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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 203/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE TONINI, come da mandati in atti appellante
e
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, come da mandati in atti appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi illustrati nel corpo del presente atto e in accoglimento delle argomentazioni addotte, accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 54/2024 pronunciata dal Tribunale di
Massa in data 19/1/2024, depositata il 20/1/2024, resa nella causa iscritta al n.
1818/20 R.G. e per l'effetto, accertata la responsabilità dei fatti per cui è causa in capo al , dichiarare lo stesso tenuto a rifondere alla SI.ra Controparte_1 [...]
tutti i danni patrimoniali, fisici, biologici, morali e di qualsivoglia altra Parte_1
natura sussistenti e dovuti in relazione al sinistro per cui è causa secondo i parametri di legge e/o giurisprudenza in uso presso l'intestata curia nella misura di: € 4.634,00 per 4% danno biologico, € 3.430,00 per giorni 35 di invalidità temporanea totale, €
2.940,00 per giorni 40 di invalidità temporanea parziale 75%, € 2.205,00 per giorni
45 di invalidità temporanea parziale 50%, € 1.470,00 per giorni 60 di invalidità temporanea parziale 25%, € 444,90 per spese mediche sostenute e quindi per complessivi € 15.123,90 od in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare provata o di giustizia e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio in distrazione in favore del procuratore antistatario”.
In istruttoria: insta per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non espletate
e su cui il Tribunale di prime cure non si è pronunciato e segnatamente per
l'ammissione di CTU medica sulla persona della SI.ra al fine di Parte_1
accertare l'entità dei danni subiti”;
per parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova previo rigetto dell'istanza di ammissione della CTU formulata dall'appellante, respingere l'impugnazione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Massa il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni da lei patiti.
Il fatto si può così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il esponendo che: 1) in data Controparte_1
8.9.2018 alle ore 21:30 circa, mentre percorreva a piedi Via Donatello (con direzione ascendente), insieme alla figlia, tenendosi sulla sinistra della strada (costituita da lastricato in pietra), giunta all'altezza del n. civico 5, nell'atto di appoggiare il piede destro al suolo, a causa di un avvallamento, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
2) tale avvallamento non era ben visibile e non era segnalato;
3)
a seguito della caduta, veniva accompagnata al P.S. del Nuovo Ospedale Apuano di
Massa, ove il medico di turno diagnosticava la frattura del terzo, quarto e quinto metatarso del piede destro con prognosi di giorni 35, con prescrizione di antidolorifici ed utilizzo di calzatura ortopedica;
4) in data 21.1.2019 veniva visitata dall'ortopedico
Dott. il quale riscontrava la presenza di edema e dolorabilità al piede Persona_1
destro e prescriveva utilizzo di idonee calzature con sostegno della volta plantare e scarico metatarsale associato a terapia farmacologica e ginnastica vascolare;
5) a seguito di successivo controllo effettuato in data 18.3.2019, il Dott. Per_1
certificava l'avvenuta guarigione con postumi ed effettuava relazione medico legale riscontrando la sussistenza di postumi invalidanti valutati nella misura del 4%; 6) aveva sostenuto spese mediche per tutori, medicinali, consulenze, etc. per complessivi € CP_ 444,90; 7) nel caso de quo era evidente la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' convenuto, trattandosi di strada su cui il aveva effettivo potere di controllo e CP_1
vigilanza, nel caso di specie omesso. Alla luce di quanto esposto, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la responsabilità dell'evento descritto in premessa in capo al , dichiarare lo stesso tenuto a Controparte_1 rifondere alla SI.ra tutti i danni patrimoniali, fisici, biologici, morali Parte_1
e di qualsivoglia altra natura sussistenti e dovuti in relazione al sinistro per cui è causa secondo i parametri di legge e/o giurisprudenza consolidata ed in uso presso
l'intestato Tribunale nella misura di: - € 4.634,00 per 4% danno biologico - € 3.430,00 per giorni 35 di Invalidità temporanea totale - € 2.940,00 per giorni 40 di invalidità temporanea parziale 75% - € 2.205,00 per giorni 45 di invalidità temporanea parziale
50% - € 1.470,00 per giorni 60 di invalidità temporanea parziale 25% - € 444,90 per spese mediche sostenute e quindi per complessivi € 15.123,90 od in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare provata o di giustizia all'esito dell'espletando istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge”.
2. Si costituiva in giudizio il resistendo all'avversa pretesa Controparte_1
ed instando per la reiezione della domanda, con il favore delle spese di lite. A sostegno dei propri assunti, l'ente convenuto rilevava che: 1) per principio consolidato,
l'applicabilità alla Pubblica Amministrazione della presunzione di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. era da ritenersi esclusa ogni volta che, per la notevole estensione del bene demaniale e l'uso generalizzato da parte dei terzi, o per le diverse circostanze da apprezzarsi in relazione al caso concreto, non risultasse possibile per l'ente l'esercizio della custodia, intesa come potere di fatto sul bene stesso;
2) per stessa ammissione dell'attrice, il sinistro si era verificato in Località Codena, frazione del
Comune di , ovvero in una zona estremamente periferica della città; 3) gravava CP_1
sull'attrice l'onere di dimostrare il nesso di causa tra l'evento e la lamentata insidia, caratterizzata sotto il profilo oggettivo dalla non visibilità e sotto il profilo soggettivo dalla non prevedibilità e inevitabilità; 4) le foto prodotte dall'attrice documentavano in realtà un ampio dissesto, che, per natura ed estensione, non poteva passare inosservato ad un attento passante;
5) il dissesto asseritamente provocato dal cedimento di uno o più lastroni di pietra componenti la pavimentazione stradale era ubicato nel tratto della carreggiata destinato al transito dei veicoli e non costituiva pertanto fonte di insidia o pericolo occulto per i pedoni, ammessi a fruire del marciapiede adiacente alla sede stradale che, come risultava dalle foto prodotte, appariva in perfetto stato di manutenzione;
6) laddove l'attrice si fosse pertanto attenuta alle regole di prudenza e diligenza imposte dal Codice della Strada avrebbe senz'altro evitato di incorrere nell'avvallamento; 7) sulla base di queste considerazioni il aveva disatteso CP_1
ante causam le richieste avversarie, da respingere, in difetto di prova in ordine all'insidia e al nesso di causa, o quanto meno da ridimensionare nell'ammontare, in applicazione dell'art. 1227 c.c., con esclusione e/o elisione dei danni che l'attrice avrebbe potuto evitare con l'ausilio dell'ordinaria diligenza;
8) in merito al quantum le pretese attoree erano oltretutto palesemente esorbitanti, perché frutto di un'eccessiva valutazione dei postumi lamentati e dell'erronea e arbitraria applicazione delle tabelle di Milano, in luogo delle tabelle per lesioni micropermanenti di cui alla L. 57/01, da ritenersi invece applicabili al caso di specie. Alla luce di quanto sopra esposto, il così concludeva: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: In tesi: Controparte_1
rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova e per l'effetto sollevare il da qualsiasi onere Controparte_1
risarcitorio; In denegata ipotesi: ridimensionare ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
l'indennizzo nei limiti del giusto e del provato, con integrale esclusione dei danni che
l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza o la proporzionale riduzione delle pretese in ragione del grado di colpa riconosciuto a suo carico. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
3. La causa, istruita in forma documentale e mediante assunzione di prove orali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2023, svoltasi mediante trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con sentenza n. 54/2024 del 19/01/2024 il Tribunale di Massa decideva la vertenza e riteneva infondate le domande di parte attrice.
In particolare, il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. e rilevava che, nonostante l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della
SI.ra con particolare riferimento al nesso di causalità tra l'irregolarità del Parte_1
fondo stradale ed i danni patiti, durante l'istruttoria emergeva la condotta imprudente dell'attrice, che percorreva la strada senza mantenersi sullo spazio pedonale, determinando pertanto l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Invero, i testimoni escussi dichiaravano che la SI.ra cadeva Parte_1
sull'avvallamento situato al di fuori del marciapiede.
Il Tribunale evidenziava che, in base al combinato disposto degli artt. 3, co. 1, n. 33 e
190 del codice della strada, il pedone ha l'obbligo di circolare sui marciapiedi, banchine, viali e spazi predisposti, avendo carattere imprevedibile ed eccezionale la condotta del pedone al di fuori del marciapiede. Nel caso di specie, la SI.ra Parte_1
camminava al di fuori dello spazio pedonale, nonostante la scarsa visibilità dei luoghi,
l'ora ed il malfunzionamento dei lampioni.
Infine, appariva destituita di fondamento la doglianza tardivamente proposta nella comparsa conclusionale da parte attrice, secondo cui il marciapiede non aveva dimensioni conformi al D.M. n. 6792/2001.
Il Tribunale pertanto riteneva interrotto il nesso di causalità tra evento e mancata manutenzione del descritto tratto stradale, che era destinato alla circolazione dei veicoli;
quindi, rigettava la domanda attorea e liquidava le spese di lite in conformità al principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice qualificava il tratto di strada in questione come dotato di
“marciapiede”, mentre la normativa vigente prevede che la larghezza del marciapiede non può essere inferiore a metri 1,50.
Inoltre, contestava l'asserita tardività della doglianza relativa ai requisiti dimensionali del marciapiede, essendo un dato ricavabile dalla normativa che il giudice è tenuto a conoscere e ad applicare indipendentemente delle produzioni delle parti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contestava l'erronea interpretazione degli artt. 3 co. 1 n. 33 e 190 del codice della strada, poiché l'appellante percorreva un tratto di strada che non poteva essere qualificato come marciapiede, non essendo nemmeno delimitato o protetto da barriere di sicurezza per i pedoni e, inoltre, l'insidia non era segnalata, né facilmente visibile;
quindi, l'appellante teneva una condotta prudente, camminando sul lato sinistro della carreggiata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il primo giudice considerato che i fatti si verificavano alle ore 21.30 in un tratto stradale buio a causa del malfunzionamento del lampione, così come segnalato dai testi escussi. L'appellante sosteneva pertanto che il nesso di causalità non poteva ritenersi interrotto, considerata l'ora tarda, il pericolo occulto costituito dall'insidia non visibile né segnalata e la scarsa illuminazione della strada.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante riteneva di aver percorso il tratto di strada con la massima prudenza e attenzione, essendosi mantenuta il più possibile sul lato sinistro della carreggiata. Infine, evidenziava che il convenuto non contestava specificamente l'entità dei danni quantificati in CTP, operando pertanto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., e reiterava comunque l'istanza di ammissione di
CTU.
Si costituiva in giudizio il opponendosi all'avversario appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, evidenziava che l'appellante transitava fuori dal marciapiede in violazione degli artt. 1 e 190 del codice della strada, tenendo pertanto una condotta imprudente e imprevedibile. L'appellato riteneva destituito di fondamento il primo motivo di appello, essendo corretta la decisione del primo giudice, che dichiarava tardiva la deduzione sollevata da controparte in relazione all'inosservanza dei limiti dimensionali del marciapiede, in quanto sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale. Inoltre, anche considerando detta deduzione tempestiva, dalla documentazione fotografica in atti era possibile evincere l'idoneità del marciapiede al passaggio dei pedoni.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellato contestava che non fossero applicabili gli artt. 1 e 190 del codice della strada, poiché lo stradello percorso dall'appellante era dotato di marciapiede per il transito dei pedoni privo di insidie;
quindi, il primo giudice aveva rilevato correttamente la condotta imprudente della
SI.ra Parte_1
Con riferimento al terzo motivo di appello, l'appellato affermava che il Tribunale valutava correttamente lo stato dei luoghi in cui si verificava la caduta. Invero, proprio considerato il malfunzionamento del lampione e l'orario serale, la SI.ra Parte_1
avrebbe dovuto percorrere lo spazio pedonale ed avrebbe così evitato l'avvallamento.
Quanto all'entità dei danni e alla richiesta di CTU, l'appellato negava l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto operante con esclusivo riferimento ai fatti e non ai documenti prodotti. Inoltre, la contestazione relativa al nesso di causalità e al quantum risarcitorio era insita nelle difese svolte.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 13/5/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il primo ed il secondo motivo di appello si esaminano congiuntamente, essendo tra loro connessi. Al riguardo, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente respinto le deduzioni svolte dall'attrice circa l'asserita inosservanza dei limiti dimensionali del marciapiede previsti dal D.M. n. 6792/2001 e la conseguente inidoneità, nel caso di specie, della porzione di strada delimitata dal cordolo di marmo bianco ad assolvere a tale funzione. La questione è stata infatti sollevata solo in comparsa conclusionale per cui è legittimo il rilievo di tardività da parte del convenuto e la mancata CP_1
accettazione del contraddittorio sul punto (v. memoria di replica del Controparte_1
in primo grado). L'eccepita inosservanza dei limiti dimensionali del marciapiede è infatti una contestazione nuova sollevata nei riguardi del quale autonomo CP_1
profilo di responsabilità e come tale attiene alla sfera delle domande o eccezioni riservate alla parte che vi abbia interesse. Il Tribunale non avrebbe potuto sollevare d'ufficio un rilievo sul punto, nemmeno sulla scorta di un'immagine fotografica che, seppur tempestivamente allegata agli atti, non equivaleva certo ad una eccezione di inidoneità del marciapiede. In ogni caso, il Tribunale ha esaminato nel merito la questione: ha infatti condivisibilmente motivato nel senso che, anche a volere ammettere la tempestività dell'eccezione, agli atti non vi è prova dell'inosservanza delle regole circa la dimensione dei marciapiedi. Infine, si consideri che il Tribunale ha ravvisato in capo all'appellante la violazione degli artt. 3 e 190 cod. stradale: l'art. 190 impone ai pedoni di transitare sui “marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti”: se anche quindi si ritenesse che l'area in questione non aveva le caratteristiche tipiche di un marciapiede, essa certamente aveva quelle di uno spazio predisposto per il passaggio dei pedoni, come emerge dalle fotografie prodotte, che raffigurano un percorso, a lato della sede stradale, delimitato rispetto a questa da una linea di demarcazione creata con un cordolo in marmo bianco e privo di anomalie.
Poichè l'art. 190 cod. stradale, nella cui violazione il Tribunale ha ravvisato gli estremi della condotta colposa dell'appellante, impone ai pedoni di transitare su “marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti”, è evidente che non risulta integrata alcuna erronea applicazione o interpretazione dei precetti normativi, avendo il Tribunale correttamente ravvisato nella posizione del pedone in transito sulla carreggiata una condotta dotata al pari del fortuito di autonomo rilievo causale e come tale assorbente in relazione all'evento di danno. Sono pertanto destituite di fondamento le doglianze dell'appellante sul punto. Quanto al terzo motivo di appello, va detto che il Tribunale non ha ignorato la circostanza emersa dalle deposizioni assunte relativa al malfunzionamento del lampione, ma la ha esaminata attribuendole il giusto rilievo, allorchè ha sancito che stante l'ora (ore 21,30 dell'8 settembre) e il malfunzionamento del lampione (circostanza dichiarata dalla figlia dell'attrice), l'attrice avrebbe ancor di più dovuto mantenersi sullo spazio pedonale e avrebbe così evitato l'avvallamento posto sulla sede stradale. Si aggiunga che l'avvallamento in discorso dalle foto in atti appare di grandi dimensioni e assai visibile, per cui è da ritenere che anche alle ore
21,30 dell'8 settembre, prestando la dovuta attenzione, pur non transitando nell'apposito spazio pedonale, l'appellante avrebbe dovuto accorgersi della presenza del dissesto sulla sede stradale e avrebbe quindi potuto evitare la caduta. In conclusione, tenuto conto che i testimoni escussi hanno dichiarato di aver visto l'attrice cadere sull'avvallamento situato sulla carreggiata stradale, in un tratto senza strisce pedonali, al di fuori del perimetro dell'area destinata al transito dei pedoni (cfr. in particolare la deposizione di , figlia dell'attrice, la quale ha riferito: Testimone_1
“confermo che mia madre è caduta nell'avvallamento che si vede nelle foto”), può ragionevolmente ritenersi che, ove l'attrice si fosse mantenuta nello spazio pedonale, non sarebbe caduta. Avuto riguardo, poi, all'obbligo di legge per i pedoni di transitare negli appositi spazi, va concluso, come ha fatto il primo giudice, che “la posizione del pedone fuori dal marciapiede riveste il carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità in quanto costituisce violazione di una prescrizione di legge e concreta il c.d. caso fortuito”. Né risulta che il transito sulla carreggiata, anziché sull'apposito passaggio pedonale, fosse obbligato a causa di qualche impedimento. Il comportamento di ha quindi interrotto il nesso causale tra l'evento ed Parte_1
il comportamento omissivo del costituito dall'omessa Controparte_1
manutenzione del manto stradale destinato alla circolazione dei veicoli. Infatti, “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente” (Cass. n. 35429 del 2022); ancora, si è detto che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. n. 20943 del 2022) e grava sul custode “la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (Cass. 13729 del 2022). Per le ragioni che precedono l'appello va respinto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
5.201 a euro 26.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 3 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno