, riferito globalmente all'opera nel suo complesso, senza possibilità per le parti di invocare successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.
L'Appaltatore si impegnava ad eseguire le opere alle condizioni stabilite nel contratto e negli atti ad esso allegati o richiamati, osservando la disciplina normativa di riferimento. Inoltre, il progetto esecutivo doveva essere redatto conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n.
163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché alle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo complessivo dell'affidamento è stato determinato in € 3.495.004,46 (al netto dell'I.V.A.), così suddivisi:
● € 1.752.437,24 per lavori, al netto del ribasso del 31,92%;
● € 72.270,93 per servizi di progettazione, al netto del ribasso del 25%;
9 ● € 88.540,80 per oneri di sicurezza (di cui € 73.540,80 ed € 15.000,00 per oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso);
● € 1.581.755,49 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.
I termini di esecuzione erano stati fissati in 45 giorni per la consegna della progettazione esecutiva, decorrenti dall'ordine di servizio del R.U.P., e in ulteriori 450 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna avvenuta l'8 ottobre 2018
(I° verbale di consegna lavori).
La scadenza iniziale, fissata al 1° gennaio 2020, è stata oggetto di diverse proroghe, delle quali si darà conto nel prosieguo.
Con atto di novazione soggettiva rep. n. 39131 del 24 gennaio 2019, la mandante
[...] recedeva dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sicché le lavorazioni sono CP_2 state proseguite dalla sola mandataria Parte_1
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, l'appaltatrice ha iscritto 16 riserve nel registro di contabilità, in relazione alle quali ha formulato le relative domande nell'ambito del presente giudizio.
Ora, prima di affrontare nel dettaglio le singole contestazioni, si rende necessario soffermarsi sui principi che regolano la materia, atteso che la parte convenuta ha eccepito la tardività e, comunque, l'inammissibilità delle riserve iscritte dall'appaltatore.
Ebbene, sul punto va evidenziato che, con riferimento alle pretese ricollegabili all'esecuzione dell'opera che comportino un aumento della somma dovuta dall'amministrazione in corrispettivo della detta esecuzione, l'appaltatore deve proporre riserva, nella forma vincolata imposta dalla legge, non appena è possibile, atteso che l'amministrazione committente deve conoscere, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che siano suscettibili di aggravare il costo dell'opera. L'onere della riserva, infatti, ha la sua ragione d'essere nella tutela della p.a. che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico (cfr. Cass. 24/1/2012, n. 8242; Cass.
22/3/2012, n. 4566).
La finalità della disciplina normativa delle riserve è, infatti, dettata da “ragioni di tutela della
p.a. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in
10 relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico” (cfr. Cass. Civ. sentenza n.
11188/2018).
In particolare, sono assoggettate all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento
(anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (cfr. Cass. 7/7/2011, n. 15013).
L'iscrizione della riserva deve, quindi, avvenire, nella contabilità formale (registro di contabilità o altri appositi documenti contabili), entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di media diligenza e buona fede (cfr. Cass. 23/5/2011, n. 11310). (“…nei pubblici appalti, anche in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre solo il «quantum» può essere successivamente indicato, sicché la riserva può essere iscritta successivamente solo ove l'appaltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta”; sul punto, Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2022, n.
2112).
Tale onere, peraltro, non cessa neppure nell'ipotesi di momentanea indisponibilità del registro di contabilità, dovendo in tal caso l'imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equipollenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, stati di avanzamento o ordini di servizio, salvo poi l'onere di ripeterla non appena possibile nel registro di contabilità (cfr. Cass. 13/2010, n. 19499).
Orbene, con riguardo alla vicenda in esame, deve rilevarsi sin da subito che le eccezioni di inammissibilità sollevate dal in relazione alle riserve iscritte CP_1 dall'appaltatore non possono essere esaminate.
11 L'ente comunale, infatti, è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto, avendo preso parte al presente giudizio soltanto in data 30 settembre 2022, coincidente con la prima udienza indicata nell'atto di citazione, e non costituendosi, quindi, nel termine dei venti giorni antecedenti tale data, come prescritto dall'art. 166 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma “Cartabia”.
È ormai principio consolidato quello secondo cui l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006;
17630/2007; 11310/2011; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 281 del 10 gennaio 2017;
Cassazione civile, sentenza n. 7776/2022).
Deve inoltre evidenziarsi che il non ha eccepito nella comparsa di risposta il CP_1 superamento del limite del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 240-bis del D.Lgs.
163/2006: pur risultando che l'importo complessivo delle riserve iscritte supera tale soglia, il superamento del limite costituisce eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice, che deve essere specificamente proposta dalla stazione appaltante.
Chiariti tali aspetti preliminari, si passa, dunque, all'esame nel merito delle sedici riserve iscritte dall'appaltatrice e poste a fondamento delle domande di pagamento, valutate tramite consulenza tecnica le cui risultanze, coerenti e affidabili, possono essere poste a base della decisione
Infatti, esse sono sorrette da argomentazioni tecnico-giuridiche convincenti, ragionevoli e fondate sulla approfondita disamina della copiosa documentazione versata in atti.
Di poi, il Tribunale rileva che le circostanze emerse dalle prove testimoniali, lungi dal compromettere l'accertamento dei fatti, hanno fornito ulteriori elementi di conferma delle valutazioni tecniche operate dal CTU, particolarmente in relazione alla distinzione tra mere valutazioni preliminari e formali affidamenti di lavori complementari.
Di conseguenza, le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, laddove condivise, si intenderanno richiamate con rimando integrale alle motivazioni dallo stesso date nella relazione, che dovranno intendersi (sia le conclusioni che le motivazioni) integralmente trascritte e costituenti parte integrante della sentenza, anche nella parte in cui esaminano e confutano i rilievi critici dei TP (cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il
12 giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
Si procede, pertanto, all'esame delle singole domande di parte attrice, distinguendo, con un approccio sistematico, tra le riserve relative a danni da anomalo andamento dei lavori, quelle relative alle lavorazioni non contabilizzate e questioni concernenti le penali e la contabilizzazione finale.
I. SULLE PRETESE ECONOMICHE FATTE VALERE DALL'IMPRESA
APPALTATRICE - A TITOLO DI MA EN E/O NN
DA RIDOTTA PRODUZIONE E/O RITARDO - MEDIANTE L'ISCRIZIONE
DELLE RISERVE: 1, 2, 3, 4, 6, 9,10,11, 13, 14, 16.
Sulla riserva n. 1.
Come prima doglianza, parte attrice lamenta che l'esecuzione dei lavori veniva inficiata da problematiche impreviste ed imprevedibili per l'appaltatore, tali da impedire l'avvio delle lavorazioni secondo le previsioni contrattuali.
Nello specifico, già nel mese di dicembre 2018 l'appaltatore riscontrava la parziale indisponibilità delle aree di sedime, dovuta al fatto che la ditta incaricata dalla Stazione appaltante di eseguire la Bonifica bellica da Ordigni Esplosivi, non aveva ancora completato tale attività all'atto della consegna dei lavori avvenuta a mezzo di verbale di consegna in data 08.10.2018 (cfr. doc. 10 atto di citazione ). Parte_1
Sotto tale aspetto, occorre precisare che il verbale di consegna lavori - firmato anche dall'appaltatrice, senza riserve - esplicitava che non vi erano cause ostative alla presa di consegna delle aree sulle quali doveva sorgere il complesso;
ciò in contrapposizione con quanto, invece, differentemente riportato sul giornale di cantiere (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta), da cui si evince la indisponibilità delle aree soggette a bonifica bellica, senza indicazione della data per la futura disponibilità.
Dalla documentazione in atti, risulta che poi l'area in questione è tornata ad essere disponibile per l'esecuzione dei lavori in data 07.01.2019.
A fronte di ciò, occorre evidenziare che, solo in data 23.12.2019 (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta), la P.A. concedeva alla società appaltatrice, in applicazione dell'art. 3 del contratto di appalto, una proroga di 91 giorni, dovuta sia alla questione dell'indisponibilità dell'area che a quella relativa a sopravvenute cause di forza maggiore (tempo avverso che
13 aveva fatto slittare i lavori di ulteriori 43 giorni), fissando, in definitiva, come data nuova di ultimazione dei lavori il 14.05.2020.
È sin da subito evidente che attraverso la concessione della proroga suddetta, la stazione appaltante, di fatto, esonerava da qualsivoglia responsabilità la ditta appaltatrice sulle cause del ritardo.
Il CTU fa ulteriormente presente che nel corso dell'esecuzione dell'appalto furono poi disposte ulteriori sospensioni, nonché tre proroghe motivate concesse con:
- P.G. 96177 del 23/12/2019 (doc. 13 cit.) di cui si è già detto;
- PG 32535 del 26/05/2020 (cfr. doc. 15 del fascicolo del convenuto);
- PG 78415 del 10/11/2020 di risposta all'Avv. Cancrini (doc. 16 convenuto), con le quali il termine per l'ultimazione dei lavori in questione veniva definitivamente differito al
23/12/2020, un anno in più rispetto al termine originariamente fissato al 01/01/2020.
Sulla scorta di quanto sin qui ricostruito, in data 06/08/2020 l'appaltatore iscriveva in contabilità la riserva n. 1, avvenuta contestualmente alla presentazione del VI^ SAL a tutto il 31.07.2020, ed esplicitate in data 19/08/2020 sul registro di contabilità (cfr. doc. 44 del fascicolo di parte convenuta), con la quale si quantificavano i danni da ridotta produzione per una durata pari a 91 giorni, per un importo di € 289.768,03, per fatto e responsabilità della Stazione appaltante, lamentando una violazione dell'art. 3 del contratto di appalto.
La doglianza di parte attrice è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere fondata, oltre che incontestata, la concretizzazione del ritardo nell'avvio dei lavori appaltati.
Si precisa, però, che - secondo i calcoli effettuati dal CTU -, nel computo dei giorni di ritardo non devono essere considerati quelli di sospensione dovuti a condizioni meteorologiche avverse, trattandosi di rallentamenti rientranti nel c.d. rischio d'impresa.
Pertanto, alla luce delle risultanze riportate nella CTU, l'importo da riconoscere all'appaltatrice a titolo di ristoro per la riserva n. 1 deve essere determinato in Euro
52.448,98.
Sulle riserve nn. 2 e 3.
Per esigenze di chiarezza e completezza, si procede alla trattazione congiunta delle riserve n. 2 e n. 3, considerato che quest'ultima reca la quantificazione economica delle contestazioni formulate nella riserva n. 2.
14 Le doglianze in esame si riferiscono al periodo immediatamente successivo alla consegna dei lavori, in cui, secondo parte attrice, l'Amministrazione avrebbe tenuto una condotta gravemente inadempiente e contraria ai principi di buona fede.
In particolare, il avrebbe manifestato l'intenzione di affidare alla CP_1 [...]
i lavori complementari relativi alla Scuola Materna, coinvolgendo l'impresa in Pt_1 numerose riunioni e richiedendo la predisposizione di elaborati tecnici ed economici.
Nonostante l'impresa avesse già eseguito alcune lavorazioni preliminari (scavi e rilevati per
Euro 32.339,61) e predisposto documentazione progettuale ed economica per un importo complessivo di € 1.525.865,16, l'Amministrazione, nel dicembre 2019, avrebbe comunicato di non voler più procedere all'affidamento, senza riconoscere neppure i lavori già eseguiti.
Sempre secondo parte attrice, l'esecuzione del contratto principale sarebbe stata caratterizzata da ulteriori problematiche imputabili alla stazione appaltante e alla direzione lavori, che avrebbero determinato rallentamenti e difficoltà operative.
Nello specifico, numerose modifiche ritenute come sostanziali al progetto approvato sarebbero state richieste senza adeguamenti contrattuali o contabili, talvolta revocate dopo che l'impresa si era già attivata per la loro esecuzione (v. modifica dell'impianto di sanificazione), o approvate tardivamente (v. lo spostamento delle macchine per l'impianto aeraulico della palestra), con inevitabili ripercussioni sui tempi di lavorazione.
A ciò si sarebbe aggiunta la mancata o tardiva approvazione dei materiali, fonte di ulteriori ritardi.
In tale contesto, dunque, parte attrice ha iscritto la riserva n. 2, chiedendo la concessione delle proroghe contrattuali necessarie, e con la successiva riserva n. 3 ha quantificato in €
436.735,95 i danni da ridotta produzione, riferiti ad un periodo di 142 giorni, articolato come segue:
- Oneri diretti passivamente sopportati: € 220.573,71;
- Mancato utile e (lucro cessante): € 110.286,86;
- Maggiorazione dei prezzi di mercato: € 105.875,38.
Tali somme, pertanto, sarebbero dovute in ragione del fatto che l'impresa avrebbe registrato un consistente calo della produttività ed un consequenziale impegno dell'organizzazione apprestata oltre alla sopportazione di oneri e danni consequenziali.
La riserva n. 3, invece, nasce ad esplicitazione della richiesta risarcitoria per quanto era stato definito in riserva n. 2: viene richiamata la doglianza sulla parziale indisponibilità delle aree cui alla riserva n. 1, ed alla quale si aggiungeva quella in relazione al presunto affidamento
(lotto n. 2) mai avvenuto ed ulteriore quantificazione di danno su rimostranze dedotte in
15 riserva (scavi e modellazioni terreno della scuola materna), già trattato;
venivano poi evidenziate dall'appaltatrice ulteriori anomalie nella conduzione dell'appalto, in relazione ai subappalti per il collettore fognario (categoria OG6).
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio risulta che, nel corso dell'esecuzione,
l'appalto ha subito, effettivamente, una serie di modifiche e rallentamenti che hanno inciso sul cronoprogramma originario.
Lo spostamento delle macchine aerauliche, inizialmente previste sulla copertura della palestra, si è reso necessario per garantire il rispetto delle altezze minime imposte dalle norme CONI, essendo la palestra stata ampliata rispetto al progetto definitivo posto a base di gara.
Tale spostamento, come ha chiarito il CTU, non è stata una scelta discrezionale dell'impresa, bensì condizione imprescindibile per la conformità dell'opera, riconosciuto dallo stesso RUP con nota del 25 maggio 2020, che ne ha attestato la fondatezza, concedendo una proroga di
109 giorni.
Tuttavia, come precisato dal CTU, di questi 109 giorni, 85 erano dovuti a cumulo di piovosità
e sospensione per Covid-19, mentre solo 24 giorni erano effettivamente imputabili a cause dipendenti dalla stazione appaltante.
Analoghe problematiche si sono verificate sul piano della sicurezza antincendio.
Il CTU ha rilevato discrepanze tra il progetto definitivo, che prevedeva strutture in calcestruzzo armato, e il progetto esecutivo, che prevedeva strutture in legno lamellare.
Inoltre, i controsoffitti previsti in classe 0 (A1) per reazione al fuoco non sono stati realizzati.
Tali circostanze hanno fatto sì che fosse necessario un nuovo parere dei Vigili del Fuoco, che la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire con maggiore tempestività.
La mancata acquisizione del parere, evidentemente, ha determinato sospensioni e ritardi, aggravati dalla tardiva approvazione di materiali e finiture, come nel caso dei colori del cappotto esterno, approvati solo dopo numerosi solleciti.
Il CTU ha tuttavia osservato che alcune criticità, come la questione dei pesi delle macchine aerauliche, avrebbero dovuto essere valutate già in fase di progettazione esecutiva, essendo onere dell'appaltatrice verificare la fattibilità delle soluzioni proposte.
La responsabilità dell'anomalo andamento deve dunque essere ripartita, riconoscendo da un lato l'inerzia della stazione appaltante e della Direzione Lavori, dall'altro la concorrente responsabilità dell'impresa nell'ambito dell'appalto integrato.
Quanto ai subappalti, deve condividersi la valutazione del CTU secondo cui l'impresa avrebbe potuto avvalersi del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 118 del
16 D.Lgs. 163/2006, stipulando il contratto e dando avvio ai lavori, non essendo intervenuti dinieghi della stazione appaltante, pur a fronte della tardiva risposta del RUP.
Rilevante è la clausola liberatoria sottoscritta il 25 maggio 2020, che precludeva all'impresa ogni contestazione relativa ai fatti giustificativi della proroga.
Tuttavia, deve ritenersi che tale rinuncia non possa estendersi ai danni da ridotta produttività per il periodo antecedente, atteso che l'impresa non era stata posta nelle condizioni di operare nei tempi previsti, mancando ancora il parere dei VV.F. Come precisato dal CTU,
l'accettazione delle proroghe senza riserve non può essere interpretata come rinuncia al diritto al ristoro quando permangano le cause ostative alla regolare esecuzione dei lavori.
Per contro, la clausola preclude la possibilità di quantificazione delle lavorazioni extra contratto per le parti espressamente accettate (spostamento macchine e canali, modifica FV).
Passando ad esaminare la questione dei lavori extracontrattuali complementari ai lavori oggetto di appalto (nello specifico, trattasi di lavori di movimentazione di terra per la somma rivendicata dalla medesima pari ad € 32.339,61, come esplicitato in Parte_1 riserva n. 3 iscritta al SAL VI) deve evidenziarsi che, dagli accertamenti effettuati dal CTU, le relative opere extracontrattuali risultano essere state effettivamente realizzate da parte attrice, come risulta dal giornale dei lavori riportati in stralcio nella perizia tecnica, alla cui lettura si rimanda (pag. 13-14).
Analizzando attentamente le prove testimoniali assunte all'udienza del 17.04.2024, invece, emerge un quadro contraddittorio in ordine sia all'affidamento che all'esecuzione dei lavori de quibus.
Da un lato, il teste (parte attrice) ha confermato che i lavori di scavo furono Tes_1 richiesti verbalmente dal RUP durante le riunioni, precisando che “ci hanno Per_1 chiesto di fare anche gli scavi visto che i mezzi erano già lì” e che ricevettero “materiale su cui lavorare che ci hanno dato (file)”.
Dall'altro lato, le testimonianze dei rappresentanti della stazione appaltante offrono una ricostruzione diversa: il RUP ha ammesso che furono effettuate riunioni per Per_1 valutare l'affidamento di lavori complementari ex art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e che fu fornito materiale progettuale alla , ma ha precisato che “era solo la Parte_1 consegna di materiale per una mera valutazione” e che, dopo le verifiche effettuate anche presso il Provveditorato alle OO.PP. di Ancona, “si è accertato che non sussistevano i requisiti” per l'affidamento diretto.
Particolarmente significativa è la testimonianza del Direttore dei Lavori il quale Parte_2 ha categoricamente negato di aver dato “nessun ordine di eseguire tali lavori”, precisando
17 che “il D.L. non può promuovere lavori che non fanno parte dell'appalto” e che “nel giornale lavori non vi è la mia firma e quindi la lavorazione non è stata né provata né eseguita”.
Nonostante le testimonianze contrastanti, rimane il dato oggettivo accertato dal CTU: le opere risultano essere state effettivamente realizzate come risulta dal giornale dei lavori, e la loro contestazione da parte della PA è avvenuta solo un anno dopo l'ultimazione, con nota p.g. 5540 del 23/01/2020 (cfr. doc. 49 del fascicolo di parte convenuta).
Sotto quest'ultimo profilo, va osservato che la contestazione immediata costituiva senz'altro atto dovuto da parte della DL, trattandosi appunto di opere extra-contratto, che salvo differente accordo, dovevano sottostare ad un nuovo affidamento.
Tuttavia, il Tribunale è dell'avviso che la mancata contestazione tempestiva non può essere interpretata come accettazione tacita dei lavori de quibus, atteso che il direttore dei lavori non aveva il potere di autorizzare lavori estranei al contratto principale.
Ad ogni modo, tale contestazione, benché tardiva rispetto alla presunta esecuzione delle opere, appare coerente con la ricostruzione fornita dai testimoni indicata da parte convenuta circa la natura meramente esplorativa delle interlocuzioni intercorse con la ditta appaltatrice in ordine ai lavori complementari in discorso.
A ciò si aggiunga, altresì, che – alla luce di un principio espresso recentemente dal Supremo
Consesso (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 22528/2024) – “i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate”.
Tali condizioni, tuttavia, non risultano ricorrere nel caso di specie, né parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio.
Pertanto, concordando con le conclusioni del CTU, la richiesta di ristoro da parte dell'appaltatrice , pari ad € 32.339,61, non può essere accolta, Parte_1 risultando non fondata alla luce dei principi consolidati in materia di lavori extracontrattuali negli appalti pubblici e della mancanza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Come è noto, per lavori extra-contratto di appalto, sono intese tutte quelle opere diverse ed estranee rispetto al progetto originario che, ad esempio, possono venire eseguite per convenienza, quindi utilità in termini di tempo e costo ecc., in concomitanza con i lavori
18 preventivamente pattuiti;
pertanto, per tutte quelle modifiche che alterano radicalmente l'oggetto originale del contratto d'appalto è necessario che venga stipulato un nuovo contratto. (Cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 5081/2023).
La Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 3564/2015) sul punto ha altresì chiarito che “negli appalti pubblici, per i lavori aggiuntivi non previsti nel contratto originario è necessario un nuovo contratto scritto e la deliberazione dell'ente committente con il relativo impegno di spesa, anche quando si tratti di lavori asseritamente necessari per il completamento dell'opera. L'autorizzazione del direttore dei lavori è ininfluente, essendo necessaria
l'approvazione del committente pubblico nelle forme di legge”
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, concordando con le conclusioni riportate nella consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che l'importo ristorabile al 31 maggio 2020, nella condizione di ammissibilità delle riserve n. 1 , 2 e 3 sia quello quantificato dal CTU in complessivi Euro 357.096,82, con riferimento al periodo compreso tra l'8 ottobre 2019 e il 31 maggio 2020 (SAL VI), individuato quale termine del verificarsi dell'anomalo andamento dell'appalto (di cui Euro 304 647,84, limitatamente alla riserva n.
3).
Trattasi di un quantificazione che si fondata su criteri oggettivi e metodologie consolidate, e che tiene conto sia della responsabilità della Stazione Appaltante per l'anomalo andamento dell'appalto sia dei limiti temporali entro cui il danno può considerarsi imputabile alla committente.
Sulla riserva n. 4.
Parte attrice ha rivendicato il pagamento della somma di € 49.733,86, oltre oneri di legge, in relazione ad una serie di varianti sostanziali riguardanti le contropareti interne della scuola, la pavimentazione, gli infissi esterni e il sistema aeraulico.
Con tale riserva, l'appaltatrice ha denunciato l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione per mancata redazione della perizia di variante e suppletiva necessaria a formalizzare le modifiche progettuali apportate.
Dalla relazione tecnica del CTU emerge che oggetto di valutazione è esclusivamente la variante relativa all'intero sistema aeraulico della palestra, atteso che le restanti modifiche
(punti da a) a g)) hanno già trovato ristoro economico mediante compensazione, come concordato dalle parti e sottoscritto dalla Direzione Lavori.
La richiesta si compone di € 31.233,86, quale costo della variante secondo la documentazione trasmessa all'Amministrazione in data 5 giugno 2020 e 3 agosto 2020, oltre
19 IVA, e di € 18.500,00, quale costo della nuova progettazione a firma dell'Arch. , Persona_2 oltre IVA, spese, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Orbene, come evidenziato dal CTU (pagg. 150 e ss.bozza, confermata nella stesura definitiva), elemento di rilievo ai fini del decidere è l'accordo sottoscritto dalle parti in data
5 marzo 2020 presso l'ufficio del RUP: tale accordo, debitamente firmato dal RUP, dalla
Direzione Lavori e dall'appaltatrice senza alcuna riserva, stabiliva Parte_1 espressamente che quanto discusso e deliberato non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
In particolare, il CTU ha chiarito che con tale accordo veniva definito lo spostamento dell'UTA (unità di trattamento aria) e delle relative canalizzazioni dal tetto della palestra a quello della scuola, precisando che l'appaltatrice, sottoscrivendo senza riserva, ha accettato che per tale spostamento non vi sarebbero stati oneri aggiuntivi a carico della Stazione
Appaltante (pag. 150 ctu e confermato nella versione della ctu definitiva).
Tale condizione, come rilevato anche dal TP Arch. RUP dell'appalto, Persona_3
è stata estesa alla corrispondenza della medesima con le macchine per la produzione di caldo e freddo.
Il CTU ha inoltre evidenziato la mancanza della documentazione di spesa negli atti. Il computo di spesa redatto dall'appaltatrice per quantificare i maggiori oneri di € 31.233,86 non risulta, infatti, depositato in causa.
Quanto alla voce progettuale di € 18.500,00, non sono state circostanziate le modalità di calcolo, risultando peraltro l'importo eccessivamente gravoso, pari al 26% dell'importo progettuale complessivo dell'aggiudicazione, a fronte di un'incidenza fisiologica del 5-6% sull'importo globale dell'impianto aeraulico (circa € 204.000,00).
Il CTU, inoltre, ha concluso ritenendo la richiesta sproporzionata e, anche a voler ammettere la fondatezza della riserva, ha precisato che la mancanza del documento di spesa versato in atti impedisce qualsiasi valutazione sulla quantificazione dell'importo iscritto.
Ne consegue, pertanto, che la riserva, in relazione al ristoro economico di cui al punto h), non è fondata.
Sul punto, si evidenzia che l'appaltatrice si è limitata a quantificare la pretesa senza fornire alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettivo sostenimento delle spese professionali rivendicate, né ha specificato i criteri di calcolo utilizzati.
Inoltre, la natura delle modifiche apportate al sistema aeraulico della palestra, pur comportando variazioni tecniche di rilievo, rientra nella categoria delle variazioni accessorie
20 necessarie per il miglioramento funzionale dell'opera e per l'adeguamento a normative sopravvenute.
Tali modifiche, essendo finalizzate al raggiungimento degli standard normativi richiesti per l'utilizzo della palestra per attività agonistiche extrascolastiche e avendo l'appaltatrice sottoscritto senza riserve l'accordo del 5 marzo 2020 che escludeva espressamente oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, non possono essere qualificate come varianti sostanziali tali da giustificare automaticamente il riconoscimento di compensi aggiuntivi per prestazioni professionali.
Per tali ragioni, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze del CTU e in applicazione dei principi consolidati in materia di onere probatorio negli appalti pubblici, conclude che la domanda di pagamento della somma di € 49.733,86 formulata con riferimento alla riserva n.
4 non può essere accolta, risultando infondata e comunque non verificabile nella sua quantificazione per l'omessa produzione della necessaria documentazione probatoria.
Sulla riserva n. 6.
Con la riserva in esame l'appaltatrice ha riproposto le medesime rimostranze già formulate in precedenza, configurando una riserva di carattere atipico ma comunque tempestiva. Essa
è stata iscritta sul registro di contabilità in data 6 novembre 2020 e trasmessa alla Stazione
Appaltante tramite PEC il successivo 21 novembre 2020, a seguito dell'allibramento delle partite contabili relative al 7° stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore con riserva.
Il CTU ha ritenuto che le modifiche apportate al progetto non rivestano carattere di sostanzialità (pag. 167-171 bozza ctu e p. 20 ctu definitiva) ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.
n. 163/2006 ora sostituito dall'art. 217 Decreto legislativo 50/2016 -e ancora dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)-, trattandosi piuttosto di interventi volti a migliorare aspetti qualitativi, seppur di rilievo, del progetto esecutivo approvato.
La normativa applicabile al contratto oggetto di causa, infatti, ammette varianti solo nei casi tassativamente previsti: da un lato per esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari (comma 1), dall'altro per interventi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, purché non sostanziali e motivati da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (comma 3).
21 Nel caso di specie, le modifiche alla palestra – che dal progetto definitivo hanno comportato il raddoppio delle dimensioni nel progetto esecutivo, al fine di ottenere la conformità al parere richiesto ed acquisito dal C.O.N.I. per attività extrascolastiche agonistiche – non possono essere qualificate come circostanze imprevedibili ai sensi dell'art. 132, comma 3 come novellato.
Come evidenziato dal CTU, tali modifiche, pur rispondendo all'interesse esclusivo della
Stazione Appaltante, risultano funzionali alle esigenze della stessa e non rivestono quel carattere di imprevedibilità richiesto dalla norma. Il CTU ha infatti precisato che non sarebbe configurabile l'aspetto delle sopravvenute circostanze imprevedibili, non essendo le modifiche sostanziali, e che le variazioni alla palestra, pur nell'interesse della S.A., non possono essere annoverate tra le circostanze non prevedibili.
Il CTU ha inoltre chiarito che le modifiche all'impianto aeraulico sono state introdotte in relazione alle esigenze di utilizzo della palestra e che le variazioni ordinate all'impresa subappaltatrice Copar, incaricata delle segnature del campo da gioco, furono impartite al fine di rispettare le norme del CONI in materia di altezze minime dell'area di gioco.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le varianti in corso d'opera di incidenza economica contenuta sono legittime quando rispondano a esigenze di miglioramento funzionale dell'opera e di adeguamento a normative sopravvenute, potendo configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10052 del 29 aprile 2006).
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % dell'importo del contratto stipulato e non devono introdurre condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati e non devono modificare l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario . Si dice poi che sono ammesse varianti finalizzate al miglioramento dell'opera se sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, se non è alterata la natura generale del contratto e non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50 %.
Si veda nello stesso senso anche l'art. 106 del codice appalti D. Lvo. 50/2016 cui si rimanda.
In sostanza dalla lettura combinata di tali articoli sono ammesse varianti solo a determinate condizioni;
nel caso in esame non si verteva in queste situazioni per così dire significative ma si rientrava in modifiche di dettaglio e solo le varianti autorizzano il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori.
Nel caso di specie, le modifiche rientrano nella categoria delle variazioni contrattuali accessorie necessarie per il miglioramento funzionale dell'opera e per l'adeguamento a normative sopravvenute, come già rilevato in relazione alle riserve nn. 2 e 3. Tali modifiche nel corso dello svolgimento dei
22 lavori devono dirsi fisiologiche e consentite purchè rimangano modifiche di dettaglio. Si richiama sul punto anche il D.M. n. 49 del 7.3.18 art. 8 .
Quanto alla richiesta di proroga contrattuale di 90 giorni, il CTU ha evidenziato che non può condividersi la tesi dell'attrice secondo cui le proroghe concesse per necessità della stazione appaltante, pari a 200 giorni, configurerebbero un tempo superiore al limite del quarto della durata complessiva dell'appalto. Il CTU ha infatti precisato che alla data del 25 maggio 2020 dovevano essere conteggiati 102 giorni dovuti a piovosità e Covid-19, non imputabili alla
Stazione Appaltante.
La riserva, peraltro, è risultata priva di quantificazione economica richiesta dall'art. 191 co.3 DPR 207/2010; vero è che (Cass. Sentenza n. 21734 del 27/10/2016) in tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. Nel caso in esame però l'appaltatrice si è limitata a formulare una generica contestazione senza fornire alcuna quantificazione delle somme richieste, né ha specificato i criteri di calcolo o prodotto documentazione idonea a supportare le proprie pretese.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ritiene che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 6 debba essere dichiarata -impregiudicata la valutazione sulla sua ammissibilità- infondata e non meritevole di accoglimento, non essendo le modifiche qualificabili come varianti sostanziali ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.
163/2006 come novellato e non avendo la parte istante assolto all'onere probatorio gravante su di essa.
Sulla riserva n. 9.
Con la presente riserva l'impresa ha contestato il comportamento del Direttore dei Lavori e del RUP, ritenuto in contrasto con le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008: in particolare, l'appaltatrice ha censurato l'ordine di servizio n. 1, con il quale era stato disposto
23 di consentire l'accesso al cantiere a consulenti specialistici della Direzione Lavori, nonché ad altre figure ritenute necessarie per l'espletamento delle funzioni di controllo;
secondo l'impresa, tale facoltà non poteva essere esercitata fino alla consegna del cantiere all'Ente
Appaltante.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze del CTU, il Tribunale osserva che l'ordine di servizio contestato risulta pienamente conforme alle prerogative attribuite al RUP e al Direttore dei
Lavori dall'art. 152, comma 3, del D.P.R. 207/2010, che disciplina le modalità di emanazione degli ordini e l'obbligo dell'esecutore di uniformarsi alle disposizioni in essi contenute.
La pretesa dell'appaltatrice di impedire l'accesso al cantiere ai consulenti della Direzione
Lavori, dunque, non trova alcun fondamento normativo e si pone in contrasto con i principi che regolano gli appalti pubblici, nei quali il pubblico interesse e la necessità di garantire il controllo sull'esecuzione delle opere prevalgono sulle esigenze dell'impresa.
L'accesso del Direttore dei Lavori e dei suoi ausiliari al cantiere, sia all'esterno che all'interno degli edifici, costituisce infatti prerogativa essenziale per l'esercizio delle funzioni di direzione e vigilanza.
Ciò detto, va ad ogni modo evidenziato che la suddetta riserva non contiene una richiesta in termini economici e si risolve in una mera riproposizione di doglianze già formulate in precedenti riserve.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 9 deve essere dichiarata infondata, poiché la pretesa dell'appaltatrice di limitare l'accesso al cantiere ai consulenti della Direzione Lavori è priva di base normativa e contrasta con le prerogative di controllo spettanti alla Stazione Appaltante negli appalti pubblici.
Sulla riserva n. 10.
Con la riserva n. 10 l'impresa ha contestato il verbale di ultimazione dei lavori del 12 marzo
2021, opponendosi all'applicazione della penale per il ritardo di quarantanove giorni rispetto al termine contrattuale del 23 dicembre 2020.
La contestazione si è articolata su due profili: da un lato la qualificazione dei vetri installati sul porticato esterno, dall'altro la tardiva acquisizione dei certificati di prova sui materiali necessari per la redazione della Relazione a Struttura Ultimata.
Quanto al primo aspetto, deve ritenersi corretta la qualificazione dei vetri come componenti strutturali, assimilabili ad un solaio e rilevanti anche ai fini aeroelastici. Ne consegue che la
24 richiesta della Direzione Lavori di acquisire i certificati di prodotto prima della redazione della Relazione a Struttura Ultimata era conforme alle norme tecniche per le costruzioni, nonché agli obblighi derivanti dal contratto e dalla normativa vigente.
Diversa valutazione merita il secondo profilo.
È stato accertato che i certificati di prova, pur emessi dal laboratorio incaricato già il 9 dicembre 2020, sono stati trasmessi alle parti soltanto il 28 gennaio 2021, con ulteriore ritardo per uno di essi, pervenuto l'8 febbraio 2021.
Tale circostanza ha determinato un differimento nella redazione della Relazione a Struttura
Ultimata che non può essere integralmente imputato all'impresa, risultando piuttosto frutto di un concorso di responsabilità.
L'appaltatrice, infatti, ha mantenuto un atteggiamento inerziale nel sollecitare l'acquisizione dei certificati, pur consapevole della scadenza contrattuale;
al tempo stesso, la trasmissione tardiva da parte del laboratorio ha inciso in modo significativo sul rispetto dei termini.
Alla luce di tali elementi, il ritardo di 49 giorni non può essere confermato nella sua interezza: sulla scorta dei calcoli effettuati dal CTU, deve ritenersi giustificata la riduzione a 38 giorni, corrispondenti al periodo effettivamente imputabile all'impresa, con esclusione degli ulteriori 11 giorni derivanti dalla tardiva trasmissione dei certificati.
Il Tribunale, condividendo integralmente le valutazioni tecniche e cronologiche riportate nella ctu, ritiene, pertanto, che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 10 sia parzialmente fondata: infondata nella parte in cui contesta la natura strutturale dei vetri e la legittimità della richiesta dei certificati, fondata nei limiti della riduzione del ritardo da 49 a 38 giorni, con conseguente rimodulazione della penale applicata e parziale accoglimento della pretesa dell'appaltatrice.
Sulla riserva n. 11.
Con la riserva n. 11 l'impresa ha contestato la presa in consegna anticipata del cantiere Contr ordinata dal con Ordine di Servizio n. 2 del 25 maggio 2021, deducendo l'illegittimità del verbale di consistenza allegato, ritenuto redatto unilateralmente e non in contraddittorio, nonché falsamente rappresentativo dello stato dei luoghi.
Il Tribunale osserva che occorre distinguere tra il verbale di consistenza, predisposto ai fini della presa in consegna anticipata, e il verbale di constatazione dei lavori, necessario per l'emissione del certificato di ultimazione: il primo, ai sensi dell'art. 230, lett. e), D.P.R.
25 207/2010, non richiede necessariamente la redazione in contraddittorio con l'esecutore, diversamente dal secondo.
Ne consegue che la censura dell'impresa circa la legittimità del verbale di consistenza non può essere accolta.
Quanto alle specifiche contestazioni, il Tribunale, condividendo le valutazioni tecniche acquisite, rileva:
● Tappeto di usura della strada di accesso: la lavorazione, pur prevista nel progetto definitivo e nel cronoprogramma, è stata formalmente stralciata dal progetto esecutivo validato e non più ricompresa nell'appalto a corpo. La riserva è fondata sotto questo profilo.
● Pluviali della palestra: non vi è stata esplicitazione economica e manca riscontro progettuale. La riserva, sul punto, è infondata.
● Parapetti del soppalco della palestra: è emersa contraddittorietà tra computo metrico ed elaborati grafici, dovendosi attribuire prevalenza a questi ultimi. La contestazione della Direzione Lavori risulta errata. La riserva, sul punto, è fondata.
● Parapetti della scala esterna: i parapetti installati erano stati approvati dalla Stazione
Appaltante e risultano tuttora in opera;
la successiva contestazione della Direzione
Lavori è priva di giustificazione. La riserva, sul punto, è fondata.
● Montacarichi: trattandosi di opera indispensabile alla funzionalità dell'edificio, essa rientra nel prezzo a corpo ai sensi dell'art. 6 del contratto. La riserva, sul punto, è infondata.
● Varianti non sostanziali: le modifiche progettuali erano state sottoscritte dalle parti con la clausola “senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante”. La riserva, su punto, è infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la riserva n. 11 non può trovare integrale accoglimento: essa deve ritenersi fondata limitatamente ai profili concernenti il tappeto di usura della strada di accesso e i parapetti del soppalco e della scala esterna, mentre deve essere disattesa per quanto riguarda il verbale di consistenza, i pluviali, il montacarichi e le varianti non sostanziali.
Tuttavia, non può procedersi ad alcuna liquidazione in favore di parte attrice, non essendo stati allegati da quest'ultima gli elementi documentali indispensabili a sorreggere la domanda.
26 Sulla riserva n. 13.
Con la riserva n. 13 l'impresa ha contestato la legittimità del secondo verbale di ultimazione dei lavori, trasmesso dalla Stazione Appaltante il 7 giugno 2021, con fissazione della data di fine lavori al 9 aprile 2021.
Secondo l'appaltatrice, tale verbale sarebbe stato redatto in mala fede, con l'intento di rinviare l'emissione dello stato finale e la conseguente liquidazione delle somme dovute.
La riserva, priva di quantificazione economica, si sostanzia dunque in una censura sulla determinazione della data di ultimazione.
Le doglianze dell'impresa hanno riguardato, da un lato, le difformità riscontrate nella scala interna della palestra, dall'altro la definizione della data di fine lavori.
Quanto al primo profilo, è stato accertato che le irregolarità nelle dimensioni dei gradini non potevano essere ricondotte alle variazioni dei pacchetti di pavimentazione, ma costituivano errori esecutivi imputabili all'impresa.
Né può ritenersi che la destinazione originaria del manufatto escludesse la necessità di conformità alle prescrizioni tecniche.
Quanto al secondo profilo, l'esame dello stato delle opere ha evidenziato che, alla data del
15 aprile 2021, alcune lavorazioni risultavano non eseguite o non ripristinate (cancelli non verniciati, siliconatura delle fughe dei vetri, mancanza di un pluviale, parete mobile divisoria incompleta, tappetino di usura della strada di accesso, scala palestra non ripristinata), mentre altre erano state completate solo successivamente (spallette del montacarichi, tinteggiature, pulizia generale, risoluzione dei fenomeni di umidità).
Alla luce di tali risultanze, il CTU ha ritenuto che la data del 9 aprile 2021 potesse essere assunta quale data di fine lavori, pur con la necessità di una diversa quantificazione delle penali da ritardo, da valutarsi in relazione alle singole riserve e alle responsabilità emerse.
In conclusione, la riserva n. 13 è da ritenersi infondata laddove si contesta la legittimità del verbale di ultimazione dei lavori e si attribuisce alla Direzione Lavori un comportamento doloso o strumentale;
tuttavia, assume rilevanza unicamente per la corretta determinazione delle penali da ritardo, in quanto alla data del 9 aprile 2021 risultavano non ultimate alcune lavorazioni.
Pertanto, la relativa domanda giudiziale va rigettata, salvo che per gli effetti indiretti sulla rimodulazione delle penali, le quali saranno esaminate nel prosieguo.
Sulla riserva n. 14.
27 Con la riserva n. 14 l'impresa ha contestato gli allegati al verbale di presa in consegna anticipata sottoscritto con riserva il 29 giugno 2021, censurando: i) lo stato di consistenza del 28 aprile 2021, ritenuto redatto unilateralmente e non in contraddittorio;
ii) il certificato di ultimazione dei lavori del 12 marzo 2021, già oggetto di contestazione con la riserva n.
13; iii) le deduzioni della Direzione Lavori sulle riserve iscritte, considerate illegittime e strumentali.
Va subito precisato che la riserva in esame non introduce profili autonomi rispetto a quanto già esaminato con le riserve nn. 11 e 13, limitandosi a riproporre doglianze già valutate.
Come già chiarito sopra, si ribadisce che lo stato di consistenza, ai sensi dell'art. 230, lett.
e), D.P.R. 207/2010, non richiede necessariamente la forma del contraddittorio, diversamente dal verbale di constatazione dei lavori.
Quanto al certificato di ultimazione, la data del 9 aprile 2021 è stata correttamente assunta quale termine di fine lavori, pur con la necessità di rimodulare le penali da ritardo.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 14 debba essere rigettata, non avendo ad oggetto alcuna pretesa economica autonoma e risolvendosi in una mera riproposizione di contestazioni già esaminate nelle precedenti riserve, senza apportare elementi nuovi alla valutazione complessiva della controversia.
Sulla riserva n. 16.
La riserva n. 16 è stata iscritta dall'appaltatrice in occasione della Parte_1 sottoscrizione con riserva del certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 5 novembre
2021, resa esplicita l'11 dicembre 2021.
L'impresa ha articolato venti pagine di rilievi, riproponendo in larga parte contestazioni già formulate con precedenti riserve, concernenti l'illegittimità e la carenza del collaudo,
l'omessa disamina delle riserve iscritte, la mancata contabilizzazione di lavorazioni extra- contrattuali e l'omesso accertamento di varianti sostanziali.
Il Tribunale, sulla base delle valutazioni tecniche acquisite, osserva che il collaudatore si è limitato ad inserire detrazioni economiche per € 7.500,00, senza procedere ad una puntuale analisi dei costi e senza riconoscere le lavorazioni eseguite dall'impresa su richiesta dell'Amministrazione.
Tali detrazioni risultano pertanto approssimative e prive di adeguata giustificazione tecnica.
Quanto alla doglianza relativa alla modifica dello stato dei luoghi e degli impianti prima del collaudo, essa non è fondata né rilevante ai fini della presente controversia.
28 In definitiva, la riserva n. 16 non introduce profili nuovi rispetto a quanto già esaminato nelle precedenti riserve, limitandosi a riproporre conteggi economici già oggetto di valutazione.
La questione delle penali è stata correttamente rinviata alla successiva riserva n. 17.
Alla luce di quanto sopra, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 16 deve essere rigettata, non apportando elementi nuovi alla valutazione complessiva della controversia e risolvendosi in una mera riproposizione di contestazioni già esaminate, salvo gli effetti indiretti sulla rimodulazione delle penali da ritardo da trattarsi in sede di riserva n. 17.
II. SULLE DOMANDE CONCERNENTI LE LAVORAZIONI
CORRETTAMENTE ESEGUITE MA NON INSERITE IN CONTABILITÀ,
CORRISPONDENTI ALLE RISERVE NN. 5, 7, 8, 12 E 15.
Sulla riserva n. 5.
Con la riserva n. 5 l'impresa ha lamentato che, in occasione del sopralluogo del 27 luglio
2020 e della successiva bozza contabile predisposta dalla Direzione Lavori, non fossero state correttamente registrate le lavorazioni effettivamente eseguite, con conseguente sottostima dell'importo maturato. A sostegno della doglianza, con nota del 30 luglio 2020 l'appaltatrice segnalava gli errori riscontrati e trasmetteva documentazione fotografica, rivendicando nella stesura finale del 6° SAL un importo netto a proprio favore pari ad € 50.460,73.
Dall'istruttoria tecnica è emerso che soltanto la voce di € 960,00 relativa all'impianto di riscaldamento del locale lavanderia, non prevista contrattualmente ma ammessa dalla stessa
Direzione Lavori, poteva ritenersi fondata.
Tale voce è stata peraltro riproposta con importi crescenti nelle successive riserve nn. 7 e 8, alle quali si rinvia per la quantificazione.
Per le restanti voci, non è stato possibile procedere ad una corretta attribuzione per carenza documentale;
la stima iniziale di un ristoro limitato agli interessi è stata successivamente ritenuta dal CTU non congrua, in quanto la differenza di contabilizzazione risultava minima e destinata a rientrare nella compensazione del SAL VII.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la domanda avente ad oggetto la riserva n. 5 debba essere dichiarata infondata, fatta eccezione per la voce di € 960,00 relativa all'impianto di riscaldamento della lavanderia, già riconosciuta dalla Direzione Lavori e destinata ad essere valutata unitamente alle successive riserve.
Sulla riserva n. 7.
29 Con la riserva n. 7 l'impresa appaltatrice ha contestato l'omessa contabilizzazione, nel 7°
SAL del 6 novembre 2020, di lavorazioni contrattuali ed extra-contrattuali ordinate dall'Amministrazione e già eseguite, quantificando la propria pretesa in complessivi €
55.995,00.
Più precisamente, le voci rivendicate riguardavano: la fornitura e posa in opera di membrana bituminosa sui tetti della scuola (€ 11.843,42), la realizzazione dell'impianto di riscaldamento del locale lavanderia (€ 1.500,00), cassonetti in cartongesso a protezione delle tubazioni (€ 2.700,00), pezzi speciali in cartongesso per griglie di mandata e ripresa (€
8.800,00), coprigiunti metallici e paraspigoli in PVC (€ 3.600,00), impermeabilizzazione della fossa montacarichi e tinteggiatura interna (€ 1.350,00), oltre a diverse voci relative agli impianti elettrici per complessivi € 26.201,58.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze tecniche, osserva quanto segue.
Quanto alla membrana bituminosa sui tetti della scuola, è stato rilevato che tale lavorazione trovava compenso nello stralcio di opere non eseguite e non necessarie alla funzionalità dell'edificio, come risulta dal giornale dei lavori del 16 ottobre 2019, sottoscritto dall'Arch.
senza riserve. Per_4
L'inversione del pacchetto di copertura prevedeva inevitabilmente l'introduzione di uno strato aggiuntivo di guaina, circostanza accettata dall'appaltatore che ne conosceva le implicazioni.
In un primo momento il ristoro richiesto era stato ritenuto infondato dal CTU;
tuttavia, a seguito delle osservazioni delle parti, la lavorazione è stata riconosciuta per l'importo di €
9.656,56.
Per l'impianto di riscaldamento della lavanderia, già oggetto della riserva n. 5, deve ritenersi ammissibile l'importo di € 960,00, come riconosciuto dalla stessa Direzione Lavori, che aveva comunicato alla ditta la volontà di riconoscere tale voce di spesa.
Relativamente alle altre voci edili, le valutazioni hanno condotto ad esiti differenziati. I cassonetti in cartongesso a protezione delle tubazioni, pur essendo stati realizzati, sono stati considerati lavorazioni accessorie e non compensabili.
Analoga conclusione è stata raggiunta per i pezzi speciali in cartongesso in corrispondenza delle griglie di mandata e ripresa, ritenuti anch'essi ricompresi nell'esecuzione a regola d'arte, atteso che la tipologia di controsoffitto doveva necessariamente essere adattata ai diffusori.
Per i coprigiunti metallici e paraspigoli in PVC si è ritenuto che la voce fosse già ricompresa nell'esecuzione dell'opera secondo regola d'arte e dunque non ammissibile.
30 Quanto all'impermeabilizzazione della fossa montacarichi e alla tinteggiatura interna, tali lavorazioni sono state qualificate come prestazioni di completamento e quindi ricomprese nell'appalto a corpo, con storno pari ad € 1.099,12.
Diverso esito hanno avuto le voci relative agli impianti elettrici: non essendo state contestate le quantità dalla Stazione Appaltante e trattandosi di voci afferenti al BUR Marche 2014, si
è ritenuto di assumere come eseguite le quantità proposte dall'impresa, pur nell'impossibilità di una verifica puntuale.
L'importo complessivo è stato rimodulato da € 26.201,58 a € 23.038,76, con riconoscimento della fondatezza delle singole richieste (pag. 182 ctu).
In definitiva, a seguito delle repliche correttive del CTU (pagg. 66-68 ctu), l'importo complessivo riconosciuto per la riserva n. 7 è pari ad € 32.695,32, comprensivo della guaina bituminosa (€ 9.656,56) e degli impianti elettrici (€ 23.038,76), mentre le restanti voci edili sono risultate non compensabili in quanto rientranti nelle prestazioni già ricomprese nel contratto originario secondo la regola d'arte.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 7 deve essere dichiarata parzialmente fondata, nei limiti dell'importo riconosciuto di € 32.695,32 oltre accessori di legge.
Sulla riserva n. 8.
Con la riserva n. 8 l'impresa ha chiesto il riconoscimento dei maggiori Parte_1 oneri sostenuti per l'adeguamento delle misure di sicurezza alle prescrizioni anticovid-19, quantificando la propria pretesa in complessivi € 98.573,27, al netto della somma di €
6.700,00 già riconosciuta con il sesto SAL.
Come è noto, l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha costituito un evento eccezionale, di portata tale da incidere in maniera significativa sull'esecuzione dei contratti di appalto, imponendo alle imprese l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive non prevedibili al momento della stipula del contratto.
In questo contesto, la valutazione tecnica si è fondata sulla disciplina regionale emanata per fronteggiare l'emergenza, ed in particolare sulla Delibera della Giunta Regionale Marche n.
898 del 13 luglio 2020 e sulle Linee Guida della Conferenza delle Regioni ITACA, che prevedevano un incremento delle spese generali dal 15% al 17% per i cantieri in corso durante la fase emergenziale.
31 Tali disposizioni hanno fornito un quadro normativo uniforme per la quantificazione dei maggiori oneri, stabilendo criteri oggettivi per il riconoscimento degli aumenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, il CTU ha rilevato un errore metodologico nel calcolo effettuato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che aveva disposto un incremento delle spese dello
0,3% invece del 2% previsto dalla normativa regionale. La correzione del calcolo ha comportato l'applicazione del fattore moltiplicatore 0,015 direttamente al costo delle voci di lavorazione, in conformità alla disciplina regionale, così da assicurare il ristoro dei maggiori oneri di sicurezza e dei costi gestionali sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza dei lavoratori.
La metodologia adottata ha distinto correttamente tra incidenza delle spese generali e utile di impresa, conducendo ad una quantificazione rigorosa.
È stato così calcolato l'importo di € 19.176,93 per i maggiori oneri derivanti dall'incremento del 2% delle spese generali sulle lavorazioni residue.
Quanto ai maggiori oneri specifici per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
è stato recepito integralmente l'importo di € 1.536,27 proposto dal CSE, figura dotata di conoscenza diretta della situazione di cantiere e pertanto autorevole nel valutare le misure anticovid concretamente adottate.
In definitiva, la somma complessiva da potersi riconoscere in favore di parte attrice, in accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 8, è pari ad euro 20.713,20, oltre accessori di legge (al netto della somma già liquidata a i € 6.700,00). Per_5
Tale quantificazione risulta conforme ai principi normativi vigenti all'epoca, garantendo un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e il riconoscimento dei maggiori oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per fronteggiare l'emergenza sanitaria, evento eccezionale che ha giustificato l'attribuzione di compensi aggiuntivi per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.
Sulla riserva n. 12.
Con la riserva n. 12 l'impresa ha contestato l'omessa redazione dell'ottavo Parte_1 ed ultimo stato di avanzamento lavori, rivendicando la liquidazione di lavorazioni non contabilizzate e il conseguente saldo per un importo complessivo di € 252.957,62.
Dall'analisi tecnica è emerso che molte delle voci iscritte a riserva erano formulate in maniera lacunosa e carente, con importi espressi a forfait e privi di rimando ai computi di
32 gara o al BUR Marche 2014. Alcune voci presentavano differenze nelle quantità e nei prezzi rispetto a quanto iscritto in sede contabile, altre risultavano già compensate in precedenti riserve. Per diverse lavorazioni, tra cui canalizzazioni e tubazioni, è stato accertato che le quantità realizzate, pur superiori a quelle previste, compensavano comunque quanto era stato considerato in sede di aggiudicazione economica, sicché non emergeva alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo contrattuale.
In definitiva, a fronte della richiesta complessiva di € 252.957,62, il CTU ha ritenuto ammissibile soltanto l'importo di € 19.767,43, reputando non accoglibili le restanti voci per difetto di congrua e chiara quantificazione economica.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 12 deve essere dichiarata parzialmente fondata, nei limiti dell'importo riconosciuto dal CTU pari ad €
19.767,43 oltre accessori di legge, e rigettata per la parte residua.
Sulla riserva n. 15.
La riserva n. 15, iscritta dall'impresa in data 30 luglio 2021, Parte_1 successivamente alla sottoscrizione dello stato finale dei lavori, attiene alla richiesta di riconoscimento di somme per complessivi € 16.965,45, riferite a lavorazioni extra- contrattuali che l'impresa assume essere state richieste e autorizzate dall'Amministrazione.
L'analisi tecnica ha evidenziato che l'esplicitazione economica della riserva riproduceva quanto già richiesto nelle precedenti iscrizioni.
La questione centrale riguarda infatti la duplicazione dei contenuti della riserva n. 15 rispetto alla riserva n. 7: l'importo iscritto era già stato integralmente esplicitato in quella sede e non poteva concorrere al cumulo del credito vantato ed iscritto in contabilità.
Tale condizione avrebbe dovuto essere rilevata dalla Direzione Lavori, che avrebbe dovuto rigettare la riserva per duplicazione, evidenziando una lacuna nell'attività di controllo e valutazione delle iscrizioni.
È stato inoltre rilevato come lo specchio riepilogativo predisposto dagli organi della Stazione
Appaltante abbia contribuito a generare confusione interpretativa, poiché alcune voci non corrispondevano a richieste di maggior compenso ma a corrispettivi contrattuali ritenuti dovuti a saldo lavori.
Alla luce di quanto esposto, la domanda avente ad oggetto la riserva n. 15 deve essere dichiarata infondata, trattandosi di una mera duplicazione di contenuti già oggetto della riserva n. 7.
III. SULLA PENALE DA RITARDO E SULLE ULTERIORI DETRAZIONI.
33 Prima di affrontare il merito delle questioni, giova svolgere una considerazione preliminare.
Dallo stato finale dei lavori, sottoscritto in data 19 luglio 2021, risultava un credito residuo per l'impresa pari ad € 147.023,53 oltre IVA;
successivamente, con nota del 16 agosto 2021, Contr il provvedeva a quantificare la penale da ritardo in € 112.189,50, importo contestato dall'appaltatrice.
Come correttamente rilevato dal CTU, e contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la relazione del Direttore dei Lavori non poteva contenere l'indicazione della penale, poiché la determinazione della stessa era stata formalizzata con atto del RUP successivo alla redazione del conto finale. Tuttavia, nel certificato di collaudo è stato fatto esplicito riferimento a tale documento, confermando la correttezza procedurale dell'iter seguito.
Ciò posto, il primo profilo da esaminare riguarda la penale da ritardo applicata all'impresa.
Dall'analisi della documentazione è emersa una contraddizione tra quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto, che stabiliva una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, e quanto invece pattuito nell'art. 4 del contratto di appalto, che fissava la penale ordinaria nello 0,1 per mille (€ 349,50 al giorno), riservando la misura dell'1 per mille ai soli casi di ritardo nella ripresa dei lavori o nel ripristino di opere non accettabili. Deve ritenersi prevalente la disciplina contrattuale, vincolante per le parti, secondo il consolidato principio giurisprudenziale per cui l'impresa non può sottrarsi agli obblighi assunti con la stipula del contratto, anche se divergenti dal capitolato.
Quanto alla valutazione dei giorni di ritardo, il CTU ha distinto due tranche temporali: per la prima, pari a 49 giorni, ha ritenuto imputabili all'impresa 38 giorni per inerzia nel sollecitare i certificati di laboratorio, mentre 11 giorni non risultano ascrivibili alla stessa;
per la seconda tranche, pari a 58 giorni, ha applicato un criterio di concorso di responsabilità, riducendo il periodo utile ai fini della penale a 29 giorni. Con le note integrative del 4 dicembre 2023, i conteggi sono stati rimodulati, stabilendo che i giorni di penale complessivi fossero pari a 78 (49 + 29).
Il CTU ha inoltre esaminato le lavorazioni incomplete al momento dell'ultimazione, distinguendo tra quelle effettivamente imputabili all'appaltatrice e quelle riconducibili a responsabilità della stazione appaltante o a circostanze estranee. Particolarmente significativa è la questione della parete mobile divisoria fonoassorbente, per la quale è stata evidenziata una discrepanza tra progetto definitivo e progetto esecutivo validato, con conseguente incongruità della quantificazione forfettaria operata dalla stazione appaltante.
È stato ribadito che anche i costi addebitati per opere incompiute devono essere determinati con trasparenza e proporzionalità, non potendo essere fissati arbitrariamente.
34 Applicando i criteri contrattuali, il CTU ha calcolato:
● penale ordinaria (art. 4, punto i): € 349,50 × 78 giorni = € 27.261,00;
● penale per opere non terminate (art. 4, punto ii, lett. b): 1‰ del valore dei lavori di ripristino (€ 13.100,00) = € 1.021,80 circa;
per un importo complessivo di penali pari ad € 28.282,80 oltre accessori di legge.
Quanto alle detrazioni, il CTU ha operato una selezione, ritenendo legittime solo quelle effettivamente giustificate e documentate. È stato ribadito il principio secondo cui anche i costi addebitati per opere incompiute non possono essere forfettizzati dalla Stazione
Appaltante, la quale ha il medesimo onere di trasparenza dell'appaltatrice nella conduzione dell'appalto. Alcune delle lavorazioni inizialmente contestate – come le ringhiere in ferro zincato anziché in alluminio e vetro o il tappetino di usura della strada di accesso – non sono risultate imputabili all'impresa. L'importo finale riconosciuto per i ripristini è stato quindi confermato in € 4.500,00, significativamente inferiore ai € 39.500,00 inizialmente quantificati dalla Direzione Lavori.
Anche i consumi idrici per € 7.462,22 sono stati considerati legittimi, in quanto necessari all'Amministrazione per anticipare la consegna dei locali e garantire la funzionalità degli impianti.
Alla luce di tali considerazioni, il conto finale dell'appalto deve essere così rideterminato, partendo dal saldo contrattuale di € 147.091,68 e operando le detrazioni per penali (€
28.282,80), consumi idrici (€ 7.462,22) e ripristini (€ 4.500,00), giungendo al credito definitivo di € 106.846,66 a favore dell'impresa . Parte_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che l'importo da riconoscere in favore di parte attrice, a titolo di danno da anomalo andamento dell'appalto e/o da ridotta produzione e/o da ritardo, sia pari ad Euro 430.272,00.
Tale somma deriva dalla rimodulazione delle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 15 e dal rigetto delle riserve 6,9,11, 13,14, e 16, operati dal CTU e riportati nella relazione tecnica finale, alle cui valutazioni e motivazioni il Tribunale integralmente rinvia e si conforma (pag.
83 ctu definitiva).
Si riconoscono gli interessi su tale somma: (Cass. n. 11209 del 20/11/1990) in tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" di cui l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non consente all'amministrazione l'immediato
35 pagamento del relativo debito, ma impone l'instaurazione del procedimento ex art. 23 del
R.d. 25 maggio 1895 n. 350, finalizzato alla risoluzione dei contrasti irrisolti in corso
d'opera e, successivamente, del giudizio arbitrale. Detta riserva, pertanto, non può assurgere al valore di atto di Costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'amministrazione vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione.
Si riconosce altresì la rivalutazione.
Il conto finale dell'appalto, invece, viene liquidato in favore di parte attrice in complessivi
Euro 106.846,66, oltre interessi.
Conseguentemente, con riferimento alla domanda di indebito arricchimento formulata dall'attrice, deve rilevarsi che la stessa debba essere rigettata, atteso l'accoglimento delle voci di risarcimento così come accertate dal CTU: come è noto, infatti, per espressa previsione di cui all'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e non può essere esperita quando il danneggiato possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (cfr. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 843 del 17 gennaio 2020).
Ebbene, nel caso di specie, l'accoglimento delle riserve per il ristoro del danno da ridotta produttività soddisfa integralmente la pretesa della società appaltatrice relativa al pregiudizio economico subito a causa dell'anomalo andamento dell'appalto.
Le spese di lite seguono la soccombenza per un terzo e si compensano per due terzi, visto il notevole divario tra il quantum richiesto dall'attore e il quantum riconosciuto nonché la soccombenza reciproca parziale e si liquidano come da dispositivo. Stesso criterio seguono le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
36 condanna il , (P.IVA al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA ) dell'importo complessivo di Euro 430.272,00 Parte_1 P.IVA_1 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna il , (P.IVA al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA dell'importo complessivo di Euro 106.846,66, Parte_1 P.IVA_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna il , (P.IVA , a rifondere a CP_1 P.IVA_2 Parte_1
(C.F. e P.IVA ), a rifondere le spese di lite nella misura di un terzo , che
[...] P.IVA_1 si liquidano complessivamente per l'intero in euro 22.457,00 di cui euro 3544,00 per la fase di studio, euro 2338,00 per la fase introduttiva, euro 10411,00 per la fase istruttoria e euro 6164,00 per la fase decisoria , oltre iva, cap e rimb. sp. gen., compensando tra le parti i residui due terzi. respinge le altre domande proposte da ei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...] pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
[... per un terzo e a carico del per due terzi. CP_1
Così deciso in data 26.11.25
Il Giudice
RI BI
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