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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Rosa B. Cristofano -Presidente
2) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere rel.
3) - Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 30.10.2025 , la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2020 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] – Parte_1
c.f.: nella qualità di Sindaco p.t., legale rapp.te, del CodiceFiscale_1
Comune di Foglianise (BN) –p.iva: con ivi sede alla Piazza P.IVA_1
Municipio- cap. 82030-, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, nonché delibera di G.C. n. 88 del 26.11.2019 di conferimento incarico legale [v. all. n. 2], dall'avv. Francesco De Pierro - c.f.: unitamente al quale domicilia in Napoli presso l'avv. CodiceFiscale_2
IA IE alla Piazza G. Bovio n. 22 (Studio legale Filippelli). Per ogni eventuale comunicazione e/o notificazione si indica il seguente indirizzo di PEC: ed il numero di fax: 0824/335506. Email_1
Appellante CONTRO
, in persona del Presidente p.t., C. F. , rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Graziella Mandato, c.f. dell'Avvocatura C.F._3
Regionale, in virtù di procura generale ad lites per Notar di Barano d'Ischia Per_1 rep. n. 33646 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.Lucia, n. 82 - palazzo Regione- , che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di FAX 0817963766 e/o all' Indirizzo di Posta Elettronica Certificata :
. egione.campania.it Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1559/2019 del Tribunale civile di Benevento- - pubblicata il 23.09.2019, pronunciata all'esito del giudizio n. 865/2019 R.G., e mai notificata con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 6 del D.Lgs.vo n. 150/2011 proposto dall'Ente avverso l'Ordinanza ingiunzione di Pt_2 pagamento ex art. 18 della L. n. 689/1981 s.m. e i. irrogata dalla CP_1 con Decreto Dirigenziale n°10 del 25.01.2019 della U.O.D. territoriale
[...]
50- 17- 06 di Benevento, notificata al legale rappresentante del CP_2
in data 30.01.2019 (prot. com.le n°604).
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 stesso decreto l'appellante, nella qualità di Sindaco p.t. e legale rappresentante del Parte_3 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione richiamata in epigrafe notificata il 30.01.2019, per un importo di €. 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa “per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.
In particolare, con l'ordinanza veniva contestata la violazione dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/2006 poichè, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Benevento ,il Gruppo Forestale di Benevento aveva accertato che in località Sala del territorio del era presente uno scarico di Controparte_2 acque reflue urbane, non servite da impianto di depurazione, provenienti da tronco della rete fognaria comunale di mancante di autorizzazione di cui all'art. CP_2
124 del D.Lgs.vo 3 aprile 2006 n. 152, con immissione nel corpo idrico superficiale del torrente Ienga, bene paesaggisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs.vo 42/2004.
Per l'effetto, il di Benevento contestava al Sindaco p.t. del Controparte_3
la “violazione punita dall'art. 133, comma 2, del D.Lgs.vo n. CP_2 CP_2
152/2006 che prevede la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 ad €. 60.000,00”.
L'originaria parte opponente censurava l'atto impugnato sotto il profilo della: 1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge n. 689/1981-Violazione e falsa applicazione dell'art. 133, co. 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2)Carenza di legittimazione passiva – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981 – violazione e falsa applicazione dell'art. 133, co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e spiegava contestuale istanza di sospensione ex art. 5 del D.Lgs.vo n. 150/2011.
Ritualmente costituitasi la resistente Amministrazione, con plurime argomentazioni ,chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione con condanna del ricorrente, nella suddetta qualità, alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato in data 03.02.2020 deducendo, con un unico articolato motivo ,la erroneità della sentenza di primo grado per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133, co. 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 in relazione all'art. 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2006, e per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, della l. n. 689/1981; travisamento della concreta questione di fatto sottoposta al giudizio del Tribunale;
carenza di legittimazione passiva del con riguardo alla potestà sanzionatoria CP_2 esercitata dalla . Controparte_1
In particolare ha contestato la decisione del giudice di prime cure asserendone la illegittimità per non aver il Giudicante tenuto conto della Convenzione sottoscritta tra il ed il per la gestione del servizio Controparte_2 Parte_4 idrico integrato del territorio comunale, non dichiarando la esclusiva responsabilità della (subentrata al in ordine all'illecito Parte_5 Parte_4 contestato atteso che , proprio in virtù dell'affidamento operato in favore della l'infrastruttura fognatura comunale risultava nell'esclusiva Parte_5 disponibilità del concessionario del servizio idrico integrato, ragion per cui l'effettuazione dello scarico di acque reflue nel torrente Ienga, in assenza di apposita autorizzazione in violazione dell'art. 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2004, non poteva che ascriversi alla responsabilità del soggetto che aveva il possesso giuridico e materiale, nonché la completa gestione, delle condutture fognarie;
assumeva pertanto , che il Tribunale sannita aveva mal applicato la disposizione di cui al combinato disposto degli artt. 133, co. 2, e 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2006, dal momento che la suindicata normativa era preordinata a sanzionare precipuamente la condotta di chi effettua in concreto lo scarico in difetto di autorizzazione, a prescindere dalla individuazione del soggetto titolare dello scarico nei confronti del quale, a norma dell'art. 124 T.U. Ambiente,viene rilasciata l'autorizzazione. Chiedeva, quindi , previa ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado ,la riforma integrale della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, e, per l'effetto di disporre l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione comminata al anche in Controparte_2 applicazione del co. 11°, dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 150/2011; in via del tutto gradata, ai sensi del comma 12°, dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 150/2011, considerate le circostanze del caso concerto, modificare l'ordinanza ingiunzione limitando al minimo edittale di €. 6.000,00 l'entità della sanzione amministrativa da irrogarsi;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con un unico ed articolato motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133, co. 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 in relazione all'art. 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2006.
Deduce che il primo giudice non ha tenuto nella dovuta considerazione della Convenzione del 18.01.2012, originariamente stipulata tra il appellante CP_2 ed il Consorzio Acque Bacini Idrologici VE (in sigla ) e, all'epoca Pt_4 dell'accertamento e della elevazione della sanzione, tra l' e la CP_4
- secondo la quale l'infrastruttura fognaria comunale risultava Parte_5 nell'esclusiva disponibilità del concessionario del servizio idrico integrato, e che dunque la responsabilità della condotta violativa doveva essere ascritta alla
, in persona del suo l.r.p.t., quale soggetto che aveva il possesso Parte_5 giuridico e materiale nonché la gestione del bene.
La doglianza è infondata.
Il D.lgs. 152/2006 rubricato “Codice dell'ambiente” all'art. 124 co. 1 dispone:
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto
All'art. 133, co. 2 recita: “
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”.
Da una piana lettura dell'art. 124 comma 2 del c.d. “Codice dell'ambiente” emerge la centralità della obbligatorietà della preventiva autorizzazione per l'effettuazione degli scarichi. Legittimato ad ottenere la ridetta autorizzazione è il titolare dell'attività da cui questo origina.
Applicata la disposizione alla fattispecie se ne deduce che sul prima di CP_2 concedere la gestione degli scarichi a terzi, incombeva l'obbligo di ottenere l'autorizzazione ad aprire e ad effettuare quegli scarichi, restando esclusa per tale verso la responsabilità del concessionario. Sotto tale profilo l'Ente nulla ha provato né allegato, non risultando infatti agli atti di causa l'esistenza di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività in parola.
Non coglie nel segno la difesa dell'appellante che, invocando la Convenzione del 2012 in forza della quale il conferma e riconosce al concessionario la CP_2 completa ed esclusiva competenza riguardo la gestione delle acque, della rete fognaria e della depurazione (art. 1), vorrebbe far ricadere in capo a questo soggetto la responsabilità della condotta sanzionata. Il possesso dell'autorizzazione allo scarico è propedeutico alla concessione della gestione ed è doveroso a questo punto distinguere tra il titolare dell'autorizzazione allo scarico ed il gestore dell'impianto di depurazione.
Secondo la Suprema Corte “La L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 22 (c.d. Legge Merli), ha introdotto il principio (ripreso dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi. In altri termini, l'autorizzazione allo scarico non è un fatto meramente formale, che esonera da ogni responsabilità, ma, al contrario, responsabilizza il titolare, imponendogli una vigilanza e un controllo continui (Cass. Civ. II sez. 25.02.2022 n. 6351). In coerenza al principio della “personalità dell'autorizzazione allo scarico”, dunque, trova applicazione alla fattispecie l'ulteriore recente pronunciamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato CP_2 la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge. Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla l. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del d.lg. n. 152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella specie, la l. reg. Calabria n. 10 del 1997). (Cass. Civ. II sez. 09.03.2022 n. 7608/2022).
A tali principi si è attenuto Il Tribunale di Benevento il quale correttamente ha rilevato che : “ il mero affidamento in concessione dell'impianto di depurazione e fognario in capo al concessionario non elide la responsabilità del titolare dell'impianto stesso, laddove lo scarico sia frutto, come nel caso di specie, di un vizio strutturale dell'impianto che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, consentiva, come accertato dai pubblici ufficiali intervenuti, lo sversamento dei reflui urbani direttamente in un corpo idrico superficiale. Al concessionario, del resto, la delega di funzioni è limitata alla gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei reflui urbani, non anche alla adozione di interventi, come quello che nella fattispecie sarebbe occorso, innovativi dell'impianto che, senz'altro, esulano dalla manutenzione ordinaria affidata al concessionario (ex art.8 della convenzione in atti).”
Nella specie, infatti, è stata accertata in sede penale (cfr. richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento del 3 luglio 2018, allegata in atti), la presenza, alla località Sala del Comune di , di uno CP_2 scarico diretto in corpo idrico superficiale, non autorizzato, non in tabella e non servito da impianto di depurazione ed in quanto tale esulante dagli obblighi di controllo e gestione delegati alla , cui competeva la manutenzione Parte_5 ordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi.
Non v'è dubbio che ,anche a seguir la tesi dell'appellante , l'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comportava che si era in presenza di vizi strutturali dell'impianto che avrebbero potuto essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi di competenza del solo proprietario, titolare, comunque, dei poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Peraltro la delega di funzioni in favore del concessionario ai sensi dell'art. 8 della convenzione in atti intercorsa tra il Comune di e il consorzio CP_2
,era limitata alla gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei reflui Parte_4 urbani con la previsione che ogni intervento di carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, avrebbe dovuto essere concertato con il CP_2
Pertanto il avrebbe dovuto non solo munire di autorizzazione, Controparte_2 ai sensi dell'art. 124 D,Lgs 152/2006, lo scarico diretto rilevato dalla P.G. alla località Sala, ma, altresì, provvedere ad adottare tutte quelle misure strutturali e tecniche (cfr Cass, II sez, Sentenza 14441/2006,) necessarie per la messa a norma (impianto di depurazione) dello scarico in questione, nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.
Ne consegue la adeguatezza e la congruità della sanzione irrogata e , dunque, la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In definitiva ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, mentre del tutto superflua si appalesa l'ammissione della prova testimoniale, reiterata in sede di gravame.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi , non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c., nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, se dovuti;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Presidente est/rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Rosa B. Cristofano -Presidente
2) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere rel.
3) - Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 30.10.2025 , la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2020 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] – Parte_1
c.f.: nella qualità di Sindaco p.t., legale rapp.te, del CodiceFiscale_1
Comune di Foglianise (BN) –p.iva: con ivi sede alla Piazza P.IVA_1
Municipio- cap. 82030-, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, nonché delibera di G.C. n. 88 del 26.11.2019 di conferimento incarico legale [v. all. n. 2], dall'avv. Francesco De Pierro - c.f.: unitamente al quale domicilia in Napoli presso l'avv. CodiceFiscale_2
IA IE alla Piazza G. Bovio n. 22 (Studio legale Filippelli). Per ogni eventuale comunicazione e/o notificazione si indica il seguente indirizzo di PEC: ed il numero di fax: 0824/335506. Email_1
Appellante CONTRO
, in persona del Presidente p.t., C. F. , rapp.ta Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Graziella Mandato, c.f. dell'Avvocatura C.F._3
Regionale, in virtù di procura generale ad lites per Notar di Barano d'Ischia Per_1 rep. n. 33646 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.Lucia, n. 82 - palazzo Regione- , che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di FAX 0817963766 e/o all' Indirizzo di Posta Elettronica Certificata :
. egione.campania.it Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1559/2019 del Tribunale civile di Benevento- - pubblicata il 23.09.2019, pronunciata all'esito del giudizio n. 865/2019 R.G., e mai notificata con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 6 del D.Lgs.vo n. 150/2011 proposto dall'Ente avverso l'Ordinanza ingiunzione di Pt_2 pagamento ex art. 18 della L. n. 689/1981 s.m. e i. irrogata dalla CP_1 con Decreto Dirigenziale n°10 del 25.01.2019 della U.O.D. territoriale
[...]
50- 17- 06 di Benevento, notificata al legale rappresentante del CP_2
in data 30.01.2019 (prot. com.le n°604).
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 stesso decreto l'appellante, nella qualità di Sindaco p.t. e legale rappresentante del Parte_3 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione richiamata in epigrafe notificata il 30.01.2019, per un importo di €. 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa “per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.
In particolare, con l'ordinanza veniva contestata la violazione dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/2006 poichè, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Benevento ,il Gruppo Forestale di Benevento aveva accertato che in località Sala del territorio del era presente uno scarico di Controparte_2 acque reflue urbane, non servite da impianto di depurazione, provenienti da tronco della rete fognaria comunale di mancante di autorizzazione di cui all'art. CP_2
124 del D.Lgs.vo 3 aprile 2006 n. 152, con immissione nel corpo idrico superficiale del torrente Ienga, bene paesaggisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs.vo 42/2004.
Per l'effetto, il di Benevento contestava al Sindaco p.t. del Controparte_3
la “violazione punita dall'art. 133, comma 2, del D.Lgs.vo n. CP_2 CP_2
152/2006 che prevede la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 ad €. 60.000,00”.
L'originaria parte opponente censurava l'atto impugnato sotto il profilo della: 1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge n. 689/1981-Violazione e falsa applicazione dell'art. 133, co. 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2)Carenza di legittimazione passiva – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981 – violazione e falsa applicazione dell'art. 133, co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e spiegava contestuale istanza di sospensione ex art. 5 del D.Lgs.vo n. 150/2011.
Ritualmente costituitasi la resistente Amministrazione, con plurime argomentazioni ,chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione con condanna del ricorrente, nella suddetta qualità, alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato in data 03.02.2020 deducendo, con un unico articolato motivo ,la erroneità della sentenza di primo grado per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133, co. 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 in relazione all'art. 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2006, e per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, della l. n. 689/1981; travisamento della concreta questione di fatto sottoposta al giudizio del Tribunale;
carenza di legittimazione passiva del con riguardo alla potestà sanzionatoria CP_2 esercitata dalla . Controparte_1
In particolare ha contestato la decisione del giudice di prime cure asserendone la illegittimità per non aver il Giudicante tenuto conto della Convenzione sottoscritta tra il ed il per la gestione del servizio Controparte_2 Parte_4 idrico integrato del territorio comunale, non dichiarando la esclusiva responsabilità della (subentrata al in ordine all'illecito Parte_5 Parte_4 contestato atteso che , proprio in virtù dell'affidamento operato in favore della l'infrastruttura fognatura comunale risultava nell'esclusiva Parte_5 disponibilità del concessionario del servizio idrico integrato, ragion per cui l'effettuazione dello scarico di acque reflue nel torrente Ienga, in assenza di apposita autorizzazione in violazione dell'art. 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2004, non poteva che ascriversi alla responsabilità del soggetto che aveva il possesso giuridico e materiale, nonché la completa gestione, delle condutture fognarie;
assumeva pertanto , che il Tribunale sannita aveva mal applicato la disposizione di cui al combinato disposto degli artt. 133, co. 2, e 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2006, dal momento che la suindicata normativa era preordinata a sanzionare precipuamente la condotta di chi effettua in concreto lo scarico in difetto di autorizzazione, a prescindere dalla individuazione del soggetto titolare dello scarico nei confronti del quale, a norma dell'art. 124 T.U. Ambiente,viene rilasciata l'autorizzazione. Chiedeva, quindi , previa ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado ,la riforma integrale della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, e, per l'effetto di disporre l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione comminata al anche in Controparte_2 applicazione del co. 11°, dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 150/2011; in via del tutto gradata, ai sensi del comma 12°, dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 150/2011, considerate le circostanze del caso concerto, modificare l'ordinanza ingiunzione limitando al minimo edittale di €. 6.000,00 l'entità della sanzione amministrativa da irrogarsi;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con un unico ed articolato motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133, co. 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 in relazione all'art. 124, co. 1, del D.Lgs.vo n. 152/2006.
Deduce che il primo giudice non ha tenuto nella dovuta considerazione della Convenzione del 18.01.2012, originariamente stipulata tra il appellante CP_2 ed il Consorzio Acque Bacini Idrologici VE (in sigla ) e, all'epoca Pt_4 dell'accertamento e della elevazione della sanzione, tra l' e la CP_4
- secondo la quale l'infrastruttura fognaria comunale risultava Parte_5 nell'esclusiva disponibilità del concessionario del servizio idrico integrato, e che dunque la responsabilità della condotta violativa doveva essere ascritta alla
, in persona del suo l.r.p.t., quale soggetto che aveva il possesso Parte_5 giuridico e materiale nonché la gestione del bene.
La doglianza è infondata.
Il D.lgs. 152/2006 rubricato “Codice dell'ambiente” all'art. 124 co. 1 dispone:
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto
All'art. 133, co. 2 recita: “
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”.
Da una piana lettura dell'art. 124 comma 2 del c.d. “Codice dell'ambiente” emerge la centralità della obbligatorietà della preventiva autorizzazione per l'effettuazione degli scarichi. Legittimato ad ottenere la ridetta autorizzazione è il titolare dell'attività da cui questo origina.
Applicata la disposizione alla fattispecie se ne deduce che sul prima di CP_2 concedere la gestione degli scarichi a terzi, incombeva l'obbligo di ottenere l'autorizzazione ad aprire e ad effettuare quegli scarichi, restando esclusa per tale verso la responsabilità del concessionario. Sotto tale profilo l'Ente nulla ha provato né allegato, non risultando infatti agli atti di causa l'esistenza di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività in parola.
Non coglie nel segno la difesa dell'appellante che, invocando la Convenzione del 2012 in forza della quale il conferma e riconosce al concessionario la CP_2 completa ed esclusiva competenza riguardo la gestione delle acque, della rete fognaria e della depurazione (art. 1), vorrebbe far ricadere in capo a questo soggetto la responsabilità della condotta sanzionata. Il possesso dell'autorizzazione allo scarico è propedeutico alla concessione della gestione ed è doveroso a questo punto distinguere tra il titolare dell'autorizzazione allo scarico ed il gestore dell'impianto di depurazione.
Secondo la Suprema Corte “La L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 22 (c.d. Legge Merli), ha introdotto il principio (ripreso dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi. In altri termini, l'autorizzazione allo scarico non è un fatto meramente formale, che esonera da ogni responsabilità, ma, al contrario, responsabilizza il titolare, imponendogli una vigilanza e un controllo continui (Cass. Civ. II sez. 25.02.2022 n. 6351). In coerenza al principio della “personalità dell'autorizzazione allo scarico”, dunque, trova applicazione alla fattispecie l'ulteriore recente pronunciamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato CP_2 la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge. Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla l. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del d.lg. n. 152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella specie, la l. reg. Calabria n. 10 del 1997). (Cass. Civ. II sez. 09.03.2022 n. 7608/2022).
A tali principi si è attenuto Il Tribunale di Benevento il quale correttamente ha rilevato che : “ il mero affidamento in concessione dell'impianto di depurazione e fognario in capo al concessionario non elide la responsabilità del titolare dell'impianto stesso, laddove lo scarico sia frutto, come nel caso di specie, di un vizio strutturale dell'impianto che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, consentiva, come accertato dai pubblici ufficiali intervenuti, lo sversamento dei reflui urbani direttamente in un corpo idrico superficiale. Al concessionario, del resto, la delega di funzioni è limitata alla gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei reflui urbani, non anche alla adozione di interventi, come quello che nella fattispecie sarebbe occorso, innovativi dell'impianto che, senz'altro, esulano dalla manutenzione ordinaria affidata al concessionario (ex art.8 della convenzione in atti).”
Nella specie, infatti, è stata accertata in sede penale (cfr. richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento del 3 luglio 2018, allegata in atti), la presenza, alla località Sala del Comune di , di uno CP_2 scarico diretto in corpo idrico superficiale, non autorizzato, non in tabella e non servito da impianto di depurazione ed in quanto tale esulante dagli obblighi di controllo e gestione delegati alla , cui competeva la manutenzione Parte_5 ordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi.
Non v'è dubbio che ,anche a seguir la tesi dell'appellante , l'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comportava che si era in presenza di vizi strutturali dell'impianto che avrebbero potuto essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi di competenza del solo proprietario, titolare, comunque, dei poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Peraltro la delega di funzioni in favore del concessionario ai sensi dell'art. 8 della convenzione in atti intercorsa tra il Comune di e il consorzio CP_2
,era limitata alla gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei reflui Parte_4 urbani con la previsione che ogni intervento di carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, avrebbe dovuto essere concertato con il CP_2
Pertanto il avrebbe dovuto non solo munire di autorizzazione, Controparte_2 ai sensi dell'art. 124 D,Lgs 152/2006, lo scarico diretto rilevato dalla P.G. alla località Sala, ma, altresì, provvedere ad adottare tutte quelle misure strutturali e tecniche (cfr Cass, II sez, Sentenza 14441/2006,) necessarie per la messa a norma (impianto di depurazione) dello scarico in questione, nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.
Ne consegue la adeguatezza e la congruità della sanzione irrogata e , dunque, la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In definitiva ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, mentre del tutto superflua si appalesa l'ammissione della prova testimoniale, reiterata in sede di gravame.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi , non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c., nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, se dovuti;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Presidente est/rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche